Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 15 novembre 1950
Validità: 01.07.1950 - 30.06.1951
Parti: Sindacato Provinciale dei Panificatori e Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari
Settori: Agroindustriale, Panificazione, La Spezia
Sommario:
Art. 1. - Retribuzioni. Art. 2. - Della produzione. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. - Apprendistato. Art. 7. - Donne e minori. Art. 8. - Squadra organica. Art. 9. - Festività nazionali ed infrasettimanali. |
Art. 10. - Ferie. Art. 11. - Gratifica natalizia. Art. 12. - Prestazioni in natura. Art. 13. - Indennità turnisti. Art. 14. Art. 15. - Turni e turnisti. Art. 16. - Commissioni paritetiche. Art. 17. - Norme transitorie. Art. 18. - Decorrenza e durata. |
Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di La Spezia, 15 novembre 1950
L’anno 1950 il giorno 15 novembre, in La Spezia, presso l’Ufficio provinciale del Lavoro, tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori [...], assistiti dal Direttore dell’Associazione dei Commercianti [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari [...], assistiti dal Vice Segretario della Camera del Lavoro [...], alla presenza del Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al contratto nazionale per gli operai dipendenti dalle Aziende di panificazione, da valere per la provincia di La Spezia.
Art. 1. - Retribuzioni.
La retribuzione agli operai panettieri sarà corrisposta col sistema del quintalato; le misure delle tariffe (comprensive della quota giornaliera della contingenza) sono le seguenti:
а) pezzatura da gr. 40 a gr. 60: L. 1.800 a q.le
b) pezzatura da gr. 61 a gr. 100: L. 1.600 a q.le
c) pezzatura da gr. 101 a gr. 200: L. 1.350 a q.le
d) pezzatura da gr. 201 a gr. 1.000: L. 1.175 a q.le
grissini L. 3.000 al q.le
focacce L. 1.600 al q.le
pane comunque condito: a seconda delle rispettive pezzature come alle lettere a) b) c) e d) di cui sopra.
Nota: Il presente articolo è stato concordato in data 28 dicembre 1949 ed è andato in vigore il 1° gennaio 1950.
Art. 2. - Della produzione.
Si stabilisce che in ogni panificio dovranno prendere parte alla lavorazione tante unità lavorative a seconda della produzione. Si precisa che quando in un panificio viene raggiunta una produzione di pane corrispondente a kg. 190 di farina, in tale panificio devono partecipare alla lavorazione due unità; quando il quantitativo di farina lavorata raggiunge kg. 300 dovrà essere aumentata un’altra unità lavorativa e così di seguito per ogni 100 kg. di farina lavorata, l'aumento della produzione, onde ritenere come acquisito il nuovo quantitativo di lavoro complessivo; comunque dovrà divenire operante entro il quindicesimo giorno.
Art. 3.
Anche nel caso in cui la produzione risulti inferiore a quella determinata nell’articolo precedente e ciò per un periodo massimo di quindici giorni, agli operai spetterà la corresponsione della paga base stabilita per il quintalato.
Trascorso tale periodo di tempo e purché la riduzione superi il 10 % dei quantitativi stabiliti per ogni unità lavorativa, il datore di lavoro potrà procedere alla riduzione proporzionale del personale.
Art. 4.
L’automaticità dell’aumento delle unità lavorative prevista dall’art. 2 dovrà essere attuata col criterio della stabilizzazione dell’aumento della produzione, onde ritenere come acquisito il nuovo quantitativo di lavoro complessivo; comunque dovrà divenire operante entro il quindicesimo giorno.
Art. 5.
Nel numero dei lavoratori si intendono compresi i datori di lavoro ed i loro familiari a condizione che partecipino, così com’è fissato nel contratto nazionale, continuativamente ai lavori di produzione.
A norma di quanto è stabilito dall’art. 9 del contratto nazionale, i familiari del datore di lavoro per essere partecipanti diretti alla lavorazione, dovranno essere preventivamente abilitati dalla apposita Commissione di qualifica.
Art. 6. - Apprendistato.
L’assunzione degli apprendisti deve avvenire secondo quanto è stabilito dall’art. 4 del contratto nazionale.
Si conviene che, senza determinare preventivamente il numero annuo degli apprendisti da avviare al lavoro, sia, prima dell’assunzione, In ogni caso prescritto il preventivo parere della Commissione paritetica.
Art. 7. - Donne e minori.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei minori, valgono le disposizioni di cui all’art. 2 del contratto nazionale e quelle di legge.
Art. 8. - Squadra organica.
Ai soli effetti indicativi si fissano, di seguito, i criteri per la composizione della squadra organica: infornatore, impastatore, aiutante specializzato, aiutante semplice, apprendista.
Art. 10. - Ferie.
Per gli operai fissi viene stabilito un periodo annuale di ferie pari a giorni quindici, secondo le modalità previste dall’art. 12 del contratto nazionale.
Art. 15. - Turni e turnisti.
[...]
Per quanto riguarda tutte le altre norme relative ai turni ed ai turnisti, si fa richiamo alla dichiarazione a verbale ed al verbale di accordo allegati al presente Contratto del quale fanno parte integrante.
Art. 16. - Commissioni paritetiche.
Le parti si impegnano di costituire due Commissioni paritetiche che hanno l’incarico:
la prima: a) di qualificare gli operai panettieri ed i congiunti dei datori di lavoro partecipanti alla produzione, a seconda delle loro rapacità professionali;
b) di esaminare l'opportunità di avviare o meno gli apprendisti al lavoro;
la seconda: di esaminare ed eventualmente conciliare tutte le controversie singole o collettive, che dovessero sorgere sull’interpretazione e nell’applicazione dei contratti di lavoro.
Le Commissioni anzidette saranno formate di tre rappresentanti i datori di lavoro e di tre rappresentanti i lavoratori; le organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto.