• Cantiere Temporaneo e Mobile
  • Coordinatore per la Sicurezza
  • Piano di Sicurezza e Coordinamento

Responsabilità del coordinatore per la progettazione dei lavori e per l'esecuzione dei lavori per omissione del piano fascicolo con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione ed anche perchè ometteva di redigere un dettagliato piano di sicurezza e coordinamento. (vd art. 91, comma 1 lettere a e b, D.Lgs. n. 81/2008).

Sussiste

La Corte respinge il ricorso e premette che: "il piano deve tra l'altro contenere: a) la stima dei costi relativi alla sicurezza dei lavoratori; b) l'indicazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi alla presenza in cantiere, simultanea o successiva, di più imprese; c) una relazione tecnica con la indicazione delle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione."

"L'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, secondo l'espressione dell'impugnata sentenza, "al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni" aggiungendo ulteriormente, la sentenza, che la relazione tecnica de qua è solo "un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto".

"Il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, così come modificato e sostituito dal D.Lgs. n. 528 del 1999 (norma invocata anche nella memoria difensiva prodotta dalla difesa del ricorrente) prevede ai commi 3, 4 e 4 bis che si proceda, allorchè il cantiere abbia determinate caratteristiche e vi sia prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese, alla nomina sia del coordinatore per la progettazione che di quello per l'esecuzione dei lavori i cui compiti sono tratteggiati nel successivo art. 4 e, rispettivamente, art. 5.
Orbene l'imputato, come emerge dai capi di imputazione, fu investito - evidentemente perchè il cantiere aveva le caratteristiche appena indicate - dell'uno e dell'altro ruolo e proprio nella veste di coordinatore per la progettazione gli è stata contestata la mancata predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
Questo fascicolo è documento distinto e separato dal piano di sicurezza e coordinamento come è bene evidenziato dalla circostanza che il contenuto del primo trova la sua specifica disciplina nel D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, lett. b) mentre il secondo è distintamente disciplinato nel successivo art. 12.

"Quanto all'altra imputazione, che attiene al piano di sicurezza disciplinato dall'art. 12, la sentenza nota in primo luogo che in esso mancava la stima dei costi (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici) necessari per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori."

"Nel piano sicurezza mancava anche, come ricorda la impugnata sentenza, la indicazione delle misure volte a prevenire i rischi connessi alla presenza nel cantiere di più imprese e non è dubbio che tale presenza dovesse essere prevista ed anzi in concreto sia stata prevista."


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. MANCINI Franco - Consigliere -
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere -
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
V.R., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 29/01/2007 TRIBUNALE di AREZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè il reato non sussiste - reato capo I.
Rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. SANTONI Marco del Foro di Arezzo.
 
Fatto

Con sentenza del 29.1.2007 il tribunale di Arezzo ha condannato V.R., concesse le attenuanti generiche, alla pena complessiva di Euro 4.800,00 di ammenda per i reati di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, comma 1, lett. b) - perchè nella veste di coordinatore per la progettazione dell'opera e per la esecuzione dei lavori ometteva di predisporre, tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato 2^ al documento UE 26.5.1993, un fascicolo con l'indicazione di misure specifiche per la prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi - ed ancora all'art. 4, comma 1, lett. a) del cit. D.Lgs. - perchè nella veste di cui sopra ometteva di redigere un dettagliato piano di sicurezza e coordinamento in conformità a quanto prescritto dal successivo art. 12, comma 1.
Quanto al primo reato il tribunale osserva che non era stato presentato il previsto fascicolo contenente le informazioni utili specificamente mirate ad evitare o almeno ridurre i rischi cui sarebbero stati esposti i lavoratori del cantiere del quale nella specie si trattava.
Quanto all'altro reato rileva in primis che il piano di sicurezza e coordinamento deve essere allegato al contratto di appalto ed invece nella specie la stima dei costi della prevenzione - parte rilevante del piano medesimo - era stata redatta solo dopo la visita in cantiere dei funzionari della ASL e quindi artatamente retrodatata.
Non erano indicate inoltre le misure per la prevenzione dei rischi connessi alla presenza di più imprese nel cantiere e non era stata formulata la previsione dei rischi connessi alla complessità dei lavori.
A mezzo del difensore l'imputato ha proposto ricorso per cassazione impugnando in primo luogo la ordinanza dibattimentale con la quale il tribunale aveva respinto la eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio avanzata dalla difesa sul rilievo dell'asserita genericità dell'accusa contenuta nel capo di imputazione relativo al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, comma 1, lett. a).
Quanto al merito della contestazione nega che nel contratto di appalto fosse prevista la presenza di più imprese precisando che l'intervento di una ditta specializzata in impianti idraulici fu una iniziativa assunta in corso d'opera dall'appaltatore della quale non poteva certo farsi carico all'imputato la cui responsabilità doveva valutarsi con riguardo al momento della progettazione e della stipula del contratto di appalto.
Nega quindi che il piano della sicurezza fosse generico ed astratto e che la stima dei costi sia stata aggiunta solo dopo l'intervento dei funzionari della ASL.
Il difensore dell'imputato ha successivamente prodotto memoria difensiva nella quale insiste in particolare sulla circostanza che nella specie non era prevista la presenza in cantiere di più imprese.




