Tipologia: CCNL
Data firma: 14 marzo 2002
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2005
Parti: Asiep e Filcea-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Energia e petrolio, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Parte I A) Relazioni industriali o a) Premessa o b) Osservatorio o c) Assetti contrattuali ▪ Contratto nazionale ▪ Contrattazione aziendale o d) Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o e) Assemblea o f) Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali o g) Permessi per cariche sindacali o h) Affissioni o i) Locali della RSU o j) Versamento dei contributi sindacali o k) Patronati o l) Consolidamento area contrattuale B) Formazione C) Salute-Sicurezza-Ambiente o a) Il Sistema relazionale Salute-Sicurezza-Ambiente. o b) Sviluppo sostenibile: definizione delle strategie ambientali. ▪ Impresa territorio. o c) Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti. o d) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA). ▪ Nota a verbale. ▪ Fornitura di lavoro interinale. ▪ Controlli sanitari. ▪ Strumenti informativi. ▪ Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali. ▪ Dati biostatistici. ▪ Registro degli infortuni e delle malattie professionali. ▪ Cartella sanitaria e di rischio. ▪ Scheda sicurezza sostanze e preparati. ▪ Registri degli esposti. ▪ Scheda di impianto. ▪ Videoterminali e radiazioni ionizzanti. o e) Abiti da lavoro. D) Applicazione legge 11 aprile 2000 n. 83 o 1) Le procedure di raffreddamento e di conciliazione. o 2) Le procedure dello sciopero. o 3) Linee guida per l'assetto degli impianti in caso di sciopero. E) Pari opportunità F) Tutela della dignità degli uomini e donne sul posto di lavoro Parte II - Costituzione del rapporto di lavoro Art. 1 - Assunzione. Art. 2 - Periodo di prova. Art. 3 - Contratto di lavoro a tempo determinato e attività di cantiere e di commessa nei settori di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione A) Ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive B) "Attività di cantiere" C) "Attività di commessa" Art. 4 - Fornitura di lavoro temporaneo. Art. 5 - Contratto di lavoro a tempo parziale. Linee-guida. Art. 6 - Telelavoro. Linee-guida. Art. 7 - Apprendistato. Art. 8 - Contratto di formazione e lavoro (CFL). Parte III - Svolgimento del rapporto di lavoro A) La valutazione della professionalità (inquadramento + Crea). Art. 9 - Impianto classificatorio. Art. 10 - Inquadramento. Premessa. Declaratorie. Art. 12 - Determinazione del Crea. Art. 13 - Indice degli elementi Crea. o elementi del fattore "complessità" o elementi del fattore "responsabilità" o elementi del fattore "esperienza" o elementi del fattore "autonomia" Art. 14 - Descrizione degli elementi Crea. Complessità o 1) Variabilità contesto esterno. o 2) Innovazione. o 3) Definizione degli obiettivi. o 4) Definizione dei compiti. o 5) Difficoltà di esecuzione. o 6) Ampiezza di visione. o 7) Problem solving. o 8) Gestione operativa. o 9) Metodo. o 10) Sintesi. o 11) Analisi. o 12) Flessibilità organizzativa. o 13) Contesto operativo-organizzativo. o 14) Sistemi di relazioni. o 15) Relazioni interne/esterne. o 16) Collaborazione interfunzionale. Responsabilità o 1) Sicurezza delle persone e degli impianti e tutela dell'ambiente. o 2) Impatto sui risultati economici. o 3) Impatto sui processi/tecnologie. o 4) Sviluppo delle persone. o 5) Gestione persone. o 6) Coordinamento persone. o 7) Efficacia operativa. o 8) Qualità/esattezza dell'esecuzione. o 9) Tempestività dell'esecuzione. o 10) Programmazione e controllo. o 11) Presidio delle politiche aziendali. o 12) Discrezionalità decisionale. o 13) Discrezionalità propositiva. Esperienza o 1) Padronanza di tecniche teoriche e pratiche e modelli specialistici. o 2) Utilizzo di metodi e tecniche complesse. o 3) Utilizzo di tecniche e procedure operative. o 4) Esperienza generale aziendale. o 5) Esperienza interfunzionale. o 6) Esperienza nelle aree complementari. o 7) Gestione delle persone/gruppi. o 8) Gestione di relazioni complesse/negoziazione. o 9) Gestione di situazioni-divergenti e conflittuali. o 10) Integrazione in gruppi di lavoro. o 11) Flessibilità. o 12) Adeguamento/adattamento al cambiamento del contesto lavorativo. o 13) Pianificazione/gestione risorse tecniche/economiche/umane. o 14) Programmazione/organizzazione di attività. o 15) Padronanza di modalità operative efficaci. |
Autonomia o Capacità di innovazione. o Iniziativa. o 3) Propositività operativa. o 4) Capacità decisionale. o 5) Individuazione di soluzioni operative. o 6) Accuratezza di esecuzione. o 7) Autonomia realizzativa. o 8) Valutazione dell'impatto economico. o 9) Sensibilità a costi/benefici. o 10) Conseguimento degli obiettivi. o 11) Raggiungimento dei risultati. o 12) Orientamento al compito. o 13) Definizione delle priorità. o 14) Capacità organizzativa. o 15) Tempestività delle azioni. Art. 15. Schede per l'apprezzamento dell'apporto professionale individuale (Crea). Art. 16 - Ruoli professionali ed elementi del Crea per area di business e relativi comparti. Art. 17 - Assegnazione temporanea ad attività di categoria superiore. B) Orario di lavoro. Art. 18 - Orario di lavoro. Articolazione dell'orario di lavoro.. Art. 19 - Lavoratori giornalieri. Art. 20 - Orari plurisettimanali. Art. 21 - Lavoratori addetti a lavori discontinui. Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori in turno. Art. 23. Calendario annuo lavorativo dei lavoratori addetti in turno. Art. 24 - Organizzazione del lavoro in turni continui e avvicendati. Art. 25 - Compensi per lavoro in turno. Lavoro in turno o Tabella riassuntiva delle percentuali da applicarsi sulla quota oraria Norma transitoria. Art. 26 - Uscita turno. Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario. Art. 28 - Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario. Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro. Art. 29 - Conto ore individuale. Art. 30 - Giorni festivi. Art. 31 - Ferie. Art. 32 - Retribuzione e modalità della sua erogazione. Art. 33 - Determinazione della quota oraria e della quota giornaliera. Art. 34 - Retribuzione tabellare (minimo di categoria e livello Crea). Art. 35 - Indennità di funzione. Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità. Art. 37 - Tredicesima e quattordicesima mensilità. Art. 38 - Premio di produttività/Premio di partecipazione. Art. 39 - Indennità di trasporto. Art. 40 - Indennità di reperibilità. Art. 41 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere. Art. 42 - Trasferimenti. Art. 43 - Trasferte (decorrenza 1 gennaio 2003). Indennità di trasferta. Art. 44 - Altri trattamenti. Mensa. Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili. Indennità per maneggio di denaro e cauzione. Chiamata fuori orario. Inquadramento settore Saipem. Parte IV - Sospensione del rapporto di lavoro Art. 45 - Assenza per malattia o infortunio non professionali. Art. 46 - Infortuni e malattie professionali. Art. 47 - Conservazione del posto durante l'assenza per malattia o infortunio. Art. 48 - Trattamento economico durante l'assenza per malattia o infortunio. Art. 49 - Servizio militare e servizio civile sostitutivo. Art. 50 - Congedo matrimoniale. Art. 51 - Permessi non retribuiti e aspettativa. Parte V - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 52 - Preavviso di licenziamento e dimissioni Art. 53 - Trattamento di fine rapporto (TFR). Parte VI - Disciplina aziendale e controversie Art. 54 - Regolamento interno. Art. 55 - Comportamenti in Azienda I) Disciplina aziendale. II) Provvedimenti disciplinari. o Procedura per i provvedimenti disciplinari. III) Ammonizione e sospensione. IV) Licenziamento. Art. 56 - Controversie individuali e plurime. I) Controversie individuali e plurime. II) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali Art. 57 - Contestazioni sulla retribuzione. Parte VII - Previdenza integrativa Normativa. Contribuzioni. Parte VIII - Assistenza sanitaria integrativa Parte IX - Disposizioni particolari Art. 58 - Quadri. Art. 59 - Assistenza legale. Art. 60 - Facilitazioni per i lavoratori studenti. Art. 61 - Diritto allo studio. Art. 62 - Tutela delle lavoratrici madri. Art. 63 - Lavoro delle donne, fanciulli, adolescenti. Art. 64 - Tutela categorie dello svantaggio sociale. Art. 65 - Cessione e trasformazione dell'azienda. Art. 66 -Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa, contributo per il rinnovo contrattuale. Parte X - Disposizioni finali Art. 67 - Abrogazione dei precedenti contratti. Art. 68 - Decorrenza e durata. Allegati Legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) Legge 15.7.66 n. 604 (Licenziamenti individuali) Legge 11.5.90 n. 108 (Licenziamenti individuali) Protocollo 23.7.93 (Politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo) Accordo interconfederale 20.12.93 (Costituzione RSU) Accordo interconfederale 22.6.95 (D.lgs. n. 626/94) Accordo interconfederale 31.1.95 (CFL) Accordo sindacale 25.10.96 (Istituzione Fondo pensione complementare) Accordo sindacale 25.10.96 (Ambito Eni) Accordo di rinnovo biennale CCNL Petrolio Privato 26.1.96 Accordo sindacale 12.2.97 (Adesione lavoratori CCNL P.P. a Fondenergia) Accordo sindacale 14.10.97 (Contribuzione a carico azienda e lavoratore) Protocollo Ambiente, Salute e Sicurezza 31.1.01 Retribuzione tabellare in vigore al 31.12.01 Lettera Asiep alle Segreterie nazionali (Situazione di miglior favore) 14.3.02 Testo di rinnovo CCNL 14.3.02. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e petrolio 14 marzo 2002
Addì, 14 marzo 2002, in Roma, tra Associazione Sindacale dell'Industria
dell'Energia e del Petrolio (Asiep) [
] con l'assistenza della Confederazione
Generale dell'Industria Italiana [
] e la Federazione Unitaria Lavoratori
Chimici composta da: Filcea/Cgil [
] con l'assistenza della Segreteria
confederale Cgil [
], Femca/Cisl [
] e assistiti dal Segretario generale Cisl
[
], Uilcem/Uil [
], assistiti dal [
] Segretario generale Uil, alla presenza
della delegazione trattante unitaria eletta a Roma il 19.7.01, è stato stipulato
il presente CCNL che rappresenta la disciplina unificata delle 2 precedenti aree
contrattuali:
- per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di
cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi
(escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose);
- per gli addetti del settore energia Eni.
