Procedimenti riuniti C-74/95 e C-129/95 aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte rispettivamente da:
- Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino
- Pretura circondariale di Torino
nei procedimenti penali contro ignoti pendenti dinanzi a quest'ultima.
- Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino
- Pretura circondariale di Torino
nei procedimenti penali contro ignoti pendenti dinanzi a quest'ultima.
Domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, GU L 156, pag. 14).
Fonte: Sito web Eur-Lex
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Causa C- 74/95:
La Commissione ritiene che tale domanda vada dichiarata irricevibile poichè la Procura della Repubblica non costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE.
Causa C- 129/95
Per quanto concerne la seconda domanda:
- Sull’interpretazione dell’HTML clipboard art. 2, lett. c), della direttiva 89/391/CEE risulta dalla formulazione stessa della disposizione controversa che il carattere significativo del tempo regolarmente trascorso da un lavoratore davanti ad un videoterminale si valuta in relazione al lavoro normale del lavoratore considerato.
- Sull’interpretazione dell’HTML clipboard art. 2, lett. c), della direttiva 89/391/CEE risulta dalla formulazione stessa della disposizione controversa che il carattere significativo del tempo regolarmente trascorso da un lavoratore davanti ad un videoterminale si valuta in relazione al lavoro normale del lavoratore considerato.
Tale espressione non può essere definita in astratto e spetta agli Stati membri precisarne la portata in occasione dell'adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione della direttiva.
Tenuto conto del carattere vago dell'espressione di cui trattasi occorre riconoscere agli Stati membri, nell'adozione di tali provvedimenti di trasposizione, un ampio potere discrezionale;
- Sull’interpretazione dell’ HTML clipboardart. 9, nn. 1 e 2, della direttiva , la Corte afferma che l'art. 9, n. 1 dev'essere interpretato nel senso che all'esame periodico degli occhi da esso previsto debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva e che l'art. 9, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori beneficiano dell'esame oculistico in tutti i casi in cui l'esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario;
- Sull’interpretazione degli HTML clipboard artt. 4 e 5 della direttiva sancito è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall'art. 2, lett. b), anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), e che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato.
Tenuto conto del carattere vago dell'espressione di cui trattasi occorre riconoscere agli Stati membri, nell'adozione di tali provvedimenti di trasposizione, un ampio potere discrezionale;
- Sull’interpretazione dell’ HTML clipboardart. 9, nn. 1 e 2, della direttiva , la Corte afferma che l'art. 9, n. 1 dev'essere interpretato nel senso che all'esame periodico degli occhi da esso previsto debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva e che l'art. 9, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori beneficiano dell'esame oculistico in tutti i casi in cui l'esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario;
- Sull’interpretazione degli HTML clipboard artt. 4 e 5 della direttiva sancito è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall'art. 2, lett. b), anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), e che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato.
Nei procedimenti riuniti C-74/95 e C-129/95,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, rispettivamente dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino e dalla Pretura circondariale di Torino nei procedimenti penali pendenti dinanzi a quest'ultima a carico di X, domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, GU L 156, pag. 14),
- per il governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Ministerialrat presso il Bundeskanzleramt, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Laura Pignataro e Isabel Martínez del Peral, membri del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale a disposizione di tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente Sentenza
1 Con ordinanze rispettivamente del 10 marzo e del 18 aprile 1995, pervenute alla Corte il 13 marzo e il 20 aprile successivi, la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino (in prosieguo: la "Procura della Repubblica"; procedimento C-74/95) e la Pretura circondariale di Torino (procedimento C-129/95) hanno sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, GU L 156, pag. 14, in prosieguo: la "direttiva").
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali contro ignoti per presunta violazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (GURI n. 265 del 12 novembre 1994; in prosieguo: il "decreto"), e in particolare del suo titolo VI ("Uso di attrezzature munite di videoterminali"), contenente le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ordinamento italiano.
3 Nell'ambito di tali procedimenti, alcuni ispettori dell'Unità Sanitaria Locale di Torino, su richiesta della Procura della Repubblica, avevano ricostruito la mappa dell'utilizzo dei videoterminali nella sede della società Telecom Italia, a Torino.
In tale occasione è risultato che alcuni lavoratori utilizzavano il videoterminale più di quattro ore al giorno per un numero di giorni inferiore all'intera settimana lavorativa, mentre altri lo utilizzavano meno di quattro ore al giorno per tutta la settimana lavorativa.
4 Nel suo provvedimento di rinvio, la Procura della Repubblica osserva che, al fine di decidere sull'opportunità di adottare, nella fattispecie, provvedimenti che rientrino nella sua competenza, come un mandato di comparizione o il sequestro preventivo al fine di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di possibili ipotesi di reato, essa deve appurare se si configurino nella specie ipotesi di reato e, in particolare, se siano stati violati gli artt. 50-59 del decreto.
