Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 2013
Validità: 01.08.2013 - 31.07.2016
Parti: Asso-Pmi, Anfos e Ugl Terziario Nazionale
Settori: Servizi, Ced, Ugl
Fonte: anfos.it

Sommario:

Premessa
Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2 (Classificazione del personale)
Art. 3 (Deroghe alla classificazione - Lavoratori in servizio al 31.3.2005)
Art. 4 (Automatismi di carriera)
Art. 5 (Mansioni di attesa)
Titolo III Quadri
Art. 6 (Declaratoria)
Art. 7 (Orario part-time speciale per Quadri)
Art. 8 (Formazione e aggiornamento)
Art. 9 (Assegnazione della qualifica)
Art. 10 (Polizza assicurativa)
Art. 11 (Indennità di funzione)
Titolo IV Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Art. 12 (Assunzione)
Art. 13 (Documentazione)
Art. 14 (Periodo di Prova)
Titolo V Contratto di apprendistato
Art. 15 (Definizione)
Titolo VI Contratto di inserimento
Art. 16 (Definizione)
Art. 17 (Beneficiari)
Art. 18 (Aziende eleggibili)
Art. 19 (Norma di salvaguardia)
Art. 20 (Progetto formativo)
Art. 21 (Durata del progetto)
Art. 22 (Deroghe per i portatori di handicap)
Art. 23 (Norme contrattuali)
Art. 24 (Modelli Formativi)
Art. 25 (Ente Bilaterale)
Art. 26 (Rimando alla normativa)
Titolo VII Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 27 (Premessa)
Art. 28 (Richiami normativi)
Art. 29 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 30 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Art. 31 (Obblighi di informazione)
Art. 32 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Art. 33 (Lavoro intermittente)
Art. 34 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Art. 35 (Lavoro ripartito)
Art. 36 (Soglie numeriche)
Art. 37 (Gestione delle controversie)
Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 38 (Orario normale settimanale)
Art. 39 (Disposizioni per i lavoratori in reperibilità)
Art. 40 (Flessibilità dell’orario)
Art. 41 (Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede)
Art. 42 (Fissazione dell’orario)
Art. 43 (Lavoratori discontinui)
Titolo IX Part-time
Art. 44 (Premessa)
Art. 45 (Rapporto a tempo parziale)
Art. 46 (Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Art. 47 (Riproporzionamento)
Art. 48 (Lavoro supplementare)
Art. 49 (Registro lavoro supplementare)
Art. 50 (Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima)
Art. 51 (Preavviso)
Titolo X Lavoro straordinario
Art. 52 (Norme generali lavoro straordinario)
Art. 53 (Maggiorazioni lavoro straordinario)
Art. 54 (Registro lavoro straordinario)
Art. 55 (Lavoro ordinario notturno - divieto)
Titolo XI Lavoro a turni
Art. 56 (Definizione del campo di applicazione)
Art. 57 (Orario di Lavoro)
Art. 58 (Reperibilità)
Art. 59 (Sostituzione del lavoratore turnista)
Art. 60 (Indennità)
Art. 61 (Cumulo delle indennità)
Art. 62 (Deroghe contrattuali)
Art. 63 (Partecipazione dei lavoratori)
Titolo XII Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti

Art. 64 (Riposo settimanale)
Art. 65 (Festività)
Art. 66 (Retribuzione prestazioni festive)
Art. 67 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge)
Art. 68 (Permessi retribuiti - ROL)
Titolo XIII Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 69 (Congedi retribuiti)
Art. 70 (Congedo matrimoniale)
Art. 71 (Diritto allo studio)
Art. 72 (Chiamata alle armi)
Art. 73 (Richiamo alle armi)
Art. 74 (Funzioni pubbliche elettive)
Art. 75 (Volontariato civile)
Titolo XIV Ferie
Art. 76 (Ferie)
Art. 77 (Determinazione periodo di ferie)
Art. 78 (Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle di cui all’art. 66)
Art. 79 (Insorgenza della malattia durante il periodo feriale)
Art. 80 (Normativa per cessazione rapporto)
Art. 81 (Richiamo lavoratore in ferie)
Art. 82 (Irrinunciabilità)
Art. 83 (Registro ferie)
Titolo XV Missioni e trasferimenti
Art. 84 (Missioni)
Art. 85 (Trasferimenti)
Art. 86 (Disposizioni per i trasferimenti)
Titolo XVI Malattie e infortuni
Art. 87 (Malattia)
Art. 88 (Normativa)
Art. 89 (Obblighi dei lavoratore)
Art. 90 (Periodo di comporto)
Art. 91 (Trattamento economico di malattia)
Art. 92 (Infortunio)
Art. 93 (Trattamento economico di infortunio)
Art. 94 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio)
Art. 95 (Festività)
Art. 96 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Art. 97 (Tubercolosi)
Art. 98 (Sicurezza sul lavoro)
Art. 99 (Rimando alla vigente normativa)
Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. 100 (Congedo di maternità e paternità)
Art. 101 (Congedo parentale)
Art. 102 (Permessi per assistenza)
Art. 103 (Normativa)
Art. 104 (Apprendistato e maternità)
Titolo XVIII Sospensione del lavoro
Art. 105 (Sospensione)
Titolo XIX Anzianità di servizio
Art. 106 (Decorrenza anzianità di servizio)
Art. 107 (Computo anzianità frazione annua)
Titolo XX Passaggi di qualifica
Art. 108 (Mansioni del lavoratore)
Art. 109 (Modificazioni tecnologiche)
Art. 110 (Passaggi di livello)
Art. 111 (Scatti di anzianità)
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 112 (Normale retribuzione)
Art. 113 (Retribuzione di fatto)
Art. 114 (Retribuzione mensile)
Art. 115 (Quota giornaliera)
Art. 116 (Quota oraria)
Art. 117 (Paga base nazionale conglobata)
Art. 118 (Assorbimenti)
Art. 119 (Prospetto paga)
Titolo XXII Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Art. 120 (Tredicesima mensilità)
Art. 121 (Quattordicesima mensilità)
Titolo XXIII Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 122 (Campo di applicazione)
Art. 123 (Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale)
Art. 124 (Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 di abitanti)
Art. 125 (Indennità Trasporto Comuni con più di 500.000 di abitanti)
Art. 126 (Indennità Trasporto Comuni con più di 100.000 di abitanti)
Art. 127 (Indennità Trasporto Comuni con più di 10,000 di abitanti)
Art. 128 (Indennità sotterranei)
Art. 129 (Indennità mensa)
Art. 130 (Indennità mezzi pubblici)
Art. 131 (Indennità locali rumorosi)
Art. 132 (Indennità valori)
Art. 133 (Indennità vestiario - Divisa di lavoro)
Art. 134 (Indennità vestiario - Codice di abbigliamento)
Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 135 (Recesso ex art. 2118 cod, civ.)
Art. 136 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Art. 137 (Normativa)
Art. 138 (Nullità del licenziamento)
Art. 139 (Nullità del licenziamento per matrimonio)
Art. 140 (Licenziamento simulato)
Art. 141 (Preavviso)
Art. 142 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Art. 143 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 144 (Decesso del dipendente)
Art. 145 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Art. 146 (Dimissioni)
Art. 147 (Dimissioni per matrimonio)
Art. 148 (Dimissioni per maternità)
Art. 149 (Modulo per dimissioni)
Titolo XXV Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 150 (Obbligo del prestatore di lavoro)
Art. 151 (Divieti)
Art. 152 (Giustificazioni delle assenze)
Art. 153 (Rispetto orario di lavoro)
Art. 154 (Comunicazione mutamento di domicilio)
Art. 155 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 156 (Codice disciplinare)
Art. 157 (Normativa provvedimenti disciplinari)
Titolo XXVI Responsabilità civili e penali
Art. 158 (Assistenza legale)
Art. 159 (Normativa su procedimenti penali)
Titolo XXVII Relazioni sindacali
Art. 160 (Relazioni Nazionali)
Art. 161 (Relazioni Regionali)
Art. 162 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Art. 163 (Regolamento elettorale RSU)
Art. 164 (Assemblea)
Art. 165 (Delegato Provinciale)
Art. 166 (Deleghe Sindacali)
Titolo XXVIII Ente Bilaterale e Formazione Continua
Premessa
Art. 167 (Ente Bilaterale)
Art. 168 (Finanziamento dell’Ente Bilaterale)
Titolo XXIX Composizione delle controversie
Nuovo art. 169 (Composizione delle controversie)
Art. 170 (Commissioni di certificazione)
Art. 171 (Collegio arbitrale)
Art. 172 (Clausola compromissoria)
Nuovo Art. 173 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
Art. 174 (Contributi di assistenza contrattuale per Asso-Pmi e Ugl Terziario)
Titolo XXX Accordi integrativi regionali
Art. 175 (Accordi integrativi regionali)
Titolo XXXI Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 176 (Tutela delle lavoratrici madri)
Art. 177 (Pari Opportunità)
Art. 178 (Azioni Positive)
Art. 179 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Art. 180 (Lavoratori di lingua non italiana)
Art. 181 (Lavoratori stranieri)
Art. 182 (Aspettativa per tossicodipendenza)
Art. 183 (Tutela dei genitori di portatori di Handicap)
Titolo XXXII Telelavoro
Art. 184 (Definizione)
Art. 185 (Campo di applicazione)
Art. 186 (Dotazioni strumentali)
Art. 187 (Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali)
Art. 188 (Furto di dotazioni strumentali)
Art. 189 (Orario di lavoro)
Art. 190 (Durata)
Art. 191 (Sicurezza e prevenzione degli infortuni)
Art. 192 (Infortuni)
Art. 193 (Santo patrono)
Art. 194 (Comunicazione dell’Accordo di telelavoro)
Art. 195 (Ricercatori delocalizzati)
Art. 196 (Rimando alla normativa)
Titolo XXXIII Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 197 (Ente Assistenza Sanitaria Integrativa)
Art. 198 (Iscrizione)
Titolo XXXIV Archivio contratti
Art. 200 (Deposito contratto collettivo)
Titolo XXXV Decorrenza e durata del contratto
Art. 201 (Decorrenza e durata)
Art. 202 (Contrattazione integrativa aziendale)
Tabella A
Allegato 1 Classificazione del personale dipendente da società tra professionisti costituite al sensi dell’art. 10, legge n. 183/2011 che svolgono attività di tipo economico-amministrativo e tecnico, diverse dalle attività dei Ced, da studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e da agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative.
Allegato 2 Accordo per la per la disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante nel settore centri elaborazione dati (Ced) ai sensi del dlgs. 14 settembre 2011, n. 162
Art. 1 - Stipulazione del contratto
Art. 2 - Numero di apprendisti
Art. 3 - Limiti di età
Art. 4 - Proporzione numerica
Art. 5 - Parere di conformità
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Ammissibilità, qualifiche e mansioni
Art. 8 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 9 - Durata dell’apprendistato
Art. 10 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 11 - Doveri dell’apprendista
Art. 12 - Referente per l’apprendistato
Art. 13 - Attività formativa: durata e contenuti
Art. 14 - Modalità di erogazione della formazione
Art. 15 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Art. 16 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 17 - Malattia
Art. 18 - Trattamento normativo
Art. 19 - ...
Art. 20 - Rinvio alla legge
Art. 21 - Competenze dell’Ente Bilaterale Nazionale
Art. 22 - Decorrenza
Tabella - Piano orario curricolare
All. 1 Contenuti formativi per l’apprendistato professionalizzante per le aziende che applicano il CCNL centri elaborazione dati
Allegato 3 Accordo per la costituzione del fondo ... per il settore centri elaborazione dati

