Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 5 aprile 1950
Validità: al 31.03.1951
Parti: Categoria Provinciale Panificatori e Affini-Associazione Provinciale dei Commercianti e Libero Sindacato Lavoranti Panettieri-Lups-Filsac
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Taranto

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Apprendisti.
Art. 4. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 5.
Art. 6. - Festività infrasettimanali.
Art. 7. - Gratifica natalizia turnisti.
Art. 8. - Indumenti di lavoro.
Art. 9.
Art. 10. - Commissione paritetica.
Art. 11. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Taranto, 5 aprile 1950

L’anno millenovecentocinquanta, addì 5 del mese di aprile in Taranto, tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini [...], assistiti dal [...] vice direttore dell’Associazione Provinciale dei Commercianti e il Libero Sindacato Lavoranti Panettieri [...], assistiti da [...] Lups e [...] Filsac, è stato stipulato il seguente contratto salariale provinciale integrativo al Contratto Nazionale lavoratori panettieri stipulato in Roma il 1° aprile 1948.

Art. 1.
Ai sensi dell’art. 9 del CN si stabilisce di attribuire a ciascun operaio, i seguenti quantitativi minimi e massimi di farina da panficare nelle otto ore per le varie pezzature di pane:
Pezz. da gr. 501 a 1000 min. 144 mass. 160 kilogr.
Pezz. da gr. 251 a 500 min. 128 mass. 144 kilogr.
Pezz. da gr. 101 a 250 min. 112 mass. 126 kilogr.
Pezz. da gr. 71 a 100 min. 80 mass. 90 kilogr.
Pezz. da gr. 40 a 70 min. 64 mass. 72 kilogr.
Friselle da gr. 40 a 70 min. 48 mass. 54 kilogr.
Panini conditi (al latte, al burro, all’olio, ecc.) gr. 40 a 70 min, 48 mass. 54 kilogr. Grissini min. 43,600 mass. 48,050.
I suddetti quantitativi si intendono per panifici a fuoco indiretto (meccanici), mentre per i panifici a fuoco diretto (muratura) ili quantitativo, fermo restando le medesime pezzature e nelle otto ore) è il seguente:

minimo massimo
Pezzatura da gr. 501 a 1000 Kg. 128 Kg. 144
Pezzatura da gr. 251 a 500 Kg. 112 Kg. 126
Pezzatura da gr. 101 a 250 Kg. 80 Kg. 90
Pezzatura da gr. 71 a 100 Kg. 64 Kg. 72
Pezzatura da gr. 40 a 70 Kg. 48 Kg. 54
Friselle da gr. 40 a 70 Kg. 32 Kg. 36
Panini cond. da gr. 40 a 70 Kg. 32 Kg. 36
Grissini Kg. 28 Kg. 32,500

Art. 3. - Apprendisti.
In riferimento all’art. 4 del comma 7 del Contratto Nazionale l'ammissione degli apprendisti nella Categoria dei panettieri sarà regolata secondo la bisogna della Commissione paritetica provinciale di qualifica.
Comunque si stabilisce che in un panificio ove la produzione superi i quintali 6 giornalieri con la partecipazione di solo 4 operai qualificati, la presenza al lavoro dell’apprendista diventa obbligatoria.

Art. 4. - Lavoro straordinario e notturno.
Valgono le norme dell’art. 10-bis del Contratto Nazionale.

Art. 9.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo provinciale si fa riferimento al contratto nazionale.

Art. 10. - Commissione paritetica.
In riferimento al comma 10 dell’art. 4 del Contratto Nazionale le parti dovranno costituire una Commissione paritetica provinciale di qualifica composta di otto membri, di cui 4 datori di lavoro e 4 lavoratori.
Tale commissione avrà il compito di intervenire in tutte quelle controversie specificatamente tecniche, come da regolamento a parte concordato fra le parti interessate.