5 L'art. 51 del decreto definisce il lavoratore, ai fini del titolo VI, come colui "che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa".
Le altre disposizioni del titolo VI riguardano gli obblighi del datore di lavoro, l'organizzazione del lavoro, lo svolgimento quotidiano del lavoro, le norme in materia di controllo medico, l'informazione e la formazione dei lavoratori, la loro consultazione e la loro partecipazione.
Il titolo IX del decreto istituisce un regime di sanzioni penali.
6 La Procura della Repubblica ritiene che per interpretare le disposizioni rilevanti del decreto sia anzitutto indispensabile precisare la portata della definizione di "lavoratore" ai sensi della direttiva, che figura all'art. 2, lett. c), di quest'ultima.
Ai sensi di tale disposizione si intende, ai fini della direttiva, per:
"c) lavoratore, qualunque lavoratore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/391/CEE che utilizzi regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale".
7 La Procura della Repubblica si chiede in particolare se tale definizione escluda il lavoratore che utilizzi un videoterminale tutti i giorni della settimana lavorativa, senza utilizzarlo necessariamente tutti i giorni per quattro ore consecutive, nonché il lavoratore che utilizzi il videoterminale per almeno quattro ore consecutive tutti i giorni della settimana lavorativa, tranne un giorno.
8 La Procura della Repubblica rammenta al riguardo che l'art. 51 del decreto di attuazione della direttiva definisce il lavoratore come colui "che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa" e che gli artt. 54 e 55 del decreto prescrivono un'interruzione del lavoro sul videoterminale mediante pause o cambiamento di attività, nonché una sorveglianza sanitaria qualora l'interessato "svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive".
9 La Procura della Repubblica desidera inoltre che venga chiarita la portata dell'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva, secondo il quale:
"1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:
- prima di iniziare l'attività su videoterminale,
- periodicamente, in seguito, e
- allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.
2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità".
10 La Procura della Repubblica si chiede in particolare se il n. 1 di tale disposizione prescriva l'esame periodico degli occhi e della vista per tutti i lavoratori, ovvero se lo limiti a categorie particolari di lavoratori.
Essa vorrebbe inoltre sapere se il n. 2 della medesima disposizione prescriva l'esame oculistico anche in esito all'accertamento sanitario periodico, oltre che all'accertamento sanitario preventivo.
Essa osserva in tale contesto che, ai sensi dell'art. 55 del decreto, gli accertamenti medici periodici riguardano soltanto i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il 45_ anno di età; inoltre esso sembra imporre gli esami specialistici solo in esito alla visita medica preventiva, e si limita a stabilire il controllo oftalmologico a richiesta del lavoratore, ogniqualvolta quest'ultimo sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva confermata dal medico.
11 Infine la Procura della Repubblica si interroga sulla portata dell'obbligo, a carico del datore di lavoro, di adattare i posti di lavoro alle prescrizioni minime di cui all'allegato della direttiva poiché l'indagine in questione ha messo in evidenza eventuali violazioni alle prescrizioni del capo 2 ("Ambiente") di tale allegato.
Tali questioni riguardano gli artt. 4 e 5 della direttiva.
12 L'art. 4 dispone che "i datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro messi in servizio per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 soddisfino alle prescrizioni minime di cui all'allegato", mentre, ai sensi dell'art. 5, "i datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro già messi in servizio entro il 31 dicembre 1992 siano adattati per soddisfare alle prescrizioni minime di cui all'allegato entro quattro anni al massimo a decorrere da tale data".
13 Anzitutto la Procura della Repubblica intende sapere se le disposizioni sopraccitate si applichino soltanto qualora il "posto di lavoro" ai sensi dell'art. 2 della direttiva sia effettivamente occupato da un "lavoratore" ai sensi di questa stessa norma.
Essa si domanda poi se gli artt. 4 e 5 della direttiva richiedano che i posti di lavoro siano adeguati alle sole prescrizioni minime stabilite al capo 1 dell'allegato (Attrezzature) o anche alle prescrizioni contenute ai capi 2 ("Ambiente") e 3 ("Interfaccia elaboratore/uomo") dell'allegato.
Essa sottolinea al riguardo che, ai sensi dell'art. 58 del decreto, i posti di lavoro devono rispondere alle prescrizioni minime enunciate dall'allegato VII del decreto, che dal canto suo riguarda soltanto le attrezzature.
14 Alla luce di quanto sopra, la Procura della Repubblica, con ordinanza 10 marzo 1995, ha deciso di sottoporre alla Corte tali questioni.