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di centri elaborazione dati (Ced), per le società tra professionisti, costituite al sensi dell’art. 10, l. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative, 1° agosto 2013 - 31 luglio 2016

Il giorno 26 del mese di luglio dell’anno 2013, in Roma, presso la sede della Ugl Terziario si sono incontrati: Asso-Pmi [...], Anfos - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro [...], e Ugl Terziario Nazionale [...], con l’assistenza del Segretario Confederale Ugl [...], per stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (Ced), per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell’art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative
Le quali hanno sottoscritto il presente contratto collettivo di lavoro per i Centri Elaborazione Dati ed i lavoratori dagli stessi dipendenti, composto da:
1 Premessa
• 35 Titoli
• 202 Articoli
• 1 Tabella
4 Allegati

Premessa
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Centri Elaborazione Dati coincide con due momenti focali per il nostro Paese: il primo è la crisi economica che, nata in ambito finanziano negli Stati Uniti, si è progressivamente spostata nell’economia reale ed ha assunto una dimensione globale; la seconda - di rilevanza nazionale - è il recente cambiamento del sistema di relazioni contrattuali che, dopo 16 anni, viene rinnovato nelle prassi e nella tempistica.
Non sfugge, quindi, alle Parti Sociali l’importanza di questa fase negoziale di rinnovo in quanto è necessario: da un lato, attivare un nuovo sistema contrattuale; dall’altro, la difficile fase dell’economia, rende l’intero sistema produttivo del Paese più fragile.
Infatti, il mondo dei servizi alle imprese ed ai privati subisce la crisi in ritardo rispetto alla committenza ed ad oggi non si è in grado di quantificare il reale livello di contrazione del fatturato atteso.
Pur nello scenario di difficoltà rappresentato dalla crisi economica, le Parti hanno comunque inteso avviare il nuovo sistema di relazioni industriali, sindacali e contrattuali al fine di dare al comparto uno strumento innovativo e completo per gestire l’attuale fase recessiva ed il successivo momento di ripresa dell’economia.
Nello specifico delle norme contrattuali le Parti sottoscrittrici hanno inteso operare le seguenti modifiche al testo del CCNL:
estrapolazione dal testo del CCNL delle norme riguardanti il contratto di apprendistato e la sua contestuale normazione mediante un protocollo contrattuale che, pur collegato al testo contrattuale, sia autonomamente modificabile, ad opera della Commissione Paritetica Nazionale in seno all’Ente Bilaterale;
• revisione generale delle norme applicabili ai Ced a dimensione industriale per quanto attiene alle indennità ed alla gestione delle relazioni sindacali aziendali;
• volontà di rilancio del welfare contrattuale mediante un’accresciuta attenzione all’Ente Bilaterale, al Fondo di assistenza Sanitaria - ... - ed alle politiche di formazione
continua con progetti di collaborazione e sinergie tra Partì Sottoscrittrici.
Le Parti si danno, altresì, atto della necessità di attivare un momento di confronto interconfederale per la valutazione dello stato applicativo delle nuove norme contrattuali al fine di monitorare l’applicabilità delle norme e la loro rispondenza ai bisogni del settore dei Ced.
Per rendere più facilmente accessibile il contratto collettivo ed / suoi strumenti applicativi le Parti
hanno inteso attivare uno specifico portale internet, all’indirizzo dove le imprese ed i lavoratori potranno trovare tutte le informazioni per applicare correttamente il contratto stesso. A tal proposito le Parti attribuiscono grande importanza a questo passo che vede per la prima volta l’attivazione di un portale internet, non gestito singolarmente dalle Associazioni sottoscrittrici ma pariteticamente affidato all’Ente Bilaterale.

Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
A) Centri elaborazione dati contabili;
B) Centri elaborazione cedolini paghe;
C) Centri elaborazione data entry;
D) Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
E) Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
F) Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing);
G) Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
H) Centri Elaborazione Dati operanti come Internet Provider;
I) Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità online (customer care);
J) Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call - Center);
K) altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.
A decorrere dal 1° agosto 2013, il CCNL si applica:
a) ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuate dall’art. 10, L. n. 183/2011, che svolgono:
- attività riconducibili a quelle specifiche dei Ced;
- attività di tipo economico-amministrativo e tecnico, diverse dalle attività dei Ced.
Per la classificazione dei personale di cui al primo alinea, si applicano le disposizioni dell’art. 2 (Classificazione del personale) del CCNL per i Ced, mentre per le attività di cui al secondo alinea si rinvia all’Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo.
b) agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi
c) alle agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative
Per la classificazione del personale di cui ai punti b) e c) si rinvia all’Allegato 1 che fa parte integrante del presente accordo.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le Parti precisano che il contratto è applicabile a tutti i lavoratori, sia con contratto di lavoro subordinato che a progetto, con o senza partita IVA.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti si impegnano a costituire una Commissione Paritetica, composta di tre rappresentanti per Asso-Pmi e tre per Ugl-Terziario, con il compito definire, nel caso di lavoratori dipendenti che esercitino professioni non organizzate in ordini e collegi, norme che garantiscano l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonché ¡’assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’art. 1, c. 4 del DDL n. 3270/2012
I lavori della Commissione dovranno essere completati entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

Titolo II Classificazione del personale
Art. 5 (Mansioni di attesa)

I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
• Custode;
• Portiere;
• Centralinista;
al fine della determinazione dell’orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.

Titolo V Contratto di apprendistato
Art. 15 (Definizione)

Il contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, è un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie:
F) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
G) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
H) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è demandata ai protocollo contrattuale per l’apprendistato allegato, siglato in data 26 luglio 2013, e parte integrante del presente accordo (Allegato 2)

Titolo VI Contratto di inserimento
Art. 16 (Definizione)

Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il quale si facilita l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

Art. 20 (Progetto formativo)
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
sottoscrizione da parte dei lavoratore della lettera di assunzione e dell’allegato progetto formativo;
progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
la certificazione da parte dell’Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 21 (Durata del progetto)
La durata dei contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
In qualsiasi momento l’azienda può, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.

Art. 22 (Deroghe per i portatori di handicap)
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell’Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 23 (Norme contrattuali)
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario.
In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello VI non è consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.

Art. 24 (Modelli Formativi)
I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, sono formulati utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall’Ente Bilaterale, ... utilizzabili dal sito, previa iscrizione all’Ente stesso seguendo le procedure indicate.

Art. 25 (Ente Bilaterale)
L’Ente Bilaterale Nazionale ... si incarica, in merito al precedente articolo, di svolgere la funzione di redigere tutte le fasi del progetto formativo, la sua durata e il campo di applicazione nonché l’azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso, di assistenza e supervisione dei contratti di certificazione.

Art. 26 (Rimando alla normativa)
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente e agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e che stabiliscono di delegare all’Ente Bilaterale Nazionale - ulteriori compiti e funzioni.

Titolo VII Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 27 (Premessa)

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla “Riforma Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL

Art. 28 (Richiami normativi)
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
per la somministrazione di lavoro: artt. 29, 30, 31, 32 del presente CCNL; per il lavoro intermittente: artt. 33 e 34 del presente CCNL; per il lavoro ripartito: art. 35 del presente CCNL.

Art. 29 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare le soglie individuate nel successivo art. 36, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Per fase di avvio si intende il tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque fino ad un massimo di 12 mesi.

