Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Sezione Costruttori Edili della Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro-Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro e Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Nuoro-Fillea/Cgil, Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia-Filca/Unione Provinciale di Nuoro-Cisl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Nuoro


Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Minimi di paga.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Custodi di cantieri.
Art. 5. - Lavori speciali disagiati.
Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Casse edili e scuole.
Art. 10. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle industrie edili ed affini della provincia di Nuoro, 1° ottobre 1959

In Nuoro, addì 1 ottobre 1959, tra la Sezione Costruttori Edili della Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro [...], assistiti dal segretario della Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Nuoro aderente alla Fillea (Cgil) [...], assistito dai [...] segretari della Camera Confederale Provinciale del Lavoro ai Nuoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia aderente alla Filca [...], assistito dal segretario dell’Unione Provinciale di Nuoro della Cisl [...] e dal segretario sindacale della stessa [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia e affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della Provincia di Nuoro per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari o industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai da esse dipendenti.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 7 del contratto collettivo nazionale l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere o 48 settimanali ferme restando le norme di legge e le deroghe relative.
Nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre l’orario normale potrà essere superato fino a 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

Art. 4. - Custodi di cantieri.
Tenuto conto delle particolari esigenze delle Imprese in ordine al servizio di custodia dei cantieri, si conviene che i lavoratori comandati:
а) a permanere in cantiere per il periodo intercorrente dalla chiusura del cantiere stesso fino alla apertura di esso nella giornata immediatamente successiva.
b) a permanere in cantiere per tutta la giornata di chiusura ilei cantiere stesso in dipendenza di festività domenicale o infra-settimanale per un complesso di 24 ore consecutive;
sarà dovuto, oltre all’importo di una indennità di contingenza giornaliera, il seguente compenso forfettario:
- per le prestazioni di cui al punto a) L. 1.230
- per le prestazioni di cui al punto b) L. 1.800
sui predetti compensi forfettari sono dovute le indennità di cui agli artt. 7 e 8 del presente contratto integrativo.

Art. 5. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale, (per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimi) i seguenti:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini cavallo o comunque in sospensione 10 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 18 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 28 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 15 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 8 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 25 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
a) di m. 3 ½ a 10 22 %
b) oltre i 10 metri 28 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) costruzione di camini in muratura, senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato stesso 20 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 8 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
12) lavori, di scavo a sezione obbligata o ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 4 %
14) lavori di demolizione di strutture pericolanti 12 %
15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %
16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 45 %
b) da oltre 10 a 16 metri 66 %
c) da oltre 16 a 22 metri 100 %
d) oltre 22 metri 144 %
18) lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni ili difficoltà e di disagio 24 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 15 %
e) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 10 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione dei compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi fomiti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.
Norme per gli addetti ai lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti:
a) rischio mine.
- Al personale che presta la sua opera su natanti, in zone ove l’Autorità marittima abbia segnalato la presenza di mine sarà dovuta, limitatamente alle ore nelle quali il natante trovasi in dette zone, la maggiorazione sulla paga globale del 10 %
b) trasferimento di natanti. - Ferme restando le disposizioni del Codice marittimo per il personale navigante posto in ruolo, il personale che si trovi su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che non sia, per disposizione del codice marittimo, posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento! di trasferimento nella misura del 15 % della retribuzione globale, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l’uscita da un porto e l’entrata in un altro;
c) lavori fuori porto. - Al personale che si trovi su natanti fuori dal porto o da un bacino protetto sarà corrisposta una indennità del 10 % sulla retribuzione globale, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto o del bacino protetto.
Dichiarazione a verbale.
La indennità rischio mine è cumulabile con quelle di cui ai punti b) e c).
Lavori sott’acqua - Palombari
Maggiorazione sulla retribuzione globale del 100 %, da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezzo.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezzo, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misurai di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna ed in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del contratto nazionale, l’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna - intendendosi per tali le località oltre i 1.000 metri sul livello del mare - od in zone riconosciute malariche viene fissata nella misura dell’1,60 % sulla retribuzione globale.
L’indennità di cui sopra, non compete agli operai residenti nelle zone stesse o provenienti da altre zone malariche o di alta montagna.)

Art. 8. - Indennità speciale.
L’indennità speciale di cui all’art. 15 del contratto collettivo nazionale è fissata nella misura del 7 % (5,50 % + 1,50 %).
[...]

Art. 9. - Casse edili e scuole.
Con riferimento rispettivamente agli artt. 61 e 62 del contratto nazionale le organizzazioni contraenti convengono di deferire lo studio della istituzione della Cassa Edile e della Scuola Professionale ad una Commissione paritetica di 3 membri rappresentanti degli industriali e 3 dei lavoratori.
Detta Commissione sarà presieduta da uno dei sei membri che la compongono ed entro il 28 febbraio 1960 dovrà riferire sui risultati cui sarà pervenuta sulle due questioni.

Art. 10. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Nuoro a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
[...]