Tribunale di Firenze, Sez. Lav., 23 agosto 2013, n. 2795 - Elezioni di RSU e RLS e incompatibilità


 


TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2795/2013 promossa da:
COBAS DEL LAVORO PRIVATO PROVINCIA DI FIRENZE (C.F. 97165340585), con il patrocinio dell’avv. CONTE ANDREA e dell’avv. MARTINI LETIZIA (MRTLTZ73C58D612Q) VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 - FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 – FIRENZE presso il difensore avv. CONTE ANDREA
ATTORE/I

contro

ATAF GESTIONI SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. MALENA MASSIMO e dell’avv. LOIACONO ANTONELLA (LCNNNL77C49A662U) VIA AMENDOLA 170 70126 BARAI; , elettivamente domiciliato in VIA DEI GRACCHI 81 00192 ROMA presso il difensore avv. MALENA MASSIMO
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Marilena Rizzo, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24/07/2013,
ha pronunciato il seguente
DECRETO MOTIVATO

L'Associazione COBAS del lavoro privato provinciale di Firenze, premesso di avere indetto e partecipato alle elezioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell'azienda ATAF Gestioni srl di Firenze, conclusesi con il conseguimento del 79,13% dei voti per la lista COBAS e l'assegnazione al predetto sindacato di 12 dei 15 seggi disponibili e con l'elezione, quali componenti della RSU, dei signori N. Alessandro, B. Andrea, P. Claudio, G. Giovanni, C. Daniele, D.S. Nadia, T. Luigi, Ch. Camilla, G. Massimo, Br. Andrea, Gi. Emanuele, Av. Alessio, Bi. Marco, Ac. Laura e Stefano P.; di avere ricevuto la nota ATAF del 30 maggio 2013 indirizzata alla Commissione elettorale, nonché la comunicazione del 31 maggio, indirizzata alla Commissione Elettorale e per conoscenza alle organizzazioni COBAS Lavoro Privato e SUL con cui la società datrice di lavoro si rifiutava di recepire l'indicazione di elezione a membri della RSU dei signori B. Andrea, D.S. Nadia, G. Massimo, Br. Andrea ed Av. Alessio, ed alla carica di RSL dei signori D.S. Nadia, G. Massimo e Br. Andrea , in quanto tali lavoratori avevano firmato la lista trasmessa a corredo della domanda di indizione, con ciò rendendosi, secondo l'azienda, incompatibili a rivestire la carica di soggetto eleggibile; di fare presente che successivamente era pervenuto il rifiuto aziendale di concessione del permesso sindacale per lo svolgimento di attività di RSU chiesto in data 11/6/2013 dai signori D.S. e G.; tutto ciò premesso con ricorso depositato ex art. 28 L. 300/70 il 27 giugno 2013 il sindacato ha adito questa giustizia ritenendo che il mancato riconoscimento da parte di ATAF Gestioni srl della qualità di membro RSU ai signori G. e D.S. per l'asserita incandidabilità dei medesimi costituisse comportamento diretto ad impedire, o comunque limitare, l'esercizio delle libertà sindacali, e chiedendo quindi che il Tribunale dichiarasse la condotta antisindacale di ATAF Gestioni srl consistente nell'impedire e/o limitare il libero esercizio delle attività sindacali ed in particolare del diritto dei signori Nadia D.S. e Massimo G. ad essere riconosciuti quali membri RSU e RLS validamente eletti e a godere di tutte le facoltà previste per lo svolgimento delle relative funzioni, con ordine alla società dell'immediata cessazione del comportamento sopra stigmatizzato e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A fondamento della domanda il COBAS del Lavoro Privato provinciale di Firenze sosteneva di avere la legittimazione attiva per proporre il ricorso ex art. 28 L. 300/70, essendo una associazione sindacale a carattere nazionale, così come era dato evincersi non solo dall'atto costitutivo del sindacato, ma anche dalla sua presenza sul territorio nazionale e dall'attività svolta dalle diverse sedi sia nell'ambito locale che nazionale.
