Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: dal 01.10.1959
Parti: Unione dei Commercianti-Associazione Commercianti e Filam-Camera Confederale del Lavoro, Fisasca-Cisl, Uilam-Uil Perugia
Settori: Commercio, Ristorazione, Perugia

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Minimi della retribuzione mensile.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Commissione di qualifica.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario.
Art. 8. - Lavoro oltre la protrazione di orario di chiusura.
Art. 9. - Percentuali di servizio.
Art. 10. - Servizi a domicilio.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Esercizi di stagione.
Art. 13. - Locali notturni.
Art. 14. - Percentuale personale interno.
Art. 15. - Vitto.
Art. 16.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per tutto il personale dipendente da ristoranti e trattorie della provincia di Perugia, 30 settembre 1959

Il giorno 30 settembre 1959 in Perugia, presso la sede della Unione dei Commercianti della Provincia di Perugia, rappresentata dal suo Presidente [...], assistito dalla Segretaria dell’Associazione Commercianti di Perugia [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa (Filam) [...], assistito dal[...]la Camera Confederale del Lavoro di Perugia, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa (Fisasca), rappresentato dal[...]la Cisl, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa (Uilam), rappresentato dal[...]la Uil, si è stipulato il presente Contratto integrativo al Contratto Nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959, da valere per tutto il personale dipendente da ristoranti e trattorie della Provincia di Perugia, compresi nella sfera di applicazione del predetto Contratto Nazionale.
Il presente Contratto sostituisce alla data di entrata in vigore (1° ottobre 1959 e 1° maggio 1960 per la parte salariale) tutta la materia in esso regolata, tutte le norme di precedenti accordi provinciali, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto che saranno mantenute ad personam ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 1.
La classificazione degli esercizi della Provincia di Perugia è quella determinata dagli organi superiori competenti.

Art. 4. - Apprendistato.
La durata dell’apprendistato è fissata dal Contratto Nazionale Normativo del 15 maggio 1959 nei seguenti termini:
giovani assunti dai 14 ai 17 anni, anni 3;
giovani assunti dai 17 ai 19 anni, anni 2;
giovani assunti oltre i 19 anni, anni 2.
Le retribuzioni, sempre secondo quanto stabilito dal Contratto Nazionale sopra indicato, debbono essere riferite a quelle del personale di minor qualifica per la quale viene svolto l’apprendistato.
Retribuzione [...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro per il personale impiegatizio è di ore 8 effettive, pari a 48 settimanali, per quello non impiegatizio la durata normale di lavoro è di 9 ore giornaliere, pari a 54 ore settimanali.
Dai suddetti orari resta escluso il tempo per la eventuale consumazione dei pasti fissata in mezz’ora ciascuno.
Per gli apprendisti impiegati il lavoro non può superare le ore 8 giornaliere o 44 settimanali; per gli apprendisti a mansioni non impiegatizie l’orario di lavoro non può superare le ore 9 giornaliere e le 50 settimanali.

Art. 7. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di due ore al giorno o dodici settimanali [...]

Art. 8. - Lavoro oltre la protrazione di orario di chiusura.
Il lavoro notturno, da non considerarsi straordinario, ma esplicato durante la protrazione dell’orario normale di chiusura stabilito dalla Questura, verrà retribuito con una maggiorazione del 30 % sullo stipendio o salario e indennità di contingenza, ragguagliato ad ore di servizio. Tale maggiorazione non esclude quella del lavoro straordinario nel computo settimanale, ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 6.

Art. 13. - Locali notturni.
Per il personale fisso che presta servizio nei locali notturni, è stabilita una maggiorazione del 20 % sulle retribuzioni di cui al presente contratto.

Art. 15. - Vitto.
La corresponsione del vitto è obbligatoria. Tuttavia in caso di riconosciuta necessità il datore di lavoro potrà corrispondere una indennità sostitutiva fissata nella misura di L. 6.500.

Art. 16.
Per tutte le clausole contrattuali non previste nel presente accordo si fa riferimento al CCNL del quale questo integrativo segue le sorti.