Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 14 febbraio 1959
Validità: 01.01.1959 - 30.09.1960
Parti: Alleanza Associazioni Autonome Mandamentali Artigiane della Provincia, Unione Provinciale Artigiani e Unione Sindacale Provinciale, Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Artigianato, Treviso

Sommario:

Campo di applicazione del contratto.
Art. 1. - Regolamentazione economico-normativa - Assunzione del personale.
Art. 2. - Documenti del personale.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Gruppi merceologici.
Art. 5. - Qualifiche operai.
Art. 6. - Minimi di paga oraria operai.
Art. 7. - Suddivisione dei mestieri per la durata del tirocinio di apprendistato.
Art. 8. - Riduzioni del periodo di tirocinio di apprendistato.
Art. 9. - Calcolo della retribuzione oraria degli apprendisti.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Recuperi settimanali.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Malattia e infortunio.
Art. 19. - Assenze.
Art. 20. - Consegna e conservazione del materiale.
Art. 21. - Usura attrezzi.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Retribuzione.
Art. 24. - Preavviso.
Art. 25. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 26. - Indennità di anzianità per dimissioni.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Multe e sospensioni.
Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
Art. 30. - Certificato di lavoro.
Art. 31. - Condizioni di miglior favore.
Art. 32. - Decorrenza e durata.
Nota a verbale.
Tabelle salari

Contratto collettivo per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Treviso, 14 febbraio 1959

Addì 14 del mese di febbraio 1959 in Treviso, tra l’Alleanza Associazioni Autonome Mandamentali Artigiane della Provincia [...], l’Unione Provinciale Artigiani [...] e l’Unione Sindacale Provinciale [...], la Camera Confederale del Lavoro [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], viene stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per le Aziende Artigiane della Provincia di Treviso.

Campo di applicazione del contratto.
Il presente Contratto di Lavoro si applica ai dipendenti da aziende artigiane della Provincia di Treviso, intendendosi per tali quelle riconosciute dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultano dall’art. 4 del presente Contratto, salvo il principio di cui alla dichiarazione a verbale in calce al predetto articolo.

Art. 4. - Gruppi merceologici.
Il settore artigiano è suddiviso in tre gruppi merceologici, denominati A, B. C, in ciascuno dei quali sono stati raggruppati i seguenti mestieri:
Gruppo Merceologico «A».
Appartengono al gruppo merceologico «A», le seguenti lavorazioni : Legno, lavorazione preziosi, metalmeccanici, elettrici, tipografici e affini, edili, pittori, vetro, ceramica, laterizi, manufatti in cemento, cuoio e pelli, abbigliamento, chimici, alimentaristi, ottici, orologiai, lavorazioni in pergamena e quelle che non siano incluse nei gruppi B o G.
Gruppo Merceologico «B».
Appartengono al gruppo merceologico «B», le seguenti lavorazioni: Legno: tappezzieri, costruttori di barche e battelli, fabbricanti di stecche da biliardo e riparazioni biliardi, sediai, fabbricanti di oggetti in rafia, costruttori di racchette da sci;
Edili: scalpellini.
Meccanici: accordatori, fontanieri, fabbricanti a mano di reti metalliche casalinghi in filo di ferro;
Abbigliamento: merlettaie, modiste, camiciaie da uomo, cucitrici in bianco, rammendatrici, magliaie, sarti su misura da uomo e da donna senza stoffe in dotazione, orlatrici, valigiai, fabbricanti di selle e copriselle per biciclette, in pelle e in tessuto, lavorazione tomaie a mano, calzolai;
Chimici: decoratori in cera, vulcanizzatori;
Fotografi: lavorazione di sviluppo stampa e ritocco fotografico;
Alimentaristi: fabbricanti di cialde, ostie per torroni, coni per gelati, wafers;
Rilegatorie.
Gruppo Merceologico «C».
Appartengono al gruppo merceologico «C», le seguenti lavorazioni:
Legno: fabbricanti di strumenti musicali, fabbricanti di giocattoli in legno, bottai e carradori, fabbricanti di ceste e cestoni di castagno, fabbricanti di manici di legno, zoccolai, fabbricanti di tacchi di legno, impagliatore di sedie, imballaggi;
Meccanici: fabbricanti di cartucce, arrotini, maniscalchi, bigiotterie, fabbricanti di capsule per bottiglie;
Abbigliamento : berrettai, cappellai da uomo, in feltro, pelo e paglia, calzettai, coltronieri e trapuntai, materassai, rimagliatrici, infilatrici di perle, fabbricanti di oggetti in piume e crine, pantalonai, pieghettatrici, cravattai;
Cuoio: sellai, astucciai in cuoi, sandalai, babbucciai, ciabattini;
Alimentaristi: lavorazione del miele;
Chimici: candelai, fabbricanti di cartucce;
Tessili: battilana e cardatori, cordai;
Edili: imbianchini.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che nel caso dovessero sorgere problemi di inquadramento merceologico per mestieri non inclusi nella presenti regolamentazione, ognuna di essa potrà chiedere una convocazioni per la soluzione della questione. Detta convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui è stata chiesta.


