CIRCOLARE N. 41 | ||
Sede, 25 ottobre 2013 | ||
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
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Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro |
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Alla |
D.G. per l’Attività Ispettiva Div. III |
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Agli |
Assessorati alla Sanità delle Regioni, |
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Alla |
Provincia autonoma di Trento |
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Alla |
Provincia autonoma di Bolzano |
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Alle |
ASL - per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni. |
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All’ |
INAIL- ex ISPESL - D.T.S. e D.OM |
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Alle |
Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro. |
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Alle |
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori. |
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e p.c. |
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Al |
Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione- D.G.M. C.C.V.N.T.- Div. XVIII |
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Al |
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Uff. COSVIR III. |
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Loro Sedi |
Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici.
Sono giunte a questa amministrazione numerose segnalazioni relative alla rilevanza del fenomeno infortunistico, che vede coinvolte le macchine di cui all’oggetto. Infatti, i dati aggiornati al 30 settembre 2013 registrati dall’osservatorio infortuni nel settore agricolo o forestale dell’INAIL evidenziano, che nel corso del corrente anno l’utilizzo di dette macchine ha determinato 58 eventi infortunistici, di cui 13 mortali.
Dalle analisi infortunistiche effettuate emerge, che il rischio più grave, a cui è esposto l’operatore alla guida di motocoltivatori e moto zappatrici, è rappresentato dal contatto non intenzionale con gli utensili di lavoro.
Detto pericolo, seppur ineliminabile, può essere significativamente ridotto quanto a frequenza di avvenimento ed entità delle conseguenze del suo verificarsi, attraverso l’installazione di opportuni accorgimenti tecnici. A fronte di quanto appena rilevato, si deve però constatare che un rilevante numero di motocoltivatori e motozappatrici già in servizio e di costruzione antecedente alla data di entrata in vigore della cosiddetta direttiva Macchine (direttiva 98/37/CE sostituita, a partire dal 29 dicembre 2010, dalla direttiva 2006/42/CE) risultano essere non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V al D.Lgs. 81/08. Tale diffusa non conformità è anche dovuta alla mancanza di precisi indirizzi tecnici per l’adeguamento che possano essere applicati alle differenti tipologie costruttive che caratterizzano il parco macchine circolante.
Si richiama a tal proposito l’attenzione degli utilizzatori di motocoltivatori e moto zappatrici già in servizio e non dotati dei necessari requisiti di sicurezza che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 71 comma 1, all’articolo 70 comma 2 e delle prescrizioni di cui all’allegato V al D.Lgs. n. 81/2008, sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adeguamento.
Al riguardo, considerato che l’individuazione delle predette misure di adeguamento può comportare delle difficoltà anche notevoli, di recente è stato pubblicato dall’INAIL un documento tecnico per l’adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08, al quale hanno fornito il loro contributo tutte le parti direttamente o indirettamente coinvolte.
Il documento in questione, consultabile sul sito internet dell’INAIL alla pagina dedicata alle linee guida: (http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/DettaglioNews/UCM_104074.html), fornisce tutti gli elementi tecnici necessari per l’adeguamento ai citati requisiti di sicurezza dell’intera gamma di motocoltivatori e motozappatrici oggi in esercizio. Infatti, detto documento specifica le misure tecniche che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono mettere in atto ai fini dell’adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08 dei motocoltivatori condotti a mano con coltivatori rotativi, di motozappatrici e di motozappatrici con ruote motrici usate in agricoltura, foreste, manutenzione del verde e giardinaggio. Il documento è applicabile alle macchine che sono state costruite antecedentemente al 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del DPR 459/96. Sulla base di quanto precede, si ritiene che le indicazioni fomite nel documento citato, in quanto rappresentano l’attuale stato delle conoscenze tecnologiche, possano costituire un valido riferimento tecnico, del quale tutti i soggetti obbligati possono avvalersi ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti.
Si confida in una capillare diffusione della presente ai soggetti a qualsivoglia titolo interessati.
Il Dirigente |
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Il Direttore Generale |