Art. 30 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente Bilaterale Nazionale ... , mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL

Art. 31 (Obblighi di informazione)
L’impresa utilizzatrice, con più di 15 dipendenti, comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 29 e 30 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo di ciascun anno all’Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 32 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 29 e 30 presso l’impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
[...]
I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini dell’applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 33 (Lavoro intermittente)
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi.
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 52;
b) per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
Successivamente l’aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà competenza dell’Ente bilaterale.
Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) s’intende:
• per “fine settimana” il periodo che va dall’apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica;
per “ferie estive” il periodo che va dall’ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre; per “vacanze natalizie” il periodo che va dai sabato precedente all’8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;
per “vacanze pasquali” il perìodo che va dai venerdì che precede la domenica delle palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
L’azienda, con più di 15 dipendenti, è tenuta a informare con cadenza annuale la RSU e in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale ...

Art. 34 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Art. 35 (Lavoro ripartito)
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
L’azienda, con più di 15 dipendenti, è tenuta ad informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo di ciascun anno all’Ente Bilaterale Nazionale ...

Art. 36 (Soglie numeriche)
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 29 e 30, nonché i lavoratori di cui agli artt. 33 (lavoro intermittente) e 35 (lavoro ripartito) non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Lavoratori dipendenti Contratti Flessibili
da 0 a 5 1
da 6 a 10 2
da 11 a 15 4
da 16 a 30 6
da 31 a 50 8
da 51 a 100 10
per ogni scaglione di 100 ulteriori 10

La base di computo per il calcolo dei lavoratori assunti nell’impresa con tali tipologie contrattuali, è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dai numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all’atto dell’attivazione dei singoli contratti di somministrazione, di lavoro ripartito e intermittente. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all’atto della attivazione dei singoli contratti.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Art. 37 (Gestione delle controversie)
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale Nazionale ... alla Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri uno dell’associazione dei datori di lavoro, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dalla locale DPL;
b) per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale Nazionale ... ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.

Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 38 (Orario normale settimanale)

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi ai posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
Al secondo livello di contrattazione aziendale e provinciale/regionale potranno essere raggiunte intese sulle materie riguardanti turni o nastri orari.

Art. 39 (Disposizioni per i lavoratori in reperibilità)
I Centri Elaborazione Dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell’azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle due seguenti opzioni:
a) con un assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all’art. 113, per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza;
b) con un importo del 15% delle retribuzione oraria per i lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue.
Ove si richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 40 (Flessibilità dell’orario)
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, dei pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
[...] L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno s’intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 42 (Fissazione dell’orario)
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.
Ai sensi dell’art. 12, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, l’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 43 (Lavoratori discontinui)
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni di:
1) uscieri
2) inservienti
3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli
è fissata nella misura di 40 ore settimanali.

Titolo X Lavoro straordinario
Art. 52 (Norme generali lavoro straordinario)

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nei limite di 100 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell’art. 9 del relativo regolamento.

Art. 54 (Registro lavoro straordinario)
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei Centri Elaborazione Dati che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Art. 55 (Lavoro ordinario notturno - divieto)
È vietata la prestazione notturna ordinaria per i dipendenti dei Ced che applicano il presente Contratto ad esclusione dei Ced ad organizzazione di tipo industriale, di cui al Titolo XI.

Titolo XI Lavoro a turni
Art. 56 (Definizione del campo di applicazione)

La presente normativa si applica ai Centri Elaborazione Dati che rientrano nelle seguenti tipologie di orario di lavoro:
lungo: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
lunghissimo: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
h24: per i Ced che non operano mai interruzioni nell’attività.

Art. 57 (Orario di Lavoro)
I Centri Elaborazione Dati ricompresi nel campo di applicazione possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
[...]
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il Ced attribuirà un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell’orario lavorativo per i contratti part-time.

Art. 58 (Reperibilità)
I Centri Elaborazione Dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell’azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle due seguenti opzioni:
a) con un assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all’art. 113, per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza;
b) con un importo del 15% della retribuzione oraria per / lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue.
Ove si richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 59 (Sostituzione del lavoratore turnista)
Al fine di garantire la copertura dei servizio in caso di improvvisa mancanza di un turnista con un preavviso inferiore a 12 ore, l’azienda potrà richiedere al lavoratore del turno precedente e al lavoratore del turno successivo, l’effettuazione di una fascia di lavoro straordinario pari all’intero turno mancante.
Fermo restando il divieto di richiedere una prestazione lavorativa superiore alle 12 ore consecutive.
I lavoratori che effettueranno la copertura straordinaria del turno avranno diritto al pagamento dello straordinario ed al riconoscimento di un permesso retribuito di 8 ore da fruirsi in accordo con l’azienda entro i successivi 4 mesi.

Art. 60 (Indennità)
I lavoratori ricompresi nel campo di applicazione del presente titolo, a compensazione dei disagi derivanti dallo svolgimento dell’attività a turnazione, hanno diritto alle seguenti maggiorazioni:
[...]

Art. 62 (Deroghe contrattuali)
Le Parti stipulanti il presente CCNL considerano le norme previste per i lavoratori turnisti complessivamente migliorative aspetto all’applicazione degli ordinari istituti contrattuali.

Art. 63 (Partecipazione dei lavoratori)
Le aziende per l’applicazione di quanto previsto nel presente titolo, in particolar modo per la definizione dell’articolazione dei turni, dovranno sottoscrivere un accordo con la RSU, ove questa non sia presente o nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la contrattazione andrà effettuata direttamente con i lavoratori interessati dal lavoro a turni.
Nel caso di accordi raggiunti direttamente con i lavoratori gli stessi potranno essere spediti per la certificazione all’ente bilaterale il quale effettuerà un controllo di conformità di legge e contrattuale.

Titolo XII Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 64 (Riposo settimanale)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica o in altra giornata se comunicato dall’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione nei modi previsti dalie vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 67 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge)
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 112 fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XIV Ferie
Art. 82 (Irrinunciabilità)

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 83 (Registro ferie)
Per le ferie verrà istituito presso i Centri elaborazione Dati un apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 54 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei Ced che abbiano la gestione del personale informatizzata.

Titolo XVI Malattie e infortuni
Art. 92 (Infortunio)

Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall’art. 4, comma O, del succitato decreto ha tenere un registro nel quale sono annotali cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali i Centri Elaborazione Dati sono tenuti ad assicurare presso l’Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 150.
[...]

Art. 97 (Tubercolosi)
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito all’idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[...]

Art. 98 (Sicurezza sul lavoro)
Per l’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all’allegato 2 del presente contratto.

Art. 99 (Rimando alla vigente normativa)
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le Regioni Autonome e per le Province Autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. 100 (Congedo di maternità e paternità)

Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dai lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta dei parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta dei parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[...]

Art. 102 (Permessi per assistenza)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agii effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]

Art. 103 (Normativa)
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 104 (Apprendistato e maternità)
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo XX Passaggi di qualifica
Art. 109 (Modificazioni tecnologiche)

La previsione di cui al secondo comma dell’art. 108, ferma restando la validità per i casi individuali, trova diversa applicazione nel caso del Centro Elaborazione Dati che utilizzando i futuri miglioramenti di hardware e/o software, ed a seguito di evidente, rilevante ed innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti.
Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima del decorrere dei tre mesi dell’avvio delle nuove procedure lavorative, il Ced potrà formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un diverso inquadramento contrattuale.
La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendale, si ricorrerà alla commissione Paritetica nazionale di cui al successivo art. 170.
La presente fattispecie è consentita solo per quelle mansioni che oggi non trovano corrispondenza nella classificazione di cui all’art. 2 e solo se le mansioni di partenza dei lavoratori cesseranno di esistere tra il personale interessato dalle innovazioni.

Titolo XXIII Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 122 (Campo di applicazione)

Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutti i Ced che occupino più di 10 dipendenti, inclusi gli apprendisti.
[...]

Art. 123 (Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale)
I Ced con meno di 10 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l’erogazione delle indennità di cui ai presente titolo.

Art. 128 (Indennità sotterranei)
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un’indennità giornaliera di 0.50 Euro.

Art. 129 (Indennità mensa)
I Ced, con più di 10 dipendenti, che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, cd. “ticket restaurant” pari a 6,00 Euro giornalieri.
[...]

Art. 131 (Indennità locali rumorosi)
I lavoratori che prestino l’intera attività lavorativa in locali al cui interno sia attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un’indennità giornaliera pari a 0,25 Euro.

Titolo XXIV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 136 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)

Ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
• il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
• l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[...]
• il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;
• l’esecuzione, senza permesso di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi;
• il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[...]

Titolo XXV Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 150 (Obbligo del prestatore di lavoro)

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le scadenze amministrative di legge ed assegnate dai superiori e di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell’impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della legge 675/96 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 151 (Divieti)
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’azienda. Non è consentito ai personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 154 (Comunicazione mutamento di domicilio)
[...]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall’azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni dei datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Art. 155 (Provvedimenti disciplinari)
L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art.112;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con !e altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[...]
• esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[...]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
• arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
• commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell’anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[...]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[...]
• grave violazione degli obblighi di cui all’art. 150;
• infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
[...]
• la recidiva oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell’anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[...]

Titolo XXVII Relazioni sindacali
Art. 160 (Relazioni Nazionali)

Le parti si danno reciprocamente atto dell’importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito l’Asso-Pmi, Anfos e la Ugl Terziario si incontreranno, entro sei mesi dalla firma del presente contratto, per una valutazione congiunta sull’andamento dei settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall’Osservatorio Paritetico Nazionale ex Commissione Paritetica Nazionale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti alle tecnologie di applicazione.

Art. 161 (Relazioni Regionali)
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle tipologie dei Centri Elaborazione Dati operanti nelle diverse realtà regionali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell’andamento occupazione e del mercato del territorio.
La previsione degli incontri di cui al precedente comma si intende rapportata a livello provinciale per le province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Art. 162 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali vigenti.
L’elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 163.

Art. 163 (Regolamento elettorale RSU)
Per la regolamentazione dell’eiezione delle RSU la Asso-Pmi, Anfos e la Ugl Terziario sottoscrivono l’allegato Regolamento Elettorale per le RSU rubricato all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 164 (Assemblea)
Nei Centri Elaborazione Dati con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La comunicazione di indizione dell’assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 165 (Delegato Provinciale)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da Ced con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso i Ced con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all’esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell’art 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. L’attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un’ora all’anno per dipendente.
[...]

Titolo XXVIII Ente Bilaterale e Formazione Continua
Premessa

Le Parti ritengono fondamentale il rafforzamento del sistema della Bilateralità e concordano sulla necessità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
[...]

Art. 167 (Ente Bilaterale)
Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, delegano l’Ente Bilaterale Nazionale ... a svolgere le seguenti finalità:
[...]
• realizzare corsi di formazione professionali;
• sviluppare studi e pubblicazioni specifiche per particolari materie (lavoro delle donne, orari di lavoro, sicurezza e ambiente);
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire un comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; 
• istituire un Osservatorio per il monitoraggio delle dinamiche del lavoro al livello aziendale e territoriale;
[...]
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale Nazionale ... è dotato di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale ... sono composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’Ente Bilaterale Nazionale ... promuove tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
È cura dell’Ente Bilaterale la distribuzione dei presente CCNL su tutto il territorio nazionale.

Titolo XXIX Composizione delle controversie
Nuovo art. 169 (Composizione delle controversie)

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e ss. del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente bilaterale.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante di Asso-Pmi;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di Ugl-Terziario.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o posta certificata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civ..
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
In caso di mancata comparizione di una delle parti, la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il Collegio arbitrale di cui al successivo art. ... (Collegio arbitrale).
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 170.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

Art. 170 (Commissioni di certificazione)
Le parti convengono che all’interno dell’Ente Bilaterale siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, a svolgere l’attività di certificazione di:
- contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie;
- rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione di cui al presente articolo saranno definiti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

Art. 171 (Collegio arbitrale)
Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civ., affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tale scopo è istituito un Collegio di arbitrato, a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria dei Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice deve essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno designato da ASSO-Pml, uno da Ugl- Terziario e il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei Procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate.
È fatta salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
1 compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010, n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 412 cod. proc. clv. relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso.
In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, Il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell’art. 38-bis, opererà secondo le modalità di cui all’art. 412-quatercod. proc. civ..
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

Art. 172 (Clausola compromissoria)
Ai sensi dell’art. 31, c. 10, L. n. 183/2010, le Parti riconoscono la possibilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all’art (Collegio arbitrale) delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del “mobbing”, delle molestie sessuali e degli istituti di cui al Titolo XVIII del CCNL.
La clausola di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata dalle Commissioni previste dal precedente Art. ... (Commissioni di certificazione).

Titolo XXX Accordi integrativi regionali
Art. 175 (Accordi integrativi regionali)

In sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 161 Asso-Pmi e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno stipulare appositi contratti integrativi regionali per le materie che gli Accordi sulla Politica dei Redditi delegano alla contrattazione di secondo livello.
Analogamente in questa sede si potranno stipulare accordi di gestione sulle materie rientranti nel passaggio di competenze tra l’amministrazione centrale dello Stato e le Regioni autonome ed ordinarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad individuare con il prossimo rinnovo contrattuale le linee guida per la contrattazione di secondo livello e a definire elementi retributivi incentivanti in attuazione dell’accordo interconfederale 15 aprile 2009.

Titolo XXXI Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 179 (Molestie sui luoghi di lavoro)

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Le Parti richiamano la massima attenzione sul fenomeno dello Stalking, cosi come identificato dal D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009.

Art. 180 (Lavoratori di lingua non italiana)
Le aziende favoriranno l’utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all’art. 71 del presente CCNL per l’accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza di base della lingua italiana.

Titolo XXXII Telelavoro
Art. 184 (Definizione)

Si definisce telelavoro l’attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all’interno dei locali aziendali.
Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
• autisti;
• lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
• ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.

Art. 185 (Campo di applicazione)
Il telelavoro può essere concesso dall’azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano o il contatto con il pubblico/clientela o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
A titolo di semplice esemplificazione non è possibile concedere il telelavoro per i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
personale direttivo, tutto; gestione del personale;
impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
personale ausiliario di vigilanza e controllo;
ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
La concessione come l’accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 186 (Dotazioni strumentali)
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall’azienda e resteranno di proprietà aziendale.
Gli oneri derivanti dall’uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.

Art. 187 (Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali)
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all’azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l’orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni.
Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l’automatica estinzione del rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.

Art. 189 (Orario di lavoro)
L’orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto. Viceversa l’orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l’azienda ed il lavoratore.
L’azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell’avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa.

