Regione Calabria
Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2010, n. 852
Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, art. 7 e al D.P.C.M. 21 dicembre 2007
B.U.R. 16 febbraio 2011, n. 3

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la tutela della salute nei luoghi di lavoro è materia che rientra tra quelle assegnate alla competenza regionale in attuazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione;
CHE in tale ambito, il ruolo delle Regioni e delle Aziende Sanitarie è individuato e disciplinato normativamente già nella Legge 23 dicembre 1978. n 833, con cui sono stati definiti i compiti svolti dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, attraverso l'attività di prevenzione e vigilanza sui lavoratori e nei luoghi di lavoro;
CHE in particolare, il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e le successive modifiche intervenute, oltre a definire i criteri di organizzazione e gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, ha disciplinato le attività della Pubblica Amministrazione in ordine all'applicazione di tale normativa, dettando specifiche disposizioni relativamente alle attività di vigilanza, informazione, consulenza, assistenza nonché di coordinamento di tali attività a livello nazionale e regionale;
CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n 123, ha inteso dare concreta attuazione alle sempre maggiori esigenze di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute c sicurezza sul lavoro, riservando l‘individuazione "...dei settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, dei piani di attività e dei progetti operativi da attuare a livello territoriale”;
CHE in applicazione del disposto del già richiamato art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, è stato emanato il DPCM 21 dicembre 2007. che fornisce le indicazioni per la costituzione dei Comitali Regionali di Coordinamento, affidando alle Regioni il compito di istituire detti Comitati destinatari di funzioni finalizzate a garantire l’uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorità e le modalità dei rispettivi interventi nonché le sinergie da sviluppare;
CHE il ruolo e le funzioni del Comitato Regionale di Coordinamento sono stati, da ultimo, recepiti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha incardinato detto Comitato nel sistema istituzionale della prevenzione, con la finalità di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché l’uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato Nazionale di indirizzo e con la Commissione Permanente per la salute c sicurezza sul lavoro;
RITENUTO pertanto di dover adempiere a quanto previsto dalle disposizioni nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvando l’Allegato A che è parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
DATO ATTO che nel citato Allegato vengono definite la composizione ed i compiti del Comitato Regionale di Coordinamento e del relativo Ufficio Operativo, nonché la composizione ed i compili del coordinamento a livello provinciale e l’istituzione degli Organismi Provinciali di Coordinamento;
DATO ATTO altresì che nel medesimo Allegato si dà attuazione alle norme nazionali in esso citate;
VISTO l’art. 117, comma 3, della Costituzione;
VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
VISTO il D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., il D.Lgs. n. 242/96;
VISTA la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, il D.P.C.M. 21 dicembre 2007;
VISTO il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulala sulla base dell’istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato.
Di istituire il Comitato Regionale di Coordinamento con i compiti e le funzioni di cui all'allegato A alla presente Deliberazione che ne è parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che nel suddetto Allegato A viene data attuazione alle norme nazionali in esso citate.
Di fare obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di ottemperare ai contenuti della presente Deliberazione.
Di dare mandato al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie per l'esecuzione del presente provvedimento e per la nomina, con proprio atto, dei membri del Comitato Regionale di Coordinamento, del relativo Ufficio Operativo e degli Organismi Provinciali di coordinamento.
Di stabilire che nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento e delle sue articolazioni territoriali che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni.
Di stabilire che, per l'espletamento dei propri compiti, il Comitato
Regionale di Coordinamento può richiedere l'acquisizione di dati ed informazioni a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.
Di revocare quanto in contrasto con il presente atto.
Di trasmettere copia del presente provvedimento:
- ai Dipartimenti regionali competenti per le aree: Formazione Professionale e Lavoro, Attività Produttive (industria, commercio, artigianato), Agricoltura e Lavori Pubblici;
- ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali;
- al Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (ARPA.Cal);
- al Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- al Direttore regionale dell'INAIL;
- al Direttore regionale INPS;
- all'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco;
- all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani – Sezione Calabria);
- all'UPI (Unione Province Italiane - Sezione Calabria);
- all'Ufficio di sanità marittima ed aerea del Ministero della Sanità;
- alle autorità marittime portuali;
- alle autorità aeroportuali;
- alle associazioni dei datori di lavoro;
- alle organizzazioni sindacali;
- all'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro).
Di pubblicare il presente provvedimento con il relativo allegato sul sito tematico della Regione e sul BURC.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza Il Presidente
Scopelliti


