Regione Sicilia
Assessorato della salute
Circolare 23 luglio 2013, n. 1304
Indicazioni per l'applicazione del decreto dell'Assessorato regionale della salute 5 settembre 2012 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.
G.U.R.S. 23 agosto 2013, n. 39
1. Premessa
Il decreto dell'Assessorato della salute della Regione siciliana n. 1754 del 5 settembre 2012 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”, di seguito D.A. n. 1754/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 5 ottobre 2012, entrato in vigore il 5 novembre 2012, ha introdotto nell'ordinamento regionale una speciale disciplina sulla prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori che riguardano esplicitamente interventi sulle coperture di edifici di nuova costruzione o sulla modifica delle stesse negli edifici esistenti.
La norma introduce l'obbligo di prevedere misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione, che comportino l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura, avvengano in condizioni di sicurezza. Le disposizioni previste dal D.A. n. 1754/2012 non sostituiscono gli obblighi delle imprese di allestire idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori in quota, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Considerato che sono pervenuti al dipartimento A.S.O.E. - servizio 3 di questo Assessorato diversi quesiti in merito all'applicazione del suddetto D.A. e visti gli esiti del gruppo di lavoro regionale “Sicurezza nei lavori in quota”, istituito, ai sensi dell'art. 11 del D.A. n. 1754 del 5 settembre 2012, con D.D.G. n. 1933/12 del 26 settembre 2012, riunitosi nelle date 19 marzo, 16 maggio e 31 maggio 2013, si ritiene necessario fornire, con la presente circolare, alcuni indirizzi e chiarimenti applicativi del citato decreto, anche al fine di rendere uniforme l'applicazione dello stesso su tutto il territorio regionale.
2. Ambiti di non applicazione del D.A. n. 1754/12
Ad ulteriore chiarimento di quanto già previsto all'art. 2 del D.A. n. 1754, si ribadisce che le disposizioni in esso contenute non si applicano:
a) alle istanze per il rilascio di titoli abilitativi, o alle varianti ai medesimi, relative ad interventi che non riguardano le coperture (a titolo esemplificativo sono esclusi dall'applicazione della presente norma: cambio di destinazione d'uso, frazionamenti di unità immobiliari, manutenzione straordinaria, varianti e comunque tutti quei casi che non riguardano interventi sulle coperture);
b) alle istanze per il rilascio di titoli abilitativi (permesso di costruire, richiesta di concessione, autorizzazione, DIA, etc.) o alle varianti ai medesimi, relative ad interventi che riguardano le coperture e presentate prima del 5 novembre 2012, data di entrata in vigore del D.A. n. 1754/2012;
c) alle istanze per il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità di immobili con titoli abilitativi, o varianti ai medesimi, relative ad interventi che riguardano le coperture la cui documentazione per il rilascio dei relativi titoli sia stata presentata prima del 5 novembre 2012, data di entrata in vigore del D.A. n. 1754/2012;
d) alle istanze per il rilascio del permesso/concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/01 (sostitutivo dell'art. 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985) di immobili i cui interventi edilizi relativi alle coperture siano stati realizzati prima del 5 novembre 2012, data di entrata in vigore del D.A. n. 1754/2012;
e) alle opere edili rientranti nel regime comunicativo, art. 9 legge regionale n. 37/85 e art. 20 legge regionale n. 4/2003, in quanto non contemplate nel D.A. n. 1754/2012.
Si ribadisce quanto riportato nell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 2 del D.A.: «sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo, art. 6 della legge regionale n. 37/85». Il richiamo all'art. 6 della legge regionale n. 37/85 (“Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione”), al comma 1 dell'art. 2 del D.A. n. 1754/2012 costituisce mero refuso.
Gli artt. 5 (adempimenti) e 6 (cause ostative) del D.A. n. 1754/2012 si applicano esclusivamente agli interventi rientranti nel campo di applicazione di cui all'art 2 del D.A. n. 1754/2012.
3. Impianti fotovoltaici
Nell'ambito di applicazione delle disposizioni del D.A. n. 1754/2012 vengono inclusi gli interventi inerenti le installazioni degli impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici (primo comma, ultimo periodo, dell'articolo 2).
in merito a tali interventi si riporta quanto stabilito dall'art. 3 comma 3, del decreto presidenziale della Regione siciliana del 18 luglio 2012, n. 48: «Il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'art. 6, comma 11, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici... ».
Per quanto sopra nella fase preliminare all'esecuzione delle installazioni degli impianti fotovoltaici sulle coperture devono essere presentati all'Amministrazione concedente esclusivamente gli allegati a) e b) dell'elaborato tecnico delle coperture, di cui all'art. 4 del D.A. n. 1754/2012.
4. Lavori pubblici
Si ribadisce che il decreto si applica anche ai lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, reso applicabile in Sicilia a seguito della legge regiona1e del 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazioni di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”.
A tal proposito il comma 4 dell'articolo 5 del D.A. n. 1754/2012 recita «Per i lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i., l'elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 93 comma 5, dello stesso D.L.vo n. 163/2006». Ne consegue che solo gli allegati a), b), c), e d) dell'elaborato tecnico delle coperture, di cui all'art. 4 del D.A. n. 1754/2012, costituiscono parte integrante del progetto esecutivo, ovvero parte integrante
degli elaborati necessari per la richiesta di rilascio dei titoli abilitativi.
5. Misure preventive e protettive già realizzate
Qualora in sede di rilievi si riscontrasse l'adozione di misure preventive e protettive, di cui all'art. 7 del decreto, già realizzate, la conformità delle stesse potrà essere attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, producengli altresì a supporto l'elaborato tecnico delle coperture, allegati da a) ad h), di cui all'art. 4 del D.A. n. 1754/2012.
Quanto riportato all'art. 5 del D.A. n. 1754/2012 «In caso di istanze di sanatoria di cui alla legge 8 febbraio 1985, n. 47, così come modificata dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 1...», è riferito al caso di installazioni di misure preventive e protettive già realizzate.
Detta procedura si applica anche nel caso delle sanatorie ex legge n. 326/03, resa applicabile in Sicilia dall'art. 24 della legge regionale n. 15/2004, in ragione della sua mera riapertura dei termini previsti dalla legge n. 47/85.
6. Conclusioni
Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente nell'elaborato tecnico delle coperture devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili: devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.
È opportuno precisare che i casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, come previste dall'art. 7 del D.A. n. 1754/2012, sono da riferirsi essenzialmente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in quanto per tutti gli interventi sul nuovo patrimonio edilizio si dovrà privilegiare la scelta di misure di tipo permanente.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet di questo Assessorato. sto Assessorato.
L'Assessore: BORSELLINO