Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 16 febbraio 1959
Validità: 01.02.1959 - 31.02.1961
Parti: Sezione Edili-Associazione degli Industriali della provincia di Genova e Salmp-Federazione Italiana Lavoratori del Mare
Settori: Trasporti, Marittimi-Edili, Genova

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Visita d’inventario.
Art. 5. - Minimi di paga mensili.
Rischio Mine
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro in navigazione di trasferimento.
Art. 9. - Lavoro per la sicurezza dei natanti.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 11. - Riposi festivi.
Art. 12. - Lavoro fuori zona.
Art. 13. - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa per trasferimento dei natanti.
Art. 14. - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero.
Art. 15. - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 16. - Richiamo alle armi.
Art. 17. - Infortuni e malattie.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Oggetti in consegna.
Art. 21. - Passaggio di mansioni.
Art. 22. - Paga, indennità di contingenza e modalità di pagamento.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 25. - Indennità di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 26. - Indennità pasti.
Art. 27. - Indennità vitto ed alloggio fuori sede.
Art. 28. - Assegni familiari.
Art. 29. - Perdita di corredo.
Art. 30. - Controversie.
Art. 31. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo di lavoro per il personale marittimo, in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolge la sua opera su natanti, dipendente dalle imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime, 16 febbraio 1959

In Genova, il 16 febbraio 1959, tra la Sezione Edili dell’Associazione degli Industriali della provincia di Genova [...], assistito da una commissione di industriali [...] e il Sindacato Addetti Lavori Marittimi Portuali (Salmp), collegato con la Federazione Italiana Lavoratori del Mare [...], presa in esame la particolare situazione esistente nella provincia di Genova, avuto riguardo:
- ai particolari ordinamenti dei servizi del porto di Genova;
- alla riconosciuta necessità di unificare il trattamento praticato al personale di cui al presente contratto;
- nonché in considerazione delle esigenze relative agli importanti lavori sia in corso che programmati per il porto di Genova;
viene stabilito il presente contratto da valere tra le imprese edili che eseguono opere marittime ed il dipendente personale marittime in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione che svolge la sua opera su natanti; contratto che, per esplicita dichiarazione delle parti stipulanti, avrà quale sfera di applicazione esclusivamente la provincia di Genova e non potrà costituire precedente da invocarsi in alcun caso.
I marittimi oggetto del presente contratto vengono suddivisi in due distinte categorie:
Categoria A) - Personale imbarcato a ruolo su rimorchiatori e draghe semoventi:
(Per le draghe semoventi il ruolo sarà limitato al personale riconosciuto strettamente necessario alla navigazione dall’Autorità Marittima).
Categoria B) -.Personale marittimo che opera su galleggianti.

Art. 3. - Visita medica.
Il marittimo assunto per la Categoria B) potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.

Art. 5. - Minimi di paga mensili.
[...]
Il supplemento di immersione, come sopra stabilito in L. 1.950 per giornata, va considerato per giornata di otto ore, e va esteso ad eventuali ore straordinarie in ottavi di tale cifra senza ulteriori maggiorazioni. Lo stesso dicasi per il supplemento di immersione di lire 1.600 relativo al palombaro di 2ª categoria.
Tali supplementi di immersione si applicano solamente alle ore tra scorse dal palombaro sul punto di immersione, escludendo pertanto le ore normali di andata e ritorno.

Rischio Mine
Al personale che col natante dell’impresa esca dal porto, anche una sola volta durante il mese, spetta la indennità rischio mine globale di L. 1.500 al mese.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro normale è per tutti di otto ore comprese fra le 6 e le 20 secondo le esigenze del servizio; comunque, fermo restando le otto ore, l’orario normale di lavoro può essere spostato sempre fra le 6 e le 20.
L'ora del pasto deve essere concessa fra le 12 e le 14.
L’ora del pasto sarà considerata lavorativa ad ogni effetto soltanto quando durante la stessa il mezzo lavora.

Art. 8. - Orario di lavoro in navigazione di trasferimento.
In navigazione l’orario normale sarà di otto ore per tutto l'equipaggio, sia nei giorni feriali come in quelli festivi, ed il servizio sarà suddiviso in quattro ore di guardia e otto ore di franchigia.

