Tipologia: CCNL
Data firma: 6 luglio 1959
Validità: 06.07.1959 - 05.07.1962
Parti: Federazione Nazionale delle Associazioni Proprietari Cavalli da Corse al Galoppo e Associazione Allenatori Alta Italia, Associazione Allenatori Centro-Sud e Sindacato Nazionale Lavoratori dell’ippica
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Scuderie galoppo

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione dei ragazzi.
Art. 3. - Documenti di lavoro.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 7. - Apprendistato.
Art. 8. - Assegnazione del lavoro.
Art. 9. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Accompagnamento cavalli.
Art. 16. - Addestramento in salto.
Art. 17. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Malattia ed infortunio.
Art. 22. - Permessi.
Art. 23. - Assenze.
Art. 24. - Utensili e materiale.
Art. 25. - Norme di disciplina interna.
Art. 26. - Norme aziendali.
Art. 27. - Divieti.
Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 29. - Mancanze e punizioni.
Art. 29-bis. - Preavviso.
Art. 30. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 31. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 32. - Abrogazione dei precedenti contratti.
Art. 33. - Reclami e controversie.
Art. 34. - Trattamento salariale minimo.
Art. 35. - Decorrenza e durata.
Allegato Verbale di accordo collettivo 6 luglio 1959 per la determinazione dei nuovi minimi retributivi

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo, 6 luglio 1959

In Milano, tra la Federazione Nazionale delle Associazioni Proprietari Cavalli da Corse al Galoppo [...] e l'Associazione Allenatori Alta Italia [...], l’Associazione Allenatori Centro-Sud [...] e il Sindacato Nazionale Lavoratori dell’ippica [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli artieri dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

Art. 2. - Assunzione dei ragazzi.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 4. - Visita medica.
Anche prima dell’assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 7. - Apprendistato.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani che abbiano superato il 14° anno di età e non oltrepassato il 20°, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento pratico.
[...]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dettate dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 e del relativo regolamento.

Art. 8. - Assegnazione del lavoro.
Per garanzia di prestazione scrupolosa si ritiene venga normalmente impiegato un artiere ogni due cavalli, salvo diverse disposizioni ili scuderia.

Art. 9. - Mutamento temporaneo di mansioni.
In relazione alle esigenze di servizio, il lavoratore potrà essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria categoria, purché ciò non implichi alcun danno economico né alcun sostanziale mutamento della sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per i caporali e gli artieri ippici, la durata normale di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salve le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. 
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia non può superare le 60 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere [...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale. Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica, in base a turni di servizio, stabiliti dalla Direzione all’inizio di ciascuna settimana e comunicati agli interessati.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge, potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’art. 10.
Tenuto conto della particolare caratteristica del settore, si considera lavoro notturno quello effettuato tra le ore 20 e le 4, nel periodo estivo (1° maggio-31 ottobre) e tra le ore 19 e le 6, nel periodo Invernale (1° novembre-30 aprile); straordinario notturno quello compiuto in tali ore in eccedenza all’orario normale di lavoro giornaliero.
Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate indicate nell’art. 12 e nel giorno di riposo settimanale; straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario normale di lavoro giornaliero.
[...]

Art. 15. - Accompagnamento cavalli.
Agli artieri che conducono cavalli in pista o siano comandati in pista per lo svolgimento delle corse, sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 600 (seicento) se tale accompagnamento avverrà nelle corse serali e di L. 400 (quattrocento) quando si tratta di corse diurne.
Il caporale di scuderia avrà diritto invece a L. 900 (novecento) per le corse serali ed a L. 600 (seicento) per quelle diurne.
Le suddette indennità assorbono e sostituiscono ogni competenza spettante ai lavoratori in conseguenza della protrazione dell'orario normale di lavoro.

Art. 16. - Addestramento in salto.
Il lavoratore che addestri o che compia a cavallo percorsi ad ostacoli ha diritto nelle giornate nelle quali svolge tali mansioni ad una indennità giornaliera di L. 700, oltre la normale retribuzione.

Art. 18. - Ferie.
Il lavoratore con una anzianità di servizio prestato di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di:
а) per gli artieri, giorni 13;
b) per i caporali di scuderia, giorni 15.
[...]

Art. 20. - Trasferte.
[...]
Le suddette indennità assorbono e sostituiscono ogni competenza spettante ai lavoratori in conseguenza dell’eventuale protrazione dell’orario normale di lavoro, ed il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera per tutto quanto possa occorrere durante il viaggio.

Art. 24. - Utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente, il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Ogni lavoratore è responsabile degli oggetti che ha ricevuto in consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli oggetti stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili.
[...]

Art. 25. - Norme di disciplina interna.
Ogni lavoratore è alle dipendenze del suo superiore diretto e nell’esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.
Durante il lavoro, nessun lavoratore potrà allontanarsi dalle scuderie se non dopo aver ottenuto il consenso del suo superiore diretto.
Il lavoratore licenziato o sospeso non potrà entrare nelle scuderie senza il permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso del proprio superiore, il lavoratore non potrà entrare né trattenersi nelle scuderie in ore fuori del suo servizio.
Il permesso di uscita deve essere richiesto dai lavoratori nelle prime ore di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 26. - Norme aziendali.
Il lavoratore deve altresì attenersi alle norme speciali che fossero stabilite dalle aziende, sempreché non siano in contrasto e noi modifichino quelle previste dal presente contratto e che rientrano pertanto nella normale attribuzione dei diritti del datore di lavoro.

Art. 27. - Divieti.
È proibito, nella scuderia, l’introduzione di bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. È assolutamente proibito all’artiere di fumare durante il servizio.
[...]

Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
2) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione tino a 3 giorni;
3) licenziamento senza preavviso;
4) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 29. - Mancanze e punizioni.
La punizione di cui al punto 1) del precedente articolo, sarà inflitta al lavoratore che:
а) abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificai motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione, cagioni danni al materiale ed agli animali che ha in consegna o non avverta subito il suo superiore diretto ili eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale o di evidenti irregolarità dello stato degli animali;
c) sia trovato addormentato;
d) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
e) fumi durante il lavoro o introduca bevande alcooliche nella scuderia;
f) dia arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle disposte dal suo superiore diretto o dalla Direzione;
g) arrechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto alla scuderia;
l) trasgredisca in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto e commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva - a giudizio del datore ili lavoro - potrà essere inflitta al lavoratore la punizione di cui al punto 2) del precedente articolo.
Il licenziamento senza preavviso, di cui al punto 3) del precedente articolo, potrà avvertire in caso di:
а) grave insubordinazione verso i superiori;
b) gravi omissioni e negligenze colpose, siano o meno seguite da danneggiamenti economici, abuso di fiducia, maltrattamento agli animali;
c) rissa nelle scuderie;
[...]
e) inosservanza alle disposizioni per l’assistenza e l’allenamento dei cavalli, sia in piano che in ostacoli;
f) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui ai punti elencati successivamente al primo capoverso del presente articolo.
Il licenziamento senza preavviso né indennità, di cui al punto 4) del precedente articolo, potrà avvenire in caso di:
а) danneggiamenti volontari del materiale;
[...]
c) mancanze che provochino grave nocumento morale o materiale all’azienda od azioni compiute in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro che siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro stesso.
Il lavoratore licenziato o sospeso non potrà entrare nelle scuderie senza il permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso del proprio superiore, il lavoratore non potrà entrare né trattenersi nelle scuderie in ore fuori del suo servizio.
Il permesso di uscita deve essere richiesto dai lavoratori nelle prime ore di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 33. - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno definite all’esame delle competenti Organizzazioni provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.