Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 13 luglio 1957
Validità: 01.08.1957 - 31.07.1959
Parti: Federazione Provinciale Panificatori e Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, Unione Sindacale Provinciale del Sannio
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Benevento

Sommario:

I. - Parte normativa
Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Classifica dei forni.
Art. 7. - Composizione delle squadre.
Art. 8. - Disciplina dei turnisti.
Art. 9. - Delle retribuzioni.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 10-bis. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 11. - Mancanza di energia elettrica.
Art. 12. - Ferie
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Trattamento di malattia, di infortunio ed assicurazioni sociali.
Art. 17. - Chiamata alle armi.
Art. 18. - Richiamo alle armi.
Art. 19. - Delle funzioni.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Licenziamento, dimissioni e preavviso.
Art. 22. - Indennità di liquidazione.
Art. 23. - Doveri.
Art. 24. - Sanzioni disciplinari.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Indumenti di lavoro.
Art. 27. - Permessi sindacali.
Art. 28. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 29. - Trattamento della panificazione festiva o domenicale.
Art. 30. - Reclami e controversie individuali.
Art. 31. - Condizioni di miglior favore.
Art. 32. - Decorrenza e durata.
Parte salariale
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Schema per i vari tipi di produzione
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.

Contratto collettivo per i dipendenti da aziende di panificazione della provincia di Benevento, 13 luglio 1957

Addì 13 luglio 1957, in Benevento, tra la Federazione Provinciale Panificatori [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari [...] e la Unione Sindacale Provinciale del Sannio [...], è stato stipulato il seguente Contratto da valere in tutta la Provincia.

I. - Parte normativa
Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.

Il presente Contratto si applica a tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici privati, cooperative o di appartenenza di enti pubblici.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
L’operaio deve essere adibito al lavoro derivantegli dalla sua qualifica: in casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse: sempre inerenti alla panificazione e retribuito con il salario per le mansioni effettivamente prestate.
È proibito nei panifici l’impiego di mano d’opera femminile; è altresì proibito l’impiego di mano d’opera maschile di età inferiore ai 16 anni.
[...]
È in facoltà del datore di lavoro di sottoporre l’operaio alla visita medica preventiva.

Art. 4. - Apprendistato.
Le parti si richiamano alle norme di legge.
In attesa del regolamento sulla legge dell’apprendistato, rimane operante l'art. 4 del precedente CCNLP del 1° aprile 1948, come più sotto si riporta.
Quando sarà riconosciuto il predetto regolamento le parti s’impegnano entro 60 giorni, a regolamentare la materia in armonia delle caratteristiche produttive e alle disposizioni di legge.
L’apprendistato ha lo scopo di preparare alle mansioni di operaio panettiere i giovani dai 16 ai 19 anni.
Non potranno essere assunti come apprendisti i giovani che hanno superato i 17 anni di età.
L’apprendistato ha la durata massima di anni 3 e la durata minima di anni 2.
L’apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare alla produzione e ai lavori interni ausiliari del panificio.
L’assunzione degli apprendisti dovrà avvenire tramite l’Ufficio di Collocamento locale sentito il parere della Commissione paritetica.
Si conviene che ogni squadra dovrà ammettere un apprendista allo scopo di garantire la formazione della mano d’opera qualificata e specializzata.
In ogni modo il numero degli stessi verrà fissato di anno in anno dalla Commissione paritetica a seconda delle esigenze.
Per gli apprendisti in possesso di certificato di promozione da parte di una scuola di panificazione il periodo di apprendistato viene ridotto di un terzo.
Ai fini dell’apprendistato vale anche il tirocinio effettuato dai giovani presso altro panificio.
[...]

Art. 6. - Classifica dei forni.
Le parti convengono nel rinviare di un anno il problema della classificazione dei forni. Frattanto, fino alla nuova contrattazione nazionale collettiva, resta in vigore, a tutti gli effetti, la situazione attualmente esistente.

Art. 7. - Composizione delle squadre.
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero dei lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane. Comunque, in ogni panificio, qualunque sia l’entità della produzione, deve esistere l’infornatore; qualora la produzione non sia tale da consentire l’assunzione di un altro operaio specializzato (impastatore) l’infornatore e, per tale, intendesi anche il datore di lavoro quando non provveda in via normale e continuativa a detto lavoro, può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
La squadra di lavorazione dovrà considerarsi un tutto organico, per cui ogni suo componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e poiché le varie i operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti gli operai della squadra questi hanno l’obbligo di spiegare vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.
La squadra di lavoro avrà quindi la seguente formazione:
Un infornatore;
Un impastatore;
Un aiutante.
Il minimo di produzione, per ciascun operaio, viene stabilito, per la giornata lavorativa di 8 ore, in q.li 1,25. Il massimo sempre per la stessa giornata lavorativa in q.li 1,50.
La formazione della squadra sopraindicata è obbligatoria per una produzione minima di 4 q.li. In ogni squadra può essere compreso un solo apprendista, garantendo la produzione base di q.li 1,25.

