Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 29 settembre 1959
Parti: Sezione Costruttori edili-Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari e Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Industrie Affini di Cagliari-Camera Confederale del Lavoro di Cagliari, Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni ed Affini di Cagliari-Unione Sindacale Provinciale-Cisl di Cagliari, Camera Sindacale Provinciale-Uil di Cagliari
Settori: Edilizia, edili ed affini, Cagliari

Sommario:

Art. 1. - Indennità speciale.
Art. 2. - Indennità per lavori speciali e disagiati.
Art. 3. - Zona malarica.
Art. 4. - Alta montagna.
Art. 5. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 6. - Scuole.
Art. 7. - Cassa edile.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle industrie edili ed affini della provincia di Cagliari, 29 settembre 1959

Addì 29 settembre 1959, in Cagliari, tra la Sezione Costruttori edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Industrie Affini di Cagliari [...], con l’assistenza della Camera Confederale del Lavoro di Cagliari [...], la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni ed Affini di Cagliari [...], con l’assistenza della Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Cagliari [...], la Camera Sindacale Provinciale della Uil di Cagliari [...], ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, si conviene quanto segue:

Art. 1. - Indennità speciale.
L’indennità speciale resta confermata nella misura del 7 % calcolata sulla paga base di fatto e contingenza.

Art. 2. - Indennità per lavori speciali e disagiati.
La percentuale per i lavori speciali e disagiati restano confermate nelle seguenti misure da calcolarsi sulla retribuzione quale prevista dal punto 3° lett. a) art. 21 del contratto collettivo nazionale: 
1) lavori su ponti a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 18 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 28 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 15 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a cm. 12) 10 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. 23 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3½ a 10 22 %
b) oltre i 10 metri 28 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) costruzione di camini in muratura, senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 8 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 4 %
14) lavori demolizione di strutture pericolanti 12 %
15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %
16) 1 lavori eseguiti con martelli, pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 m. 37 %
b) da oltre 10 a 16 m. 55 %
c) da oltre 16 a 22 m. 83 %
d) oltre 22 m. 120 %
18) lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento (anche se addetto al carico del materiale);
- ai lavori di riparazioni straordinarie in condizioni di difficoltà e disagio 30 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie nuche dorante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 20 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamenti delle linee ferroviarie 8 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 10 %.
Norme per gli addetti ai lavori marittimi.
Personale imbarcato sui natanti:

a) Rischio mine. - Al personale che presta la sua opera su natanti, in zona ove l’autorità marittima abbia segnalato la presenza di mine sarà dovuta, limitatamente alle ore nelle quali il natante trovasi in dette zone, la maggiorazione sulla paga globale del 10%.
b) Trasferimento di natanti. - Ferme restando le disposizioni del Codice marittimo per il personale navigante posto in ruolo, al personale che si trovi su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che non sia, per disposizione del Codice Marittimo, posto in ruolo verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento nella misura del 15 % della retribuzione globale, limitatamente, al periodo di navigazione compreso tra l’uscita di un porto e l’entrata in un altro.
c) Lavori fuori porto. - Al personale che si trovi su natanti fuori dal porto o da un bacino protetto sarà corrisposta una indennità del 10 % sulla retribuzione globale limitatamente alle ore trascorse fuori del porto o del bacino protetto.
Dichiarazione a verbale.
La indennità rischio mine è cumulabile con quelle di cui ai punti b e c.
Lavori sotto acqua - Palombari:
Maggiorazione sulla retribuzione globale del 100 %, da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezzo.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezzo, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 3. - Zona malarica.
L’indennità di zona malarica resa confermata nella misura del 5 % da calcolarsi sulla retribuzione quale prevista dal punto 3, lettera a) art. 21 del contratto collettivo nazionale e verrà corrisposta ai lavoratori provenienti da zone non malariche e destinati a lavorare in zone ove esista infezione malarica in atto.

Art. 4. - Alta montagna.
Agli operai chiamati ad eseguire lavori in Alta Montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1000 metri di altezza sul livello del mare, resta confermata oltre alla normale retribuzione, la indennità del 10 % da calcolarsi sulla retribuzione quale prevista dal punto 3, lett. a) dell’art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale.

Art. 6. - Scuole.
Le parti riconoscono l’opportunità di addivenire ad una fattiva collaborazione nel settore della istruzione professionale, ed all’uopo concordano di istituire un Comitato, composto pariteticamente di rap-presentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, inteso al coordinamento delle iniziative esistenti ed alla formulazione di programmi in armonia con i principi informatori dell’articolo 61 del contratto collettivo di lavoro.

Art. 7. - Cassa edile.
Le parti considerata l’utilità e l’importanza sociale dell’istituzione della Cassa edile, concordano di incontrarsi il 1° febbraio 1960 per esaminare e decidere anche sulla base degli elementi che nel frattempo saranno stati acquisiti, sulla attuazione dell’istituto di cui all'art. 62 del contratto collettivo nazionale.