Tipologia: Rinnovo Accordo
Data firma: 23 ottobre 2013
Validità: Quadriennale
Parti: Tenaris S.A. e CAE (RSU TenarisDalmine, Sindacatul Metalurgistul Zalau, Sindicatul Liber Donasid)-IndustriAII European Union
Settori: Metalmeccanici, Tenaris
Fonte: fiom.cgil.it

Sommario:

Ambito di applicazione
Composizione e designazione membri del CAE
Informazione e consultazione
Riunioni del CAE
Formazione
Tutela dei membri
Clausola di salvaguardia
Durata dell’accordo
Diritto applicabile

Rinnovo Accordo istitutivo del Comitato Aziendale Europeo Tenaris

Il giorno 23 ottobre 2013 si sono incontrate in Zalau, la Tenaris S.A. attraverso le controllate europee Tenaris Dalmine S.p.A. e Tenaris Silcotub S.A. [...], i rappresentanti dei lavoratori componenti del CAE [...], per la RSU TenarisDalmine, e [...] per il Sindacatul Metalurgistul Zalau e [...] per il Sindicatul Liber Donasid, assistita da IndustriAII European Union [...], e al fine di rinnovare l’accordo istitutivo del Comitato Aziendale Europeo (CAE) delle unità europee della Tenaris per dare attuazione alle modalità d’informazione e consultazione previste dalla Direttiva 2009/38EC del Consiglio dell’Unione Europea, che ha trovato in Italia recepimento con decreto 113/22 giugno 2012 e recepita in Romania con la legge n. 186/2011.
Le parti hanno stabilito quanto segue:

Ambito di applicazione
Le aziende per le quali si applica il presente accordo nell’attuale perimetro europeo sono la TenarisDalmine e la FAST in Italia, la TenarisSilco in Romania, ed ì relativi dipendenti all’interno dell'Unione Europea.

Composizione e designazione membri del CAE
Il CAE dei lavoratori Tenaris è costituito da 11 unità, di cui 8 rappresentanti italiani e 3 rumeni, ed altrettanti supplenti che subentrano ai titolari in caso di loro assenza. I componenti del CAE designeranno un Presidente con funzioni di segreteria. Il Presidente avrà anche la responsabilità di presiedere le riunioni dei componenti del CAE preparatorie e successive a quelle con la Direzione centrale. In caso di mutamenti sostanziali nella struttura e/o dimensione della Società, verrà esaminata una eventuale diversa distribuzione/aumento dei seggi all’’interno del CAE che rifletta il mutamento avvenuto.
In tale ambito potrà essere costituito un Comitato ristretto composto di 3 persone (2 italiani ed 1 rumeno) in rappresentanza dei lavoratori il cui ruolo è definito dalla normativa vigente, Il comitato ristretto si riunirà 6 mesi prima in preparazione dell’incontro annuale e a conclusione dello stesso incontro, Il Comitato ristretto con la Direzione Centrale in rappresentanza del management dell’Azienda potrà:
• preparare l’agenda del CAE
• affrontare argomenti o problemi concernenti la gestione delle riunioni del CAE e degli incontri preparatori;
• sottoporre temi da inserire nell’ordine del giorno o presentare richieste di informazioni;
• concordare le opportune comunicazioni verso i rappresentanti dei lavoratori, comprendente anche la preparazione, approvazione e diffusione dei verbali delle riunioni del CAE e dei comitati ristretti.
• Predisporre programmi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori nel CAE
I componenti italiani saranno individuati all’interno della RSU, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 9 del D.Lgs 113/2012 e del Accordo interconfederale del 31 maggio 2013.
Il primo mandato di detti componenti ha inizio con la nomina esercitata secondo quanto previsto dal presente accordo e resteranno in carica sino al rinnovo della RSU o, se precedente, sino ad eventuali dimissioni dall’incarico di membro del CAE, dalla RSU o dall’Azienda. I membri del CAE il cui mandato è scaduto possono essere riconfermati per un nuovo mandato. Laddove un componente del CAE cessi di ricoprire tale carica per motivi diversi dalla scadenza del mandato, sarà sostituito dal relativo supplente, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato se nel frattempo non è stata effettuata una nuova nomina.
L’elenco dei componenti, titolari e supplenti, verrà comunicato per iscritto alla direzione congiuntamente da Fim, Fiom e Uilm.
I componenti rumeni saranno individuati tra i rappresentanti dei lavoratori dell’Azienda, secondo quanto previsto dall’art. 24 dalla legge n. 186/2011 e resteranno in carica sino a che copriranno l’incarico di rappresentanza dei lavoratori dell’Azienda ovvero in qualità di membri del CAE se antecedente, con regole simili a quelle dei componenti italiani. L’elenco dei componenti, titolari e supplenti, sarà comunicato per iscritto alla direzione congiuntamente dal Sindacatul Metalurgistul Zalau e dal Sindacatul Liber Donasid.

Informazione e consultazione
L’informazione e la consultazione del CAE sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori nel rispetto delle competenze ed ambito aziendali di intervento.
L’informazione al CAE e/o al comitato ristretto deve essere tempestiva ed avviene contemporaneamente agli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori.
Il CAE sarà informato e consultato, sui seguenti temi d’interesse transnazionale, secondo la definizione che a questi termini viene data dall’art. 2, lettera g) e h) del D.Lgs 113/2012, che abbiano riflessi sulle unità produttive delle due controllate europee Tenaris,
• struttura della multinazionale, acquisizioni, fusioni, spin off etc.
• evoluzione dei mercati
• situazione economica e finanziaria
• prospettive produttive di medio e lungo periodo ed eventuali sinergie,
• programmi di investimento, innovazione tecnologica e di ricerca e sviluppo,
• posizionamento competitivo,
• livelli occupazionali (quantitativi e qualitativi)
• trasferimenti della produzione, riduzione delle dimensioni e/o chiusure di imprese
• modifiche organizzative
• licenziamenti collettivi
• informazioni di carattere sociale
• programmi di sicurezza sul lavoro
• piani di formazione professionale
• progetti di interesse comune
• introduzione di nuovi metodi di lavoro e nuovi processi produttivi
L’informazione e la consultazione avranno luogo con tempi, modalità e contenuti che possano permettere in ordine alle misure previste dalla società ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere preventivamente un’opinione formata, pertanto i delegati del CAE una volta ricevuta l’informazione potranno intraprendere uno studio/un’indagine sull’argomento, a tal fine utilizzando all’occorrenza un esperto esterno, il cui costo è a carico dell’azienda.
La consultazione dovrà consentire ai rappresentanti dei lavoratori di riunirsi con la direzione centrale ed ottenere una risposta motivata ad ogni loro parere.
Sono considerate Transnazionali le informazioni che riguardano l’impresa nel suo complesso o almeno due stati membri. Esse comprendono le questioni, che a prescindere dal numero di Stati coinvolti, sono importanti per gli effetti che comportano o che attengono il trasferimento di attività tra Stati membri.

Riunioni del CAE
Il CAE si riunirà ordinariamente una volta l’anno con la possibilità di rotazione del luogo (2 volte in Italia e una in Romania) al fine di sviluppare ed incrementare uno spirito di conoscenza europeo della situazione dell’impresa.
Il CAE si riunirà normalmente entro il mese di ottobre per una durata massima di 3 giorni. La data dell’incontro sarà concordata tra Direzione Centrale e Comitato ristretto entro il 1° semestre dell’anno solare. La riunione con la Direzione Centrale sarà preceduta da quella preparatoria dei rappresentanti dei lavoratori e seguita eventualmente da quella di valutazione.
Qualora si verifichino eventi eccezionali o intervengano decisioni che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi o decisioni che abbiano ripercussioni su entrambe le aziende il Comitato ristretto potrà richiedere la convocazione di una riunione straordinaria.
La lingua ufficiale di lavoro è l’italiano. La Direzione provvederà al servizio di interpretariato per ogni riunione prevista. La documentazione prodotta, compresi i verbali di riunione, sarà tradotta a cura della Direzione Centrale. L’ordine del giorno ed eventuali materiali di discussione verranno diffusi almeno due settimane prima di ogni riunione.
Il CAE Tenaris può invitare un esperto come osservatore nelle riunioni con la direzione e alle riunioni pre e post meeting. I costi dell’esperto dovranno essere concordati prima con la direzione e saranno coperti dall’azienda. Il rappresentante sindacale autorizzato dalla Federazione Europea IndustriAII European Union, non è da considerare come esperto esterno e può partecipare a tutte le riunioni.
Gli esperti esterni individuati e utilizzati dai delegati del CAE, di cui sarà data preventiva informazione all’azienda, e sui quali di comune accordo potranno essere verificate eventuali incompatibilità per relazioni/rapporti con la concorrenza, sono comunque soggetti all’obbligo di riservatezza.
Per le informazioni che la Società definirà strettamente necessarie di riservatezza, vale quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2002 per l’Italia e l’art. 45 della Legge n. 217/2005 per la Romania.
Il trattamento economico dei componenti del CAE per le suddette riunioni è quello previsto per le normali trasferte dei dipendenti dalle normative delle singole aziende.

Formazione
I rappresentanti dei lavoratori nel CAE avranno diritto alla formazione su materie europee, su questioni specifiche di interesse aziendale, linguistiche. Spetterà alla direzione e al comitato ristretto predisporre a inizio anno un piano formativo. Per la formazione si potranno utilizzare anche esperti esterni.

Tutela dei membri
I membri del CAE godono della tutela prevista dalla normativa legislativa e/o contrattuale a favore dei rappresentanti dei lavoratori nei paese in cui operano.

Clausola di salvaguardia
Il presente accordo fa salvi i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti vigenti nei due Paesi in forza di normative legislative o contrattuali in materia di informazione e di consultazione.
Il CAE non potrà sostituirsi ai rappresentanti dei lavoratori e alle loro organizzazioni sindacali nell’esercizio delle loro funzioni negoziali.

Durata dell’accordo
Il presente accordo avrà la durata di 4 anni dalla data odierna e sarà automaticamente rinnovato per un periodo equivalente se non espressamente disdetto dal CAE o dalla Direzione con un preavviso di 6 mesi.
Le parti, anche in relazione a possibili variazioni della normativa comunitaria di riferimento, potranno concordare in qualsiasi momento modifiche al presente accordo.

Diritto applicabile
Del presente testo vengono redatte e sottoscritte versioni in lingua italiana e rumena. La versione che prevale in caso di dispute è quella italiana, essendo l’accordo stesso ed il CAE soggetti alla normativa vigente in Italia.
L’accordo sarà depositato presso la struttura provinciale di Bergamo del Ministero del Lavoro.