Interpello n. 10 del 24 ottobre 2013 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, d.m. 10/03/1998. |
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri |
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Se gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, siano: |
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Il d.m. 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", debbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609". |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 37, c. 9; d.m. 10/03/1998; legge n. 818/1984; legge n. 609/1996. |