Tipologia: CCNL
Data firma: 28 giugno 1958
Validità: 01.07.1958 - 30.06.1960
Parti: Confederazione Generale Italiana del Commercio e Intersind e Filcea-Cgil, Fisasca-Cisl, Uidac-Uil e Fisnalc-Cisnal
Settori: Commercio

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.
Art. 2.
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3.
Capo I Personale con mansioni impiegatizie
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Capo II Personale con mansioni non impiegatizie
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titolo III Assunzione
Art. 11.
Art. 12.
Titolo IV Periodo di prova
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Titolo V Apprendistato
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Titolo IX Ferie
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Titolo X Assenze e congedi
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Titolo XI Chiamata e richiamo alle armi
Art. 55.
Art. 56.
Titolo XII Missioni e trasferimenti
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Titolo XIV Gravidanza e puerperio

Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Titolo XV Sospensione del lavoro

Art. 74.
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 75.
Titolo XVII Anzianità convenzionale
Art. 76.
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79.
Titolo XIX Scatti di anzianità
Art. 80.
Titolo XX Trattamento economico
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83.
Art. 84.
Art. 85.
Titolo XXI Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Preavviso
Art. 89.
Art. 90.
b) Indennità di licenziamento
Art. 91.
Art. 92.
Art. 93.
Art. 94.
Art. 95.
Art. 96.
c) Dimissioni
Art. 97.
Art. 98.
Art. 99.
Art. 100.
Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 101.
Art. 102.
Art. 103.
Art. 104.
Art. 105.
Art. 106.
Art. 107.
Titolo XXIV Cauzioni
Art. 108.
Art. 109.
Art. 110.
Titolo XXV Calo merci e inventari
Art. 111.
Art. 112.
Titolo XXVI Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 113.
Titolo XXVII Divise e attrezzi
Art. 114.
Titolo XXVIII Commissioni interne
Art. 115.
Art. 116.
Art. 117.
Art. 118.
Art. 119.
Art. 120.
Titolo XXIX Tutela dei dirigenti sindacali
Art. 121.
Art. 122.
Art. 123.
Titolo XXX Contratti e accordi integrativi provinciali
Art. 124.
Titolo XXXI Decorrenza e durata del contratto
Art. 125.
Indennità di licenziamento per il personale con mansioni non impiegatizie fino al 31 dicembre 1947 (Art. 91 del Contratto)

Contratto collettivo nazionale di lavoro, per il personale dipendente da aziende commerciali, 28 giugno 1958

L’anno 1958 il giorno 28 del mese di giugno in Roma, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio [...], e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati (Filcea) [...], con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini (Fisasca) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana, Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini (Uidac) [...], con l’intervento dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
L’anno 1958 il giorno 28 del mese di giugno in Roma, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio [...], e la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio (Fisnalc) [...], assistiti dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
L’anno 1958 il giorno 28 del mese di giugno in Roma, tra la Delegazione Centrale Intersind [...], e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati (Filcea) [...], con l’intervento della Confederazioni Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini (Fisasca) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini (Uidac) [...], con l’intervento della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
L’anno 1958 il giorno 28 del mese di giugno in Roma, tra la Delegazione Centrale Intersind [...], e la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio (Fisnalc) [...], assistiti dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
Visto il CCNL per il personale dipendente da aziende commerciali del 23 ottobre 1950, nonché i successivi accordi nazionali integrativi e modificativi del 14 maggio 1951, 16 luglio 1951, 1° aprile 1953, 5 dicembre 1955 e 4 agosto 1956; ravvisata l’opportunità di completare e coordinare le relative norme e di procedere alla modifica di alcune clausole, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le aziende commerciali appartenenti ai settori merceologici in esso specificati e il relativo personale dipendente d’ambo i sessi.
Il presente contratto si compone di 31 titoli, 125 articoli e un allegato, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende commerciali appartenenti ai settori e categoria qui di seguito specificate:
a) Alimentazione:
commercio all’ingrosso di generi alimentari; commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e paste alimentari annesse ai forni;
salumerie, salsamenterie e pizzicherie; commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto ili droghe e coloniali (drogherie e torrefazioni);
commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi: commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate; macellerie, norcinerie, tripperie; spacci di carne fresca e congelata;
commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affitti; rivendite di pollame e selvaggina;
commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti dalla pesca; commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza di P.S.) e derivati;
commercio all’ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari e loro derivati, ad eccezione dei Lavoratori stagionali dipendenti da aziende esercenti il commercio all’ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari: commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, alcool, birra, aceto di vino);
commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio; commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi).
b) Fiori, piante e affini:
commercio al minuto di fiori e di piante ornamentali; commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere.
c) Merci d’uso e prodotti industriali:
tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini, busterie, cappellerie, modisterie, articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie e articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie, guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti: abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi: corderie e affini; grandi magazzini; magazzini a prezzo unico; lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccetuati i classificatori all’uso pratese;
pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.); pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica:
articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento, eccettuate le aziende istallatrici di impianti;
giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre predone, perle articoli di orologeria;
librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancellerie e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri; ¡.’¡ornali e riviste; biblioteche circolanti;
francobolli per collezioni;
mobili;
mobili e macchine per ufficio;
macchine per cucire;
ferro, metalli, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche, articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
automobili (commissionari e concessionari di vendita anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza laboratori per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza laboratori per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo), carburanti con o senza distributore automatico;
carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi c liquidi; laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmotte, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione; tappezzieri in stoffa e in carta, stucchi;
prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.; rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi do cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali; altri prodotti di uso agricolo).
d) Ausiliari del commercio c commercio con l’estero:
mediatori pubblici e privati; commissionari; agenti e rappresentanti di commercio;
agenzie e case di pubblicità e affissioni; istituti di informazioni commerciali; società fiduciarie di revisione e organizzazione; agenzie di affari; imprese portuali di controllo;
stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
compagnie di importazione e di esportazione e case per il commercio d’oltremare (importazione ed esportazione di merci promiscue).
e) Viaggi e Turismo:

Titolo II Classificazione del personale
Capo I Personale con mansioni impiegatizie
Art. 7.

È aiuto-commesso il lavoratore che coadiuva in tutte le mansioni il commesso di negozio o il datore di lavoro quando questi attenda direttamente alla vendita.
L’aiuto-commesso può compiere le funzioni di vendita.
In ogni negozio non vi può essere più di un aiuto-commesso per i ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro - o in suo vece un suo familiare - quando adempie normalmente alle mansioni proprie del commesso.
La suddetta proporzione numerica non sostituisce quella diversa stabilita dai contratti provinciali in vigore, i quali tuttavia possono essere modificati per accordo delle rispettive associazioni sindacali.

Titolo III Assunzione
Art. 12.

Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[...]
g) certificato dell’Ufficiale Sanitario per il personale da adibirsi alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 262 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1834, n. 1265;
[...]

Titolo V Apprendistato
Art. 16.

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è limitato alle sole qualifiche e mansioni impiegatizie comprese nella categoria G, nonché a tutte le quantiche e mansioni non impiegatizie comprese nelle categorie D e H del presente contratto, con esclusione di quelle per cui è richiesta la patente di abilitazione e di quelle relative a mansioni comuni per le quali non occorra alcun addestramento specifico, e cioè: usciere, custode, guardiano, portiere, fattorino, portapacchi, personale di fatica in genere e addetto alla pulizia.

Art. 17.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.

Art. 18.
L’assunzione di apprendisti è consentita nei seguenti limiti di età:
a) per il personale maschile, tra i 14 e i 20 anni compiuti;
b) per il personale femminile, tra i 15 e i 20 anni compiuti.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Art. 19.
[...]
All’atto della richiesta il datore di lavoro è tenuto a dichiarare all’ufficio di collocamento il genere di lavoro a cui il giovane è destinato e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell’apprendistato.

Art. 20.
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in due mesi, durante i quali è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso né indennità alcuna.

Art. 21.
Il periodo di Apprendistato effettuato presso altra azienda sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro una interruzione superiore ad un anno.

Art. 22.
Nelle aziende commerciali di lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie e stracci, la durata massima dell’apprendistato per le categorie D e E non potrà superare:
a) i nove mesi se l’apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
b) i sei mesi se l’apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 23.
Il datore di lavoro è tenuto:
a) ad impartire o a far impartire nella sua azienda all’apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) a non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo o in serie, se non per il tempo strettamente necessario all’addestramento e previa comunicazione all’ispettorato del Lavoro;
c) a non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e a non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche;
d) ad accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
e) ad informare periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell’addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempreché lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 24.
Oltre a quello di osservanza delle norme disciplinari generali previste dal presente contratto e delle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, l’apprendista ha l’obbligo:
a) di obbedire al datore di lavoro o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e di seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con assiduità c diligenza i corsi di insegnamento complementare, nonché di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all’insegnamento stesso.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 25.
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio, con le seguenti eccezioni:
a) escluse le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, l’orario di lavoro, comprese le ore dedicate all’insegnamento complementare, non può eccedere le ore otto giornaliere e le 44 settimanali, con divieto di lavoro tra le ore 22 e le ore 6;
b) il periodo di ferie retribuito è stabilito in giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni e in giorni venti per gli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età, con facoltà da parte del datore di lavoro, di concessione frazionata in non più di due periodi;
[...]

Art. 28.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 29.

Ferme restando le norme particolari per gli apprendisti di cui al precedente art. 25, la durata normale del lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 (quarantotto) settimanali, di lavoro effettivo giusta le disposizioni legislative vigenti in materia.
Sempre nel limite di 48 ore settimanali complessive, è consentito al datore di lavoro di richiedere prestazioni giornalieri eccedenti le otto ore.
Per lavoro effettivo s’intende ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Art. 30.
Il personale che alla data della stipulazione del presente contratto fruiva della libertà dal servizio nel pomeriggio del sabato senza facoltà, da parte del datore di lavoro, di recupero negli altri giorni delle ore di lavoro non effettuato il sabato, continuerà a godere di tale beneficio.
Nel caso di chiamata in servizio nel pomeriggio del sabato, il personale di cui al comma precedente avrà diritto al compenso previsto per le ore di lavoro straordinario nella misura di cui al primo comma del successivo articolo 37.

Art. 32.
È demandato ai contratti integrativi provinciali di stabilire la durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro, che non dovrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe da concordarsi tra le relazioni organizzazioni sindacali locali.
L’orario di lavoro dei fanciulli fino a quindici anni compiuti e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore.

Art. 33.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro, tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze dell’azienda.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’ispettorato del Lavoro.

Art. 34.
Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda, o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi - e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi-ufficio, ed i capi-reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - è tenuto a prestare servizio anche dopo l’orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.
Possono essere eseguiti oltre i limiti della giornata normale di otto ore o delle 48 ore settimanali i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.

Art. 35.
La durata normale del lavoro per il seguente personale:
1) custodi;
2) guardiani diurni e notturni;
3) portieri;
4i personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) fattorini;
6) uscieri e inservienti;
7) pesatori e aiuti;
8) magazzinieri e aiuti;
9) personale addetto ai trasporti;
10) personale addetto al carico e scarico;
11) stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto;
12) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
13) addetti ai centralini telefonici;
14) commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti;
lo) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
16) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
17) addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti);
18) interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggi e turismo;
19) ogni altro personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1023, n. 2657 e successive modificazioni e aggiunte sarà stabilita nei contratti integrativi provinciali. Tale durata potrà essere graduata a seconda delle mansioni svolte.
L’orario di lavoro non potrà comunque superare le dieci ore giornaliere per i fanciulli fino a quindici anni compiuti e le undici ore giornaliere per le donne tra i quindici e i ventun anni compiuti.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 36.

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è in facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
In caso di necessità è consentito superare il limite di cui al precedente capoverso per un periodo non superiore a nove settimane consecutive, sempre che la media del lavoro straordinario in detto periodo non superi le dodici ore settimanali.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1023, n. 692 e dell’art. 9 del relativo regolamento.

Art. 39.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura della ditta, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibita in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Associazione dei Commercianti.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 40.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione dell’inventario e del bilancio animale.

Art. 43.
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nei precedenti articoli 41 e 42, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli articoli 37 e 38 di questo stesso contratto.

Art. 44.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 % sulla paga oraria normale conglobata (e del 40 % per le Agenzie e Uffici di viaggi, turismo e navigazione), fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

Titolo IX Ferie
Art. 45.

Il personale di cui al presente contratto ha diritto, dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie fissato nella misura seguente:
a) personale con mansioni impiegatizie:
fino al 2° anno di servizio compiuto, giorni 12;
dopo il compimento di due anni di servizio e fino a sei anni compiuti, giorni 16;
dopo il compimento di sei anni di servizio e fino a dieci anni compiuti, giorni 20;
dopo il compimento di dieci anni di servizio e fino a venti anni compiuti, giorni 25;
dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi, giorni 30.
b) personale con mansioni non impiegatizie:
fino al settimo anno di servizio compiuto, giorni 12;
dal settimo anno di servizio compiuto e fino al quindicesimo anno di servizio compiuto, giorni 15;
dal quindicesimo anno di servizio compiuto in poi, giorni 18.
Nei confronti degli apprendisti si applicano le norme particolari di cui alla lettera b) del precedente art. 25.
[...]

Art. 50.
Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenta in servizio durante il turno di ferie assegnategli.

Art. 51.
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente articolo 39 per il lavoro straordinario.

Titolo XIII Malattie e infortuni
Art. 68.

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all’assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare l’obbligo predetto e il datore di lavoro non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Art. 69.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso dì dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza da quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia.; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, numero 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 70.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 71.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per un periodo massimo di sei settimane prima della data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per un periodo massimo di otto settimane dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla precedente lettera c).
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato).
[...]

Art. 72.
La lavoratrice madre che allatta direttamente il proprio bambino ha diritto, per il periodo di un anno dalla nascita, a due intervalli giornalieri di riposo di un’ora ciascuno, per provvedere all’allatta- mento; tali periodi sono indipendenti dalle normali interruzioni di cui al Titolo VI del presente contratto e comportano il diritto di uscire dall’azienda.
Ove il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento o l’asilo nido ai sensi dell’art. 11 della Legge 26 agosto 1950 n. 860, i periodi di riposo di cui al precedente comma sono ridotti a mezz’ora ciascuno.

Art. 73.
La lavoratrice in istato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico condotto, da un medico dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia o da un medico dell’Inam, e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Il datore di lavoro ha diritto di richiedere una visita di controllo all’ispettorato del Lavoro competente per territorio; la gestante che senza giustificato motivo si sottragga alle visite mediche e alle visite di controllo decade dai diritti di cui al presente titolo.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 101.

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso ì superiori e cordiale verso i propri colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa e di mantenere il segreto più assoluto su tutto ciò che concerne l’azienda; è altresì responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli e risponde in proprio delle perdite arrecate all’azienda nei limiti ad esso imputabili.

Art. 103.
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della ditta.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 105.
[...]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla ditta per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Art. 106.
Fermo restando quanto previsto dai precedente art. 52 per le assenze ingiustificate, e dal precedente art. 104 per i ritardi, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente il 10 % delle spettanze ragguagliate a mese;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione di qualsiasi preavviso e indennità, e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 i licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del Codice civile, e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dagli articoli 52. dal primo e secondo comma dell’art. 102 e dal secondo comma dell’art. 104 del presente contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 Codice civile.
Il licenziamento senza indennità si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]

Titolo XXVII Divise e attrezzi
Art. 114.

[...]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
[...]

Titolo XXVIII Commissioni interne
Art. 115.

Le parti contraenti riconoscono le commissioni interne quali organismi aventi il compito di intervenire presso il datore di lavoro per la tutela dei lavoratori nell’ambito delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

Art. 116.
Sono istituite commissioni interne nelle aziende commerciali che abbiano almeno venticinque dipendenti.
Qualora le parti interessate, di comune accordo, ne ravvisino la opportunità, commissioni interne potranno essere costituite anche in aziende aventi da undici a ventiquattro dipendenti.

Art. 117.
Le commissioni interne, elette con votazione segreta, saranno composte da tre elementi nelle aziende aventi fino a 50 dipendenti, e da cinque elementi nelle aziende con più di 50 dipendenti.
All’elezione della commissione interna partecipano di diritto tutti i lavoratori dell’azienda, purché abbiano superato il sedicesimo anno di età.
I membri della Commissione interna restano in carica per un anno e possono essere revocati prima del termine del loro mandato con deliberazione dell’assemblea dei lavoratori, presente almeno il 50 % più uno degli aventi diritto al voto, e mediante votazione segreta.
L’elezione della Commissione interna avrà luogo nell’interno dell’azienda fuori dell’orario di lavoro.

Art. 119.
L’attività delle commissioni interne dovrà svolgersi fuori dell’orario di lavoro. In casi eccezionali, il datore di lavoro concederà i relativi permessi.

Art. 120.
In ciascuna provincia verrà costituita una commissione paritetica formata dai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali interessate, aventi funzioni di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per la applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro, che sorgeranno presso le aziende nelle quali non sia stata costituita la commissione interna, nonché quelle non risolte in sede aziendale dalla commissione interna e da questa segnalate.

Titolo XXX Contratti e accordi integrativi provinciali
Art. 124.

I contratti provinciali integrativi del presente contratto dovranno disciplinare soltanto la materia espressamente demandata, nel contratto stesso, agli accordi locali, e precisamente:
1) diversa proporzione numerica fra aiuto-commessi e commessi (art. 7);
2) retribuzione degli apprendisti (art. 26);
3) determinazione della durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (art. 32);
4) determinazione della durata dell’orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (art. 35);
5) trattamento di missione nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 58;
6) tabelle dei minimi di paga (art. 81);
7) tariffe di cottimo (art. 84);
8) determinazione del prezzo della carta e dei cali, tare e perdite di cottura (art. 111);
9) diversa disciplina della coabitazione, vitto e alloggio (articolo 113);
10) costituzione della Commissione prevista dall’articolo 120.
Le parti si danno atto che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o integrativa del presente contratto introdotta nei contratti e accordi integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non potrà impegnare i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza, a meno che le clausole stesse non siano approvate dallo associazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto con apposito accordo di ratifica, su concorde richiesta delle rispettive organizzazioni periferiche.