Accordo per la realizzazione di iniziative di implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) nel settore della Sanità del Veneto.
Tra
Regione del Veneto – Direzione Regionale Prevenzione
e
I.N.A.I.L.
Direzione Regionale per il Veneto
Premesso
- Che l’art. 10 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm. attribuisce alle Regioni e all’INAIL competenze di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia sicurezza sul lavoro;
- Che l’art. 7 dello stesso D.lgs. stabilisce la necessità di realizzare nell’ambito regionale una programmazione coordinata di interventi nonché l’uniformità degli stessi;
- Che più volte il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL e lo stesso C. d A. hanno espresso la volontà di valorizzare forme di collaborazione con le parti sociali e con le Istituzioni del territorio;
- Che la Regione del Veneto nell’ambito dei propri Piani di prevenzione e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, assume tra gli obiettivi generali della propria programmazione di settore l’integrazione delle strategie del sistema regionale dei Servizi pubblici territoriali di prevenzione con le politiche delle altre istituzioni competenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro oltreché con quelle delle parti sociali;
- Che in data 2.05.2006 è stato siglato un protocollo d’intesa tra INAIL - Direzione Regionale Veneto e Regione del Veneto in materia di collaborazione in ambito della sicurezza sul lavoro;
- Che come previsto dall’allegato B DGR n. 2133 del 10 luglio 2007 tra i gli stessi soggetti è stato siglato l’“Accordo per l’attuazione del progetto di promozione dei sistemi di gestione della sicurezza e del benessere organizzativo nelle strutture sanitarie pubbliche del Veneto” che ha dato modo di sperimentare un modello di SGS in alcune ULSS in vista dell’estensione a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione;
- Che il presente accordo si inserisce nell’ambito delle sinergie avviate all’interno del Comitato Regionale di Coordinamento costituito ex art. 7 D.L.gs. n. 81/08 con DGR n. 4182 del 30 dicembre 2008 con compiti specifici di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
tutto ciò premesso
si conviene quanto segue:
1. Al fine di perseguire l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, l’INAIL – Direzione Regionale Veneto - e Regione del Veneto – Direzione Regionale Prevenzione, promuovono la diffusione del “Modello Regionale di Sistema di Gestione della Sicurezza per le strutture sanitarie pubbliche” - DGR
1463 del 19.05.09 – già ispirato a principi e metodi delle “Linee guida UNI INAIL” - collaborando al fine di implementare un modello di sistema organizzativamente sostenibile per le specifiche caratteristiche del comparto;
2. La Regione del Veneto – Direzione Regionale Prevenzione, mediante apposito “Gruppo di Lavoro SGS” assiste le strutture sanitarie del Veneto durante tutte le fasi di implementazione del SGS avviato ed effettua le verifiche di conformità ai principi e metodi presenti nel Modello, sia in fase di implementazione che in fase di mantenimento;
3. L’INAIL – Direzione Regionale Veneto e Regione del Veneto – Direzione Regionale Prevenzione costituiscono un apposito gruppo di lavoro/osservatorio, formato da rappresentanti INAIL e da rappresentanti del “Gruppo di Lavoro SGS”, che avrà la funzione di monitorare l’andamento complessivo del processo di implementazione del SGS nelle strutture sanitarie del Veneto e di individuare azioni comuni per diffondere la cultura del miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
4. Le aziende, per beneficiare della riduzione, dovranno comunque presentare la domanda ex art. 24 M.A.T. DM 12/12/2000, secondo la procedura predisposta dall’INAIL, indicando esplicitamente la partecipazione al progetto “SGS Sanità Veneto” e compilando l’allegato 2. In ogni caso l’azienda dovrà presentare domanda entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, fatta salva la possibilità di presentare all’INAIL la relativa documentazione entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento;
5. Quale riconoscimento finale di una realizzazione compiuta e conforme ai principi e metodi del “Modello Regionale di Sistema di Gestione della Sicurezza per le strutture sanitarie pubbliche”, è prevista la possibilità dell’Azienda di utilizzare un logo appositamente realizzato per le strutture sanitarie che abbiano implementato il sistema in accoglimento del presente accordo. L’attribuzione ad ogni singola azienda sarà curata esclusivamente dal gruppo di lavoro/osservatorio di cui sopra che ne determinerà altresì le modalità temporali di utilizzo.
6. Il logo è rappresentato da uno scudo (rappresentazione di protezione) e, su sfondo bianco, le scritte: Regione del Veneto – SGS Sanità - INAIL , così come di seguito rappresentato:
7. Il presente accordo ha durata biennale e decorre dalla data di sottoscrizione.
Venezia, lì………………..
Il Direttore Regionale INAIL | Regione del Veneto Direzione Regionale Prevenzione |
Allegato alla dgr 23 marzo 2010, n. 1158
Fonte: bur.regione.veneto.it