Parte I
A) Relazioni industriali
b) Osservatorio
Le Parti, in coerenza con quanto espresso in premessa, convengono di costituire
un Osservatorio nazionale di settore congiunto e paritetico composto da 12
membri (6 di parte sindacale e 6 di parte datoriale). Ferme restando le
autonomie e le responsabilità dei sindacati e degli imprenditori, le Parti
assegnano all'Osservatorio un ruolo mirato all'analisi, alla verifica e al
confronto a livello nazionale sui seguenti temi:
[
]
- assetti occupativi e mercato del lavoro;
[
]
- formazione;
- pari opportunità;
- legislazione sul lavoro e sulle politiche energetiche;
- Comitati aziendali europei;
- Quadri;
L'attività dell'Osservatorio potrà articolarsi in Commissioni paritetiche che
affronteranno temi specifici di comune interesse anche avvalendosi di esperti
esterni. Il lavoro delle Commissioni produrrà documenti e materiali di studio
utili in sede di analisi dell'Osservatorio e nel livello della negoziazione tra
le parti. Per quanto riguarda le problematiche attinenti la sicurezza, la salute
e l'ambiente si fa riferimento agli articoli specifici del CCNL e al
Protocollo Asiep- Filcea/Femca/Uilcem del 31.1.01 (vedi Allegati).
Nell'ambito dell'Osservatorio, l'Asiep fornirà alle OOSS, firmatarie del
presente accordo di rinnovo contrattuale, annualmente a titolo di informazione
nazionale il quadro economico e industriale del settore energia e petrolio e la
relativa evoluzione occupazionale.
Il sistema relazionale si articola inoltre nel livello delle Aziende Capogruppo
e/o loro Aree di business che svolgeranno con le OOSS nazionali e territoriali
di categoria e con una rappresentanza delle RSU 2 incontri all'anno sulle
tematiche seguenti:
- analisi degli elementi a consuntivo dell'anno precedente;
- piano degli investimenti;
[
]
- cambiamenti organizzativi/strutturali;
- evoluzione occupazione;
- formazione;
[
]
Il 1° incontro, da tenersi di norma entro il 1° quadrimestre, avrà carattere
generale e onnicomprensivo delle tematiche sopra indicate, mentre il 2° sarà
finalizzato all'approfondimento di un tema specifico da individuare di comune
accordo tra le parti e che abbia particolare valenza nell'anno di riferimento.
Gli incontri sopraddetti avranno carattere di informazione e di consultazione
sulle strategie aziendali in un quadro di trasparenza e di relazioni industriali
positive.
Le politiche partecipative si sviluppano sui temi sopraindicati anche nei
Comparti e nelle Grandi unità produttive dove si confronteranno le Direzioni
aziendali con le RSU assistite dai Sindacati territoriali.
c) Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale del settore energia e
petrolio e sul livello aziendale, la cui configurazione viene specificata dal
CCNL, in coerenza con il
Protocollo 23.7.93 e con il Patto per lo sviluppo e
l'occupazione del 22.12.98.
I 2 livelli contrattuali devono essere distinti nelle materie e nella loro
funzione e non possono essere ripetitivi.
Contratto nazionale
[
]
Detto contratto regolamenta gli aspetti normativi e retributivi in coerenza con
le indicazioni di politica dei redditi stabilite dal Governo di concerto con le
Parti sociali. Il CCNL regolamenta le seguenti materie:
- elementi retributivi;
- sistema classificatorio;
- orario di lavoro;
- tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
- norme di regolamentazione del rapporto di lavoro;
- recepimento normative nazionali ed europee;
- diritti sindacali.
[
]
Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale è prevista secondo quanto disposto dal
Protocollo 23.7.93 e non potrà avere per oggetto materie già definite nel
CCNL.
[
]
Sono soggetti della contrattazione aziendale le RSU (costituite ai sensi
dell'Accordo interconfederale 20.12.93) e le OOSS competenti.
[
]
d) Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
[
]
Per quanto riguarda il numero dei RLSA, eletti all'interno della RSU, e del
relativo monte ore a disposizione, si fa riferimento al punto d), Sezione C),
Parte I.
I componenti della RSU, nel numero definito al punto precedente, subentrano al
Consiglio di fabbrica, alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n.
300/70 per titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti, di
tutela dei lavoratori, e per la funzione di agente contrattuale per le materie
demandate a livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nell'esercizio di tale attività potranno farsi assistere da altri lavoratori
dell'unità produttiva, in numero comunque non superiore a 1/3 dei componenti la
RSU, in relazione alle materie in discussione.
Per quanto concerne le materie della contrattazione aziendale comuni ai
lavoratori di più unità produttive dell'azienda, la contrattazione stessa sarà
esercitata dai Sindacati di categoria unitamente a una rappresentanza delle RSU
competenti.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi
retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza all'unità
produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tali permessi assorbono quelli spettanti al CdF o ai dirigenti delle RSA, nonché
quelli finora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad
affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[
]
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, s'intendono
richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[
]
e) Assemblea
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea
per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro. [
]
Nelle unità con meno di 10 dipendenti la convocazione sarà effettuata
esclusivamente fuori dell'orario di lavoro.
[
]
Tali riunioni dovranno svolgersi di norma nel periodo terminale o iniziale
dell'orario giornaliero, previe intese tra la Direzione dell'unità produttiva e
la RSU anche per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle
attrezzature e dei prodotti.
[
]
h) Affissioni
La RSU ha diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Analogamente potranno essere affisse in apposito albo comunicazioni delle
Organizzazioni firmatarie il contratto.
B) Formazione
Le Parti, alla luce delle esperienze già realizzate congiuntamente nel Settore,
possono coerentemente affermare che la formazione, intesa come veicolo per una
cultura orientata al cambiamento, rappresenta la leva strategica per la
valorizzazione delle risorse umane. Attraverso il processo formativo si
realizzano l'incremento delle motivazioni personali e l'arricchimento delle
conoscenze, presupposti essenziali per il conseguimento sinergico di obiettivi
aziendali e di crescita del livello di qualificazione dei lavoratori.
Le Parti sono convinte che la formazione assume un ruolo strategico anche per lo
sviluppo di buone relazioni industriali ravvisando nell'approccio sistematico lo
strumento per favorire la crescita culturale sul tema della partecipazione.