15 La Pretura circondariale di Torino, con ordinanza 18 aprile 1995, ha sottoposto alla Corte le medesime questioni pregiudiziali nell'ipotesi in cui la Corte negasse al Pubblico ministero il diritto di presentare una domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
16 A quanto asserisce la Pretura, la domanda in precedenza citata riguarda questioni la cui soluzione appare ad essa indispensabile per valutare la fondatezza della domanda che il Pubblico ministero le ha presentato, cioè la domanda di procedere a una perizia per determinare la sufficienza delle pause concesse ai lavoratori di cui trattasi, l'adeguatezza degli apprestamenti sanitari e la congruità delle postazioni lavorative alle prescrizioni minime.
Il giudice nazionale osserva che, prima di ordinare il detto provvedimento, egli deve pronunciarsi in particolare sull'esistenza delle violazioni presunte delle disposizioni del decreto.
Ora, l'interpretazione del decreto, che attua la direttiva, dipenderebbe dalla soluzione data alle questioni pregiudiziali.
Causa C-74/95
17 La Commissione ritiene che tale domanda debba essere dichiarata irricevibile poiché la Procura della Repubblica non costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
18 Al riguardo occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, questa può essere adita a norma dell'art. 177 solo da un organo chiamato a pronunciarsi con assoluta indipendenza nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale (v., ad esempio, sentenze 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. 2545, punto 7, e 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a., Racc. pag. I-1477, punto 21, e ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4).
19 Ora, ciò non avviene nel caso di specie.
Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 6-9 delle sue conclusioni, la Procura della Repubblica ha il compito, nella fattispecie oggetto del procedimento a quo, non già di dirimere con assoluta indipendenza una controversia, ma di sottoporla eventualmente, in quanto parte che esercita l'azione penale nel processo, al giudizio dell'organo giurisdizionale competente.
20 Di conseguenza, la Procura della Repubblica non può essere considerata come giurisdizione a norma dell'art. 177 del Trattato e le sue questioni devono essere dichiarate irricevibili.
Causa C-129/95
21 Preliminarmente occorre rilevare che la Corte non può, per il tramite dell'art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla validità di un provvedimento di diritto interno alla luce del diritto comunitario, come le sarebbe possibile fare nell'ambito dell'art. 169 del Trattato (v., ad esempio, sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/ENEL, Racc. pag. 1131).
La Corte tuttavia è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di pronunciarsi su tale compatibilità per la decisione della causa dinanzi ad esso pendente (v., ad esempio, sentenza 12 luglio 1979, causa 223/78, Grosoli, Racc. pag. 2621, punto 3).
22 Emerge tuttavia dall'ordinanza di rinvio che, nella fattispecie, il giudice a quo non esclude che la presa in considerazione delle disposizioni della direttiva possa aver direttamente l'effetto di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione di tali disposizioni, mentre una siffatta responsabilità non deriverebbe dall'interpretazione della normativa adottata in particolare per dare attuazione alla direttiva.
23 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v., ad esempio, sentenza 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. pag. I-4705, punto 36), una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso.
24 Certo, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato (v., ad esempio, sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26).
Tuttavia, l'obbligo del giudice nazionale di riferirsi al contenuto della direttiva nell'interpretare le pertinenti norme di diritto nazionale incontra i suoi limiti, in particolare nel caso in cui siffatta interpretazione abbia l'effetto di determinare o aggravare, in base alla direttiva ed indipendentemente da una legge adottata per la sua attuazione, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (v. in particolare sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 13).
25 Per quanto riguarda più in particolare un caso come quello in esame nel procedimento a quo, che verte sull'estensione della responsabilità penale risultante da una legge adottata in particolare per trasporre una direttiva, occorre precisare che il principio che ordina di non applicare la legge penale in modo estensivo a discapito dell'imputato, che è il corollario del principio della previsione legale dei reati e delle pene, e più in generale del principio di certezza del diritto, osta a che siano intentati procedimenti penali a seguito di un comportamento il cui carattere censurabile non risulti in modo evidente dalla legge.
Tale principio, che fa parte dei principi generali di diritto poiché si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato altresì sancito da diversi trattati internazionali e, in particolare, dall'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 25 maggio 1993, serie A, n. 260-A, Kokkinakis, punto 52, e 22 novembre 1995, S.W./Regno Unito e C.R./Regno Unito, serie A, n. 335-B, punto 35, e 335-C, punto 33).
26 Di conseguenza spetta al giudice a quo garantire il rispetto di tale principio in sede di interpretazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva, del diritto nazionale adottato per attuare quest'ultima.
27 Fatte salve tali osservazioni, occorre risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo.
Sull'interpretazione dell'art. 2, lett. c), della direttiva
28 Il giudice a quo chiede se l'espressione "lavoratore che utilizzi regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale", di cui all'art. 2, lett. c), della direttiva, vada interpretato nel senso che essa riguarda, da un lato, lavoratori che utilizzino regolarmente siffatto videoterminale per quattro ore consecutive tutti i giorni della settimana, eccetto un giorno, e, dall'altro, lavoratori che utilizzino un videoterminale tutti i giorni della settimana per meno di quattro ore consecutive.
29 Al riguardo occorre constatare anzitutto che la direttiva non apporta alcun chiarimento su cosa significhi utilizzare "regolarmente durante un periodo significativo del suo lavoro normale" un'attrezzatura munita di videoterminale ai sensi dell'art. 2, lett. c).
30 Risulta dalla formulazione stessa della disposizione controversa che il carattere significativo del tempo regolarmente trascorso da un lavoratore davanti ad un videoterminale si valuta in relazione al lavoro normale del lavoratore considerato. Tale espressione non può essere definita in astratto e spetta agli Stati membri precisarne la portata in occasione dell'adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione della direttiva.
31 Tenuto conto del carattere vago dell'espressione di cui trattasi occorre riconoscere agli Stati membri, nell'adozione di tali provvedimenti di trasposizione, un ampio potere discrezionale che, alla luce del principio della previsione legale dei reati e delle pene rammentato al punto 25 della presente sentenza, impedisce in ogni caso che le autorità nazionali competenti facciano riferimento alle pertinenti disposizioni della direttiva qualora esse intendano avviare procedimenti penali nella materia disciplinata dalla direttiva.
32 Di conseguenza, e senza che sia necessario interrogarsi sulla fondatezza della tesi del governo austriaco e della Commissione secondo la quale un periodo di quattro ore consecutive trascorse regolarmente davanti a un videoterminale ogni giorno della settimana, eccetto un giorno, costituisce manifestamente per il lavoratore di cui trattasi un periodo significativo del suo tempo di lavoro ai sensi dell'art. 2 della direttiva, non occorre risolvere tale questione.
Sull'interpretazione dell'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva
33 Il giudice a quo chiede poi alla Corte se l'art. 9, n. 1, della direttiva vada interpretato nel senso che esso prescrive un esame periodico degli occhi e della vista per tutti i lavoratori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva o se tale obbligo riguardi solo determinate categorie di lavoratori.
Esso chiede inoltre se il n. 2 della medesima norma vada interpretato nel senso che i lavoratori beneficiano di un esame oculistico in tutti i casi in cui l'esito dell'esame previsto al n. 1 lo renda necessario.
34 Per quanto riguarda l'art. 9, n. 1, della direttiva, è sufficiente constatare che nella formulazione di tale disposizione, che riguarda indifferentemente tutti i "lavoratori" ai sensi di tale direttiva, nulla consente di suffragare la tesi secondo la quale il beneficio di un adeguato esame degli occhi e della vista ai sensi della detta disposizione non sarebbe concesso a tutti i lavoratori quali definiti all'art. 2, lett. c), della direttiva.
35 Quanto all'art. 9, n. 2, della direttiva, esso prevede espressamente che i lavoratori beneficiano di un esame oculistico qualora "l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità" senza introdurre al riguardo una qualsiasi limitazione.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 9, n. 1, al quale rinvia il n. 2, può trattarsi vuoi dell'esame che precede il lavoro su videoterminale, vuoi dell'esame che avviene in seguito ad intervalli regolari, vuoi infine dell'esame al quale si procede al manifestarsi di disturbi visivi riconducibili al lavoro su videoterminale.
36 Pertanto occorre risolvere la questione del giudice nazionale dichiarando che l'art. 9, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che all'esame periodico degli occhi da esso previsto debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva e che l'art. 9, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori beneficiano dell'esame oculistico in tutti i casi in cui l'esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario.
Sull'interpretazione degli artt. 4 e 5 della direttiva
37 Il giudice a quo chiede infine se gli artt. 4 e 5 della direttiva debbano essere interpretati nel senso che l'obbligo da essi sancito sia applicabile a tutti i posti di lavoro, così come definiti all'art. 2, lett. b), della direttiva, che potrebbero essere occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva, anche se in realtà essi non sono occupati da siffatti lavoratori.
Il giudice a quo cerca altresì di sapere se gli artt. 4 e 5 della direttiva vadano interpretati nel senso che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato o se sia sufficiente che essi siano conformi alle sole prescrizioni relative alle attrezzature.
38 Occorre rilevare anzitutto che gli artt. 4 e 5 della direttiva, che sanciscono l'obbligo per i datori di lavoro di prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro soddisfino alle "prescrizioni minime di cui all'allegato", riguardano indistintamente tutte le prescrizioni enunciate nei tre capi del detto allegato, intitolati rispettivamente "Attrezzature", "Ambiente" e "Interfaccia elaboratore/uomo".
Peraltro, come la Commissione ha fatto giustamente osservare, i detti obblighi sono complementari e mirano a garantire che un determinato posto di lavoro risponda a un livello minimo di sicurezza e di tutela.
39 Emerge ancora dalla formulazione degli artt. 4 e 5 che tali norme riguardano tutti i "posti di lavoro" ai sensi della direttiva, siano essi occupati o no da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva.
40 Tale interpretazione è confortata in particolare dal quarto `considerando' della direttiva, ai sensi del quale il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei "posti di lavoro" dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute "dei lavoratori", e dal settimo `considerando', secondo il quale, per un "posto di lavoro" con videoterminali gli aspetti ergonomici rivestono particolare importanza.
41 Alla luce di quanto sopra, occorre risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che gli artt. 4 e 5 della direttiva devono essere interpretati nel senso che l'obbligo da essi sancito è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall'art. 2, lett. b), anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), e che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato.
Sulle spese
42 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
Le questioni sollevate dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino sono irricevibili,
e, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Torino con ordinanza 18 aprile 1995, dichiara:
1) L'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), dev'essere interpretato nel senso che all'esame periodico degli occhi da esso previsto debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva e l'art. 9, n. 2, della direttiva 90/270 dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori possono beneficiare dell'esame oculistico in tutti i casi in cui l'esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario.
2) Gli artt. 4 e 5 della direttiva 90/270 devono essere interpretati nel senso che l'obbligo da essi sancito è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall'art. 2, lett. b), anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), e che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato.
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, rispettivamente dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino e dalla Pretura circondariale di Torino nei procedimenti penali pendenti dinanzi a quest'ultima a carico di X, domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, GU L 156, pag. 14),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, L. Sevón, D.A.O. Edward, P. Jann e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per il governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Ministerialrat presso il Bundeskanzleramt, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Laura Pignataro e Isabel Martínez del Peral, membri del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale a disposizione di tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente Sentenza
FattoDiritto
1 Con ordinanze rispettivamente del 10 marzo e del 18 aprile 1995, pervenute alla Corte il 13 marzo e il 20 aprile successivi, la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino (in prosieguo: la "Procura della Repubblica"; procedimento C-74/95) e la Pretura circondariale di Torino (procedimento C-129/95) hanno sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, GU L 156, pag. 14, in prosieguo: la "direttiva").
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali contro ignoti per presunta violazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (GURI n. 265 del 12 novembre 1994; in prosieguo: il "decreto"), e in particolare del suo titolo VI ("Uso di attrezzature munite di videoterminali"), contenente le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ordinamento italiano.
3 Nell'ambito di tali procedimenti, alcuni ispettori dell'Unità Sanitaria Locale di Torino, su richiesta della Procura della Repubblica, avevano ricostruito la mappa dell'utilizzo dei videoterminali nella sede della società Telecom Italia, a Torino.
In tale occasione è risultato che alcuni lavoratori utilizzavano il videoterminale più di quattro ore al giorno per un numero di giorni inferiore all'intera settimana lavorativa, mentre altri lo utilizzavano meno di quattro ore al giorno per tutta la settimana lavorativa.
4 Nel suo provvedimento di rinvio, la Procura della Repubblica osserva che, al fine di decidere sull'opportunità di adottare, nella fattispecie, provvedimenti che rientrino nella sua competenza, come un mandato di comparizione o il sequestro preventivo al fine di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di possibili ipotesi di reato, essa deve appurare se si configurino nella specie ipotesi di reato e, in particolare, se siano stati violati gli artt. 50-59 del decreto.
5 L'art. 51 del decreto definisce il lavoratore, ai fini del titolo VI, come colui "che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa".
Le altre disposizioni del titolo VI riguardano gli obblighi del datore di lavoro, l'organizzazione del lavoro, lo svolgimento quotidiano del lavoro, le norme in materia di controllo medico, l'informazione e la formazione dei lavoratori, la loro consultazione e la loro partecipazione.
Il titolo IX del decreto istituisce un regime di sanzioni penali.
6 La Procura della Repubblica ritiene che per interpretare le disposizioni rilevanti del decreto sia anzitutto indispensabile precisare la portata della definizione di "lavoratore" ai sensi della direttiva, che figura all'art. 2, lett. c), di quest'ultima.
Ai sensi di tale disposizione si intende, ai fini della direttiva, per:
"c) lavoratore, qualunque lavoratore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/391/CEE che utilizzi regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale".
7 La Procura della Repubblica si chiede in particolare se tale definizione escluda il lavoratore che utilizzi un videoterminale tutti i giorni della settimana lavorativa, senza utilizzarlo necessariamente tutti i giorni per quattro ore consecutive, nonché il lavoratore che utilizzi il videoterminale per almeno quattro ore consecutive tutti i giorni della settimana lavorativa, tranne un giorno.
