Tipologia: Contratto collettivo integrativo provinciale
Data firma: 23 marzo 1959
Parti: Associazione Consorziale Artigiana Panificatori di Vercelli e Provincia e Cisl-Unione Sindacale Provinciale, Camera del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Vercelli

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Vercelli, 23 marzo 1959

L’anno 1959 addì 23 del mese di marzo, nei locali dell’Associazione Consorziale Artigiana Panificatori di Vercelli e Provincia con la presenza dei seguenti rappresentanti: per l’Associazione Consorziale Artigiana Panificatori di Vercelli e Provincia [...], per la Cisl - Unione Sindacale Provinciale [...], per la Camera del Lavoro [...], si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale.

Art. 3.
I minimi e i massimi di produzione vengono così stabiliti:
Minima Kg. 78 di farina panificata;
Massimo Kg. 118 di farina panificata.
Resta convenuto: Il lavoratore che avrà raggiunto il minimo di-, produzione stabilito dal presente articolo, nella durata inferiore alle otto ore lavorative, avrà diritto all’intera paga giornaliera normale di otto ore.
Per contro non raggiungendosi i 118 Kg. di farina panificata non potrà aversi la applicazione della maggiorazione dello straordinario; anche se il lavoratore avrà superato le otto ore giornaliere.
Il lavoratore che non avrà raggiunto il minimo di produzione potrà essere pagato a ore.
Per stabilire i quantitativi panificati verrà diviso il quantitativo di farina panificata giornalmente dal panificio per il numero delle persone partecipanti alla lavorazione.

Art. 7.
Allo scopo di collaborare con l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione per il collocamento degli operai turnisti; di procedere alla qualifica e riqualifica degli operai panettieri; di deliberare su tutto quanto ha riferimento alla categoria turnisti; viene nominata una Commissione paritetica così composta:
Per la Cisl - Unione Sindacale Provinciale: B.M., M.A.
Per la Camera Confederale del Lavoro: S.C., V.L.
Per l’Associazione Panificatori: G.S., P.A., C.G., F.P.
I suddetti rappresentanti pur restando fissi come numero, potranno essere dalle Organizzazioni rappresentate sostituiti in qualsiasi momento.