Affinché ciò si realizzi su un piano di concretezza, è fondamentale che si
sviluppi una cultura comune attraverso processi di approfondimento che portino
al consolidarsi di conoscenze condivise.
Elemento decisivo appare la visione sistematica e strategica complessiva del
tema della "formazione continua" in coerenza con la normativa nazionale ed
europea e con l'esigenza che il processo di apprendimento riguardi l'intera vita
lavorativa. E ciò non soltanto per preservare il patrimonio culturale già
acquisito e necessario per svolgere le attività correnti ma anche per
proiettarsi in un contesto nel quale lo sviluppo delle conoscenze è condizione
indispensabile per:
- costruire le risposte aziendali alle sfide crescenti in un ambito di
globalizzazione sempre più ampia;
- favorire la crescita professionale in tutte le fasi della vita lavorativa;
- tradurre le necessità di cambiamento da rischio in opportunità, sia
all'interno del sistema aziendale che nell'adattabilità esterna.
Il cardine su cui si snoda l'intero processo è il convinto interesse delle
Parti. In tale ottica, il contributo reciproco in termini di risorse economiche
e di tempo non deve essere inteso come un fattore limitante, ma come il segnale
evidente del realizzarsi del connubio degli interessi, fondamento questo di ogni
iniziativa partecipativa.
Tenendo conto di tali premesse, si ritiene che un significativo passo avanti
possa essere realizzato con una strumentazione idonea mirata alla formazione
continua.
Si concorda pertanto di istituire il "Comitato Bilaterale per la Formazione del
Settore Energia e Petrolio", composto da 3 rappresentanti designati dalle OOSS e
da 3 rappresentanti designati dall'Asiep, allo scopo di:
- fornire suggerimenti metodologici e di contenuti atti a costruire un sistema
formativo del Settore;
- anticipare scenari generali, individuare fabbisogni formativi e le relative
tendenze evolutive indicando i contributi che possono essere forniti dal sistema
formativo del Settore;
- suggerire l'utilizzo di metodiche innovative di apprendimento individuale,
rese più ampiamente disponibili anche dalle tecnologie informatiche;
- elaborare piani di azione e percorsi formativi specifici da mettere a
disposizione delle aziende;
- fornire impostazioni generali di contenuti e metodologie;
- attivare collegamenti con Organizzazioni pubbliche e private della formazione
(Università, Centri di ricerca, Fondazioni ecc), che forniscano esperienze,
indagini e studi sulla formazione;
- individuare modalità di gestione per favorire la formazione individuale in
attuazione della legge n. 53/00;
- fare riferimento alle risultanze delle attività svolte dall'Organismo
bilaterale nazionale per la formazione di cui all'Accordo interconfederale del
20.1.93 e successivi sviluppi.
A tal fine il Comitato bilaterale si avvarrà di esperti, scelti nel mondo
professionale e accademico, per facilitare il collegamento tra:
- il patrimonio di esperienze del Settore;
- i fabbisogni connessi alle strategie industriali e organizzative;
- le conoscenze e le esperienze maturate in altre realtà;
- la possibilità di individuare metodologie e approcci innovativi.
Le Parti, per dare piena attuazione al dispositivo concordato, convocheranno il
Comitato bilaterale entro maggio 2002.
C) Salute-Sicurezza-Ambiente
La salute, la sicurezza e il rispetto dell'ambiente rappresentano per le aziende
e per i lavoratori beni primari irrinunciabili per lo sviluppo delle attività
produttive.
Le Parti convengono sulla necessità di concorrere insieme nella definizione e
nell'attuazione di una strategia volta a determinare una più diffusa cultura
della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle condizioni necessarie
allo sviluppo sostenibile.
Le Parti sono consapevoli che il settore energia e petrolio, inserito tra le
industrie a rischio di incidente rilevante dal D.lgs. n. 334/99, pur avendo
consolidato esperienze e pratiche significative in materia di salute, sicurezza
e ambiente, intende ricercare soluzioni tecniche e organizzative sempre più
avanzate per la sostenibilità ambientale dei propri cicli produttivi e della
qualità dei carburanti prodotti nel rispetto delle normative nazionali ed
europee.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il perseguimento di questo obiettivo
assume maggiore efficacia con l'adozione volontaria da parte delle aziende di
sistemi di gestione integrati salute - sicurezza - ambiente che si realizza con
il pieno coinvolgimento di tutti gli interlocutori interessati lavorando sulle
interazioni tra le persone, i sistemi, gli ambienti di lavoro, le comunità
locali e le istituzioni.
Le Parti confermano la validità dell'Osservatorio nazionale salute - sicurezza -
ambiente istituito dal
Protocollo Asiep/Filcea-Femca-Uilcem del 31.1.01 che è
parte integrante del presente CCNL (vedi Allegati).
L'Osservatorio avrà il compito prioritario di facilitare il perseguimento di
queste politiche, la diffusione e il monitoraggio delle buone pratiche, e la
formulazione di posizioni congiuntamente determinate ai diversi livelli e nelle
diverse sedi istituzionali nell'intento di tutelare i siti produttivi e la
relativa occupazione.
a) Il Sistema relazionale Salute-Sicurezza-Ambiente.
Le Parti convengono che un moderno sistema di relazioni industriali improntato
alla partecipazione e alla trasparenza dei processi decisionali costituisce un
presupposto essenziale per valorizzare le relazioni tra azienda e lavoratori in
materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Il sistema relazionale salute-sicurezza-ambiente si articola a livello nazionale
nell'Osservatorio e a livello aziendale nei rapporti informativi e partecipativi
tra Direzioni aziendali, RSPP e RLSA.
L'Osservatorio nazionale oltre ai compiti previsti nel Protocollo costitutivo ha
la funzione di stimolo e di informazione per lo sviluppo di corretti rapporti
nei diversi luoghi di lavoro riconoscendo nella dimensione territoriale e
aziendale il luogo decisivo per una fattiva politica di tutela della salute,
della sicurezza e dell'ambiente.
L'Osservatorio inoltre potrà supportare le Direzioni aziendali, i RSPP e i RLSA
nel promuovere iniziative congiunte volte a diffondere la cultura della
sicurezza e della tutela ambientale nei territori nell'intento di realizzare
rapporti trasparenti con le istituzioni e con le comunità locali.
Al fine di realizzare obiettivi condivisi in materia di tutela della salute,
della sicurezza e dell'ambiente il sistema relazionale è orientato
all'implementazione delle esperienze dei sistemi di gestione integrata
attraverso la valorizzazione dei rapporti con le strutture delle RLSA e delle
RSU.
A questo livello del sistema relazionale saranno resi noti gli elementi
conoscitivi, forniti alle Amministrazioni Pubbliche, relativi alle normative
nazionali e alle direttive europee concernenti la legislazione ambientale in
materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e
smaltimento dei rifiuti e di emissioni.
b) Sviluppo sostenibile: definizione delle strategie ambientali.
Lo sviluppo industriale eco-sostenibile si basa sul rispetto dell'ambiente,
tiene conto della accettabilità sociale e della salvaguardia dell'occupazione,
opera in maniera equilibrata con le esigenze finanziarie, economiche e
produttive delle aziende.
Le Parti s'impegnano, nell'ambito del sistema relazionale concordato, a
concorrere insieme alla definizione di strategie ambientali tese al
miglioramento continuo.
In questo quadro le aziende si impegnano ad utilizzare e a sviluppare, in
maniera volontaria, sistemi di gestione rispondenti ai requisiti indicati nella
norma internazionale ISO 14001, EMAS, GRI (Global Reporting Initiative),
Responsible Care o altri sistemi equivalenti.
L'eventuale certificazione/registrazione, attraverso Organismi esterni
accreditati, manterrà il carattere di volontarietà aziendale anche in relazione
ai necessari strumenti pubblici di incentivazione.
L'obiettivo delle Parti è quello di far crescere in ogni luogo di lavoro la
cultura della sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione di
ciascun dipendente, l'utilizzo di idonei sistemi di gestione ambientale, le
procedure operative e i programmi di formazione del personale.
A tal fine tra la Direzione aziendale e la struttura della RLSA e della RSU
saranno attivati confronti annuali che avranno l'obiettivo di definire
interventi condivisi mirati al miglioramento ambientale.