Nel merito non condivideva la posizione dell'azienda, che riteneva Nadia D.S. e Massimo G. incandidabili ai sensi di quanto previsto dal punto n. 5 della parte II dell'Accordo Nazionale 28 marzo 1996, contenente il regolamento attuativo per l'elezione della RSU, secondo il quale , in quanto tali lavoratori non potevano qualificarsi come presentatori della lista COBAS, ( essendo tali solo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali), ma semplici firmatari “ a corredo” della lista, e quindi semplici sostenitori della stessa e non suoi presentatori. All'uopo faceva presente come le norme contenute nel regolamento per l'elezione delle RSU nelle pubbliche amministrazioni fossero speculari a quelle contenute nell'accordo nazionale applicabile nel caso di specie, e come sul punto l'ARAN avesse specificato con interpretazione autentica che ogni lista ha un solo presentatore ( un dirigente sindacale dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato dalla stessa), che può essere anche tra i firmatari della stessa ( i quali quindi sono cosa diversa dal presentatore). Il sindacato faceva inoltre presente come in ATAF e in altre aziende esercenti servizio di trasporto pubblico esisteva una prassi interpretativa dell'accordo nazionale 28 marzo 1996 nel senso propugnato dall'associazione ricorrente, in quanto mai era stata contestata la candidabilità di quei lavoratori che avevano posto la loro firma nella lista a corredo delle liste dei candidati, così come non era stata contestata la candidabilità di quei lavoratori, poi eletti componenti delle RSU di ATAF nelle liste COBAS nell'anno 2010, rimasti in carica fino al gennaio 2013 e riconosciuti come interlocutori dall'azienda convenuta, comportamento, questo, valutabile anche ai sensi dell'art. 1362 c.c.. Il sindacato ricorrente faceva inoltre presente come il Regolamento non consentisse alcuna sindacabilità, da parte dell'azienda, dei risultati elettorali comunicati dalla Commissione elettorale, e che, anche volendo considerare l'impresa come uno dei possibili soggetti interessati alle operazioni di voto, essa avrebbe dovuto proporre nei termini stabiliti dal regolamento ricorso alla Commissione Elettorale per contestare i risultati delle elezioni, così come proclamati, decadendo, in caso di inerzia, da ogni possibilità di contestare gli stessi.
La srl ATAF Gestioni si è costituita in giudizio con memoria depositata in cancelleria il 23 luglio 2013 nella quale faceva presente di essere soggetta al R.D. 148/1931 e di applicare la contrattazione collettiva nazionale di settore sottoscritta da ASSTRA e ANAV quali associazioni datoriali e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, UGL, uniche organizzazioni sindacali di lavoratori riconosciute pertanto a livello nazionale, tra cui non figura il COBAS Lavoro Privato. Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente, non abilitato a proporre ricorso ex art. 28 L. 300/70 in quanto sindacato non nazionale e presente in poche regioni e località ( in Toscana a Pisa, Pistoia, Firenze, in Liguria a La Spezia, in Lombardia a Brescia, in Sicilia a Palermo) e non proponendosi di operare a livello nazionale per tutelare gli interessi della categoria dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale su gomma, né mostrando una capacità contrattuale a livello nazionale con riferimento al settore produttivo al quale appartiene l'azienda nei confronti della quale il sindacato intende promuovere il procedimento ex art. 28 L. 300/70. L'organizzazione sindacale ricorrente non aveva peraltro mai sottoscritto il CCNL autoferrotranvieri, né era mai stata ammessa alle relative trattative e pertanto doveva ritenersi priva del requisito della “ nazionalità” intesa nel senso di diffusione su tutto o ampia parte del territorio nazionale e di effettiva capacità contrattuale nel settore degli autoferrotranvieri.