ALLEGATO A

Tenuto conto del dettato del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, si individuano le seguenti funzioni e compiti del Comitato Regionale dì Coordinamento:
a) sviluppare, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività ed i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale, esaminando i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e le problematiche evidenziate dalle strutture che operano nel campo della prevenzione;
b) svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza, anche al fine di realizzare un adeguato livello di uniformità nell'espletamento degli interventi di vigilanza da parte degli organismi competenti;
c) promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni, nonché proponendo alle diverse amministrazioni pubbliche competenti gli interventi che possono essere assunti secondo esigenze e richieste evidenziate;
d) individuare azioni prioritarie nei comparti lavorativi più a rischio, evidenziati nelle diverse realtà territoriali e proporre piani di intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche, per permettere le massime sinergie possibili nel rispetto delle specifiche competenze di cui ogni Amministrazione è titolare;
e) provvedere alla raccolta ed all'analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi ed ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
f) valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
g) realizzare le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni componenti il Comitato regionale di coordinamento, in linea con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
h) assicurare, a livello regionale, le funzioni di collegamento con il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 5 del D.,Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
1 - In considerazione delle funzioni assegnate ed in applicazione del DPCM 21 dicembre 2007 e dell’art. 7 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, a! fine di realizzare l'indirizzo e la programmazione coordinata ed uniforme delle attività di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello europeo e nazionale, nonché dalle Regioni e Province Autonome, ed al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si individua la composizione, quali membri del Comitato Regionale di Coordinamento come segue;
1. il Presidente della Giunta Regionale o Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, su delega del Presidente medesimo, in qualità di Presidente del Comitato;
2. il Dirigente di Settore Area LEA del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
3. un Rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti Regionali competenti per le aree; Formazione Professionale e Lavoro, Attività Produttive (industria, commercio, artigianato), Agricoltura e Lavori Pubblici;
4. cinque Responsabili dei Servìzi PISAL delle Aziende Sanitarie Provinciali, uno per ciascuna Provincia;
5. il Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (ARPA.Cal);
6. il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
7. il Direttore Regionale dell'INAIL;
8. il Direttore Regionale INPS;
9. un rappresentante dell'ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
10. un Rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani -Sezione Calabria);
11. un Rappresentante dell'UPI (Unione Province Italiane - Sezione Calabria);
12. il Responsabile dell'Ufficio di sanità marittima ed aerea del Ministero della Sanità;
13. il responsabile delle autorità marittime portuali;
14. il responsabile delle autorità aeroportuali;
15. quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
16. un rappresentante dell'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro).
Alle sedute del Comitato possono partecipare, altresì, su invito del Presidente, esperti particolarmente qualificati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la trattazione di argomenti specifici e di rilevante significatività, nonché rappresentanti di enti e ordini professionali competenti nella materia.
2 - Le funzioni e i compiti del predetto Comitato sono quelli delineati nei punti di cui alle lettere da a. ad h. come in narrativa esposti;
3 - Le funzioni di segreteria e supporto organizzativo del Comitato Regionale di Coordinamento sono svolte dalla Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - Settore AREA LEA.
Si demanda al Comitato stesso, l’elaborazione del Regolamento per la propria organizzazione interna e le modalità di funzionamento.
4 - Il Comitato Regionale di Coordinamento ha sede presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
5 - Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del DPCM 21 dicembre 2007, è istituito l'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, con funzioni di pianificazione del coordinamento delle attività degli organi competenti a svolgere funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'Ufficio Operativo provvede ad individuare le aree prioritarie di intervento a livello territoriale e a definire i piani operativi di vigilanza, nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono sinergicamente disponibili da parte dei soggetti pubblici interessati.
L'Ufficio Operativo è istituito all'interno del Settore Area LEA del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.
6 - Le funzioni di segreteria e supporto organizzativo dell'Ufficio Operativo sono demandate al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - Settore Area LEA;
7 - L'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento è composto da:
- il Dirigente di Settore Area LEA, con funzioni di presidente;
- cinque Responsabili dei Servizi PISAL delle Aziende Sanitarie Provinciali, già componenti del Comitato Regionale di Coordinamento;
- il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- un Rappresentante del Dipartimento Regionale Lavoro;
- il Direttore Regionale dell'INAIL;
- il capo dell'ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.
Il raccordo tra il Comitato Regionale di Coordinamento, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 7 e al DPCM 21 dicembre 2007 e la Commissione regionale per l’Emersione del Lavoro non regolare è assicurato tramite l'Ufficio Operativo;
8 - In attuazione del dettato dell'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, risulta necessario prevedere il coordinamento a livello locale, tramite un'articolazione su base provinciale del Comitato stesso con caratteri stabili ed operativi, con l'istituzione degli Organismi Provinciali di Coordinamento, composti da:
1. il Responsabile del Servizio PISAL dell’Azienda Sanitaria Provinciale;
2. il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;
3. il Direttore della sede periferica dell'INAIL;
4. il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
5. il Direttore del Dipartimento provinciale dell'INPS.
9 - Gli Organismi provinciali di coordinamento hanno il compito di dare attuazione ai piani operativi definiti dall'Ufficio operativo del Comitato Regionale di Coordinamento:
- predisponendo i programmi di intervento, tenendo conto delle priorità individuate a livello provinciale;
- garantendo azioni di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, formazione, informazione e assistenza da erogarsi da parte della Pubblica Amministrazione alle unità locali presenti nel territorio;
- fornendo risposte alle istanze provenienti dal territorio per supportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle norme nel campo della sicurezza e della tutela della salute nel luoghi di lavoro;
- costituendo, altresì, momento di proposizione e stimolo per tematiche da affrontare a livello regionale.
10 - L'attività di ciascun Organismo provinciale è coordinata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per il tramite del Responsabile del Servizio PISAL della medesima Azienda.
Al fine di migliorare l'efficacia delle attività di prevenzione, gli Organismi provinciali, in ambito locale, possono operare in accordo con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilirsi nell'ambito di ciascun Organismo provinciale di coordinamento.
11 - Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Azienda Sanitaria Provinciale titolare delle funzioni di coordinamento dell'Organismo provinciale.
Ciascun Organismo provinciale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi.