Direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa
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Gazzetta ufficiale n. L 035 del 12/02/1992 pag. 0024 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0010
DIRETTIVA 92/3/EURATOM DEL CONSIGLIO del 3 febbraio 1992 relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,
vista la proposta della Commissione (1), elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico, tra gli esperti scientifici degli Stati membri,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (4), modificate dalla direttiva 80/836/Euratom (5) e dalla direttiva 84/467/Euratom (6);
considerando che, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 80/836/Euratom, tali norme fondamentali si applicano in particolare al trasporto di sostanze radioattive naturali e artificiali;
considerando che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom, gli Stati membri sono tenuti a rendere obbligatoria la denuncia di attività che comportano un rischio derivante da radiazioni ionizzanti; che, in taluni casi determinati da ciascuno Stato membro, queste attività sono soggette ad autorizzazione preventiva alla luce del possibile pericolo e di altre considerazioni pertinenti;
considerando che di conseguenza, gli Stati membri hanno istituito, all'interno dei propri territori, sistemi destinati a soddisfare i requisiti dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom stabilendo norme fondamentali in conformità dell'articolo 30 del trattato Euratom; che pertanto, attraverso controlli interni che gli Stati membri pongono in atto sulla base di norme nazionali compatibili con le attuali disposizioni comunitarie e con qualsiasi altra pertinente disposizione internazionale, gli stessi Stati membri continuano a garantire un livello equivalente di protezione all'interno dei loro territori;
considerando che, ai fini della protezione della salute dei lavoratori e della popolazione in generale, la spedizione di residui radioattivi tra Stati membri e quella verso la Comunità e fuori da essa deve essere soggetta ad un sistema di autorizzazione preventiva; che questo obbligo è conforme alla politica comunitaria della sussidiarietà;
considerando che la risoluzione del Parlamento europeo, del 6 luglio 1988, sui risultati della commissione d'inchiesta sulla gestione e il trasporto di materiale nucleare (7) sollecita tra l'altro l'adozione di norme comunitarie esaurienti intese ad assoggettare i movimenti transfrontalieri di residui nucleari ad un sistema di rigidi controlli e autorizzazioni dal loro punto di origine al loro punto di stoccaggio;
considerando che la direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, sulla sorveglianza ed il controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (8) non è applicabile ai residui radioattivi;
considerando che, con la decisione 90/170/CEE (9) il Consiglio ha deciso che la Comunità diventi parte contraente della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e al loro smaltimento; che questa convenzione non è applicabile ai residui radioattivi;
considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato il codice di buona condotta dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) sui movimenti internazionali transfrontalieri di residui radioattivi;
considerando che è necessario prevedere la sorveglianza e il controllo della gestione dei residui radioattivi, ivi compresa una procedura di notifica obbligatoria e comune per le spedizioni di tali residui;
considerando che è necessario garantire il controllo a posteriori delle spedizioni;
considerando che le autorità competenti degli Stati membri di destinazione dei residui radioattivi devono potersi opporre alla spedizione di tali residui;
considerando che è inoltre opportuno che le autorità competenti della Stato membro di origine e dello Stato membro (degli Stati membri) di transito possano stabilire, secondo determinati criteri, condizioni per la spedizione dei residui radioattivi attraverso il loro territorio;
considerando che nel quadro della protezione della salute delle persone e della protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti da tali residui si deve tener conto dei rischi che possono sorgere all'esterno della Comunità; che pertanto, nel caso dei residui radioattivi che entrano e/o escono dalla Comunità, il paese terzo di destinazione o di origine ed eventualmente il paese terzo (i paesi terzi) di transito devono essere consultati e informati e devono dare il loro consenso;
considerando che la quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 contiene disposizioni specifiche che disciplinano l'esportazione di residui radioattivi dalla Comunità verso gli Stati che non sono membri della Comunità e che sono parti contraenti di detta convenzione;
considerando che i residui radioattivi possono contenere materiali nucleari ai sensi del regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom (10) e che il trasporto di tali sostanze deve essere soggetto alla convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (AIEA 1980),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica alle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri ed a quelle verso la Comunità e fuori da essa, allorché i quantitativi e la concentrazione superano i livelli previsti all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 80/836/Euratom.