Art. 7. - Suddivisione dei mestieri per la durata del tirocinio di apprendistato.
Gli apprendisti del settore artigiano sono suddivisi in tre gruppi di mestiere per ciascuno dei quali è stabilita la durata massima del tirocinio di apprendistato, trascorso il quale, salvo le norme di cui al successivo articolo 8, al giovane verrà riconosciuta la qualifica di operaio qualificato.
1° Gruppo: durata del tirocinio anni 5
Questo gruppo comprende i mestieri delle seguenti lavorazioni: Legno, lavorazione preziosi, metalmeccanici, elettrici, tipografi e affini, arti varie, vetro e ceramica, edili e affini, abbigliamento, cuoio e pelli, tessili e affini (comunque quelli da queste lavorazioni non inclusi nei gruppo 2° e 3°).
3° Gruppo: durata tirocinio anni 4.
Questo gruppo comprende i mestieri qui sotto specificati:
Legno: costruttori di barche e battelli, fabbricanti di giocattoli in legno, laccatori, lucidatori, corniciai, tornitori in legno, carpentieri in legno, fabbricanti di pipe, posatori di pavimenti in legno, fabbricanti di stecche da biliardo e riparazioni di biliardi, fabbricanti di utensili, sediai, falegnami, bottai e carradori;
Ferro: arrotini, fabbricanti di chiavi, fornidori, riparatori di orologi, doratori e argentieri, brunitori, cromatori, ottonai, bilanciai, biaderai, costruttori e riparatori di arnesi agricoli, costruttori, montatori e riparatori di cicli e motocicli, costruttori e riparatori di accessori per auto, fabbricanti di pesi e misure, mobilieri in ferro, riparatori di macchine per scrivere, tornitori comuni, verniciatori a fuoco e a freddo, carrozzieri, riparatori di pettini per tessitura, saldatori elettrici e autogeni, riparatori penne stilografiche, fumisti, maniscalchi, bigiotterie, lattonieri, fontanieri, piombisti, battirame e metalli in genere, elettro meccanici, fabbricanti di giocattoli in ferro, carpentieri, in ferro, capi armaioli;
Abbigliamento: orlatrici, modiste, camiciaie da uomo, cucitrici in bianco, capisarti, rammendatrici, berrettai, cappellai da uomo in feltro, pelo e paglia, calzettai, magliaie, lavasecco e tintorie, coltro- meri, trapuntai, materassai, lavorazione pellicce, confezioni in tessuto clastico di qualsiasi genere;
Varie: decoratori in cera, fabbricanti di lumi e paralumi in pergamena, lavoratori di sviluppo, stampa e ritocco fotografico, lavorazione materia plastica;
Cuoio e pelli: sellai, astucciai in cuoio, lavorazione tomaie a mano, conciatori di pelli, sandalai, lavorazione di borse e portafogli, capicalzolai;
Edili e affini: pavimentatori, decoratori e pittori, cementisti e lai-oratori della pietra artificiale, sbozzatori di pietre, scalpellini; Vetro e ceramica: ceramisti comuni;
Elettrici: elettrauto, elettricisti, insegne luminose.
3° Gruppo: durata tirocinio anni 3
Questo gruppo comprende i mestieri qui sotto specificati:
Legno: fabbricanti di ceste e castoni di castagno, fabbricanti di manici, fabbricanti di oggetti di rafia, zoccolai, fabbricanti di tacchi
fabbricanti di racchette da sci, impagliatori di sedie, segantini, imballaggio;
Meccanici: fabbricanti di articoli casalinghi in filo di ferro, fabbricanti di capsule per bottiglie;
Cuoio e pelli: babbucciai, valigiai, fabbricanti di selle e copriselle per biciclette, in pelle e in tessuto, ciabattini;
Chimici: fabbricanti di cartucce, fabbricanti di vernici e prodotti chimici, candelai, vulcanizzatori;
Tessili: battilana, cardatori, cordai;
Abbigliamento: rimagliatrici, infilatrici di perle, pantalonaie, pieghettatrici, cravattaie e lavandaie;
Edili e affini; laterizi, imbianchini, piastrellai;
Alimentaristi: fabbricanti di cialde, ostie per torroni e coni pel gelati, waffers, lavoranti bibite gassate, molini per qualifica cilindraio;
Varie: fabbricanti di oggetti di piuma e crine, rilegatorie.

