Regione Lombardia
Decreto 6 novembre 2013, n. 10087
Identificativo Atto n. 590
DIREZIONE GENERALE SALUTE

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MODALITÀ E-LEARNING DEI LAVORATORI IN SANITÀ


Il Dirigente della Struttura

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'art. 37, Titolo I, sezione IV “Formazione, informazione e addestramento";
VISTA la delibera di Giunta regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6918 "Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)" che assegna ai Laboratori di approfondimento il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto tecnico - scientifico per la tematica di competenza;
CONSIDERATO che il succitato Piano regionale 2008-2010 individua tra i Laboratori di approfondimento quello riferito al “Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità";
PRESO ATTO che con delibera di Giunta regionale 8 giugno 2011, n. IX/1821 "Piano regionale 2011-2013 per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro" si è data continuità alla pianificazione regionale avviata con il Piano 2008-2010 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando obiettivi specifici regionali, linee strategiche e strumenti per il loro conseguimento;
VISTO il documento "RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MODALITÀ E- LEARNING DEI LAVORATORI IN SANITÀ" elaborato dal laboratorio "Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nel comparto Sanità", nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2011-2013;
RITENUTO che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2011-2013, giacché fornisce indicazioni per la realizzazione di eventi formativi in modalità e-learning finalizzate ad una semplificazione amministrativa ed alla valorizzazione delle esperienze già realizzate dalle strutture sanitarie lombarde;
RITENUTO quindi di approvare il documento "RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MODALITÀ E-LEARNING DEI LAVORATORI IN SANITÀ" quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), e di prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA


1. di approvare il documento "RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MODALITÀ E-LEARNING DEI LAVORATORI IN SANITÀ" quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il Dirigente
Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro
Dr.ssa Nicoletta Cornaggia


Allegato A al decreto n.10087 del 6.11.2013

Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità



Premessa

La Direzione Generale Salute ha valutato e riconosciuto le esperienze condotte dalle aziende sanitarie pubbliche e private - che insistono sul territorio regionale e operano nel settore della sanità - relativamente alla formazione specifica dei lavoratori in modalità e-learning, in attuazione di quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dal successivo Accordo Stato-Regioni siglato il 21 dicembre 2011.
In coerenza con il modello partecipativo descritto nel Piano Regionale 2011-2013 sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, superando l'impianto organizzativo descritto nella Circolare regionale n. 17 del 29 luglio 2013, la Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e Lavoro della U.O. Governo della Prevenzione e Tutela sanitaria, ha ricondotto al Laboratorio di approfondimento Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione in Sanità i lavori di:
- esplorazione conoscitiva e confronto delle esperienze formative
- riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning fruita dai lavoratori in sanità che operano presso strutture sanitarie che organizzano corsi nel rispetto del presente documento.
Le ragioni sottese allo specifico riconoscimento dei percorsi formativi realizzati nascono dal bisogno di valorizzare le esperienze di formazione e-learning già condotte da diverse strutture della sanità pubblica e privata sul territorio regionale.
Diverse Strutture Sanitarie hanno attivato da anni, molto prima dell'approvazione del citato Accordo Stato-Regioni, percorsi di formazione in modalità e-learning; è apparso pertanto indispensabile prendere spunto da pratiche di così lungo decorso per definire la fisionomia della sperimentazione in sanità.
L'ambito sanitario, infatti, si connota per peculiari esigenze di ordine organizzativo che hanno trovato un elevato grado di soddisfazione nella metodologia didattica propria della formazione e-learning; di seguito una sintetica elencazione:
- elevata numerosità della popolazione lavorativa;
- crescente richiesta di flessibilità del personale sanitario in sistemi organizzati per aree dipartimentali/intensità di cura;
- pluralità contrattuali dei soggetti inquadrabili come lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/08, alcuni dei quali caratterizzati da periodi di permanenza brevi;
- numerosità delle tipologie di rischio presenti e pluralità di figure professionali con profili di esposizione ai rischi anche molto differenti, con conseguente determinazione di una matrice rischio/figura professionale ad elevata complessità;
- presenza di competenze ad elevato profilo professionale arruolabili nella funzione di docenti/responsabili scientifici/tutor dei corsi;
- trasversalità di alcune aree tematiche ad ambiti disciplinari differenti, con conseguente bisogno di ottimizzazione degli eventi formativi evitando ripetizioni;
- necessità di fare emergere nell'ambito del sistema di gestione dell'azienda "la gestione specifica della formazione" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in termini di eccedenza delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, a garanzia di vincolo rispetto alla esigibilità di autorizzazioni per l'ingresso in aree ad accesso controllato (diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l'utilizzo di apparecchiature a rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
- pronta fruibilità di corsi che si rendano vincolanti al fine di rafforzare l'adozione di misure di autotutela del lavoratore, nel caso di formulazione di giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente.
Fermo restando che la corretta realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning per la formazione generale e l'aggiornamento dei lavoratori deve rispettare i criteri generali individuati dalla citata circolare regionale n. 17/2013, il presente documento fornisce gli elementi che qualificano la formazione specifica dei lavoratori in sanità con riferimento alle caratteristiche della piattaforma, al profilo di rischio dei lavoratori, all'articolazione e ai contenuti dei corsi e agli indicatori di controllo e risultato.

1. La piattaforma
La soluzione tecnologica che supporta lo strumento formativo e-learning (di seguito piattaforma) è integrata all'interno di un più complesso sistema informativo aziendale, in cui la piattaforma:
- è accessibile attraverso il sito intranet aziendale e possibilmente integrata ai sistemi presenti;
- consente l'iscrizione dell'utente al corso attraverso un accesso profilato;
- è gestita dal Servizio di Prevenzione e Protezione o da altro servizio aziendale di gestione/formazione delle risorse umane anche attraverso l'utilizzo di fornitori esterni;
- è in grado di tracciare globalmente i tempi di fruizione del sistema e i risultati via via conseguiti dai singoli utenti con riferimento ai singoli moduli formativi e alle verifiche di apprendimento per ogni corso;
- è in grado di generare una reportistica visibile dal singolo utente e/o dal suo responsabile (dirigente/preposto) riguardante il residuale debito formativo da assolvere nonché il superamento o mancato superamento delle verifiche di apprendimento legate al corso specifico (ad esempio generando automaticamente e-mail di avviso, etc.);
- consente azioni di warning nel caso in cui si verifichi un superamento del tempo previsto dalle policy aziendali per la completa fruizione del corso, (ad esempio inviando in automatico dei remind all'utente e al responsabile o bloccando in automatico l'accesso da parte dell'utente al corso, etc.);
- consente all'utente di scaricare il materiale didattico;
- è in grado di generare l'anagrafica dei lavoratori formati in modalità e-learning, ad integrazione di dati relativi alla formazione complessiva erogata dall'azienda, e a certificazione di ottemperanza alla norma nel caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
Gli elementi qualificanti di un sistema di e-learning sono:
- massima flessibilità nell'accesso e nella fruizione (es. accessibilità anche da sedi fuori azienda e tramite dispositivi personali);
- alta flessibilità nei contenuti e nella costruzione degli ambienti, per permettere un rapido e poco oneroso aggiornamento;
- massima facilità di utilizzo, per abbattere le barriere derivanti dal digitai gap spesso presente in ampie fasce di popolazione coinvolta;
- utilizzo nello sviluppo dei corsi di linguaggi semplici e diretti, che sottolineino gli aspetti essenziali legati ai comportamenti necessari per la prevenzione dei rischi, evitando processi di acquisizione nozionistica degli aspetti normativi;
- utilizzo alternato di metodologie didattiche differenti (es. immagini, brevi testi, voce fuori campo, animazioni, quiz, giochi di simulazione, ecc.) per variare il ritmo e la modalità di fruizione e favorire l'apprendimento e la memorizzazione a lungo termine;
- preferenza verso moduli brevi e incisivi, eventualmente concatenati per creare percorsi più lunghi e articolati;
- ampio coinvolgimento degli esperti interni nella costruzione o condivisione dei contenuti dei corsi riferiti ai singoli rischi;
- forte coinvolgimento dei responsabili dei diversi servizi per la massima diffusione della piattaforma, dell'offerta formativa presente e dei corsi di volta in volta sviluppati;
- creazione, nell'ambito della piattaforma, di ambienti di knowledge management e di scambio di esperienze e know-how nei quali inserire i corsi e gli eventuali documenti aziendali e non (es. normativa, procedure interne, articoli di approfondimento scientifico, ecc.) inerenti.

1.1 Il Data Warehouse e il profilo di rischio
Il sistema informativo dispone di un archivio a supporto del sistema di formazione e-learning che:
- tiene traccia di tutte le attività formative per consentire l'aggiornamento dei percorsi formativi individuali;
- è consultabile dai preposti e dirigenti;
- consente l'estrazione digitale e cartacea dei dati necessari all'attestazione della formazione.
Il sistema è integrato e restituisce le informazioni coerenti ai profili di rischio del lavoratore mediante una corretta combinazione dell'elemento categoria professionale con l'elemento area di lavoro, aggiornandolo in caso di nuovi profili di rischio legati a nuove mansioni affidate al lavoratore (esempio, spostamenti interni, introduzione di nuove tecnologie o modalità di lavoro, etc.).