2. Le disposizioni specifiche concernenti la rispedizione di detti residui sono enunciate nel titolo IV.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intendono per:
- « residui radioattivi »: qualsiasi materiale che contenga radionuclidi o ne sia contaminato e per cui non sia prevista alcuna utilizzazione;
- « spedizione »: le operazioni di inoltro dei residui radioattivi dal luogo di origine al luogo di destinazione, inclusi il caricamento e lo scaricamento;
- « detentore » di residui radioattivi: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare la spedizione, abbia la responsabilità giuridica di tali materiali ed intenda effettuare una spedizione verso un destinatario;
- « destinatario » di residui radioattivi: la persona fisica o giuridica a cui i residui siano trasferiti;
- « luogo d'origine » e « luogo di destinazione »: i luoghi situati in due paesi diversi, Stati membri della Comunità o paesi terzi, denominati pertanto « paese d'origine » o « paese di destinazione »;
- « autorità competenti »: qualsiasi autorità che, ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari del paese d'origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo definito ai titoli da I a IV; tali autorità competenti sono designate conformemente all'articolo 17;
- « sorgente sigillata »: ha lo stesso significato che nella direttiva 80/836/Euratom.
Articolo 3
Le operazioni di inoltro effettuate per la spedizione devono essere conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali ed agli accordi internazionali applicabili al settore del trasporto di materiale radioattivo.
TITOLO II Spedizioni tra Stati membri
Articolo 4
Il detentore di residui radioattivi che intenda spedirli o farli spedire presenta alle autorità competenti del paese di origine una domanda di autorizzazione. Tali autorità inviano per l'approvazione la domanda alle autorità competenti del paese di destinazione ed all'eventuale (agli eventuali) paese (paesi) di transito.
A tal fine esse utilizzano il documento uniforme previsto all'articolo 20.
Questa trasmissione non pregiudica il alcun modo la decisione successiva di cui all'articolo 7.
Articolo 5
1. Una domanda può riguardare più di una spedizione purché:
- i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e
- si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e
- gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino paesi terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o di uscita della Comunità e attraverso lo stesso valico di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.
2. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a tre anni.
Articolo 6
1. Al più tardi due mesi dopo il ricevimento della domanda debitamente compilata, le autorità competenti del paese di destinazione e dell'eventuale (degli eventuali) paese (paesi) di transito comunicano all'autorità competente del paese di origine la loro approvazione o le condizioni che considerano necessarie oppure il rifiuto di rilasciare l'approvazione.
A tale scopo utilizzano il documento uniforme di cui all'articolo 20.
2. Le eventuali condizioni per il trasporto precisate dalle autorità competenti degli Stati membri, di transito o di destinazione non possono essere più severe di quelle previste per spedizioni analoghe effettuate all'interno di tali Stati membri e devono rispettare gli accordi internazionali esistenti.
Il rifiuto di approvazione o la fissazione di condizioni per l'approvazione devono essere motivati conformemente all'articolo 3.
3. Tuttavia, le autorità competenti del paese di destinazione o dell'eventuale (degli eventuali) paese (paesi) di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, un periodo supplementare di un mese al massimo oltre quello previsto al paragrafo 1.
4. Qualora, dopo i periodi di cui al paragrafo 1, e se del caso al paragrafo 3, non sia pervenuta nessuna risposta delle autorità competenti del paese di destinazione e/o dei paesi di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano rilasciato l'approvazione per la spedizione richiesta, a meno che, conformemente all'articolo 17, essi abbiano comunicato alla Commissione di non accettare questa procedura di approvazione automatica in generale.
Articolo 7
Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono state concesse, le autorità competenti dello Stato membro di origine hanno il diritto di autorizzare il detentore dei residui radioattivi a procedere al trasferimento degli stessi nonché ad informare le autorità competenti del paese di destinazione e dell'eventuale (degli eventuali) paese (paesi) di transito. A tal fine si avvalgono del documento uniforme di cui all'articolo 20. Eventuali ulteriori condizioni previste per queste spedizioni sono indicate in tale documento. Questa autorizzazione non modifica comunque le responsabilità del detentore, del vettore, del proprietario, del destinatario o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.
Articolo 8
I documenti di cui agli articoli 4 e 6, fatti salvi tutti gli altri documenti di accompagnamento richiesti ai sensi di altre disposizioni giuridiche pertinenti, devono accompagnare ogni operazione di spedizione contemplata dalla presente direttiva, anche nel caso di approvazione valida per più di un trasferimento di cui all'articolo 5.
In caso di spedizioni a mezzo ferrovia, detti documenti devono essere disponibili presso le autorità competenti di tutti i paesi interessati.
Articolo 9
1. Entro quindici giorni dal ricevimento, il destinatario dei residui radioattivi trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro un attestato di ricevimento, utilizzando il documento uniforme di cui all'articolo 20.
2. Le autorità competenti del paese di destinazione inviano copie dell'attestato agli altri paesi coinvolti nell'operazione. Le autorità competenti del paese d'origine inviano copia dell'attestato al detentore originale.
TITOLO III Importazioni nella e esportazioni dalla Comunità
Articolo 10
1. Qualora residui radioattivi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva entrino nella Comunità in provenienza da paesi terzi a destinazione di uno Stato membro, il destinatario presenta alle autorità competenti di detto Stato membro una domanda di autorizzazione utilizzando il documento uniforme di cui all'articolo 20. Il destinatario agisce come se fosse il detentore e le autorità competenti del paese di destinazione agiscono come se fossero le autorità competenti del paese d'origine, ai sensi del titolo II, rispetto al paese o ai paesi di transito.
2. Qualora residui radioattivi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva entrino nella Comunità in provenienza da un paese terzo a destinazione di un paese non facente parte della Comunità, lo Stato membro sul cui territorio i residui sono inizialmente importati nella Comunità è considerato come il paese d'origine per quanto attiene alla spedizione.
3. Per quanto riguarda le spedizioni di cui al paragrafo 1, il previsto destinatario della spedizione all'interno della Comunità - e per quanto riguarda le spedizioni di cui al paragrafo 2, la persona che nello Stato sul cui territorio i residui sono stati inizialmente importati è responsabile della spedizione all'interno dello Stato membro - informa le autorità competenti affinché vengano avviate le procedure previste.
Articolo 11
Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano le spedizioni:
1) verso:
a) destinazioni situate a sud della latitudine 60° sud;
b) uno Stato non comunitario, parte della quarta convenzione ACP-CEE, tenendo conto tuttavia dell'articolo 14; oppure
2) verso un paese terzo che, a giudizio delle autorità competenti dello Stato di origine non abbia, conformemente ai criteri di cui all'articolo 20, le risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei residui radioattivi.
Articolo 12
1. Quando si prevede di esportare residui radioattivi dalla Comunità in un paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro di origine prendono contatto con le autorità del paese di destinazione della suddetta spedizione.
2. Se sono rispettate tutte le condizioni per la spedizione, le autorità competenti dello Stato membro di origine autorizzano il detentore di residui radioattivi ad effettuare la spedizione e informano del fatto le autorità del paese di destinazione.
3. Detta autorizzazione non modifica assolutamente la responsabilità del detentore, del vettore, del proprietario, del destinatario e di qualsivoglia persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.
4. A tal fine si devono utilizzare i documenti uniformi di cui all'articolo 20.
5. Entro due settimane a decorrere dalla data di arrivo, il detentore di residui radioattivi notifica alle proprie autorità competenti che detti residui hanno raggiunto la loro destinazione nel paese terzo, indicando l'ultimo valico di frontiera della Comunità attraverso il quale la spedizione è stata effettuata.
6. Detta notifica è documentata tramite una dichiarazione o un attestato del destinatario dei residui radioattivi indicante che tali residui hanno raggiunto la debita destinazione nonché il valico di frontiera di ingresso nel paese terzo.
TITOLO IV Operazioni di ritrasferimento
Articolo 13
Qualora una sorgente sigillata sia rinviata dal suo utilizzatore al fornitore della stessa in un altro paese, la sua spedizione non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.
Questa esenzione non è tuttavia applicabile alle sorgenti sigillate contenenti materiale fissile.
Articolo 14
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro in cui i residui devono essere esportati a fini di trattamento, di rinviare i residui trattati nel paese d'origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro in cui il combustibile nucleare esaurito deve essere esportato a fini di ritrattamento, di rinviare nel paese d'origine i residui e/o altri prodotti del ritrattamento.
Articolo 15
1. Se una spedizione di residui radioattivi non può essere ultimata o se le condizioni per la spedizione non sono rispettate conformemente al titolo II, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione provvedono affinché i residui radioattivi in questione siano ripresi dal loro detentore.
2. In caso di spedizioni di residui radioattivi da uno Stato terzo verso una destinazione all'interno della Comunità, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione provvedono affinché il destinatario dei residui negozi una clausola con il detentore dei residui radioattivi del paese terzo, la quale obblighi quest'ultimo a riprendere i residui, qualora la spedizione non possa essere ultimata.
Articolo 16
Lo Stato membro o gli Stati membri che hanno approvato il transito per la spedizione iniziale non possono rifiutare la loro approvazione al ritrasferimento nei casi previsti:
- all'articolo 14, se il ritrasferimento riguarda materiali equivalenti dopo il trattamento o il ritrattamento e se sono rispettate tutte le pertinenti disposizioni legislative;
- all'articolo 15, se il ritrasferimento è effettuato alle stesse condizioni e con le stesse specifiche.
TITOLO V Disposizioni procedurali
Articolo 17
Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre il 1o gennaio 1994 il nome (i nomi) e gli indirizzi delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorità; essi le comunicano inoltre, se del caso, la propria mancata accettazione della procedura automatica di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.
La Commissione comunica tali informazioni e le eventuali modifiche a tutte le autorità competenti della Comunità.
Articolo 18
Ogni due anni e per la prima volta il 31 gennaio 1994, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Tali relazioni sono accompagnate da informazioni sulla situazione in materia di spedizioni nell'ambito dei rispettivi territori.
Sulla base di tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.
Articolo 19
Nell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 18 e 20, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a un voto.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 20
La procedura di cui all'articolo 19 si applica in particolare
- all'elaborazione e all'eventuale aggiornamento del documento uniforme per la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 4;
- all'elaborazione e all'eventuale aggiornamento del documento uniforme per la concessione dell'approvazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
- all'elaborazione e all'eventuale aggiornamento del documento uniforme per l'attestato di ricevimento, di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
- all'elaborazione dei criteri in base a cui gli Stati membri valutano se sono soddisfatte le condizioni per l'esportazione dei residui radioattivi, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2;
- all'elaborazione della relazione di sintesi di cui all'articolo 18.
TITOLO VI Disposizioni finali
Articolo 21
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.
Articolo 22
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
Joao PINHEIRO
(1) GU n. C 210 del 23. 8. 1990, pag. 7. (2) GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 210. (3) GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 18. (4) GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59. (5) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1. (6) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4. (7) GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 70. (8) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE (GU n. L 181 del 4. 7.1986, pag. 13). (9) GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 52. (10) GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 220/90 (GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 56).