Art. 8. - Riduzioni del periodo di tirocinio di apprendistato.
L’assunzione dell’apprendista non può avvenire prima del comi pimento del 14° anno di età, come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Allo scopo di favorire l’acquisizione della qualifica ai giovani che iniziano il tirocinio in età avanzata, si stabiliscono le seguenti decurtazioni della durata del tirocinio stesso:
Gruppo 1°:
giovani assunti dai 14 ai 16 anni compiuti durata del tirocinio; anni 5;
giovani assunti a 17 anni compiuti durata del tirocinio anni 4;
giovani assunti dopo i 18 anni compiuti durata del tirocinio anni 3.
Gruppo 2°:
giovani assunti dai 14 ai 16 anni compiuti durata del tirocinio anni 4;
giovani assunti a 17 anni compiuti durata del tirocinio anni 3;
giovani assunti dopo i 18 anni compiuti durata del tirocinio anni 2;
Gruppo 3°:
giovani assunti dai 14 ai 16 anni compiuti durata del tirocinio anni 3;
giovani assunti dopo i 17 anni compiuti durata del tirocinio anni 2;
Per gli apprendisti che hanno conseguito la licenza di Scuola Tecnica Professionale inerente al mestiere, il tirocinio di apprendistato viene ridotto di un terzo.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro normale si intende quello di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo previsto dalla legge, e cioè oltre le otto ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni di domenica, nei giorni festivi previsti dalla legge e nei giorni di riposo compensativo.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 (venti) alle ore 6 (sei) del giorno successivo.
[...]

Art. 12. - Recuperi settimanali.
Non è considerato lavoro straordinario il recupero di attività nella misura di un’ora giornaliera, nel termine massimo di giorni 30 dalla ripresa del lavoro, quando complessivamente il lavoratore non effettui più di 48 (quarantotto) ore settimanali di servizio.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Art. 15. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio prestato presso l’azienda ad un periodo di ferie con retribuzione globale di fatto nelle seguenti misure:
giorni 10 (80 ore) per anzianità di servizio da 1 a 4 anni compiuti;
giorni 12 (96 ore) per anzianità di servizio oltre i 5 anni compiuti.
[...] Per gli apprendisti si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[....]

Art. 20. - Consegna e conservazione del materiale.
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchina, utensili, parti ricambio, modelli, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza, l'operaio potrà essere richiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. [...]
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali, che gli sono stati affidati per il suo lavoro, l’operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è stato indicato per la esecuzione del lavoro stesso.
Espressamente vietati, salvo le gravi sanzioni previste dalle leggi, la asportazione, l’uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di attrezzi, di modelli e disegni anche in copia, ed anche se i diritti dell’azienda non siano specialmente salvaguardati da depositi o brevetti.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
La inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento.
[...]

Art. 28. - Multe e sospensioni.
L’impresa ha facoltà di applicare le multe nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuto la preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza all’inizio e durante il lavoro;
f) trasgressione in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina dell’azienda.
In caso di maggiore gravità e recidività nelle mancanze di cui sopra, la impresa potrà procedere all’applicazione della sospensione.
[...]

Art. 29. - Licenziamento per mancanze.
La impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
a) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
b) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
e) rissa nell’interno del cantiere, danneggiamenti volontari, furti e frodi;
ti) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni;
e) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere, anche provvisionali, la sicurezza del cantiere e la incolumità del personale e del pubblico, o costituiscano danneggiamenti alle opere, agii impianti, alle attrezzature e, ai materiali;
f) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprietà del committente;
g) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano custode del magazzino o del cantiere;
[...]

Nota a verbale.
Le parti concordano che con la firma del presente Contratto non hanno inteso limitare la possibilità per determinate categorie di discutere particolari situazioni che portino anche alla sostituzione, per dette categorie, di questo Contratto con altro particolare.