2. I corsi
Gli obiettivi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengono periodicamente definiti dal Datore di Lavoro. Dal punto di vista tecnico i corsi presentano le seguenti prerogative:
- sono articolati in moduli fruibili in ordine sequenziale;
- sono strutturati in modo tale che l'accesso al modulo successivo sia vincolato al superamento della verifica di apprendimento del modulo precedente;
- sono dotati di verifiche intermedie e finale anche in presenza telematica, da intendersi con verifica on line tramite test, gestite dallo stesso sistema e la verifica finale (test di superamento del corso) deve essere tracciata e gestita tramite randomizzazione delle domande;
- sono ripetuti completamente dall'utente in caso di mancato superamento della verifica finale di apprendimento;
- contengono il richiamo a precise procedure interne di organizzazione del lavoro, la cui conoscenza è esigibile per il superamento delle verifiche di apprendimento, a garanzia di una reale acquisizione delle disposizioni aziendali, da parte dei lavoratori, per operare in sicurezza in determinate aree di rischio e/o per l'utilizzo di determinati presidi medici/attrezzature di lavoro;
- sono condivisi e revisionati con frequenza almeno annuale (es. in sede di riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/08 o di Riesame di Direzione Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro Uni INAIL o OHSAS 18001);
- possono essere accreditati ECM in coerenza con il D.d.g. 30 marzo 2012 - D.G. Sanità - n. 2738 "Il Sistema lombardo di educazione continua in medicina - Sviluppo professionale continuo (ECM - CPD): Indicazioni operative per l’anno 2012".

2.1 I contenuti
I contenuti della formazione specifica rispondono alle indicazioni stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e sono individuati in ragione della valutazione dei rischi e delle misure di contenimento dei rischi, ivi comprese le specifiche procedure, i protocolli e le istruzioni operative aziendali.
Si riporta, a titolo esemplificativo, una elencazione degli argomenti che sono già stati sviluppati in ambito sanitario in modalità e-learning e che trattano i fattori di rischio propri dei profili mansionali più ricorrenti:
- rischio da esposizione ad agenti biologici
- rischio da movimentazione manuale dei pazienti
- rischio da esposizione ad agenti chemioterapici antiblastici
- rischio da esposizione a gas anestetici
- rischio da esposizione a stress lavoro-correlato
- rischio di esposizione a laser ottico
- rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- rischio da esposizione a VDT

3. Il ruolo operativo delle figure responsabili (dirigente/preposto)
Dal punto di vista del trasferimento delle conoscenze, le esperienze formative di maggior successo mettono in evidenza l'efficacia di un sistema impostato su coinvolgimento e responsabilizzazione della struttura gerarchica aziendale e dei lavoratori, direttamente o mediante i loro rappresentanti (RLS).
Le figure responsabili controllano lo stato di iscrizione ai corsi e ne verificano l'effettiva fruizione da parte dei lavoratori, inoltre assumono un ruolo di facilitazione nel processo di "reclutamento attivo" degli stessi al fine di una autonoma iscrizione.
Le figure responsabili partecipano altresì ai meccanismi di verifica sulle cause che hanno condotto a processi fallimentari di fruizione dei corsi (es.: superamento del tempo previsto per la fruizione completa del corso/mancato superamento delle verifiche di apprendimento), verificano sul campo le competenze acquisite e raccolgono le eventuali ulteriori necessità formative.

4. La formazione: un percorso
La formazione capace di modificare i comportamenti dei lavoratori a tutela della propria salute e sicurezza, e della sicurezza di soggetti terzi, passa attraverso una stretta integrazione delle attività d'aula con le attività e-learning e sul campo.
Si ritiene pertanto che l'intero percorso formativo dell'operatore in sanità possa anche eccedere l'obbligo formativo normativo, allo scopo di valorizzare i contenuti tecnici dei corsi a favore di una reale padronanza della cultura della prevenzione dai rischi lavorativi, in quanto la stessa e il profilo professionale dell'operatore sono strettamente interdipendenti.
In questo contesto, per la strutturazione dell'intero percorso formativo è opportuno che:
- l'attivazione dei diversi momenti avvenga in funzione dei rischi specifici di ciascuna figura professionale;
- ogni corso erogato in modalità e-learning sia attivato in toto e non in forma parziale, in funzione del debito pregresso per i lavoratori neoassunti e in caso di spostamenti interni;
- la trattazione dei contenuti specifici rifletta una visione unitaria di gestione della sicurezza nel contesto dell'ospedale/struttura a carattere sanitario (es. nella formazione per il corretto utilizzo delle apparecchiature elettromedicali la sicurezza si integra agli aspetti tecnici e professionali).

5. Indicatori di controllo/risultato
Il più ampio obiettivo della valutazione di efficacia di un sistema formativo si compie attraverso l'individuazione e il monitoraggio di indicatori di controllo e risultato, tra cui:
- la frequenza di partecipazione ai differenti percorsi formativi;
- la frequenza di superamento delle verifiche di apprendimento intermedie e finali;
- la frequenza di adeguata risposta ai singoli quesiti;
- la tempistica di svolgimento di tutte le fasi del percorso formativo;
- gli indici di valutazione dell'efficacia del corso rispetto agli obiettivi prefissati;
- il numero di contatti ai gestori della piattaforma da parte degli utenti, con enucleazione dei contatti di contenuto, rispetto a quelli di tipo tecnico.
Risultano interessanti le correlazioni tra gli indicatori di cui sopra e gli eventi infortuni/malattie professionali, il compiuto utilizzo di DPI e presidi, il numero di segnalazioni di non conformità sulle azioni correttive, gli esiti di audit interni, altro.
L'analisi puntuale degli indicatori di controllo risulta essere altresì funzionale al riesame del programma formativo.


Fonte: sanita.regione.lombardia.it