Nel merito srl ATAF Gestioni rilevava l'incandidabilità dei sottoscrittori delle liste, dovendosi intendere per tali anche i lavoratori che avevano vergato le stesse a suo corredo, di tal che G. Massimo e D.S. Nadia dovevano ritenersi incandidabili. La società non condivideva la lettura data dal sindacato al regolamento previsto dall'accordo nazionale 28/3/96, in quanto asseritamente contraria al dato letterale ed illogica, ove si consideri che i legali rappresentanti dell'associazione sindacale presentatrice della lista non necessariamente sono dipendenti dell'azienda interessata dall'elezione della RSU, con la conseguenza che il comma 1 dell'art 5 del regolamento doveva necessariamente essere interpretato con riferimento a tutti i lavoratori che avevano sottoscritto la lista. Irrilevanti dovevano poi ritenersi i riferimenti alle prassi interpretative adottate da ATAF e da altre aziende del settore, oltre che da aziende del settore pubblico, in quanto l'eventuale uso aziendale in ATAF spa non poteva ritenersi sopravvissuto dopo l'avvenuto trasferimento di azienda a srl ATAF Gestioni, mentre le interpretazioni adottate da aziende terze non potevano essere opposte o applicate alla convenuta.
Con riferimento all'interesse datoriale all'applicazione dell'Accordo Nazionale 28/3/96, srl ATAF Gestioni sosteneva un proprio legittimo interesse a verificare la validità e conformità alle regole delle elezioni della RSU, in quanto nell'ambito di quest'ultima dovevano essere nominati i RSL, i quali dovevano essere validamente eletti al fine di garantire la legittimità di tutte le azioni che dagli stessi devono essere poste in essere in tale ambito, pena la possibilità che gli obblighi del datore di lavoro possano non ritenersi assolti in caso di loro non valida elezione. Inoltre, poiché è la legge che demanda alla contrattazione collettiva (art. 47 comma 5 D.Lgs. 81/08) il potere di regolamentare le modalità di elezione del RLS, ne deriverebbe che sussiste un interesse pubblico e collettivo a che la parte datoriale partecipi alla definizione di tali norme e vigili sulla loro applicazione. Peraltro il fatto che la norma della cui interpretazione si discute sia contenuta in un contratto attesterebbe civilisticamente la sussistenza di un interesse anche datoriale all'applicazione del contratto medesimo, con esclusione della possibilità che solo la Commissione elettorale ( organo composto esclusivamente da rappresentanti delle organizzazioni sindacali promotrici delle elezioni) potrebbe avere titolo a verificare la validità delle elezioni. La convenuta ha chiesto quindi il rigetto del ricorso e, in via istruttoria, l'audizione ex art. 425 c.p.c. dell'associazione datoriale ASSTRA sull'interpretazione dell'art. 5, comma I parte seconda A.N. 28/3/1996.
All'udienza del 24 luglio, preliminarmente ed in aggiunta alle questioni già affrontate nella memoria di costituzione, i difensori di srl ATAF Gestioni hanno eccepito la nullità del ricorso introduttivo in quanto l'associazione sindacale che ha proposto il ricorso sta in giudizio nella persona del legale rappresentante provinciale, mentre in base all'art. 9 dello Statuto prodotto come doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente, la rappresentanza processuale dell'associazione sarebbe riservata ad un unico soggetto nazionale, il quale peraltro agirebbe in virtù di un mandato vincolante dell'assemblea nazionale.
La difesa di COBAS Lavoro Privato ha sostenuto la tardività dell'eccezione e nel merito la sua infondatezza, atteso che l'attribuzione della legale rappresentanza nelle sedi giuridiche prevista per i rappresentanti territoriali e sancita nel comma 2 dell'art. 9 dovrebbe estendersi anche alla rappresentanza processuale, conformemente a quello che normalmente succede in base alle norme di diritto per tutti i legali rappresentanti delle associazioni.
1 difensori dell'azienda hanno altresì contestato a verbale la conformità all'originale del doc. 41
prodotto dalla controparte.
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e alle eccezioni , richieste e considerazioni indicate a verbale.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata a verbale dalla difesa di ATAF Gestioni srl sia ammissibile, ma non sia fondata.
