Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 luglio 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale, Camera Sindacale Provinciale-Uil Lucca
Settori: Agroindustriale, Bevande ecc., Lucca

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Comunicazione di assunzione.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Precedenze.
Art. 7. - Donne a fanciulli.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Riposo per i pasti.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 12. - Giorni festivi, festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 13. - Sospensioni del lavoro.
Art. 14. - Interruzioni del lavoro.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Determinazione categorie.
Art. 17. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 18. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 19. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Prestiti.
Art. 25. - Permessi.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Maternità.
Art. 28. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 29. - Infortuni sul lavoro.
Art. 30. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di licenziamento.
Art. 33. - Dimissioni.
Art. 34. - Caso di morte.
Art. 35. - Disciplina aziendale.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Ammonizione, multa, sospensione.
Art. 38. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 39. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 40. - Spogliatoi.
Art. 41. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 42. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 43. - Nuovi minimi di paga base conglobata e indennità speciale.
Art. 44. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende industriali fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca, 1 luglio 1959

Addì 1° luglio 1959, in Lucca presso la sede della Associazione Industriali, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca [...], con l’intervento del [...] Capo Sezione Acque Gassate e Ghiaccio, e di una Delegazione di industriali della categoria [...], la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Lucca [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Lucca [...] e la Camera Sindacale Provinciale (Uil) di Lucca [...], premesso che le Organizzazioni dei lavoratori hanno chiesto l'applicazione del contratto di lavoro stipulato a Milano il 18 marzo 1958 tra l'Associazione Italiana Industriali delle Acque e Bevande Gassate, la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Industrie Alimentari e l’Unione Italiana Lavoratoli Industrie Alimentari, da valere per gli addetti alla Industria delle acque e bevande gassate delle Regioni dell’Alta Italia, premesso che da parte dell’Associazione Industriali e della Delegazione Industriati è stato fatto rilevare che il suddetto contratto stipulato per le Regioni dell’Alta Italia non tiene conto delle particolari situazioni delle aziende dell’industria in parola ubicate nelle restanti Regioni ed in modo particolare delle aziende delle bevande, acque gassate e freddo della provincia di Lucca, ove nessuna delle aziende del settore è aderente alla sopra citata Associazione Nazionale che ha stipulato detto contratto, dopo lunghe e laboriose trattative, si conviene la stipula del seguente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Lucca fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio.

Art. 4. - Comunicazione di assunzione.
[...]
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che l'operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 17 (passaggio e cumulo di mansioni).

Art. 5. - Visita medica.
L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa o dell’ufficiale sanitario, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 7. - Donne a fanciulli.
Le ammissioni al lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell’art. 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta qui di seguito:
Trasporti e sollevamento dei pesi
I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti a lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia od a spalla:
maschi sotto i 15 anni, chilogrammi 25;
maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
femmine sotto i 15 anni, chilogrammi 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;
b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo.
Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall’art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di dieci ore giornaliere.
Sono esclusi da tale limitazione gli addetti alla distribuzione alla clientela per i quali, date le particolari e differenti situazioni aziendali in materia di distribuzione delle acque gassate, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite purché non in contrasto con le norme di legge, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
In caso di mancato accordo per tali stipulazioni interverranno le Associazioni di categoria stipulanti.
Sono esclusi inoltre dalle limitazioni gli addetti ai lavori discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 9. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 8 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 11. - Lavoro straordinario e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all'art. 8.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
[...]

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di due ore al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 17. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione di salario. [...]

Art. 18. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.

Art. 20. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva (paga base, più annienti di merito, più contingenza) nella misura di:
dal 1° al 7" anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);
dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (312 ore);
dal 10° al 19° anno compiuto di anzianità: 16 giorni (128 ore);
dal 20° anno compiuto di anzianità in poi: 18 giorni (1.44 ore),
[...]

Art. 27. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 29. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvedere affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.

Art. 35. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del prestito contratto o alle altre norme di cui all’art. 35 o alle disposizioni ili volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 39.

Art. 37. - Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la Sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa ilei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggior gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione l’operaio;
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempre che il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 38. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificati va, nei seguenti casi:
A) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti.
B) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte dei guardiano o del custode dell'azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda:
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose:
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 39. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 40. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro. Le aziende, ove le esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.