Diritto

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Quanto invero alla eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio già sollevata nel corso del dibattimento e respinta dal tribunale con apposita ordinanza - e che in questa sede viene ribadita sub specie di mezzo di annullamento della sentenza - essa è destituita di fondamento così come già affermato dal tribunale.
L'invocata disposizione di legge, contenuta nell'art. 552 c.p.p., lett. c), vuole infatti che nel decreto di citazione a giudizio il fatto sia enunciato in forma chiara e precisa (così come le circostanze del reato allorchè, ovviamente, ricorrano ma non è il nostro caso), con l'indicazione dei relativi articoli di legge.
Ed è quanto nella specie è puntualmente avvenuto.
Nel decreto si indica infatti il luogo - la città di Arezzo - nonchè la data in cui le contravvenzioni sono state accertate:
l'imputato è stato dunque messo in condizione di individuare il cantiere in cui le infrazioni sono state accertate.
Gli si comunica poi il ruolo che ricopriva all'atto della commissione delle contravvenzioni e ciò viene fatto con un puntuale richiamo alla indicazione contenuta al riguardo nel primo dei capi di accusa che gli vengono contestati.
IlIl decreto contiene quindi la precisa indicazione della condotta che gli viene contestata, mediante, in primo luogo, il richiamo del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 1, dedicato alla precisazione del contenuto che il "piano di sicurezza e coordinamento" (di cui era responsabile l'imputato nella sua veste di coordinatore sia per la progettazione che per la esecuzione dei lavori) deve necessariamente presentare.
In forza di questa disposizione di legge il piano deve tra l'altro contenere: a) la stima dei costi relativi alla sicurezza dei lavoratori; b) l'indicazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi alla presenza in cantiere, simultanea o successiva, di più imprese; c) una relazione tecnica con la indicazione delle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
Ebbene con riferimento a queste tassative prescrizioni il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti dell'odierno ricorrente contesta a quest'ultimo una condotta non parzialmente (e in tal caso il decreto avrebbe dovuto dettagliare l'accusa) ma totalmente omissiva: il che spiega l'apparente genericità della imputazione o, come anche si esprime il ricorso, la circostanza che la formulazione del decreto di citazione a giudizio assomigli alla ripetizione del tenore letterale della norma. In realtà era inevitabile che ciò accadesse posto che l'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, secondo l'espressione dell'impugnata sentenza, "al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni" aggiungendo ulteriormente, la sentenza, che la relazione tecnica de qua è solo "un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto".
Nè varrebbe notare che nel citato art. 12 è contenuto un dettagliato elenco di concrete cautele atte a prevenire tutti i prevedibili rischi di infortuni nel cantiere concretamente considerato e che nel capo di imputazione in esame è assente ogni accenno alla mancata adozione nella specie di queste cautele.
Una volta stabilito infatti - all'atto della formulazione del decreto di citazione - che da un punto di vista sostanziale (non dunque meramente burocratico) la condotta dell'imputato era stata completamente omissiva diventava assolutamente ultroneo indicare partitamene tutte le misure antinfortunistiche che il piano di sicurezza aveva omesso, nel concreto, di indicare.
Passando al merito della vicenda, occorre premettere, per avere un quadro completo della stessa in relazione al quadro normativo entro cui deve essere collocata, che il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, così come modificato e sostituito dal D.Lgs. n. 528 del 1999 (norma invocata anche nella memoria difensiva prodotta dalla difesa del ricorrente) prevede ai commi 3, 4 e 4 bis che si proceda, allorchè il cantiere abbia determinate caratteristiche e vi sia prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese, alla nomina sia del coordinatore per la progettazione che di quello per l'esecuzione dei lavori i cui compiti sono tratteggiati nel successivo art. 4 e, rispettivamente, art. 5.
Orbene l'imputato, come emerge dai capi di imputazione, fu investito - evidentemente perchè il cantiere aveva le caratteristiche appena indicate - dell'uno e dell'altro ruolo e proprio nella veste di coordinatore per la progettazione gli è stata contestata la mancata predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
Questo fascicolo è documento distinto e separato dal piano di sicurezza e coordinamento come è bene evidenziato dalla circostanza che il contenuto del primo trova la sua specifica disciplina nel D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, lett. b) mentre il secondo è distintamente disciplinato nel successivo art. 12.
Il ricorrente non nega di avere omesso di redigere tale fascicolo ma assume, svolgendo un discorso che vuole essere sostanzialistico o di equipollenza, che le informazioni di che trattasi (quelle che devono integrare il fascicolo) erano contenute nelle "appendici" del piano per la sicurezza.r /> L'L'impugnata sentenza tuttavia respinge motivatamente l'obiezione osservando che queste informazioni nella specie si risolvono in realtà nella elencazione di 21 rischi generici e di 287 prescrizioni di prevenzione che "coprono pressochè tutto l'ambito dei lavori edili" ed in tal modo, procedendo ad una valutazione di merito insindacabile in questa sede, la sentenza esclude che le informazioni medesime abbiano nella specie assolto alla importante funzione che la legge assegna loro.
Quanto all'altra imputazione, che attiene al piano di sicurezza disciplinato dall'art. 12, la sentenza nota in primo luogo che in esso mancava la stima dei costi (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici) necessari per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori.
La difesa dell'imputato ha prodotto in udienza il relativo documento ma il tribunale nella sua decisione osserva che esso non era stato redatto al momento dell'appalto dei lavori ed addirittura la sua formazione doveva farsi risalire ad un momento successivo alla ispezione del cantiere effettuata dai funzionari della ASL.
La tesi del tribunale è ovviamente contestata dal ricorrente ma occorre osservare che il tribunale stesso suffraga il proprio convincimento con una serie di conducenti osservazioni fra le quali spicca quella secondo cui l'imputato nessuna spiegazione ha offerto del fatto che il documento non sia stato esibito all'atto della ispezione del cantiere da parte della ASL.
Nel piano sicurezza mancava anche, come ricorda la impugnata sentenza, la indicazione delle misure volte a prevenire i rischi connessi alla presenza nel cantiere di più imprese e non è dubbio che tale presenza dovesse essere prevista ed anzi in concreto sia stata prevista.
Già infatti la tipologia di lavori da eseguire (restauro di civile abitazione) comportava, come correttamente si osserva nella sentenza impugnata, tale necessità dal momento che alla impresa edile doveva per forza affiancarsi - come poi è effettivamente avvenuto - almeno una impresa specializzata nella esecuzione di impianti idraulici. Inoltre il fatto stesso che nella specie si sia nominato un coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori sta a significare (ved. il già cit. D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3) non solo che il cantiere presentava una certa consistenza quanto a uomini-giorno o, alternativamente, rischi particolari ma anche e soprattutto che era prevista la presenza di più imprese (ved. la prima parte del comma 3 di tale articolo).
Pare dunque che anche sul punto il tribunale abbia adeguatamente motivato le proprie conclusioni, così sottraendole al sindacato di sola legittimità di competenza di questa Corte Suprema.
Infine - ed è la terza delle violazioni ai precetti contenuti nell'art. 12 del D.Lgs. di che trattasi - la relazione tecnica che avrebbe dovuto avere un contenuto specifico, adeguato alle particolari caratteristiche del cantiere che si andava ad aprire, era in realtà una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi in un qualsiasi cantiere edile, finendo con l'essere in sostanza del tutto inidonea a fronteggiare i rischi che nello specifico potevano presentarsi.
 Nè può sostenersi, contrariamente all'avviso del ricorrente, che la critica rivolta alla relazione tecnica redatta dall'imputato sia generica.
In realtà essa è precisa e puntuale nel momento in cui registra che quella relazione poteva attagliarsi, data la sua totale astrattezza, a qualsiasi cantiere senza tuttavia essere in grado di fornire un qualsiasi aiuto, in punto di prevenzione e sicurezza, per un qualsiasi cantiere (secondo peraltro la constatazione effettuata dallo stesso ispettore della ASL citato nella sentenza de qua).r /> Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2008