Tipologia: Contratto integrativo regionale
Data firma: 13 marzo 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1959
Parti: Associazione Agricoltori e Sindacato Regionale Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl, Camera del Lavoro, Sindacato Autonomo Valdostano «Travailleurs»
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Valle d'Aosta

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione della categoria.
Art. 3. - Assunzione, periodo di prova.
Art. 4. - Distinzione delle zone.
Art. 5.
Art. 6. - Retribuzioni e norme generali.
Art. 7. - Vitto, alloggio.
Art. 8. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 9. - Trattamento economico, ferie.
Art. 10. - Lavori speciali.
Art. 11. - Contratto individuale.
Art. 12. - Norme disciplinari.
Art. 13. - Controversie individuali.
Art. 14. - Trattamento economico e norme di retribuzione.
Art. 15. - Condizioni di miglior favore.
Art. 16. - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Art. 17. - Commissione paritetica.
Tabelle A-B-C-D

Contratto integrativo regionale per i salariati e braccianti agricoli della Valle d’Aosta, 13 marzo 1959

Addì 13 marzo 1959, in Aosta, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro [...], tra l’Associazione Agricoltori della Valle d’Aosta [...] e il Sindacato Regionale Salariati e Braccianti Agricoli, aderente alla Cisl [...], la Camera del Lavoro di Aosta [...], il Sindacato Autonomo Valdostano «Travailleurs» [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo normativo salariale a valere per tutti i lavoratori salariati e braccianti agricoli della Regione.

Art. 1.
Il presente contratto di lavoro ha la durata di anni uno a partire dal 1° gennaio 1959 ed ha valore per tutti i lavoratori occupati in aziende agricole della Regione Autonoma della Valle d’Aosta. [...]

Art. 2. - Definizione della categoria.
a) per braccianti agricoli fissi si intendono quei lavoratori che sono assunti per tutto l’anno;
b) per braccianti agricoli stagionali si intendono quei lavoratori assunti per tutta una stagione agricola:
c) per braccianti avventizi tutti quei lavoratori che vengono assunti per un periodo limitato di tempo, senza alcun riferimento a stagioni.

Art. 4. - Distinzione delle zone.
La Regione viene suddivisa in zona di montagna e zona di fondo-valle o collinare.
Appartengono alla prima zona tutti gli alpeggi ed i «mayen» dove abitualmente è praticata la pastorizia estiva.
Appartiene alla seconda zona tutto il territorio regionale non incluso nella prima zona.

Art. 5.
Per l’orario di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni Legge ed agli usi e consuetudini locali.

Art. 7. - Vitto, alloggio.
A tutti i lavoratori, salvo deroghe particolari, oltre il salario concordato, spetta vitto ed alloggio. Il vitto deve essere sano ed abbondante, con somministrazione giornaliera di minestra, di fontina o formaggio, con sufficiente frequenza dì carne. L’alloggio è considerato tale solo se al lavoratore è dato in dotazione letto con biancheria e coperte.
L’indennità giornaliera sostitutiva del vitto ed alloggio viene fissata in lire 220 per il vitto e lire 30 per l’alloggio, come da decreto ministeriale del 22 gennaio 1951.

Art. 8. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di regolarizzare i propri dipendenti con il versamento dei Contributi Unificati in Agricoltura.
Nel caso che il lavoratore, in conseguenza di malattia o infortunio dovesse necessitare di visita medica e di comprovato ricovero ospedaliero, le relative spese di viaggio sono a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a segnalare all’Ufficio del Collocamento del Comune di residenza o all'ufficio Regionale, tutti i dipendenti assunti anche quando per effetto della legge che esime dal pagamento dei contributi unificati i propri terreni al di sopra dei 700 metri s.l.m. non è tenuto al pagamento degli stessi.

Art. 9. - Trattamento economico, ferie.
[...]
I salariati fissi, per ogni anno di lavoro, oltre al trattamento di cui alle allegate tabelle A, B, C, D, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie della durata di giorni dodici.
[...]

Art. 10. - Lavori speciali.
Sono considerati lavori speciali i lavori inerenti la falciatura a mano, potatura e gli innesti.
Per i suddetti lavori, le retribuzioni, di cui alle allegate tabelle, sono maggiorate del 25 per cento.

Art. 11. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il bracciante all’atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale da valere a tutti gli effetti di legge. [...]

Art. 12. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e devono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti con i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso dovranno essere ispirati a reciproca comprensione, tale da assicurare un dignitoso rispetto della personalità umana.

Art. 13. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datore di lavoro ed il prestatore di opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo la controversia individuale sarà demandata alla Commissione Regionale di cui all’art. 17.

Art. 17. - Commissione paritetica.
Ogni controversia non conciliata tra le parti sarà portata alla Commissione paritetica regionale così composta:
a) un rappresentante della organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce il proprio mandato;
b) un rappresentante dei datori di lavoro;
c) un presidente scelto con il consenso di ambo le parti appartenente possibilmente alla Magistratura.
Le parti si impegnano di costituire la predetta Commissione paritetica per le vertenze individuali entro 6 giorni dal sorgere della vertenza.