Art. 8. - Disciplina dei turnisti.
Per i turnisti si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi, per consentire a queste di usufruire del riposo settimanale.
Ad essi spetta la mercede contrattuale spettante ai lavoratori che sostituiscono.
Essi sono inviati dall’Ufficio di collocamento secondo la loro classifica ed in base ad un piano di riparto delle giornate di lavoro disponibili, seguendo il criterio - salvo eccezioni - di assegnare lo stesso turnista sempre presso le medesime aziende.
Le aziende che per il numero degli operai fissi dipendenti hanno la possibilità di assicurare quattro o cinque giornate settimanali per i turni, possono assumere un turnista interno allo scopo di sostituire gli altri operai nelle giornate settimanali di riposo.

Art. 9. - Delle retribuzioni.
Salva la situazione esistente in rapporto a quanto concordato per la classifica dei forni, di cui all’art. 6, nei panifici la retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema a quintalato.
Il datore di lavoro ed i suoi famigliari che attendono direttamente alla produzione del pane saranno considerati agli effetti della suddivisione del guadagno di cottimo come tutti gli altri lavoratori, sempreché la loro partecipazione al lavoro sia effettivamente costante e continuativa per tutta la durata del lavoro stesso e sempreché i famigliari siano stati abilitati dalla Commissione paritetica di qualifica.
Nei panifici dove lavorano uno o due operai il datore di lavoro ed i suoi famigliari che attendono al lavoro, partecipano alla suddivisione del guadagno in proporzione all’effettivo lavoro eseguito, sempreché il lavoro sia almeno di 4 ore e l’inizio insieme alla squadra.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La giornata normale di lavoro è di ore 8, come prescritto dalla legge.
Le giornate lavorative settimanali sono 6.
Nel caso in cui la disoccupazione ecceda la normalità, il lavoro potrà essere riportato a 5 giornate settimanali, presi accordi fra le parti interessate.
Nel panificio dovrà essere affissa in modo ben visibile la tabella nominativa con l’indicazione dell’orario di lavoro del personale, del riposo settimanale e dei turni.
Per l’inizio della lavorazione ci si riferisce alle norme di legge.

Art. 10-bis. - Lavoro straordinario e notturno.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 10, potrà essere consentito eccezionalmente, senza superare le due ore giornaliere e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro solo quando non possa provvedere all’esecuzione del lavoro mediante l’assunzione degli altri lavoratori.
[...]

Art. 11. - Mancanza di energia elettrica.
Nel caso in cui la mancanza di energia elettrica provenga dall’esterno del panificio e nei casi in cui non vi sia stato tempo materiale per riparare il guasto che ha prodotto l’interruzione, non è dovuto alcun compenso speciale all’operaio per la lavorazione a mano.
Quando invece la mancanza di energia elettrica sia imputabile ad incuria del proprietario del forno e gli operai siano costretti ad effettuare il lavoro a mano verrà corrisposto agli stessi un compenso complementare del 25 per cento sulla paga.

Art. 12. - Ferie
A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà corrisposto ogni anno un periodo di riposo retribuito nella misura di 14 giornate lavorative [...]
Le ferie sono irrinunziabili ed ogni atto contrario è nullo.
[...]

Art. 16. - Trattamento di malattia, di infortunio ed assicurazioni sociali.
I lavoratori dovranno essere assicurati secondo le norme stabilite dalla legge e cioè:
1) Contro gli infortuni;
2) Assicurazioni sociali obbligatorie;
3) Trattamento di malattia e prestazione sanitaria.
[...]

Art. 19. - Delle funzioni.
Gli operai, pur restando adibiti ciascuno alle specifiche mansioni cui sono stati assunti, hanno l’obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento della produzione.
L'operaio panettiere deve essere adibito esclusivamente alla lavorazione del pane e non potrà essere quindi impiegato ai lavori di facchinaggio e ad altri lavori esterni.
Esso è tenuto solo al trasposto della farina e del combustibile dal magazzino al laboratorio purché il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il panificio.
Ove detti magazzini si trovassero in altri caseggiati, per il trasporto della farina, legna e carbone, all’operaio panettiere spetterà una indennità speciale di lire 150 al giorno.
L’operaio è pure tenuto al trasporto del pane dal laboratorio all’annesso negozio di vendita.
È vietato al datore di lavoro di adibire qualsiasi operazione inerente alla produzione del pane il personale incaricato alla distribuzione (porta-pane, autisti, personale di negozio ecc.).

Art. 23. - Doveri.
Il personale dipendente dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci che regola, distribuisce ed assegna il lavoro.
Il lavoratore deve adempiere al proprio lavoro scrupolosamente e con coscienza; deve pertanto osservare con sollecitudine ed intelligenza le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l’orario di lavoro. Deve avere la massima cura per la conservazione delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l’adempimento del suo lavoro.
Curerà altresì la pulizia personale e l'igiene della panificazione, la pulizia del laboratorio e dei forni, con esclusione della canna fumaria.
È vietato fumare nel laboratorio stesso.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti sopra indicati, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il datore di lavoro userà da parte sua, verso i dipendenti, la considerazione che essi meritano, quali collaboratori al buon andamento dell'azienda.

