Tipologia: CCNL
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 02.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Federazione Italiana Industriali del Cappello-Confindustria e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori dell’Abbigliamento-Cisnal
Settori: Tessili, Cappello ecc.

Sommario:

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Interpretazione norme contrattuali.
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 5. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 6. - Regolamento interno.
Art. 7. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 8. - Controversie.
Art. 9. - Contratti integrativi.
Art. 10. - Validità e durata del contratto.
Parte seconda Operai
Premessa
Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Documenti e visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Inquadramento operai.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Addestramento speciale.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Cambiamento di mansioni.
Art. 10. - Mansioni promiscue.
Art. 11. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 15. - Percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Lavori discontinui.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Lavoro a squadre.
Art. 19. - Riposo settimanale.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 22. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 23. - Retribuzioni.
Art. 24. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 25. - Recuperi.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Gratifica natalizia.
Art. 28. - Reclami sulla paga.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Servizio militare.
Art. 32. - Congedo matrimoniale.
Art. 33. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 35. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 36. - Lavori nocivi e malattie professionali.
Art. 37. - Disciplina aziendale.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 41. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 42. - Destinazione dell’importo delle multe.
Art. 43. - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 44. - Preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 45. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Indennità in caso di morte.
Art. 48. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 49. - Restituzione dei documenti di lavoro.
Art. 50. - Trattamento per invenzioni.
Art. 51. - Abiti da lavoro.
Art. 52. - Premi di anzianità.
Parte terza Categorie intermedie
Parte quarta Impiegati

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie dell’impiegato.
Art. 5. - Commissione paritetica per le categorie impiegati.
Accordo per l'istituzione della «Commissione Tecnica Paritetica» per le controversie relative all’attribuzione della qualifica impiegatizia, nonché quelle riguardanti l’assegnazione degli impiegati in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie.
Art. 6. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica di «operaio» a quella di «impiegato»
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Assenze e permessi.
Art. 14. - Festività.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 19. - Indennità e cauzione per maneggio di denaro.
Art. 20. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 21. - Aspettativa.
Art. 22. - Trasferta.
Art. 23. - Trasferimento.
Art. 24. - Indennità per disagiata sede.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 29. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 30. - Lavori nocivi e malattie professionali.
Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 34. - Destinazione dell’importo delle multe.
Art. 35. - Risoluzione del rapporto di impiego a tempo indeterminato.
Art. 36. - Preavviso in caso di licenziamento e dimissioni.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità in caso di morte.
Art. 40. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 41. - Restituzione dei documenti di lavoro.
Art. 42. - Trattamento per invenzioni.
Art. 43. - Previdenza.
Tabelle paghe contrattuali

Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello, feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959 in Milano presso la Federazione Italiana degli Industriali del Cappello, tra la Federazione Italiana Industriali del Cappello [...] con la assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori Cappellai e Affini [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e la Federazione Unitario Italiana Lavoratori dell’Abbigliamento (Fuila) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Liberi (Cisl) [...] e la Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], con l’intervento di rappresentanti industriali e dei lavoratori;
Addì 2 ottobre 1959 in Milano presso la Federazione Italiana degli Industriali del Cappello, tra la Federazione Italiana Industriali del Cappello [...] con la assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori dell’Abbigliamento [...], con l’intervento della Cisnal [...]
con l’intervento di rappresentanze di industriali e di lavoratori si è stipulato il presente contratto di lavoro.

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Applicabilità del contratto.

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica in tutto il territorio nazionale ai seguenti settori di produzione:
Feltro e cappello di pelo.
Feltro e cappello di lana.
Pelo per cappelli.

Art. 2. - Interpretazione norme contrattuali.
Nella risoluzione delle controversie individuali o collettive, le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 3. - Commissioni interne.
In ogni stabilimento devono essere formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa; regolarmente eletti, con i poteri, i compiti e la tutela previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 6. - Regolamento interno.
L’eventuale «Regolamento interno» predisposto dalla Direzione dell’Azienda, e preventivamente esaminato con la Commissione Interna non potrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Detto regolamento, da esporsi in modo chiaramente visibile nell’interno dello stabilimento, dovrà essere osservato da tutti i dipendenti.

Art. 8. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la Direzione dell'Azienda ed i lavoratori assistiti dalla Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione e la interpretazione del presente contratto, che non venissero composte direttamente fra In Direzione aziendale e Commissione Interna o Delegato di impresa, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 9. - Contratti integrativi.
Per ogni settore di industria gli accordi integrativi unitamente ai minimi di paga di cui alle tabelle salariali in atto formeranno parte integrante del presente contratto.

Parte seconda Operai
Art. 2. - Documenti e visita medica.

[...]
Il datore di lavoro può sottoporre a visita medica il personale da assumere in servizio.
[...]

Art. 4. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le vigenti norme di legge.

Art. 6. - Apprendistato.
È considerato apprendista colui che viene assunto fra i 14 e i 20 anni di età secondo gli intendimenti e in armonia con le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 che qui si richiama.
La durata del periodo di apprendistato e il trattamento economico sono regolati dagli accordi integrativi di cui all’art. 9 della parte generale del presente contratto.
Per gli apprendisti chiamati alle armi per obblighi di leva, l’interruzione consentita sarà pari alla durata normale del servizio di leva stesso.
Il cambiamento di lavorazione non interrompe né prolunga il decorso del normale periodo di apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta alla metà per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria e per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall’apprendista.
[...]
Per la durata dell’apprendistato e il relativo trattamento economico si stabilisce quanto segue:

Uomini

Donne

Apprendisti assunti tra i 18 e i 20 anni di età:

Periodo apprendistato anni 3

Periodo apprendistato anni 2,5

[...]

 

Apprendisti assunti tra i 16 e i 18 anni di età:

Periodo apprendistato anni 2,5

Periodo apprendistato anni 2

[...]

 

Apprendisti assunti tra i 16 e i 18 anni di età:

Periodo apprendistato anni 2

Periodo apprendistato anni 1,5

[...]

 

Art. 7. - Addestramento speciale.
Riconosciuta l’opportunità di avviare ed addestrare al lavoro personale non esperto, che abbia superato i limiti di età fissati per l’apprendistato, le aziende potranno sottoporre lavoratori non qualificati ad un periodo di addestramento atto a farli diventare operai qualificati.
La durata dell’addestramento speciale è di mesi 12 di tirocinio.
L’assunzione per il periodo di addestramento deve risultare da comunicazione scritta e il lavoratore non potrà essere adibito ad alcuni lavoro di manovalanza sia comune che specializzata.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono l’opportunità a che venga dato impulso alla istruzione professionale intesa ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo - quando ve ne sia la possibilità - alla istituzione di corsi professionali di categoria od al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.

Art. 9. - Cambiamento di mansioni.
[...]
L’operaio passato temporaneamente a mansioni inferiori per comprovate esigenze di ordine tecnico, ha diritto a conservare la qualifica con la retribuzione di propria competenza.

Art. 11. - Donne adibite a mansioni maschili.
Alla donna destinata a compiere funzioni caratteristiche della prestazione di opera maschile compete, a parità di condizioni di lavoro, e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga base prevista per l’uomo. Nelle lavorazioni a cottimo, la condizione suddetta si intenderà soddisfatta con l’adozione delle tariffe previste per la categoria maschile.

Art. 12. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe relative.
È consentito il recupero negli altri giorni della settimana per le ore eventualmente non lavorate dalle ore 13 del sabato nei limiti di un’ora al giorno, a regime normale, senza maggiorazione di lavoro: straordinario.
La distribuzione degli orari di lavoro viene stabilita dalla Direzione dell’Azienda e sarà preventivamente esaminata con la «Commissione Interna».
L’orario di lavoro dovrà essere esposto in modo ben visibile alla entrata dello stabilimento.

Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.
Al segnale di inizio del lavoro l’operaio deve trovarsi al suo posto ed in condizioni di iniziare la sua attività.
Nessun lavoratore potrà abbandonare il suo posto di lavoro prima dei segnali di cessazione.
Le infrazioni saranno punite a termini dell’art. 38 (provvedimenti disciplinari).
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’accesso degli operai nello stabilimento, all’inizio ed alla cessazione del lavoro, restano in vigore le consuetudini in atto presso ciascuna azienda.

Art. 14. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 12.
È considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni stabiliti nell’art. 22.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale, e normalmente non dovrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali.
Nessun operaio potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario, salvo eccezionali esigenze aziendali, in quanto le prestazioni del lavoro straordinario stesse gli impediscano di frequentare le scuole predette.

Art. 16. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti a «lavori discontinui» o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
Restano in vigore le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, secondo quando richiamato dagli accordi interconfederali.
[...]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
È ammesso il sistema di lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale nelle sue varie forme.
[..]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
Le aziende dovranno preventivamente, per iscritto o mediante affissione, mettere a conoscenza degli operai le tariffe di cottimo.
[...]
Per l'esame di eventuali contestazioni relative alla applicazione del presente articolo si richiama la procedura circa la risoluzione delle controversie di lavoro.
[...]

Art. 18. - Lavoro a squadre.
Il tempo impiegato da gruppi di operai avvicendati ad una stessa macchina e nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non eguale durata, è considerato «lavoro a squadre».
L’orario ordinario del «lavoro a squadre» è di 8 ore per turno, ivi compresa la mezz’ora di riposo.
Per turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Il lavoro a squadre deve essere retribuito con una maggiorazione dell’8 % sulla sola paga oraria, o sul guadagno di cottimo, esclusa ogni altra maggiorazione e la contingenza, la quale ultima però viene corrisposta per le ore di effettiva prestazione, compreso la mezz’ora di riposo.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario a non più di 11 ore complessive, se si tratti di lavoro a due squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e di ore 13 e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
Le modificazioni dei turni di lavoro dovranno essere comunicate agli operai il giorno precedente, salvo casi di forza maggiore.
Nel caso di «turni a scacchi», la maggiorazione sarà corrisposta, sempre sulla sola paga oraria, o sul guadagno di cottimo, in ragione del 5 %.

Art. 19. - Riposo settimanale.
Il giorno di riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salve le deroghe di legge.

Art. 21. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può assentarsi dallo stabilimento senza giustificato motivo e senza autorizzazione. L’operaio licenziato o sospeso, o fuori turno di lavoro, non potrà entrare nello stabilimento senza il permesso della Direzione.
Il permesso di uscita potrà essere accordato all’operaio sempre che sia stato richiesto nella prima ora di lavoro e per giustificati motivi.
Per motivi di carattere eccezionale il permesso potrà essere richiesto dall’operaio in qualsiasi momento.

Art. 25. - Recuperi.
È ammesso il recupero, a salario normale, delle ore perdute per causa di forza maggiore o per le eventuali interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al: giorno e si effettui entro i 30 giorni successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 26. - Ferie.
All’operaio che abbia una anzianità ininterrotta di 12 mesi presso l'azienda in cui è occupato, sarà concesso, ogni anno, un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera percepita in servizio, in ragione di:
- 12 giorni lavorativi (96 ore) per gli aventi una anzianità da 3 a 6 anni compiuti;
- 14 giorni lavorativi (112 ore) per gli aventi anzianità oltre 6 anni fino a 12 anni compiuti;
- 15 giorni lavorativi (120 ore) per gli aventi una anzianità da oltre 12 anni tino a 18 anni compiuti;
- 16 giorni lavorativi (128 ore) per gli aventi anzianità superiore ai 18 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia, né espressa, né tacita, delle ferie il cui pagamento sarà effettuato in via anticipata, in ragione dei giorni concessi: eventuali deroghe saranno concordate fra le parti.
[...]

Art. 33. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modifiche.

Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per tutte le norme che disciplinano l’igiene e la sicurezza del lavoro, si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamando particolarmente quelle che dispongono visite sanitarie periodiche.
Le Aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l’incolumità e la sanità dei lavoratori, l’igiene dell’ambiente, curandone la aereazione, la pulizia, l’illuminazione e, ove occorra, il riscaldamento.
Le Aziende stesse assicureranno pure i necessari servizi igienici (spogliatoi, gabinetti, ecc.).

Art. 35. - Trattamento di malattia ed infortunio.
[...]
Se l’operaio a causa di infortunio sul lavoro non fosse in grado di assolvere al precedente compito per postumi invalidanti l’azienda cercherà di adibirlo ad un lavoro adatto alle sue condizioni fisiche.
[...]

Art. 36. - Lavori nocivi e malattie professionali.
Nell’interesse della salute fisica del lavoratore colpito da eventuale malattia a carattere professionale, sarà esteso in tali casi il trattamento previsto dall’art. 35 relativo a «malattie ed infortuni»..
L’operaio che in dipendenza di una malattia professionale subisca una riduzione della capacità lavorativa indennizzabile ai sensi di legge, e non superiore al 60 per cento, conserverà la paga base della categoria di provenienza, anche se, in conseguenza dei postumi invalidanti, viene trasferito di reparto ed assegnato a categoria inferiore.
A titolo preventivo, si riafferma il dovere del datore di lavoro di osservare con la massima diligenza le disposizioni di legge in materia; di attuare prontamente, di concerto con la rappresentanza dei lavoratori, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi intesi a fronteggiare tale evento; di adeguarsi alle disposizioni che dovessero essere emanate dagli ispettori medici del lavoro, con particolare osservanza delle norme sanitarie relative ai luoghi di lavoro, all’età ed al sesso dei lavoratori adibiti a tali mansioni, ed all’efficienza degli apprestamenti preventivi e difensivi.

Art. 37. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diletto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) richiamo verbale;
b) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento ai sensi dell’art. 40.
[...]

Art. 39. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di ladro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[...]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda,
i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 40. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con l’indennità di dimissione.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente (Multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra;
а) insubordinazione ai superiori che non riveste carattere di gravità;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro lo stabilimento della Azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell’Azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono dei posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo precedente (Multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’articolo medesimo (Multe e sospensioni).
B) Licenziamento sema preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi nell’Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione ai superiori che rivesta carattere di gravità;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od il materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavoro entro lo stabilimento dell’Azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l'impiego di materiale dell’Azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Art. 51. - Abiti da lavoro.
Qualora le condizioni tecniche della lavorazione impongano l’adozione di particolari accorgimenti (per esempio guanti e stivaloni di gomma, maschere, o altro), la relativa spesa sarà a totale carico della azienda.
Per le lavorazioni invece le quali, data la loro natura, comportano una particolare sensibile usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati tali indumenti o eventuali sostitutivi, concorrendo nella spesa in ragione del 60 %.
L’obbligo del concorso dell’azienda verrà meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto prima del compimento di 3 mesi.

Parte terza Categorie intermedie
La regolamentazione normativa per le categorie intermedie (già equiparati) verrà quanto prima concordata.

Parte quarta Impiegati
Art. 2. - Visita medica.

L’impiegato di nuova assunzione potrà essere sottoposto a visita medica, del sanitario di fiducia dell’azienda.

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro (8 ore giornaliere o 48 settimanali) si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di 10 ore giornaliere.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Per ogni ora di lavoro compiuto dall’impiegato, oltre le 45 e fino alle 48 settimanali, e per gli addetti ai lavori discontinui oltre le 57 e fino alle 60 settimanali, l’azienda corrisponderà all’impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioè stipendio minimo tabellare, eventuali scatti di anzianità, eventuali superminimi), che verrà determinata dividendo lo stipendio mensile sopraddetto per 180.
Non verrà corrisposta la suddetta quota oraria di stipendio a quegli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai, i quali nel corso del mese di calendario, non abbiano superato 195 ore di lavoro. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, tale limite è elevato a 247 ore mensili.
[...]
Per gli impiegati il cui lavoro non è connesso con quello degli operai le ore di lavoro dalle 45 alle 48 ore (e dalle 57 alle 60 ore per lavori discontinui) eventualmente non prestate dopo le ore 13 del sabato, possono essere recuperate negli altri giorni della settimana nei limiti di un’ora al giorno e retribuite a regime normale.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell’azienda con l'osservanza delle norme degli accordi interconfederali circa le funzioni delle Commissioni Interne.
Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere autorizzato.
Restano in atto le migliori condizioni di fatto.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 10 (Orario di lavoro) del presente contratto e cioè di 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti a lavoro di semplice attesa o custodia, salvo le deroghe e le eccezioni di legge. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato ed avere carattere eccezionale.
E considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 14 (Festività).
È considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[...]
Nessun impiegato può rifiutarsi salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno, festivo nei limiti previsti dalla legge.
Il lavoro straordinario non dovrà superare le due ore giornaliere e le dieci ore settimanali
Gli impiegati che presentino documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive sono esonerati dalla prestazione di lavoro straordinario e festivo.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.

Art. 16. - Ferie.
L'impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianità fino a 2 anni compiuti;
giorni 20 per gli aventi anzianità da 2 a 10 anni compiuti;
giorni 25 per gli aventi anzianità da 10 a 18 anni compiuti;
giorni 30 per gli aventi anzianità oltre i 18 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita, che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’Azienda ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie eventualmente spettanti oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 27. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Fermo restando quanto disposto dalla legge del 26 agosto 1950 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, l’Azienda conserverà all’impiegata il posto per un periodo di mesi 11, con il trattamento seguente:
а) intera retribuzione per i primi 4 mesi di assenza;
b) 50 % della retribuzione per il 5° e 6°.
In detto periodo è compresa anche l'eventuale assenza facoltativa prevista dalla legge per la maternità.
L’assenza di cui al comma precedente potrà avere inizio successivamente al compimento del 6° mese di gravidanza.
[...]
Circa il permesso per l’allattamento si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per tutte le norme che disciplinano l'igiene e la sicurezza del lavoro, si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamando particolarmente quelle che dispongono visite sanitarie periodiche.
Le aziende metteranno i locali di lavoro in condizione che assicurino l’incolumità e la sanità dei lavoratori, l’igiene dell’ambiente, curandone la aereazione, la pulizia e l’illuminazione e, ove occorra, il riscaldamento.
Le aziende stesse assicureranno pure i necessari servizi igienici (spogliatoi, gabinetti, ecc.).

Art. 29. - Trattamento di malattia e di infortunio.
[...]
In caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, la conservazione del posto potrà protrarsi oltre i termini sopra fissati fino alla guarigione clinica.
[...]

Art. 30. - Lavori nocivi e malattie professionali.
Valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 36, parte operai.

Art. 31. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, aggetti, macchinari, strumenti a lui affidati.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della c loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabili una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto a), b), c),
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.