Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 24 novembre 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Desi srl e RSU (Fillea-Cgil, Filca-Cisl,Feneal-Uil)
Settori: Edilizia-Legno, Arredamenti, Desi
Fonte: archiviocontrattazione.cgil.it
Sommario:
Premessa Art. l - Relazioni Industriali Art. 2 - Ambiente e Sicurezza Art. 3 - Ferie collettive Art. 4 - Lavoro Straordinario/flessibilità/orario di lavoro Art. 5 - Mensa |
Art. 6 - Premio Risultato Art. 7 - Erogazione e Maturazione Art. 8 - Incidenza su altri istituti e detassazione Art. 9 - Deposito Art. 10 - Decorrenza e durata |
Accordo integrativo aziendale
Il giorno 24 Novembre 2011, a Cerreto d'Esi presso la sede della Desi srl, [...], tra la Desi srl [...], e la RSU assistita dalle OO.SS. [...] della Fillea-Cgil, [...] della Filca-Cisl e [...] della Feneal-Uil, è stato stipulato il presente accordo integrativo aziendale.
Premessa
Con il presente contratto collettivo integrativo aziendale, le parti intendono confermare l'impianto dei precedenti accordi aziendali e quindi conseguire il duplice obiettivo di consentire ai lavoratori di ottenere dei benefici economici ulteriori rispetto alle previsioni del CCNL vigente ed all'azienda di mantenere la propria competitività perseguendo l'incremento della propria efficienza interna.
Ne consegue che le parti sono concordi nel sostenere che i miglioramenti retributivi possono essere riconosciuti ai lavoratori solo e nella misura in cui vi sia, grazie al soddisfacimento dei parametri concordati, un miglioramento delle performance che abbia delle concrete ricadute economiche sui dati aziendali.
Alla luce di quanto sopra, le parti ritengono il presente accordo conforme a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247 sulla decontribuzione dei premi aziendali.
Art. l - Relazioni Industriali
Nell'ottica di un appropriato sistema di relazioni industriali, le parti confermano la disponibilità di effettuare incontri periodici con le RSU e le OO.SS. firmatarie per un informativa sull'andamento aziendale, le previsioni sull’attività produttiva, gli eventuali investimenti da realizzare nel corso dell'esercizio nonché' sull'andamento della contrattazione aziendale.
Con la stessa frequenza le parti si incontreranno per valutare la stabilizzazione della forza lavoro in base all'andamento produttivo ed alla anzianità maturata dal lavoratore.
Nello stesso incontro l'Azienda presenterà anche eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro e possibili programmi di formazione professionale del personale da realizzare nel corso dell'esercizio discutendo anche di eventuali adeguamenti dell'inquadramento professionale dei lavoratori.
Successivamente Azienda e RSU si incontreranno, di norma quadrimestralmente o a richiesta di una delle parti, per un aggiornamento sull'andamento aziendale.
Art. 2 - Ambiente e Sicurezza
Al fine di salvaguardare l’integrità fisica dei lavoratori, l'azienda si impegna a mantenere i sistemi di sicurezza nel rispetto delle leggi sul lavoro e del CCNL di settore, nonché di effettuare eventuali altri interventi necessari alla completa attuazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. In questa ottica la RSPP aziendale incontrerà la RLS dei lavoratori con cadenza trimestrale per individuare possibili soluzioni alle eventuali criticità riscontrate.
Art. 4 - Lavoro Straordinario/flessibilità/orario di lavoro
Le parti confermano la disponibilità a confrontarsi per trovare soluzioni che permettano la gestione di picchi produttivi attraverso il ricorso a forme di flessibilità e/o incentivazione del lavoro straordinario anche alla luce dell'istituto della Banca Ore regolato dall'art. 25 del vigente CCNL.
Art. 5 - Mensa
Le parti confermano la volontà di mantenere il servizio mensa esistente in azienda con le modalità tuttora vigenti. L'azienda parteciperà al costo complessivo con un importo pari al 60% per ogni pasto erogato così come previsto dal precedente accordo aziendale.