Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 22 gennaio 1957
Validità: 22.01.1957 - 21.01.1958*
Parti: Associazione Provinciale Artigiani e Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori-Cisl
Settori: Commercio-Servizi, Barbieri, Venezia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Assunzione provvisoria.
Art. 4 . - Qualifiche.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Riposo settimanale.
Art. 7. - Festività nazionali con vacanza completa.
Art. 8. - Giorni semifestivi con termine del lavoro alle ore 13.
Art. 9. - Lavoro straordinario.
Art. 10. - Lavoro festivo.
Art. 11. - Percentuali.
Art. 12. - Trattamento di malattia.
Art. 13. - Paghe.
Art. 14. - Lavoro occasionale.
Art. 15. - Mancie.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Indennità di anzianità.
Art. 18. - Licenziamento in tronco.
Art. 19. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i lavoranti barbieri nella città di Venezia e nella frazione di Lido e Murano, 22 gennaio 1957

L’anno 1957, il giorno 22 gennaio, presso la sede della Associazione Artigiani di Venezia, tra l’Associazione Provinciale Artigiani [...] e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], si è concordato e stipulato il presente contratto normativo salariale per i Lavoratori Barbieri di Venezia, Lido e Murano, da valersi anche per Imprese miste.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro sarà il seguente:
dal martedì al venerdì: dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20;
al sabato e vigilie di festività totali: dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 20,30;
alla domenica: dalle ore 8 alle 13.

Art. 6. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale avrà luogo nella giornata di lunedì.

Art. 16. - Ferie.
Al lavoratore saranno concesse annualmente 10 giornate lavorative di ferie remunerate in base alla paga di fatto percepita.
[...]

Art. 18. - Licenziamento in tronco.
Saranno licenziati senza preavviso né indennità i lavoratori colpevoli di:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
c) rifiuto non giustificato di servire il cliente durante l’orario di lavoro:
d) risse nell’azienda;
[...]

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* Rinnovato, con modifiche al solo art. 13, con accordo del 22 settembre 1958 con scadenza 22 settembre 1959