Art. 24. - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto od alle altre norme interne di lavoro possono essere punite:
1) con il rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino al massimo di un terzo della paga giornaliera;
3) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo massimo di due giorni;
4) con il licenziamento in tronco senza preavviso e con indennità, o senza preavviso e senza indennità.
La multa potrà essere inflitta all'operaio che:
a) ritardi l’inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;
b) abbandoni senza permesso o senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c) fumi durante il lavoro di impasto o di fornitura del pane;
d) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina ed all'igiene.
[...]
La sospensione del lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta per i seguenti motivi:
a) sia recidivo della stessa mancanza punita per due volte con multa nei mesi precedenti;
[...]
c) dia disposizione contraria o agisca in contrasto, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;
d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta.
Il licenziamento in tronco senza preavviso, ma con le altre indennità. potrà essere inflitto per i seguenti motivi:
[...]
b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;
[..]
d) rissa o vie di fatto verso i compagni ed i dipendenti di lavoro.
Il licenziamento in tronco senza preavviso, né indennità, potrà essere inflitto:
a) per insubordinazione accompagnata con atti delittuosi verso il datore di lavoro;
b) per furto, frode e falso, danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.

Art. 26. - Indumenti di lavoro.
Ai lavoratori che prestano l’attività nei panifici saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
2 paia di calzoni (1 corto e 1 lungo);
2 canottiere di lana;
1 grembiule.
Ai lavoratori che non vengono forniti gli indumenti di cui sopra spetterà una indennità giornaliera di L. 50. Le norme di cui sopra valgono anche per i turnisti fissi. Per i turnisti, che per ragioni obiettive sono costretti ad effettuare i turni con più aziende si corrisponderà comunque una indennità sostitutiva di L. 50 al giorno.

Art. 29. - Trattamento della panificazione festiva o domenicale.
Nel caso in cui le autorità autorizzassero chiusure festive e domenicali ai panifici, il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate di doppia panificazione è il seguente:
[...]
3) la doppia panificazione deve essere considerata a tutti gli effetti altra giornata di lavoro e, pertanto nella settimana in cui questa verrà a cadere si dovrà procedere ugualmente al rispetto del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell’operaio fisso con il turnista che normalmente lo sostituisce (si precisa che così operando si intende fare riposare l’operaio nella settimana di due giornate Intere).
[...]

Art. 30. - Reclami e controversie individuali.
Per l’esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti contengono che prima di portare le controversie alla Magistratura, dovrà essere tentata la conciliazione tramite le organizzazioni di categoria.

Parte salariale
Art. 1.

La retribuzione va corrisposta col sistema del quintalato. L’importo di quintalato sarà ripartito fra i componenti della squadra.
Il datore di lavoro ed i suoi famigliari che attendono direttamente alla produzione del pane saranno considerati agli effetti della suddivisione dell’importo di cui sopra, come tutti gli altri lavoranti sempreché la loro partecipazione al lavoro sia effettivamente costante e continuativa per tutta la durata del lavoro stesso e sempreché i famigliari siano abilitati dalla Commissione paritetica di qualifica.
Nei panifici dove lavorano uno o due operai il datore di lavoro ed i suoi famigliari che attendano al lavoro, partecipano alla suddivisione del guadagno in proporzione all’effettivo lavoro eseguito sempreché il lavoro sia almeno di 4 ore o lo inizino insieme alla squadra.
Allo scopo di risolvere il più possibile il fenomeno della disoccupazione aderendo alla proposta del Ministero del Lavoro, si conviene che nei panifici ove lavorano almeno 3 operai, il datore di lavoro che partecipa alla lavorazione in squadra usufruirà del riposo settimanale.

Art. 4.
Per i panifici che non sono attrezzati con impastatrice elettrica e con forno a scaldamento diretto il salario ragguagliato a un quintale di farina sarà aumentato del 15 %, per ciascun tipo di produzione di cui al precedente schema.

Art. 5.
Nel caso in cui la mancanza di energia elettrica provenga dall’esterno del panificio e nei casi in cui non vi sia stato tempo per riparare il guasto che ha prodotto l’interruzione, non è dovuto alcun compenso speciale all’operaio per la lavorazione a mano.
Quando invece l’eventuale mancanza di energia sia imputabili ad incuria del proprietario del forno e gli operai siano costretti ad effettuare il lavoro a mano verrà corrisposto agli stessi un compenso complementare del 25 % sulla paga.

Art. 9.
Si concorda altresì che all’operaio addetto al trasporto del pane verrà corrisposto il salario corrispondente a quello stabilito per l’aiutante panettiere addetto allo tesso panificio, con una maggiorazione del 5%.