Tipologia: Accordo collettivo regionale
Data firma: 29 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Valdostana Industriali e Camera Confederale del Lavoro di Aosta e Valle, Unione Regionale della Valle d’Aosta Cisl, Sindacato Autonomo Valdostano «Travailleurs»
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Valle d'Aosta

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 3. - Indennità speciale.
Art. 4. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 5. - Elementi della retribuzione.
Art. 6. - Lavori speciali disagiati.
Art. 7. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 8. - Lavori fuori zona.
Art. 9. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 10. - Preavviso.
Art. 11. - Disciplina dell’apprendistato.
Minimi di paga.
Art. 12. - Scuole.
Art. 13. - Multe e trattenute.
Art. 14. - Validità e durata.

Accordo collettivo regionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Valle d’Aosta, 29 settembre 1959

In Aosta, addì 29 settembre 1959, premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entrerà in vigore per lutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;
Visti gli articoli 7, 8, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 34, 41, 48, 60, 61, 62 e 68 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959;
tra l’Associazione Valdostana Industriali [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Aosta e Valle [...], l’Unione Regionale della Valle d’Aosta Cisl [...], il Sindacato Autonomo Valdostano «Travailleurs» [...], si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si stipula il presente Accordo Collettivo Regionale di Lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Valle d’Aosta per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) e delle industrie affini all’edilizia; per le imprese esecutrici di distruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas, fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 l’orario normale di lavoro resta confermato come segue:

Ore settimanali
Località fino a 1500 metri s.l.m.
- dal 1° novembre al 28 febbraio 42
- dal 1° marzo al 30 aprile 48
- dal 1° maggio al 31 agosto 54
- dal 1“ settembre al 31 ottobre 48
Località oltre i 1500 s.l.m.
- dal 1° novembre al 28 febbraio 40
- dal 1° marzo al 30 aprile 48
- dal 1° maggio al 31 agosto 56
-dal 1° settembre al 31 ottobre 48
Per i lavori a turno continuato in qualsiasi periodo dell’anno 48

L’orario di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in ore 10 giornaliere o 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri, custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali l’orario di lavoro rimane fissato in 12 ore giornaliere o 72 settimanali.

Art. 6. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione della retribuzione globale da calcolarsi, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi di cui all’articolo 5 (per i cottimisti sarà tenuto conto anche dell’utile minimo contrattuale di cottimo), i seguenti:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 15 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 18 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 18 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 13 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 17 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3 e mezzo a m. 10 16 %
b) oltre i m. 10 19 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 4%
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di Sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 12%
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % coltre 12%
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 7 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 14 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8 %
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %
15) Lavori eseguiti in stabilimento producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8%
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a m. 10 28 %
b) da oltre m. 10 a m. 16 40 %
c) da oltre m. 16 a m. 22 52 %
d) oltre i m. 22 52 %
Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) - al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 23 %
b) - ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
- ai lavori per opere sussidiarie;
- a carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 15 %
c) - alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 8 %
d) - al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), l’ulteriore indennità del 1 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono accumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 7. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 ed all’art. 68 - primo e terzo comma - del contratto medesimo, l’indennità per lavoro in alta montagna è stabilita nelle seguenti misure:
Nei lavori che si svolgono dal 1° maggio al 30 ottobre:
ad altezza superiore ai 1.500 metri e sino a 2.000 m. s.l.m. 5 %
ad altezza superiore ai 2.000 m. s.l.m. 14 %
Nei lavori che si svolgono dal 1° novembre al 30 aprile:
ad altezza superiore ai 1.200 metri e sino a 2.000 m. s.l.m. 9 %
ad altezza superiore ai 2.000 metri s.l.m. 17 %
La suddetta indennità non è dovuta in caso di somministrazione gratuita del vitto. [...]

Art. 8. - Lavori fuori zona.
[...]
Si conferma l’ultimo comma dell’art. 24 del Contratto nazionale nel senso che, nel caso di pernottamento in luogo, l’impresa dovrà provvedere gratuitamente all’alloggio ed al vitto, nonché al rimborso delle spese di viaggio e l’operaio non avrà diritto all'indennità sopra menzionata.

Art. 11. - Disciplina dell’apprendistato.
Con riferimento all’art. 60 del Contratto collettivo 24 luglio 1959 - primo ed ultimo capoverso - ed in attesa della prevista regolamentazione nazionale dell’apprendistato, resta fermo che come già in precedenza stabilito ad integrazione del Contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1954 - per gli apprendisti in possesso di licenza delle scuole edili e di qualificazione istituite dalla Categoria o da altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato è ridotto ad un anno e mezzo per la categoria dei pittori, decoratori, verniciatori, stuccatori e mosaicisti, ed un anno per gli altri mestieri.
[...]