8 La Procura della Repubblica rammenta al riguardo che l'art. 51 del decreto di attuazione della direttiva definisce il lavoratore come colui "che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa" e che gli artt. 54 e 55 del decreto prescrivono un'interruzione del lavoro sul videoterminale mediante pause o cambiamento di attività, nonché una sorveglianza sanitaria qualora l'interessato "svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive".
9 La Procura della Repubblica desidera inoltre che venga chiarita la portata dell'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva, secondo il quale:
"1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:
- prima di iniziare l'attività su videoterminale,
- periodicamente, in seguito, e
- allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.
2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità".
10 La Procura della Repubblica si chiede in particolare se il n. 1 di tale disposizione prescriva l'esame periodico degli occhi e della vista per tutti i lavoratori, ovvero se lo limiti a categorie particolari di lavoratori.
Essa vorrebbe inoltre sapere se il n. 2 della medesima disposizione prescriva l'esame oculistico anche in esito all'accertamento sanitario periodico, oltre che all'accertamento sanitario preventivo.
Essa osserva in tale contesto che, ai sensi dell'art. 55 del decreto, gli accertamenti medici periodici riguardano soltanto i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il 45_ anno di età; inoltre esso sembra imporre gli esami specialistici solo in esito alla visita medica preventiva, e si limita a stabilire il controllo oftalmologico a richiesta del lavoratore, ogniqualvolta quest'ultimo sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva confermata dal medico.
11 Infine la Procura della Repubblica si interroga sulla portata dell'obbligo, a carico del datore di lavoro, di adattare i posti di lavoro alle prescrizioni minime di cui all'allegato della direttiva poiché l'indagine in questione ha messo in evidenza eventuali violazioni alle prescrizioni del capo 2 ("Ambiente") di tale allegato.
Tali questioni riguardano gli artt. 4 e 5 della direttiva.
12 L'art. 4 dispone che "i datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro messi in servizio per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 soddisfino alle prescrizioni minime di cui all'allegato", mentre, ai sensi dell'art. 5, "i datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro già messi in servizio entro il 31 dicembre 1992 siano adattati per soddisfare alle prescrizioni minime di cui all'allegato entro quattro anni al massimo a decorrere da tale data".
13 Anzitutto la Procura della Repubblica intende sapere se le disposizioni sopraccitate si applichino soltanto qualora il "posto di lavoro" ai sensi dell'art. 2 della direttiva sia effettivamente occupato da un "lavoratore" ai sensi di questa stessa norma.
Essa si domanda poi se gli artt. 4 e 5 della direttiva richiedano che i posti di lavoro siano adeguati alle sole prescrizioni minime stabilite al capo 1 dell'allegato (Attrezzature) o anche alle prescrizioni contenute ai capi 2 ("Ambiente") e 3 ("Interfaccia elaboratore/uomo") dell'allegato.
Essa sottolinea al riguardo che, ai sensi dell'art. 58 del decreto, i posti di lavoro devono rispondere alle prescrizioni minime enunciate dall'allegato VII del decreto, che dal canto suo riguarda soltanto le attrezzature.
14 Alla luce di quanto sopra, la Procura della Repubblica, con ordinanza 10 marzo 1995, ha deciso di sottoporre alla Corte tali questioni.
15 La Pretura circondariale di Torino, con ordinanza 18 aprile 1995, ha sottoposto alla Corte le medesime questioni pregiudiziali nell'ipotesi in cui la Corte negasse al Pubblico ministero il diritto di presentare una domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
16 A quanto asserisce la Pretura, la domanda in precedenza citata riguarda questioni la cui soluzione appare ad essa indispensabile per valutare la fondatezza della domanda che il Pubblico ministero le ha presentato, cioè la domanda di procedere a una perizia per determinare la sufficienza delle pause concesse ai lavoratori di cui trattasi, l'adeguatezza degli apprestamenti sanitari e la congruità delle postazioni lavorative alle prescrizioni minime.
Il giudice nazionale osserva che, prima di ordinare il detto provvedimento, egli deve pronunciarsi in particolare sull'esistenza delle violazioni presunte delle disposizioni del decreto.
Ora, l'interpretazione del decreto, che attua la direttiva, dipenderebbe dalla soluzione data alle questioni pregiudiziali.
Causa C-74/95
17 La Commissione ritiene che tale domanda debba essere dichiarata irricevibile poiché la Procura della Repubblica non costituisce una giurisdizione ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
18 Al riguardo occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, questa può essere adita a norma dell'art. 177 solo da un organo chiamato a pronunciarsi con assoluta indipendenza nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale (v., ad esempio, sentenze 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. 2545, punto 7, e 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a., Racc. pag. I-1477, punto 21, e ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4).
