Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 12 febbraio 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Unione dei Commercianti della Provincia di Milano e Associazione Provinciale Grossisti Specialità Medicinali, Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati, Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio ed Affini, Unione Dipendenti Aziende Commerciali-Uil
Settori: Commercio, Medicinali, Milano

Sommario:

Titolo I Tabella dei minimi di retribuzione.
Titolo II

Art. 1. - Trattamento economico.
Art. 2.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Gratifica natalizia.
Art. 5.
Art. 6. - Festività infrasettimanali.
Art. 7. - Trasferte e missioni.
Art. 8. - Scatti di anzianità.
Art. 9.
Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 e successive modifiche, per il personale dipendente dalli: aziende esercenti il commercio all’ingrosso di specialità medicinali della provincia di Milano, 12 febbraio 1959

L’anno 1959, il 12 febbraio presso la sede dell’Unione Commercianti della Provincia di Milano, tra l’Unione dei Commercianti della Provincia di Milano [...] e l’Associazione Provinciale Grossisti Specialità Medicinali [...], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati [...], la Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio ed Affini [...], l’Unione Dipendenti Aziende Commerciali (aderente all’Uil) [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale di lavoro, integrativo, per la provincia di Milano, dell’Accordo nazionale modificativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle Aziende grossiste di specialità medicinali che sostituisce quello precedentemente stipulato il 23 luglio 1956.

Titolo II
Art. 3. - Orario di lavoro.

L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali di lavoro effettivo, per tutte le qualifiche, giusto le disposizioni legislative e i contratti vigenti in materia. In quelle aziende ove esiste la consuetudine del sabato semifestivo senza ricupero, la stessa condizione dovrà essere mantenuta.
In conformità all’art. 31 del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende grossiste specialità medicinali l’orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa, di custodia di cui alla tabella regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657, e successive modificazioni, l’orario è di ore 9 giornaliere al 54 settimanali, salvo le migliori condizioni di favore in atto aziendali o individuali.