Il confronto annuale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità,
dovrà inoltre riguardare i seguenti temi coerentemente con il sistema di
gestione adottato:
- le politiche e i programmi relativi all'applicazione dei sistemi di gestione
volontari;
- gli obiettivi di adeguamento alle normative sui grandi rischi e al controllo
integrato;
- investimenti effettuati nell'anno nonché quelli in corso per il biennio
riferiti alla prevenzione, alla sicurezza e alla tutela ambientale;
- le iniziative relative alla gestione dei siti inquinati;
- i programmi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti
e quelli relativi agli altri aspetti ambientali significativi (risorse
impiegate, gestione dei rifiuti, depurazione degli scarichi);
- formazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente
rivolta a tutti i lavoratori;
- eventuali collegamenti con gli Organismi paritetici territoriali in materia di
formazione.
La RLSA e la RSU sono tenute alla riservatezza circa i dati per i quali
l'Azienda ne faccia richiesta.
Impresa territorio.
Al fine di completare il sistema delle informazioni ai lavoratori e di
verificare gli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle norme, dai
rapporti negoziali e dai contributi dei soggetti interessati al miglioramento
della prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le
Parti concordano di individuare strumenti che consentano una verifica delle
problematiche ambientali sul territorio.
L'individuazione dei contenuti e le modalità di gestione di tali strumenti
saranno oggetto di verifica in sede di Osservatorio nazionale.
c) Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti.
Le Parti ritengono che la realizzazione di un corretto sistema di gestione
integrato salute - sicurezza - ambiente deve comprendere anche le attività del
personale delle imprese appaltatrici che operano nel sito.
L'attività di manutenzione collegata al mantenimento della sicurezza ed
efficienza degli impianti così come l'affidamento di queste attività ad imprese
terze devono far parte del sistema integrato di gestione salute - sicurezza -
ambiente e come tale sarà oggetto di confronto preventivo con le RLSA.
In questo caso l'affidamento, la durata e la conferma dei relativi contratti
dovranno comunque essere condizionati alla qualità dei risultati conseguiti
anche sul piano della sicurezza e della salvaguardia ambientale.
Le Parti convengono che una corretta politica finalizzata alla prevenzione dei
rischi nell'indotto si può sviluppare in 3 fasi: la selezione delle imprese per
il conferimento dell'appalto, la realizzazione dei lavori (piano dei lavori), il
coordinamento delle attività.
Nella 1a fase deve esistere una procedura che preliminarmente contribuisca alla
selezione e alla valutazione della qualità delle imprese in tema di salute,
sicurezza e ambiente.
L'Osservatorio definirà specifiche linee guida per facilitare l'adozione da
parte delle aziende di procedure coerenti con il precedente punto.
Nella fase di realizzazione dei lavori, per le attività di
manutenzione/investimenti di particolare complessità che prevedono il
coinvolgimento di più imprese, l'Azienda committente informerà le proprie RLSA
sui contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Questo documento verrà consegnato, ove previsto dalle normative, (manutenzioni
generali e nuove realizzazioni) alle imprese affinché ne rendano edotti i propri
lavoratori e i rispettivi RLS.
L'Azienda committente verificherà inoltre mediante dichiarazione del datore di
lavoro dell'impresa appaltatrice, che il personale alle dipendenze della stessa
sia stato debitamente informato e che sia periodicamente addestrato in materia
di sicurezza.
Nella terza fase, durante i lavori di grandi manutenzioni e di investimenti,
l'Azienda committente promuoverà attività di coordinamento attraverso modalità
specifiche (gruppi di lavoro, riunioni 'post operam', comitati) tra le imprese
che operano nel sito coinvolgendo i propri RLSA e fornendo adeguata informazione
alle RSU.
d) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA).
Il ruolo, i compiti, le modalità di elezione, i diritti e i doveri del RLS
unitamente ad una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate
alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro sono regolati dal D.lgs.
19.9.94 n. 626 e dall'Accordo interconfederale Confindustria-Cgil, Cisl, Uil del
22.6.95. L'adozione volontaria da parte delle aziende di sistemi di gestione
integrata salute, sicurezza, ambiente e la complessità della normativa
soprattutto in materia ambientale richiedono una più alta qualificazione del RLS
unitamente a una sua concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate
alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
La figura del RLS, nell'ambito dei programmi di formazione già definiti
dall'Osservatorio nazionale, dovrà vedere arricchita la sua competenza sui temi
dell'ambiente assumendo il nuovo ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la
salute, la sicurezza e l'ambiente (RLSA).
Con l'avvio e il consolidamento di questa nuova figura di RLSA si intendono
superate le Commissioni Ambiente.
L'Osservatorio nazionale ha assunto quali priorità l'attuazione di processi di
informazione, di formazione e di partecipazione di tutti i lavoratori in materia
di salute, sicurezza ed ambiente, la programmazione della formazione congiunta
dei RLSA e l'attivazione dell'erogazione della formazione di 64 ore globali,
sulla base dei moduli formativi di salute, sicurezza e ambiente definiti
nell'ambito dell'Osservatorio nazionale.
La formazione al RLSA verrà completata con l'erogazione di un modulo di
aggiornamento di 8 ore anno per la durata del mandato.
L'Osservatorio disporrà di una Banca dati per l'anagrafe delle RLSA di tutte le
Aziende del settore, per monitorare i processi formativi e per programmare gli
aggiornamenti.
L'Osservatorio convocherà annualmente la Conferenza delle RLSA, unitamente ai
Responsabili aziendali per i servizi di prevenzione e di sicurezza (RSPP), per
condividere l'evoluzione dei sistemi normativi e diffondere ed implementare le
migliori pratiche in materia di salute, sicurezza e ambiente.
Il numero delle RLSA, elette all'interno delle RSU, sarà rapportato all'organico
delle strutture organizzative aziendali secondo la seguente tabella
- 1 da 16 a 100 dipendenti
- 3 da 101 a 300 dipendenti
- 4 da 301 a 600 dipendenti
- 5 da 601 a 1.000 dipendenti
- 6 oltre 1.000 dipendenti
Il monte ore a disposizione del RLSA è di 40 ore anno, oltre a quelle già
previste per le RSU.
L'agibilità del RLSA verrà implementata a fronte di progetti comuni relativi in
particolare ad applicazioni di nuove normative e a necessità specifiche di
comunicazione e di dialogo con il territorio. Tali progetti saranno definiti
nell'ambito del confronto annuale che si svolgerà a livello aziendale.
La presente intesa, sul numero e sull'agibilità delle RLSA, armonizza e supera
gli accordi sottoscritti dall'Unione Petrolifera l'11.10.95 e dall'Eni il
17.10.95.
Nota a verbale.
Le Parti convengono che per le società Eni/Divisione Agip, Snam e Saipem, stante
la loro articolazione sul territorio, il numero dei RLSA sarà individuato
all'interno dell'istanza elettiva delle RSU (distretto, cantiere o zona) come
previsto dagli accordi attuativi in materia.
Il RLSA nello svolgimento della propria attività, tra l'altro:
- è consultato e formula osservazioni sulla designazione degli addetti al
servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- presenta proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee alla tutela della salute dei lavoratori;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, direttamente da
questi o eventualmente tramite l'azienda;
- partecipa e formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle Autorità competenti;
- è consultato sulla formulazione del documento di valutazione del rischio
elaborato ai sensi delle normative vigenti al programma di attuazione e alla
verifica degli interventi di miglioramento;
- è consultato sul programma di formazione e di informazione dei lavoratori per
gli aspetti di sua competenza;
- può formulare osservazioni e proposte in merito a nuove procedure di lavoro e
alla revisione di quelle esistenti;
- analizza e valuta i risultati dei monitoraggi ambientali;
- riceve informazioni sulle analisi degli infortuni, sulle statistiche e sugli
indici di riferimento;
- è consultato nell'eventualità che l'azienda decida di procedere alla
certificazione dei sistemi di gestione ambientale e di sicurezza delle proprie
attività;
- è consultato sulle attività di prevenzione incendi e pronto soccorso nonché
sui piani di emergenza, sulle attrezzature di sicurezza, sui sistemi di allarme
e sui mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento;
- riceve in via preventiva informazioni sui rischi eventualmente derivanti
dall'introduzione di nuove sostanze nel ciclo produttivo, nonché dall'utilizzo
di nuove tecnologie; a dette informazioni saranno allegate le relative
acquisizioni scientifiche verificate a livello nazionale o internazionale;
- riceve informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto
intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- avverte il responsabile del Servizio prevenzione e protezione dei rischi
individuati nel corso della sua attività anche per le opere o i servizi
conferiti in appalto;
- è informato tempestivamente sui casi di infortuni gravi e sull'insorgenza di
malattie professionali;
- può partecipare con il medico competente ai sopralluoghi in azienda;
- è informato dal medico competente sull'adozione degli indicatori utilizzati
per il monitoraggio della salute;
- è informato, ove vi siano lavoratori assegnati all'estero, sul monitoraggio
dei rischi biologici derivanti dalle patologie connesse alla vita nei Paesi
esteri che richiedono particolari vaccinazioni.
Fornitura di lavoro interinale.
Per lavoratori che prestano attività di lavoro interinale, prima dell'accesso
nei luoghi di lavoro, viene prevista l'informazione e la eventuale formazione
sulla tutela della salute e della sicurezza.
L'eventuale necessità di un programma di sorveglianza sanitaria sarà oggetto di
chiarimento tra le Parti previa verifica con l'Agenzia fornitrice.
Controlli sanitari.
L'Azienda in presenza di rischi lavorativi che richiedono, a norma di legge, la
sorveglianza sanitaria, sottopone i lavoratori interessati a visite preventive e
periodiche a cura del medico competente.
Al termine degli accertamenti sanitari, il medico esprime giudizi di idoneità
specifica alla mansione: il lavoratore che non ne condivida le conclusioni può
opporre ricorso all'Organo di Vigilanza territorialmente competente.
Gli accertamenti sanitari possono essere richiesti anche dal singolo lavoratore
per motivi correlati allo svolgimento della specifica attività professionale.
Nei casi non previsti dalle norme e qualora a seguito di indagini sanitarie o di
valutazione dei rischi vengano individuate situazioni particolari per le quali
le Parti ne ravvisino congiuntamente la opportunità, sarà concordata
l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato
all'area di rischio individuato.
L'onere degli accertamenti resta a carico dell'azienda.
Per garantire sistematicità e tempestività delle indagini sanitarie, sia quelle
programmate che quelle che si rendessero di volta in volta necessarie, le stesse
sono effettuate da strutture sanitarie costituite all'interno dell'azienda, ove
esistenti.
In caso di specifiche motivazioni organizzative e per particolari complessità
delle indagini, le Parti faranno ricorso a strutture del Servizio Sanitario
Nazionale o a Enti e Istituti specializzati.
I lavoratori sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che
vengono impartite dall'Azienda per la tutela della loro salute e della loro
integrità fisica.
Durante il lavoro essi sono tenuti inoltre a servirsi dei mezzi protettivi e dei
dispositivi di sicurezza forniti dall'Azienda, curando altresì la perfetta
conservazione dei mezzi stessi, a segnalare le deficienze dei dispositivi e dei
mezzi di protezione suddetti, a non rimuovere o modificare dispositivi e mezzi
di protezione senza averne ottenuto l'autorizzazione.
L'Azienda mette a disposizione, ove motivi di igiene lo esigano, bagni con docce
perché i lavoratori possano usufruirne.
Strumenti informativi.
Per garantire la tutela della salute ed avere in ogni momento riferimenti sui
lavoratori in merito ai rischi cui sono esposti e allo stato della loro salute,
sono attivati strumenti di archiviazione e informazione secondo quanto previsto
dall'Osservatorio nazionale.
Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali.
Ai fini di una più puntuale valutazione dei rischi l'Azienda si impegna, ove
opportuno e possibile, a predisporre controlli quantitativi degli agenti di
rischio chimico/fisico/biologico.
I risultati saranno allegati al documento di valutazione dei rischi, istituito e
aggiornato secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94.
In tal modo il registro dei dati ambientali, definito nelle precedenti stesure
contrattuali, viene inglobato nel documento, costituendone una parte integrante.
Tuttavia, al fine di agevolare l'accesso costante (tempestivo) ai dati, il
registro permane come elemento separato.
Dati biostatistici.
I risultati delle visite mediche ed accertamenti integrativi vengono elaborati
statisticamente, in modo collettivo ed anonimo, dal medico competente il quale
li presenta ed illustra, congiuntamente ai protocolli di sorveglianza sanitaria,
in occasione della riunione periodica prevista dalle normative vigenti con il
RLSA, il RSPP e il datore di lavoro.
I dati oggetto della relazione, che costituiscono il registro dei dati
biostatistici previsto da precedenti stesure contrattuali, vengono inseriti nel
verbale di riunione per essere accessibili anche da parte dei lavoratori.
Registro degli infortuni e delle malattie professionali.
Ferme restando le norme in materia di tenuta dei registri infortuni e delle
malattie professionali, l'Azienda mette a disposizione del RLSA/RSU la raccolta
dei dati sugli infortuni e malattie professionali e le relative elaborazioni
statistiche secondo le modalità previste dall'Osservatorio nazionale.
Cartella sanitaria e di rischio.
La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, tenuta e aggiornata dal medico
competente nel rispetto del segreto professionale, dovrà essere idonea ad
ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo.
In particolare:
- i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali
esami clinici;
- i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché quelli
forniti dal lavoratore relativamente alle malattie e agli infortuni non
professionali;
- i dati relativi alle patologie afferenti la sfera riproduttiva in relazione
alla tipologia dell'attività svolta;
- i dati che caratterizzano l'ambiente in cui il lavoratore presta la propria
attività,
cioè:
- reparto e/o mansione, posizione, attività di lavoro, eventuali turni, agenti
di rischio e durata dell'esposizione.
Alle informazioni contenute nella cartella hanno accesso esclusivamente, oltre
al medico competente, l'interessato (direttamente o tramite il proprio medico
curante), gli Organi di vigilanza, i medici curanti o gli Istituti autorizzati.
Copia della cartella può essere richiesta dal lavoratore in qualsiasi momento e
viene comunque consegnata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto
di lavoro.
Scheda sicurezza sostanze e preparati.
Nel caso vengano utilizzati nel ciclo lavorativo preparati pericolosi come
definiti dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del RLSA e dei
lavoratori le relative schede di sicurezza predisposte dai fornitori dei
preparati e contenenti indicazioni circa le caratteristiche e la pericolosità
dei prodotti, le modalità di manipolazione e stoccaggio nonché elementi di primo
soccorso in conformità con le disposizioni vigenti.
Registri degli esposti.
Per rischi particolari (cancerogeni, biologici, rumore e radiazioni ionizzanti)
il datore di lavoro istituisce in conformità con le vigenti normative specifici
registri degli esposti nei quali sono annotati i nomi dei lavoratori, i periodi
di esposizione, le mansioni e la sostanza a cui è riferita l'esposizione. Tali
registri sono a disposizione del RLSA.
Scheda di impianto.
Nelle unità produttive in cui l'attività è ricompresa nel campo di applicazione
del D.lgs. n. 334/99 e successive integrazioni e modificazioni è approntata una
scheda con le caratteristiche di impianto per l'informazione sui rischi di
incidente rilevante.
La scheda, concordata tra le Parti, contiene informazioni sui seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
- scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo
con le caratteristiche tossicologiche e di rischio delle sostanze, le modalità
di manipolazione e gli interventi di pronto soccorso.
Videoterminali e radiazioni ionizzanti.
Considerata l'evoluzione normativa in atto in materia di videoterminali e
radiazioni ionizzanti l'azienda e la RLSA verificheranno, congiuntamente, le
procedure di applicazione.
e) Abiti da lavoro.
Per quanto concerne gli abiti da lavoro premesso che i Dispositivi di Protezione
Individuale sono regolamentati dalla normativa legislativa vigente, l'Azienda
fornisce ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute, camice, grembiule,
divise e abiti speciali) a quei lavoratori la cui attività lo richieda e ne
assicura il ricambio tenendo conto delle lavorazioni, della normale usura e dei
casi in cui l'efficienza agli effetti della sicurezza e dell'igiene ne richieda
la sostituzione.
L'Azienda mette, ove necessario, a disposizione dei lavoratori appositi
armadietti nei quali custodire gli indumenti di lavoro.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del
tutto particolari o esposti alle intemperie, debbono essere forniti quegli
indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di
lavoro.
L'Azienda può richiedere ai lavoratori di indossare, durante lo svolgimento
dell'attività lavorativa, divise o abiti speciali; in questi casi la scelta
dell'indumento viene effettuata consultando il RLSA.
L'Azienda fornisce tali indumenti in uso gratuito.
Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l'uso, il rinnovo
e il controllo degli abiti di lavoro, delle divise a degli indumenti speciali di
lavoro indossati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, formano
oggetto di accordo tra le Parti a livello aziendale.
L'Azienda è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano
lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in
locale adatto e che i lavoratori medesimi siano dotati di appositi armadietti
ove custodire gli indumenti di lavoro.
In tali circostanze il trattamento degli indumenti sarà oggetto di specifiche
procedure da concordare con il RLSA.
D) Applicazione legge 11 aprile 2000 n. 83
3) Linee guida per l'assetto degli impianti in caso di sciopero.
Le parti confermano che il diritto di sciopero sarà esercitato tenendo in
considerazione primaria i problemi della sicurezza delle persone, della
salvaguardia dell'integrità degli impianti e della tutela dell'ambiente.
Le parti sono consapevoli che l'esercizio degli impianti del ciclo energetico -
petrolio, gas e produzione di energia elettrica - e in particolare di quelli a
ciclo continuo, è caratterizzato prevalentemente dall'elevato contenuto
tecnologico associato a processi altamente sofisticati ed integrati, soggetti ad
alte temperature e pressioni che richiedono di limitare al massimo i regimi
transitori nelle unità al fine di evitare fenomeni di deterioramento
progressivo, di obsolescenza accelerata e di possibile rischio.
A livello locale, entro 5 mesi dalla firma del presente CCNL, si procederà
pertanto alla stipula di accordi sull'assetto degli impianti.
Gli specifici accordi prevedranno:
- la coincidenza degli assetti concordati con gli scioperi;
- le modalità per la gestione delle altre attività;
- la composizione delle squadre di sicurezza;
[
]
Nel caso non si raggiungessero gli accordi nelle singole unità produttive, la
Fulc nazionale e l'Asiep si faranno promotori di un tavolo negoziale congiunto
con RSU, Strutture sindacali territoriali ed Aziende al fine di realizzare
accordi coerenti con gli obiettivi indicati nelle presenti linee guida.
Tutti gli accordi dovranno essere depositati entro settembre 2002 presso la
Commissione di Garanzia.
Al completamento delle intese locali, le parti si impegnano a rinunciare al
ricorso all'Autorità amministrativa in quanto non coerente con lo spirito del
presente accordo.
E) Pari opportunità
Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 9.12.77 n. 903, relativa
alla parità uomo-donna; nell'intento di sviluppare iniziative nell'ambito delle
previsioni e delle possibilità offerte alla legge n. 125/91 sulle azioni
positive, in armonia con le ultime Raccomandazioni UE a tutela della dignità
delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni
finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato
ostacolo soggettive e oggettive che non consentano una effettiva parità di
opportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.
A tal fine e in affermazione della legge n. 125/91, con funzione di studio e di
proposta nei confronti delle Parti stipulanti; in raccordo con l'Osservatorio di
settore costituito nell'ambito delle Relazioni industriali, viene costituita la
Commissione paritetica nazionale sul tema della condizione del lavoro femminile
e della realizzazione delle pari opportunità nel settore energia e petrolio.
Detta Commissione nazionale, composta da 3 membri designati dalle Segreterie
nazionali delle OOSS stipulanti il presente CCNL e da 3 membri designati dalla
parte datoriale firmataria del contratto inizierà a lavorare tempestivamente per
consentire di definire un testo da inserire nella stesura finale del nuovo CCNL
prevista entro giugno p.v.
La Commissione nazionale per le pari opportunità promuoverà iniziative rivolte a
creare effettiva pari dignità delle persone, in particolare, per prevenire
fenomeni di molestie sessuali e lesioni della libertà personali del singolo
lavoratore/lavoratrice, nonché l'eventuale elaborazione di un codice di condotta
sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte le aziende.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
permessi o aspettative legati agli eventi di maternità e all'assistenza per
comprovate necessità familiari, le Aziende promuoveranno le necessarie attività
di formazione per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in
servizio al termine del periodo di astensione facoltativa per maternità, ove
necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per
ristrutturazione aziendale.
Sono fatti salvi i protocolli e le iniziative aziendali presenti nelle singole
aziende alla data di entrata in vigore del presente contratto in materia di pari
opportunità.
F) Tutela della dignità degli uomini e donne sul posto di lavoro
Le parti nel considerare quanto previsto dalle
Raccomandazioni
UE n. 131(1) del
27.2.91 e la risoluzione del Parlamento Europeo 11.2.94 in materia di molestie
sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la
dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
Le parti si impegnano ad attuare una politica di prevenzione e informazione nei
confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il
diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro
sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna
donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti.
Parte II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Contratto di lavoro a tempo determinato e attività di cantiere e di
commessa nei settori di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
(decorrenza 1.9.02).
Per il contratto di lavoro a tempo determinato si fa riferimento alle
disposizioni legislative vigenti.
[
]
A) Le Parti individuano tra le ragioni tecniche, produttive, organizzative e
sostitutive più ricorrenti tra quelle idonee ad apporre un termine, le seguenti:
- esecuzione di un'attività o di un servizio, definiti o predeterminati nel
tempo, anche non aventi carattere eccezionale o occasionale;
- incremento di attività produttiva in dipendenza di punte eccezionali o di più
intensa attività o di "start up" di nuovi impianti, grandi manutenzioni, ecc;
- sostituzione dei lavoratori assenti con esclusione di quelli assenti dal
lavoro per sciopero;
- sostituzione di quei lavoratori impegnati in attività di formazione,
aggiornamento, addestramento;
- progetti temporanei di studio, ricerca, sviluppo prodotti nonché di analisi e
innovazione di processi e metodologie e progetti specifici legati
all'esplorazione e sviluppo;
- espletamento delle attività connesse alla distribuzione di prodotti
petroliferi nell'ambito aeroportuale.
I limiti del rapporto tra lavoratori a tempo determinato e tempo indeterminato
vengono individuati nelle seguenti percentuali da computarsi a livello aziendale
come media annua dei contratti a tempo determinato:
- 20% sino a 600 dipendenti
- 15% da 601 a 1.200 dipendenti
- 10% oltre 1.200 dipendenti
dei lavoratori a tempo indeterminato a ruolo nell'azienda, al 31 dicembre
dell'anno precedente.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta
inteso che possono essere instaurati fino al massimo di 10 rapporti di lavoro a
termine come media annua, sempre per le medesime fattispecie.
In ogni caso il loro numero non dovrà essere superiore agli occupati a tempo
indeterminato nell'azienda.
Dal computo di tali percentuali sono escluse le fattispecie sotto riportate,
relative all'attività di cantiere e di commessa.
B) "Attività di cantiere"
Attività che si esplica nell'ambito della progettazione, dei servizi geotecnici,
della costruzione gestione e manutenzione di impianti e condotte, della
perforazione, dei sistemi di produzione galleggianti, nonché per manutenzione
mezzi e attrezzature al verificarsi delle seguenti situazioni:
- per lo svolgimento di attività in cantieri di posa-condotte a terra,
relativamente a tratte territorialmente predefinite, legata sia alla durata
della realizzazione dell'opera, sia ad 1 o più cantieri o parte di essi, o per
il montaggio di impianti industriali;
- per lo svolgimento di attività in cantiere montaggi mare a bordo dei mezzi
navali speciali o delle attività di supporto a terra;
- per lo svolgimento di attività in cantieri di perforazione a terra, a mare o
di sistemi di produzione galleggianti, da svolgersi con lo stesso impianto o a
bordo dei mezzi navali speciali, in contesti territoriali predefiniti, oppure
indicando 1 o più pozzi, oppure nell'ambito dell'area di ricerca o coltivazione;
- per lo svolgimento di attività per manutenzione di mezzi e attrezzature
(piattaforme, pontoni, macchine movimento terra, ecc.) presso una base, una
postazione o in banchina.
C) "Attività di commessa"
Progettazione, servizi geotecnici, ricerca, costruzione degli impianti e delle
condotte, sistemi di produzione galleggianti, manutenzione e/o gestione di
impianti industriali e/o ecologici e condotte - anche governati dal sistema
della concessione - posa di condotte e perforazione:
- attività relative a commesse che comportino anche la fornitura al cliente di
servizi di segreteria, amministrativi, di approvvigionamento materiali,
addestramento e formazione di personale tecnico di terzi;
- attività relative a commesse che richiedano prestazioni diverse in
specializzazione da quelle tipiche del personale in servizio nelle Società, ivi
comprese le attività in campagna;
- attività richieste dalla fase di realizzazione in cantiere in particolare per
le attività di direzione lavori e/o supervisione e/o costruzione e/o avviamento
di impianti;
- svolgimento di ruoli professionali per i quali non sono disponibili
temporaneamente nell'organico aziendale professionalità adeguate quanto a numero
e/o qualità;
- diversificazione di attività produttiva che richieda impiego di risorse con
preparazione di base o esperienza professionale o specializzazione non presenti
in azienda a livello adeguato.
Per le fattispecie B) e C) sopra riportate la percentuale dei lavoratori assunti
con contratto a termine, come media annua, non potrà superare complessivamente
il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato a ruolo nell'azienda.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel precedente punto A), le Parti
hanno individuato delle ipotesi aggiuntive per le attività di cantiere e di
commessa in quanto le Aziende operanti nel mercato nazionale e internazionale
delle commesse sono caratterizzate da alta concorrenzialità, dalla temporaneità,
variabilità e improgrammabilità delle attività e quindi devono essere poste in
grado di realizzare una gestione economica delle proprie risorse.
[
]
Le Parti concordano inoltre:
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti gli istituti e i
trattamenti in essere nell'azienda per i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, a parità di inquadramento e proporzionalmente al periodo di
lavoro prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura
del contratto a termine.
Al lavoratore a tempo determinato sarà fornita una formazione sufficiente ed
adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto per prevenire
i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
Per le fattispecie che prevedono la sostituzione di lavoratori assenti potrà
essere previsto un periodo di affiancamento.
Annualmente, in occasione degli incontri di informazione e consultazione
previsti a livello aziendale, le Aziende forniranno alle OOSS piani preventivi e
dati a consuntivo del ricorso al lavoro a tempo determinato.
[
]
Art. 4 - Fornitura di lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24.6.97
n. 196, può essere sottoscritto, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa,
nelle fattispecie determinate per il contratto di lavoro a tempo determinato.
A tal fine, per tali fattispecie concordate, la percentuale massima di utilizzo
è pari al 10%, come media annua, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nell'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le eventuali frazioni di unità sono arrotondate all'unità superiore. Nei casi in
cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5, resta ferma la
possibilità di intrattenere fino a 5 contratti per lavoro temporaneo come media
annua; in ogni caso, il numero totale non dovrà superare il totale dei contratti
di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Per definire le figure con esiguo contenuto professionale da escludere
dall'applicazione del contratto interinale, si fa riferimento alla 6a categoria
del nuovo sistema classificatorio.
Art. 6 - Telelavoro.
Linee-guida.
Le parti considerano il telelavoro come un mezzo per le aziende per modernizzare
l'organizzazione del lavoro e, nel tempo stesso, come un mezzo per i lavoratori
per riconciliare il lavoro con la vita sociale.
Si definisce 'telelavoro subordinato' una modalità di prestazione lavorativa
effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di
strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede
aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non
sia richiesta dalla natura propria dell'attività svolta.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di
adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità
logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti
principali tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata
dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni satellite, autonomamente organizzati al di
fuori delle strutture aziendali.
Il telelavoro è volontario sia per il lavoratore che per l'imprenditore.
Tale forma di lavoro può essere prevista come una possibilità, sia all'atto
dell'assunzione che per essere realizzata successivamente in base ad un accordo
volontariamente raggiunto tra le parti.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso
modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della
prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera
della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i
lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del
lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del
rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente
CCNL.
[
]
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di
Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo
preavviso, di rappresentati dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa
in azienda.
[
]
Le Parti convengono che le presenti linee guida rappresentino il riferimento per
la definizione degli accordi collettivi a livello aziendale o di gruppo
necessari per dare concreta applicazione all'orientamento delineato.
Le Aziende comunicheranno inoltre alle RSU i dati a consuntivo. Restano
confermate eventuali intese già in vigore.
Art. 7 - Apprendistato.
Si applicano le disposizioni in vigore.
Art. 8 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Per la disciplina dei CFL si richiamano le disposizioni degli Accordi
interconfederali tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 18.12.88 e 31.1.95,
riportati in allegato.
Parte III - Svolgimento del rapporto di lavoro
A) La valutazione della professionalità (inquadramento + Crea).
Art. 13 - Indice degli elementi Crea.
elementi del fattore "responsabilità"
1) sicurezza delle persone e degli impianti e tutela dell'ambiente
[
]
Art. 14 - Descrizione degli elementi Crea.
Responsabilità
1) Sicurezza delle persone e degli impianti e tutela dell'ambiente.
È la responsabilità che il ruolo ha di assicurare, secondo le proprie competenze
e nell'espletamento delle attività o dei compiti propri, la sicurezza delle
persone e degli impianti e la tutela dell'ambiente.
Nell'organizzazione esistono ruoli che non hanno responsabilità dirette di
questo tipo, altri che sono esposti a limitate responsabilità, altri che hanno
responsabilità significative, altri ancora che hanno una responsabilità diretta
e ampia.
B) Orario di lavoro.
Art. 18 - Orario di lavoro.
Il regime dell'orario rappresenta una delle componenti di primaria importanza
dell'organizzazione del lavoro e quindi dell'ottimale gestione dell'impresa.
Di conseguenza, la distribuzione dell'orario e la sua articolazione dovranno
armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere
funzionali ad un pieno utilizzo degli impianti e dei mezzi, realizzando
concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva
della forza lavoro all'interno del processo produttivo.
Dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale
degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato. Il tutto nell'ambito
di un sistema normativo che combini le esigenze di articolazione flessibile
dell'orario con la tutela dei diritti individuali e collettivi, da realizzarsi
attraverso una pianificazione delle prestazioni lavorative in un arco temporale
definito.
Le Parti concordano sull'esigenza di realizzare, a livello aziendale,
un'ottimale correlazione tra organizzazione del lavoro e utilizzo dell'orario
contrattuale con l'obiettivo di collegarle alle opportunità di sviluppo
aziendale ed occupazionale, anche in relazione ad esigenze per loro natura
prevedibili nelle modalità, ma variabili nel tempo e programmabili con brevi
preavvisi (ad es. discarica navi).
La distribuzione dell'orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per
i lavoratori turnisti sarà definita in sede aziendale con la RSU.
L'orario di lavoro verrà esposto in apposita tabella da affiggere ai sensi
dell'art. 12, RDL 10.9.23 n. 1955.
Articolazione dell'orario di lavoro..
Art. 19 - Lavoratori giornalieri.
Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore, l'orario di
lavoro settimanale dei giornalieri è fissato in 37h e 40'.
I lavoratori giornalieri forniranno normalmente le loro prestazioni secondo un
orario settimanale distribuito su 5 giorni, intendendosi peraltro che il giorno
di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti, escluso le ferie.
Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla domenica in modo da
assicurare 2 giorni consecutivi di riposo ogni settimana.
L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere prestazioni di lavoro anche per la
giornata del sabato (o giorno corrispondente). Qualora tali prestazioni vengano
richieste nel rispetto dei termini di cui al comma successivo per l'intera
giornata del sabato (o giorno corrispondente), il lavoratore non ha diritto ad
alcun compenso, purché venga esonerato dal prestare servizio nell'intera
giornata del lunedì successivo (o giorno corrispondente).
Le modifiche individuali dell'orario normale di lavoro devono essere comunicate
ai lavoratori interessati con almeno 3 giornate intere di preavviso.
Tuttavia, quando la modifica riguardi soltanto l'effettuazione di un'intera
giornata di lavoro nel sabato (o giorno corrispondente), il preavviso può essere
limitato alle ore 12 del giovedì (o giorno corrispondente).
A livello aziendale potranno essere realizzate - previi accordi sindacali -
articolazioni d'orario anche a livello di specifiche realtà organizzative che
prevedano diverse modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e inoltre
prestazioni settimanali distribuite su un numero di giorni da 4 a 6
(comprendenti quindi eventualmente anche i sabati) nel rispetto dell'orario
contrattuale annuo; potranno inoltre essere definiti differenti regimi d'orario
con prestazioni settimanali comprese tra 37h 40' e 40 h.
Entro novembre le Aziende e le RSU definiranno le modalità attuative dell'orario
settimanale per l'anno successivo.
Per orari di lavoro di durata superiore alle 37h 40' andranno programmati i
relativi giorni di riposo compensativo. Le prestazioni effettuate nei suddetti
limiti sono, a tutti gli effetti, ricompresse nell'orario normale e pertanto non
produrranno prestazioni di ore straordinarie. Tuttavia per le ore prestate oltre
l'orario settimanale contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 5%,
mentre per quelle prestate nella giornata del sabato verrà corrisposta una
maggiorazione del 15%.
Art. 20 - Orari plurisettimanali.
Al fine di rispondere ad esigenze aziendali di carattere organizzativo e a
situazioni lavorative particolari, che richiedono maggiore flessibilità nella
gestione lavorativa; nonché nell'intento di ricercare soluzioni ad esigenze di
natura individuale e collettiva, realizzando una migliore corrispondenza fra le
necessità organizzative e l'effettuazione delle prestazioni lavorative, a
livello di unità produttiva o di specifica unità organizzativa all'interno della
stessa potranno essere realizzate articolazioni dell'orario settimanale, come
media su un arco di più settimane, fino ad un massimo di 12 mesi.