Art. 190 (Durata)
L’accordo tra l’Azienda ed il lavoratore interessato a svolgere i propri compiti con la modalità di telelavoro dovrà prevedere anche la durata che potrà essere o a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Nel caso di accordo a tempo indeterminato ciascuna delle due parti potrà, con preavviso di 60 giorni, richiedere la disdetta dell’accordo ed il ritorno allo svolgimento presso l’azienda dell’attività lavorativa.
Gli accordi a tempo determinato potranno essere disdettati dall’azienda solo in caso di comprovate motivazioni funzionali/organizzative.
Gli accordi per effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l’astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino ai compimento di un anno di vita del bambino non potranno essere disdettati dall’azienda.

Art. 191 (Sicurezza e prevenzione degli infortuni)
L’azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell’inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 192 (Infortuni)
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all’azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all’incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.

Art. 194 (Comunicazione dell’Accordo di telelavoro)
L’azienda dovrà entro il termine di una settimana dall’attivazione del telelavoro, fornirne comunicazione all’ ... per i soli fini statistici sull’estensione dell’applicazione di tale strumento di flessibilità.
La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione
dei lavoratore, durata dell’accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato all’ ... che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi della legge 196/2003.

Art. 195 (Ricercatori delocalizzati)
La modalità del telelavoro può essere utilizzata anche per i ricercatori che, oltre all’attività lavorativa in favore dell’azienda, continuino a svolgere attività di studio o ricerca presso centri universitari o assimilabili.
In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro è stato sin dall’instaurazione nella modalità del telelavoro, la sua eventuale modifica potrà avvenire solo con un accordo tra Azienda e lavoratore.

Art. 196 (Rimando alla normativa)
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all’Ente bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente.

Allegato 2 Accordo per la per la disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante nel settore centri elaborazione dati (Ced) ai sensi del dlgs. 14 settembre 2011, n. 162
Il giorno 26 del mese di luglio dell’anno 2013, in Roma, presso la sede Ugl Terziari, Piazza B. Cairoli n. 2 si sono incontrati: Asso-Pmi [...], Anfos - Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro [...] e Ugl Terziario Nazionale [...], con l’assistenza del Segretario Confederale Ugl [...]
Le Parti riconoscono nell’apprendistato un istituto utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso idoneo a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l’apprendistato di tipo a) e c), con il presente accordo le Parti definiscono la disciplina dell’apprendistato professionalizzante da valere per le aziende del settore Centri Elaborazione Dati (Ced) per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 agosto 2013.
Le Parti si impegnano, altresì, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al presente accordo qualora il Disegno di legge governativo di “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” dovesse prevedere modifiche alla regolamentazione di legge dell’apprendistato che richiedano un’ulteriore adeguamento delle disposizioni contrattuali.

Art. 1 - Stipulazione del contratto
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta, con indicazione:
a) della durata
b) del periodo di prova
c) del livello di inquadramento iniziale, di quello intermedio e di quello finale
d) della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, anche frazionati, comportano la proroga del termine di scadenza dei contratto di apprendistato, con conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
[...]

Art. 3 - Limiti di età
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005.

Art. 4 - Proporzione numerica
Il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
È consentita altresì l’assunzione di un apprendista per i Ced che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare o il socio.

Art. 5 - Parere di conformità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
La richiesta si intenderà accolta qualora la commissione non si esprima nel termine di 20 giorni dai ricevimento della domanda, tenuto conto delle necessarie verifiche di regolare iscrizione e versamento dell’azienda aderente.

Art. 7 - Ammissibilità, qualifiche e mansioni
L’apprendistato professionalizzante è ammesso nell’ambito della disciplina contrattuale nazionale dei Ced per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2°, 3°S, 3°, 4° e 5° della classificazione del personale.

Art. 9 - Durata dell’apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

Livelli Durata (mesi)
2 36
3S 36
3 36
4 36
5 24

Art. 10 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
a) impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
d) consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
e) accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 13 e 14.

Art. 11 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal CCNL dei Ced e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 12 - Referente per l’apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno all’azienda, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 13 - Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale dei Ced che l’apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissato dall’art. 9.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella Tabella dei piano orario curricolare che costituisce parte integrante del presente accordo.
Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono indicate nella Tabella del piano orario curricolare le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

Art. 14 - Modalità di erogazione della formazione
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning; anche l’attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l’impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare la formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

Art. 15 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.
[...]
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

Art. 16 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore di lavoro, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno.

Art. 18 - Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale dei Ced per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale compie il tirocinio.
Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 24 ore settimanali.

Art. 20 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dai presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale nazionale dei Ced

Art. 21 - Competenze dell’Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti attribuiscono la responsabilità di monitorare, regolamentare, gestire ed assistere le aziende e gli apprendisti all’Ente Bilaterale nazionale