Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 28 luglio 1959
Validità: 01.08.1959 - 31.07.1960
Parti: Associazione Provinciale dei Commercianti di Chieti e Fisasca-Cisl, Filcea- Cgil, Uil
Settori: Commercio, Chieti

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Retribuzione.
Art. 3. - Mansioni di vetrinista.
Art. 4. - Scatti di anzianità.
Art. 5. - Apprendisti.
Art. 6. - Giovani non apprendisti.
Art. 7. - Contingenza.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Mansioni e trasferimenti.
Art. 10. - Decorrenza e durata.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Chieti, 28 luglio 1959

L’anno millenovecentocinquantanove 28 luglio, in Chieti, presso la sede dell’Associazione Commercianti della provincia di Chieti, fra l’Associazione Provinciale dei Commercianti di Chieti [...], e la Fisasca, aderente alla Cisl [...], e la Filcea, aderente alla Cgil [...] e la Uil [...], si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si applica al personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Chieti compresi nella sfera di applicazione del contratto nazionale.

Art. 8. - Orario di lavoro.
Giusta le disposizioni vigenti in materia la durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di 48 settimanali di lavoro effettivo ad eccezione degli apprendisti per i quali l’orario massimo non potrà mai superare le otto ore di lavoro giornaliere con un massimo di 44 ore settimanali.
Addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa custodia.
In riferimento all’art. 35 del Contratto nazionale la durata normale di lavoro per i custodi, guardiani, portieri, fattorini, uscieri, c tutto l’altro personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, viene convenuta in dieci ore giornaliere e sessanta settimanali.
Per il commesso di vendita di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, la durata normale del lavoro viene convenuta in 9 ore giornaliere e 54 settimanali.