Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: dal 01.06.1960 - 28.02.1962
Parti: Gruppo Esercenti l'industria della Escavazione e Lavorazione Materiali Lapidei-Associazione degli Industriali e Federestrattive Provinciale-Cisl, Filie Provinciale-Cgil -Camera Confederale del Lavoro, Federazione Estrattivi Provinciale-Uil e Sindacato Provinciale Edili e Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Lapidei, Bari

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli operai.
Art. 2. - Lavori speciali.
Art. 3. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari, 30 settembre 1959

Addì 30 settembre 1959 in Bari, tra il Gruppo Esercenti l'industria della Escavazione e Lavorazione Materiali Lapidei dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Bari [...] e la Federestrattive Provinciale Cisl [...], la Filie Provinciale Cgil [...], assistiti da [...] Camera Confederale del Lavoro di Bari, e Provincia [...], la Federazione Estrattivi Provinciale Uil [...], si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al CCNL 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, da valere per la Provincia di Bari.
Addì 30 settembre 1959 in Bari, tra il Gruppo Esercenti l'industria della Escavazione e Lavorazione Materiali Lapidei dell’Associazione degli Industriali, della Provincia di Bari [...] e il Sindacato Provinciale Edili e Affini Cisnal [...], assistito dal [...] Segretario provinciale dell'Unione Cisnal della Provincia di Bari, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al CCNL 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, da valere per la Provincia di Bari.

Art. 2. - Lavori speciali.
Ai sensi dell'art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, agli operai addetti a lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi, in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell’acqua anche per spurgo di canali o di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto un compenso nella misura del 16% (sedici per cento) da computarsi sulla paga base e sulla indennità di contingenza. 

Art. 3. - Decorrenza e durata.
Il presente contratto integrativo entrerà in vigore a decorrere dal 1° giugno 1960 e si intenderà riferito al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, del quale segue le sorti a tutti gli effetti.