19 Ora, ciò non avviene nel caso di specie.
Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 6-9 delle sue conclusioni, la Procura della Repubblica ha il compito, nella fattispecie oggetto del procedimento a quo, non già di dirimere con assoluta indipendenza una controversia, ma di sottoporla eventualmente, in quanto parte che esercita l'azione penale nel processo, al giudizio dell'organo giurisdizionale competente.
20 Di conseguenza, la Procura della Repubblica non può essere considerata come giurisdizione a norma dell'art. 177 del Trattato e le sue questioni devono essere dichiarate irricevibili.
Causa C-129/95
21 Preliminarmente occorre rilevare che la Corte non può, per il tramite dell'art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla validità di un provvedimento di diritto interno alla luce del diritto comunitario, come le sarebbe possibile fare nell'ambito dell'art. 169 del Trattato (v., ad esempio, sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/ENEL, Racc. pag. 1131).
La Corte tuttavia è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di pronunciarsi su tale compatibilità per la decisione della causa dinanzi ad esso pendente (v., ad esempio, sentenza 12 luglio 1979, causa 223/78, Grosoli, Racc. pag. 2621, punto 3).
22 Emerge tuttavia dall'ordinanza di rinvio che, nella fattispecie, il giudice a quo non esclude che la presa in considerazione delle disposizioni della direttiva possa aver direttamente l'effetto di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione di tali disposizioni, mentre una siffatta responsabilità non deriverebbe dall'interpretazione della normativa adottata in particolare per dare attuazione alla direttiva.
23 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v., ad esempio, sentenza 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. pag. I-4705, punto 36), una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso.
24 Certo, il giudice nazionale è tenuto ad applicare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato (v., ad esempio, sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26).
Tuttavia, l'obbligo del giudice nazionale di riferirsi al contenuto della direttiva nell'interpretare le pertinenti norme di diritto nazionale incontra i suoi limiti, in particolare nel caso in cui siffatta interpretazione abbia l'effetto di determinare o aggravare, in base alla direttiva ed indipendentemente da una legge adottata per la sua attuazione, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (v. in particolare sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 13).
25 Per quanto riguarda più in particolare un caso come quello in esame nel procedimento a quo, che verte sull'estensione della responsabilità penale risultante da una legge adottata in particolare per trasporre una direttiva, occorre precisare che il principio che ordina di non applicare la legge penale in modo estensivo a discapito dell'imputato, che è il corollario del principio della previsione legale dei reati e delle pene, e più in generale del principio di certezza del diritto, osta a che siano intentati procedimenti penali a seguito di un comportamento il cui carattere censurabile non risulti in modo evidente dalla legge.
Tale principio, che fa parte dei principi generali di diritto poiché si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato altresì sancito da diversi trattati internazionali e, in particolare, dall'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 25 maggio 1993, serie A, n. 260-A, Kokkinakis, punto 52, e 22 novembre 1995, S.W./Regno Unito e C.R./Regno Unito, serie A, n. 335-B, punto 35, e 335-C, punto 33).
26 Di conseguenza spetta al giudice a quo garantire il rispetto di tale principio in sede di interpretazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva, del diritto nazionale adottato per attuare quest'ultima.
27 Fatte salve tali osservazioni, occorre risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo.
Sull'interpretazione dell'art. 2, lett. c), della direttiva
28 Il giudice a quo chiede se l'espressione "lavoratore che utilizzi regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale", di cui all'art. 2, lett. c), della direttiva, vada interpretato nel senso che essa riguarda, da un lato, lavoratori che utilizzino regolarmente siffatto videoterminale per quattro ore consecutive tutti i giorni della settimana, eccetto un giorno, e, dall'altro, lavoratori che utilizzino un videoterminale tutti i giorni della settimana per meno di quattro ore consecutive.
29 Al riguardo occorre constatare anzitutto che la direttiva non apporta alcun chiarimento su cosa significhi utilizzare "regolarmente durante un periodo significativo del suo lavoro normale" un'attrezzatura munita di videoterminale ai sensi dell'art. 2, lett. c).
30 Risulta dalla formulazione stessa della disposizione controversa che il carattere significativo del tempo regolarmente trascorso da un lavoratore davanti ad un videoterminale si valuta in relazione al lavoro normale del lavoratore considerato. Tale espressione non può essere definita in astratto e spetta agli Stati membri precisarne la portata in occasione dell'adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione della direttiva.
31 Tenuto conto del carattere vago dell'espressione di cui trattasi occorre riconoscere agli Stati membri, nell'adozione di tali provvedimenti di trasposizione, un ampio potere discrezionale che, alla luce del principio della previsione legale dei reati e delle pene rammentato al punto 25 della presente sentenza, impedisce in ogni caso che le autorità nazionali competenti facciano riferimento alle pertinenti disposizioni della direttiva qualora esse intendano avviare procedimenti penali nella materia disciplinata dalla direttiva.