Art. 9. - Lavoro per la sicurezza dei natanti.
Il personale presterà la propria opera, senza diritto a compenso per lavoro straordinario, quando si tratti della sicurezza o del salvataggio del natante o del carico.
Sarà altresì tenuto a prestare la propria opera per l’eventuale ricupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso al galleggiante, ma in questo caso, avrà diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in mancanza di accordo, dall’Autorità Marittima.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari stabiliti dall’art. 7.
Viene considerato lavoro notturno quello eseguito dopo le ore a e prima delle ore 6.
[...]
Eventuale servizio di guardia diurno o notturno (con veglia) da parte del personale dell’equipaggio sarà compensato con la somma di L. 200 ai conducenti e di L. 150 a tutto il rimanente personale, per ogni ora di servizio. In tal caso il marittimo avrà diritto ad altrettante ore di franchigia normalmente retribuite.

Art. 11. - Riposi festivi.
A tutto il personale saranno riconosciuti tanti giorni di franchigia quanti saranno i giorni festivi e le domeniche che eventualmente dovessero passare in navigazione, o comunque in servizio. Tale periodo di riposo dovrà essere concesso, appena possibile, in giorni feriali e ciò anche qualora il marittimo, presentandosi al lavoro al mattino non inizi alcuna attività per sopravvenute condizioni di mare o comunque atmosferiche.
In caso che le esigenze del servizio non permettessero durante l’anno la concessione del riposo suddetto, la impresa indennizzerà il personale col pagamento di tante giornate in ragione del 60 % della paga base per quante saranno le giornate di riposo non fruito.
[...]

Art. 13. - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa per trasferimento dei natanti.
Nell’eventualità che semoventi o galleggianti dovessero intraprendere la navigazione per trasferimento, l’orario di navigazione comincerà un’ora prima della partenza per il personale di macchina, mentre per il personale di coperta avrà inizio quando il natante lascerà gli ormeggi.
All’arrivo nei porti il personale che è di guardia completerà il suo turno dopo di che avrà diritto ad otto ore di franchigia prima di iniziare il servizio di porto.
Il personale che era franco completerà la franchigia prima di cominciare il servizio di porto.

Art. 14. - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero.
Nel caso che un natante dovesse restare all’estero per un perioda ininterrotto di oltre quattro mesi, verrà corrisposto al personale del natante un soprassoldo [...]

Art. 17. - Infortuni e malattie.
Tutti i lavoratori saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge, presso l’Inail e l’Inam o la Cassa Marittima Tirrena.

Art. 18. - Ferie.
Al conducente di coperta o di macchina e a tutto l’altro personale che presta servizio sui natanti è riconosciuto un periodo feriale, retribuito, rispettivamente di 18 e di 16 giorni di calendario per ogni anno di servizio o prorata.
[...]
Qualora il datore di lavoro, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere le ferie annuali ai sensi dei comma precedenti, corrisponderà a detto personale altrettante giornate di retribuzione (paga base ed eventuale indennità di contingenza).

Art. 21. - Passaggio di mansioni.
Il personale dovrà eseguire tutti i lavori attinenti alla sua qualifica che gli vengono affidati, anche se detti lavori non fossero corrispondenti alle sue ordinarie mansioni.
[...]
Lo spostamento del personale da un natante all’altro o eventualmente a terra, non implica mutamenti nella retribuzione sempreché la qualifica delle mansioni rimanga la stessa.

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari saranno regolati secondo le norme del Codice della Navigazione.

Art. 24. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
[...]
2) Per gli appartenenti alla categoria B)
Il rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può essere risolto nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
[...]
d) per mancanze senza preavviso né indennità quando le mancanze rientrino nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
3) risse a bordo o nell’interno del cantiere, furti, frodi o danneggiamenti volontari, frequente ubriachezza e recidiva nella disubbidienza.
4) atti colposi che possono compromettere la sicurezza dei mezzi e l'incolumità del personale o di terzi o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali;
[...]
6) abbandono ingiustificato del posto da parte del personale responsabile;
[...]

Art. 26. - Indennità pasti.
Ai marittimi in servizio sui natanti viene corrisposta la seguente indennità pasti:
1) se il mezzo non è in navigazione di trasferimento l’indennità pasti sarà di L. 60 (sessanta) giornaliere;
2) quando il mezzo è in navigazione di trasferimento per oltre 24 ore la indennità giornaliera sarà di L. 800 (ottocento).
È fatto obbligo all’impresa di provvedere all’attrezzatura per costituire cucina a bordo di natanti con almeno quattro persone di i equipaggio.
[...]

Art. 27. - Indennità vitto ed alloggio fuori sede.
Quando il natante debba recarsi fuori sede per un periodo di oltre 24 ore, l’impresa dovrà provvedere, a suo carico, al vitto ed alloggio del personale qualora a bordo mancassero tali possibilità.

Art. 30. - Controversie.
Ogni rapporto di carattere contenzioso sarà regolato secondo le norme del presente contratto, davanti la Capitaneria competente.