E' ammissibile in quanto nel procedimento previsto dall'art. 28 L. 300/70 ( il quale ha la struttura di un procedimento a cognizione sommaria) il convenuto può spiegare le proprie difese fino all'udienza di discussione, non essendo previste le rigide decadenze del processo del lavoro a cognizione ordinaria. Nè può ritenersi che il suo potere di difesa si limiti e si consumi con la memoria di costituzione, qualora questa sia depositata in cancelleria prima dell'udienza indicata dal giudice ( come nel presente caso), atteso che questo strumento di difesa, se pure consueto, non è atto necessario nell'ambito della struttura processuale indicata dall'art. 28 L. 300/70, il quale impone il ricorso per chi intenda agire in giudizio, ma non obbliga il convenuto a depositare un atto scritto, ben potendosi quest'ultimo difendere anche con dichiarazioni orali da recepirsi a verbale ( che se formulate dal suo difensore, necessitano comunque del deposito di un mandato alle liti).
L'eccezione di carenza di legittimazione processuale del rappresentante provinciale del sindacato COBAS del Lavoro Privato è tuttavia priva di fondamento.
Parte convenuta sostiene al riguardo che l'art. 9 dello Statuto dell'associazione sindacale (prodotto come doc. 3 di parte attrice) riservi la rappresentanza processuale del sindacato esclusivamente al rappresentante legale nazionale dello stesso, e non ai rappresentanti degli esecutivi regionali e provinciali in quanto la rappresentanza processuale risulta espressamente indicata con riferimento ai primi, mentre per i secondi lo statuto si limita ad attribuire loro una rappresentanza nelle <>, espressione, questa, che non comprenderebbe la rappresentanza nelle sedi giurisdizionali, e quindi nel processo.
Ritiene il Tribunale che questa interpretazione non possa essere condivisa.
Testualmente lo Statuto, ai primi due punti dell'art. 9 recita :<< L'Assemblea nazionale elegge un rappresentante legale cui compete la rappresentanza, anche processuale dell'associazione delle [ più correttamente “nelle”, trattandosi verosimilmente di un errore materiale, non avendo senso in italiano la frase con la preposizione “delle”] sedi giuridiche richieste, secondo un mandato vincolante dell'Assemblea nazionale.
Gli esecutivi regionali e provinciali eleggono i rappresentanti territoriali a cui spetta la rappresentanza dell'associazione nelle sedi giuridiche e istituzionali.>>
La specifica del potere di rappresentanza, anche processuale, del legale rappresentante nazionale del sindacato , non esclude di per sé il potere di rappresentanza processuale dei rappresentanti territoriali , atteso che, da un lato, la rappresentanza processuale del primo è prevista nelle , e, come è noto, l'art. 28 L. 300/70 legittima alla proposizione del ricorso solo , e quindi, questa, non è una sede giuridica ove è richiesta la legittimazione processuale del rappresentante nazionale; dall'altro, la previsione di una rappresentanza dell'associazione da parte dei <> nelle non può non implicare anche una rappresentanza processuale, in quanto la sede giurisdizionale è una “ sede giuridica” e chi ha facoltà di agire in nome e per conto dell'associazione con effetti giuridici in capo a quest'ultima ha anche di regola il potere di azione in sede processuale a tutela di quelle stesse situazioni soggettive sostanziali che ha il potere di porre in essere in favore del rappresentato. Peraltro, sia nel primo che nel secondo comma dell'art. 9 si usa l'espressione , circostanza, questa, che avvalora l'interpretazione secondo la quale la nozione di “sede giuridica” comprende ( e non esclude) anche quella di “ sede giurisdizionale”.
L'esegesi propugnata da parte convenuta, oltre a non essere logica nè coerente con i principi di diritto sopra illustrati, si palesa altresì contraria allo stesso testo dell'art. 28 L. 300/70, in quanto riterrebbe unico legittimato a proporre l'azione il rappresentante nazionale del sindacato, in aperta violazione del testo normativo in questione, che, secondo il dato letterale e la pacifica interpretazione datane dalla giurisprudenza, riconosce la legittimazione processuale esclusiva alle articolazioni più periferiche che l'associazione sindacale interessata abbia nella propria struttura.
Ritiene il Tribunale che non possa essere accolta neppure l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del COBAS del Lavoro Privato, sollevata nella memoria di costituzione della convenuta, e che pertanto il Sindacato procedente sia pienamente abilitato a proporre un ricorso ex art. 28 L. 300/70.
La questione di diritto attiene all'interpretazione del primo comma dell'art. 28 L. 300/70, là ove riconosce il diritto all'azione di repressione della condotta antisindacale agli organismi locali , ed in particolare alla delimitazione del requisito della “ nazionalità” del sindacato, che secondo parte convenuta dovrebbe essere valutato non in generale, ma con specifico riferimento al settore di cui fa parte l'azienda contro cui si agisce.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( S.U. 21 dicembre 2005, n. 28269) precisano che il dato della diffusione nazionale del sindacato competente ad agire richiesto dall'art. 28 L. 300/70 deve intendersi come svolgimento di una e non come sussistenza del legame con una confederazione ovvero con l'esame della maggiore rappresentatività del sindacato ( cfr. in questo senso anche Cass. 10 gennaio 2005, n.269 e Cass. 3 giugno 2004, n. 10616). La verifica del requisito della diffusione nazionale così inteso, legittima ad agire anche le associazioni sindacali intercategoriali ( quale è il sindacato COBAS del Lavoro Privato), per le quali, però, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono intendersi più elevati di quelli valevoli per una associazione di categoria.
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ( cfr. Cass. 29 luglio 2011, n. 16787) precisa che il carattere nazionale di una organizzazione sindacale non è condizionato alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale in quanto, in questo modo, si introdurrebbe un criterio selettivo più forte di quello indicato dalla norma dello Statuto dei lavoratori, atteso che nei fatti un'associazione sindacale può avere carattere nazionale anche se non ha firmato contratti collettivi nazionali. Peraltro la stessa Corte Costituzionale, con riferimento all'art. 19, primo comma , lettera b) della L. 300/70 ( che, diversamente da quanto statuisce l'art. 28 della stessa legge, espressamente richiedeva tra i requisiti per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo dello Statuto la sottoscrizione, da parte del sindacato, di contratti collettivi nazionali, o anche provinciali o aziendali, purchè applicati in azienda), ha dichiarato incostituzionale questa norma nella parte in cui riserva la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali alle associazioni sindacali che abbiano firmato i contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, sul rilievo che l'effettiva rappresentatività del sindacato è un dato valoriale che si basa sul rapporto con i lavoratori e che prescinde dalla stipula del contratto collettivo, che è momento condizionato dal rapporto che il sindacato ha con l'azienda ( cfr. Corte Cost. n. 231/2013).
Da ciò consegue che il carattere nazionale previsto dall'art. 28 L. 300/70 non possa prescindere da una acquisita rappresentatività del sindacato a livello nazionale, e che pertanto lo stesso non possa desumersi da dati meramente formali ( come ad esempio un'articolazione nazionale prevista dallo statuto associativo), ma da una effettiva attività diffusa a tale livello. Azione non significa però necessariamente stipulazione di contratti collettivi a livello nazionale, ma si può tradurre in qualsiasi altra forma di lotta sindacale o tutela di lavoratori su tutto o ampia parte del territorio nazionale ( cfr. sostanzialmente in questo senso Cass. 7 marzo 2012, n. 3544).
La nozione di nazionalità va quindi individuata in base alla ragione giustificatrice del trattamento differenziato che l'art. 28 L. 300/70 riconosce ai sindacati legittimati ad agire con tale speciale forma di tutela ( presidiata anche da una sanzione penale) rispetto alle associazioni sindacali che hanno invece accesso solo alla tutela ordinaria del giudizio ex art. 414 c.c., ragione che già con la sentenza n. 54/1974 la Corte Costituzionale ebbe ad individuare nel fatto che l'art. 28 L. 300/70 attribuisce lo strumento processuale di rafforzata ed incisiva tutela dell'attività sindacale alle organizzazioni . La nazionalità dell'associazione sindacale si ha pertanto ogniqualvolta la stessa operi a livello nazionale ( o comunque su gran parte del territorio nazionale) ( cfr. Cass. 9 gennaio 2008, n. 212; nello stesso senso Cass. 23 marzo 2006, n. 6429).
