Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40589 - Ritardato pagamento delle sanzioni amministrative conseguenti alle rilevate violazioni della normativa antinfortunistica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario - Presidente -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: D.P.S. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 106/2010 TRIBUNALE di SALA CONSILINA, del 01/12/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Rivellese Nicola - Roma, sostituto processuale dell'avv. Alarmido Cesareo.
Fatto
1.1 Con sentenza dell' 1 dicembre 2010 il Tribunale di Sala Consilina dichiarava D.P.S., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. a) e art. 158, comma 2, lett. a) (Reato commesso il (Omissis)), condannandolo alla pena di Euro 1.800,00 di ammenda.
1.2 Il Tribunale, dopo aver riepilogato a grandi linee la vicenda processuale, escludeva l'effetto estintivo del reato, invocato, invece, dall'imputato ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, rilevando la tardivita del pagamento oltre il termine perentorio di trenta giorni di legge ed, in ogni caso, la mancata sussistenza di cause di giustificazione per il ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative avvenute ben oltre la durata della proroga, richiesta e non concessa dal competente Ufficio previdenziale.
1.3 Propone appello (da intendersi come ricorso) avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario chiedendo, in via principale, l'assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè non costituisce reato ed, in subordine, l'estinzione del reato a seguito di oblazione in relazione all'intervenuto pagamento delle sanzioni, ancorchè tardivamente effettuato.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Prescindendo dal rilievo che nessuna specifica censura ha formulato la difesa con riguardo alla materialità del reato e neanche all'elemento soggettivo, l'unica censura, sostanzialmente ripropositiva delle difese spiegate nel corso del dibattimento, afferisce alla validità dell'effetto estintivo del pagamento delle sanzioni anche se effettuato con ritardo dall'imputato rispetto al termine di legge.
2. La motivazione resa sul punto dal Tribunale è, non solo corretta sotto l'aspetto dell'ortodossia giuridica, avendo il giudice fatto buon governo delle regole interpretative elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte sulla materia degli effetti, estintivi o meno, derivanti dal ritardato pagamento delle sanzioni amministrative conseguenti alle rilevate violazioni della normativa antinfortunistica, ma completa, in quanto affronta - e correttamente risolve - anche il profilo della assenza di qualsivoglia causa di giustificazione che, in ipotesi, avrebbe potuto spiegare le ragioni del ritardo. Il Tribunale ha infatti evidenziato come nessuna giustificazione era stata fornita dall'imputato il quale, oltretutto, aveva provveduto ad effettuare il pagamento persino oltre il termine di cinque giorni richiesto in extremis a titolo di proroga e neanche concesso.
3. Può solo aggiungersi, ad integrazione di quanto già compiutamente rilevato dal Tribunale, che, ripetutamente e senza alcuna oscillazione, questa Corte ha affermato il principio che in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il termine di giorni trenta entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile con la conseguenza che la speciale causa estintiva prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24 non opera in caso di pagamento oltre tale termine (vds. Tra le tante, sez. 3, 11.2.2010 n. 11265, Freda, rv. 246460; idem, 23.8.2012 n. 33598, Tedesco, rv. 253324, anche con riferimento al pagamento rateale; idem, 5.4.2007, n. 21696, Orsi, rv. 236674).
4. Nè, ovviamente, può assumere incidenza ai fini della invocata estinzione del reato, la circostanza che il Tribunale non abbia provveduto alla restituzione di quanto tardivamente pagato, trattandosi di un profilo eccentrico rispetto alla questione sottoposta all'esame del Tribunale ed, oggi, di questo Collegio.
5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento - trovandosi egli in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di Euro 1.000,00 (che si ritiene congrua) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013