32 Di conseguenza, e senza che sia necessario interrogarsi sulla fondatezza della tesi del governo austriaco e della Commissione secondo la quale un periodo di quattro ore consecutive trascorse regolarmente davanti a un videoterminale ogni giorno della settimana, eccetto un giorno, costituisce manifestamente per il lavoratore di cui trattasi un periodo significativo del suo tempo di lavoro ai sensi dell'art. 2 della direttiva, non occorre risolvere tale questione.
Sull'interpretazione dell'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva
33 Il giudice a quo chiede poi alla Corte se l'art. 9, n. 1, della direttiva vada interpretato nel senso che esso prescrive un esame periodico degli occhi e della vista per tutti i lavoratori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva o se tale obbligo riguardi solo determinate categorie di lavoratori.
Esso chiede inoltre se il n. 2 della medesima norma vada interpretato nel senso che i lavoratori beneficiano di un esame oculistico in tutti i casi in cui l'esito dell'esame previsto al n. 1 lo renda necessario.
34 Per quanto riguarda l'art. 9, n. 1, della direttiva, è sufficiente constatare che nella formulazione di tale disposizione, che riguarda indifferentemente tutti i "lavoratori" ai sensi di tale direttiva, nulla consente di suffragare la tesi secondo la quale il beneficio di un adeguato esame degli occhi e della vista ai sensi della detta disposizione non sarebbe concesso a tutti i lavoratori quali definiti all'art. 2, lett. c), della direttiva.
35 Quanto all'art. 9, n. 2, della direttiva, esso prevede espressamente che i lavoratori beneficiano di un esame oculistico qualora "l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità" senza introdurre al riguardo una qualsiasi limitazione.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 9, n. 1, al quale rinvia il n. 2, può trattarsi vuoi dell'esame che precede il lavoro su videoterminale, vuoi dell'esame che avviene in seguito ad intervalli regolari, vuoi infine dell'esame al quale si procede al manifestarsi di disturbi visivi riconducibili al lavoro su videoterminale.
36 Pertanto occorre risolvere la questione del giudice nazionale dichiarando che l'art. 9, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che all'esame periodico degli occhi da esso previsto debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva e che l'art. 9, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori beneficiano dell'esame oculistico in tutti i casi in cui l'esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario.
Sull'interpretazione degli artt. 4 e 5 della direttiva
37 Il giudice a quo chiede infine se gli artt. 4 e 5 della direttiva debbano essere interpretati nel senso che l'obbligo da essi sancito sia applicabile a tutti i posti di lavoro, così come definiti all'art. 2, lett. b), della direttiva, che potrebbero essere occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva, anche se in realtà essi non sono occupati da siffatti lavoratori.
Il giudice a quo cerca altresì di sapere se gli artt. 4 e 5 della direttiva vadano interpretati nel senso che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato o se sia sufficiente che essi siano conformi alle sole prescrizioni relative alle attrezzature.
38 Occorre rilevare anzitutto che gli artt. 4 e 5 della direttiva, che sanciscono l'obbligo per i datori di lavoro di prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro soddisfino alle "prescrizioni minime di cui all'allegato", riguardano indistintamente tutte le prescrizioni enunciate nei tre capi del detto allegato, intitolati rispettivamente "Attrezzature", "Ambiente" e "Interfaccia elaboratore/uomo".
Peraltro, come la Commissione ha fatto giustamente osservare, i detti obblighi sono complementari e mirano a garantire che un determinato posto di lavoro risponda a un livello minimo di sicurezza e di tutela.
39 Emerge ancora dalla formulazione degli artt. 4 e 5 che tali norme riguardano tutti i "posti di lavoro" ai sensi della direttiva, siano essi occupati o no da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva.
40 Tale interpretazione è confortata in particolare dal quarto `considerando' della direttiva, ai sensi del quale il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei "posti di lavoro" dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute "dei lavoratori", e dal settimo `considerando', secondo il quale, per un "posto di lavoro" con videoterminali gli aspetti ergonomici rivestono particolare importanza.
41 Alla luce di quanto sopra, occorre risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che gli artt. 4 e 5 della direttiva devono essere interpretati nel senso che l'obbligo da essi sancito è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall'art. 2, lett. b), anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), e che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato.
Sulle spese
42 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
Le questioni sollevate dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino sono irricevibili,
e, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Torino con ordinanza 18 aprile 1995, dichiara:
1) L'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), dev'essere interpretato nel senso che all'esame periodico degli occhi da esso previsto debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva e l'art. 9, n. 2, della direttiva 90/270 dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori possono beneficiare dell'esame oculistico in tutti i casi in cui l'esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario.
2) Gli artt. 4 e 5 della direttiva 90/270 devono essere interpretati nel senso che l'obbligo da essi sancito è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall'art. 2, lett. b), anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c), e che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato.
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