In questo quadro non può condividersi la giurisprudenza ( in particolare Cass. 4 marzo 2010, n. 5209, citata da parte convenuta) secondo cui la legittimazione ad agire ex art. 28 L. 300/70 andrebbe scrutinata accertando la capacità di contrarre accordi o contratti collettivi nazionali <>, in quanto, da un lato , così facendo, si introduce un criterio selettivo più forte e maggiormente limitante rispetto a quanto prevede la norma ( che non fa alcun riferimento al settore produttivo a cui appartiene l'azienda, né ai settori coperti da specifici accordi collettivi), e dall'altro circoscrive il requisito della nazionalità alla sola capacità contrattuale , escludendo l'esame di altre forme di lotta sindacale e di tutela collettiva dei lavoratori, quali ad esempio l'indizione di uno sciopero a livello nazionale.
Così ricostruita a livello teorico la nozione di nazionalità dell'associazione sindacale legittimata a proporre ricorso ex art. 28 L. 300/70, ritiene il Tribunale che le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente ( non contestate da parte resistente, se non limitatamente ad doc. 41, di cui , pertanto, in assenza di produzione dell'originale da parte ricorrente, o di copia attestata come conforme all'originale, il giudice non tiene conto) siano sufficienti a dimostrare la diffusione a livello nazionale del sindacato COBAS del Lavoro Privato, il quale è un sindacato intercategoriale presente sia al Nord, che al Centro che al Sud Italia, ivi compresa l'Italia insulare, stipulante contratti collettivi nazionali in settori diversi da quello avente ad oggetto il trasporto su gomma , di cui fa parte l'azienda convenuta, ( si vedano il CCNL personale non dirigente ENAV 2008, doc. 40, e il contratto integrativo dei lavoratori dipendenti del Comitato UNICEF dell'aprile 2013, doc. 44bis), e comunque molto diffuso ed attivo anche nel settore dei trasporti ( si veda la copiosa documentazione che dimostra la presenza e l'attività di COBAS del Lavoro Privato in Liguria, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana, in Abruzzo, in Campania, in Sicilia) , e svolgente azione di lotta e tutela dei lavoratori a livello nazionale ( si veda in particolare nella documentazione prodotta come doc. 66 di parte attrice, la proclamazione dello sciopero generale nazionale del 14 novembre 2012 quale protesta nei confronti delle misure adottate dal Governo, organizzato da COBAS del Lavoro Privato).
Nel merito il ricorso è fondato.
La condotta lamentata in ricorso, e cioè il diniego del diritto dei signori Nadia D.S. e Massimo G. , eletti nella lista COBAS, membri RSU e RLS, di fruire di tutte le facoltà previste per lo svolgimento delle relative funzioni, ivi compreso di fruire di permessi sindacali, è pacifica tra le parti.
Controversi tra le parti sono invece la sindacabilità dei risultati proclamati dalla Commissione elettorale, e la validità o meno dell'elezione di Nadia D.S. e Massimo G., soggetti presenti nella lista COBAS per le elezioni delle RSU presso Ataf Gestioni srl sia come candidati che come firmatari a corredo della lista.
Ritiene il Tribunale che l'azienda resistente non abbia alcuna facoltà di contestare i risultati elettorali proclamati dalla Commissione Elettorale e che pertanto non possa negare ai rappresentanti sindacali COBAS risultati vincitori le prerogative previste dalla legge e dal contratto.
Risulta dalle concordi allegazioni delle parti che COBAS Lavoro Privato di Firenze ha aderito all'accordo interconfederale per la costituzione delle RSU del 20/12/1993 e all'accordo nazionale del 28/3/96 per l'elezione delle RSU/RLS nelle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto ed agli accordi di settore sulle modalità d'esercizio del diritto di sciopero, stipulati ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata e integrata dalla L. 83/2000. ATAF Gestioni srl applica tale contrattazione collettiva nazionale di settore, in quanto sottoscritta dalle associazioni datoriali ASSTRA e ANAV.
Lo svolgimento delle elezioni delle RSU nelle aziende esercenti attività di trasporto pubblico è disciplinato dalle norme contenute nel regolamento attuativo, posto nella parte II dell'Accordo Nazionale 28 marzo 1996, e, quindi, è regolato da norme pattizie.
Gli articoli 6 e 7 prevedono che, venga nominata in ogni azienda, a cura delle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste, la commissione elettorale, la quale, tra gli altri compiti, ha quello di assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti , di esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini previsti dall'accordo in questione e di proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi .
L'art. 20 prevede che << La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1...>>.
Qualora invece nel termine di 5 giorni dall'affissione siano stati presentati ricorsi alla commissione elettorale, questa provvede al loro esame entro 48 ore e comunica il verbale a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali e all'associazione datoriale di categoria che, a sua volta, ne dà comunicazione all'azienda.
L'art. 21 prevede che contro le decisioni della commissione elettorale sia ammesso ricorso entro 10 giorni al Comitato dei garanti, composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da un rappresentante designato dall'associazione datoriale di categoria di appartenenza e presieduto dal direttore del URLMO o da un suo delegato. Il Comitato decide sul ricorso entro 10 giorni.
Le parti firmatarie ed aderenti all'accordo nazionale sopra riassunto si sono impegnate pattiziamente a seguire la procedura sopra indicata, e quindi, anche ammesso che l'azienda abbia un interesse al regolare svolgimento delle elezioni e all'osservanza delle regole contrattualmente stabilite per l'elezione dei componenti della RSU e dei Responsabili della Sicurezza sul Lavoro ( e che quindi possa palesarsi come soggetto interessato a contraddire o contestare gli esiti delle votazioni stabiliti dalla Commissione elettorale), essa avrebbe dovuto seguire le procedure previste dallo stesso accordo nazionale, proponendo nel termine di 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini ricorso alla Commissione elettorale, e, se del caso, ulteriore ricorso al Comitato dei garanti. Ciò non ha fatto, e quindi non ha alcun titolo per contestare e non riconoscere i risultati elettorali che hanno proclamato come vincitori delle elezioni anche Nadia D.S. e Massimo G., essendo tenuta a riconoscere a tali soggetti tutti i diritti e le prerogative che per legge e per contratto spettano ai membri di RSU e ai RLS, essendo ad ella opponibile la proclamazione degli eletti effettuata dalla Commissione elettorale.
Il mancato riconoscimento degli esiti delle elezioni e la conseguente mancata concessione dei permessi RSU ai signori D.S. e G. costituiscono condotte oggettivamente antisindacali, precludendo a rappresentanti della RSU e di RSL COBAS di esercitare il loro mandato, con conseguente impedimento e forte limitazione dell'attività sindacale di COBAS del Lavoro Privato in ATAF Gestioni srl.
Il Tribunale di Firenze ordina pertanto ad ATAF Gestioni srl la cessazione dei comportamenti illegittimi sopra stigmatizzati, disponendo la rimozione degli effetti della condotta datoriale illegittima mediante la concessione dei permessi sindacali già chiesti da D.S. e G. e rifiutati da ATAF Gestioni srl in virtù del mancato riconoscimento degli esiti delle elezioni a cui i predetti rappresentanti sindacali hanno partecipato.
Le spese di lite, liquidate in base al D.M. 140/2012 in complessivi €. 2.550,00 , seguono la soccombenza e vengono poste a carico di ATAF GESTIONI srl.

P.Q.M.


Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, dichiara antisindacale la condotta della società convenuta consistente nel mancato riconoscimento degli esiti delle elezioni di RSU per quanto riguarda i rappresentanti eletti nella lista COBAS Lavoro Privato, nonché la mancata concessione dei permessi sindacali ai membri RSU e RSL D.S. Nadia e G. Massimo, ordinando la cessazione della condotta illegittima e disponendo la rimozione degli effetti della suddetta condotta mediante la concessione dei permessi sindacali già chiesti da D.S. e G. e rifiutati da ATAF Gestioni srl in virtù del mancato riconoscimento degli esiti delle elezioni a cui i predetti rappresentanti sindacali hanno partecipato.
Condanna altresì ATAF Gestioni srl al pagamento delle spese di lite, liquidate, in base al D.M. 140/2012 in complessivi €. 2.550,00 , oltre IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Firenze, 23 agosto 2013

Il Giudice dott. Marilena Rizzo