L'articolazione degli orari settimanali sarà compresa tra un massimo di 48 ore e
un minimo di 28 ore. Nel quadrimestre l'orario complessivo potrà oscillare fino
a 2 ore medie settimanali rispetto all'orario settimanale di 37h 40'.
L'applicazione di orari nell'ambito dei suddetti limiti formerà oggetto di un
esame negoziale preventivo tra Aziende e RSU sulle relative modalità attuative.
Tale confronto dovrà esaurirsi entro 20 giorni.
Oscillazioni quadrimestrali superiori a quelle sopra indicate dovranno formare
oggetto di contrattazione preventiva con la RSU.
Per quanto concerne eventi non prevedibili né programmabili, che richiedono la
modifica degli orari stabiliti, il confronto con la RSU sarà effettuato in corso
di esercizio, e dovrà esaurirsi entro 10 giorni dalla comunicazione
dell'azienda.
In tale regime le prestazioni superiori all'8a ora giornaliera sono retribuite
con un'indennità del 10% della quota oraria e quelle effettuate nella giornata
di sabato con un'indennità del 15%.
Art. 21 - Lavoratori addetti a lavori discontinui.
I lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
(esempio: fattorino; guardiano; autista di vettura; portiere; infermiere
patentato; autista kilolitrico; autista rifornitore di aerei; ecc.) osserveranno
il calendario lavorativo annuo dei giornalieri o dei turnisti in relazione
all'orario di lavoro cui essi vengano adibiti. Le Aziende potranno determinare
il normale orario di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui in
misura tale da non superare di 5 ore l'orario di lavoro settimanale previsto nel
presente contratto, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata
oltre il suddetto orario un compenso pari al 100% della quota oraria.
Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori in turno.
I lavori in turni presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel
presente articolo sono i seguenti:
(A) turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del
giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
(B) turni con i quali viene assicurata una attività continua per tutte le ore
del giorno e della notte, ma con interruzione alla fine di ogni settimana;
(C) turni con i quali viene assicurata un'attività per tutti i giorni della
settimana, con esclusione però del turno notturno.
Ferma restando la possibilità per le parti di individuare e definire
contrattualmente, in aggiunta ai tipi più sopra considerati, altri eventuali
tipi di turno e la relativa disciplina, ogni altro tipo di organizzazione degli
orari di lavoro diverso da quello di cui al comma 1 del presente articolo viene
considerato come lavoro non in turno, e pertanto ricade sotto la disciplina
specifica dell'art. 28.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali
d'impedimento, dall'effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro
opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
Con l'obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento
della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite
nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo, nonché la
possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell'orario di
lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con
i normali meccanismi di sostituzione;
- l'obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo
restando l'impegno dell'Azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla
sostituzione.
Art. 23. Calendario annuo lavorativo dei lavoratori addetti in turno.
A decorrere dall' 1.1.03 l'orario normale di lavoro annuo:
- per i lavoratori addetti ai turni con i quali viene assicurato un'attività
continua per tutte le ore del giorno e della notte (h. 24) per tutti i giorni
della settimana (gg. 7) (turno A);
- per i lavoratori addetti ai turni, con esclusione del notturno (h. 16), per
tutti i giorni della settimana (gg. 7) (turno C) viene fissato in 231,5 giorni
di 8 ore lavorative, al lordo delle ferie.
Per gli avio rifornitori che operano in turni continui e avvicendati, l'orario
normale annuo, a decorrere dall'1.1.03 sarà pari a 1.852 ore al netto della
discontinuità.
Contestualmente verranno a cessare le giornate aggiuntive di riposo di cui
all'art. 22, CCNL Petrolio Privato 3.6.94.
A decorrere dalla stessa data dell'1.1.03 il numero delle giornate lavorative
annue di 8 ore, al lordo delle ferie,
- per i lavoratori addetti ai turni con attività continua (h. 24) con
interruzione alla fine di ogni settimana (gg. 5) (turno B) viene fissato in
245,5.
[
]
Art. 26 - Uscita turno.
Al verificarsi delle seguenti condizioni:
[
]
- permanente inidoneità, accertata da istituti di diritto pubblico, per grave
malattia, che comporti l'utilizzo in attività non in turno;
[
]
Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario.
[
]
Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro supplementare,
straordinario, festivo e notturno richiesto dall'Azienda solo quando sussistano
valide e comprovabili ragioni individuali d'impedimento.
Art. 28 - Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario.
Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro.
Le prestazioni eccedenti l'orario settimanale definito sono regolamentate come
segue:
- le maggiorazioni eccedenti la normale quota oraria del 100% saranno retribuite
nel mese di competenza;
- le quote orarie saranno accantonate nella misura del 50% nel conto ore (vedi
art. successivo);
- per il restante 50% all'inizio di ogni anno, il lavoratore manifesterà la
propria volontà in merito al pagamento o all'accantonamento nel conto ore.
[
]
Art. 29 - Conto ore individuale.
Nel conto ore confluiscono le prestazioni straordinarie per essere fruite in
forma di riposo compensativo, collettivamente o individualmente entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, come riferimento ai tempi, alla durata e
al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere
resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e
produttive.
I lavoratori potranno utilizzare i recuperi per motivi personali e per attività
formative secondo quanto previsto dalle relative norme contrattuali.
Le ore accantonate saranno evidenziate nella busta paga.
A livello aziendale verranno svolti incontri a cadenza trimestrale finalizzati
al monitoraggio del conto ore ed all'individuazione di iniziative tese a
consentirne la fruizione.
Semestralmente, le parti stipulanti verificheranno l'andamento del conto ore per
settori di attività. In tale occasione, con riferimento alle casistiche sotto
riportate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni:
- nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in
esercizio);
- attività prestate in realtà nazionali od estere in cui l'orario normale
seguito sia diverso da quello del settore energia;
- grandi manutenzioni pluriennali;
- eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali e
amministrativi)
le parti congiuntamente alle strutture territoriali/RSU e aziende interessate,
valuteranno l'opportunità di procedere allo svuotamento del conto ore anche con
pagamenti integrali o parziali.
Art. 31 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, tuttavia in caso di
obiettivo e giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie va
compensato con una indennità sostitutiva commisurata a tante quote giornaliere
(21simi) della retribuzione quante sono le giornate di ferie non fruite.
[
]
Art. 40 - Indennità di reperibilità.
Al lavoratore al quale l'azienda richieda di essere reperibile, per eventuali
immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da
concordarsi in sede aziendale, nell'ambito della contrattazione (di cui a pag.
8) e da corrispondersi per la durata dell'impegno di reperibilità.
L'obbligo dell'immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
[
]
Art. 41 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere.
Qualora le speciali condizioni in cui vengono ad essere svolte le ricerche
petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste
saranno determinate in sede aziendale nell'ambito della contrattazione (di cui a
pag. 8).
Art. 44 - Altri trattamenti.
Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di
aeromobili.
Quanto previsto dall'art. 23 - CCNL Petrolio Privato 3.6.94 - deve considerarsi
norma transitoria valida per l'intera vigenza contrattuale per le aziende che lo
applicavano al 14.3.02.
Parte IV - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 45 - Assenza per malattia o infortunio non professionali.
[
]
L'azienda, a norma dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, ha facoltà di far
sottoporre il lavoratore assente per causa di malattia o infortunio a visite di
controllo sia durante tutta la durata dell'assenza, sia al momento del rientro
in servizio, per accertare l'avvenuta guarigione.
[
]
Art. 46 - Infortuni e malattie professionali.
Per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso in casi di
infortunio e malattia professionali si fa rinvio alle vigenti disposizioni di
legge.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione delle sostanze adoperate o prodotte dall'ambiente di
lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto per i
provvedimenti del caso.
[
]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di
assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri, devono essere retribuiti
per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.
Parte VI - Disciplina aziendale e controversie
Art. 54 - Regolamento interno.
Il regolamento interno predisposto dall'Azienda, sentita la RSU, dovrà essere
affisso nel posto di lavoro al quale si riferisce.
Esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente contratto.
Art. 55 - Comportamenti in Azienda (decorrenza 1 maggio 2003).
Sino al 30.4.03 restano in vigore le rispettive normative del CCNL Energia Eni
29.11.94 e CCNL Petrolio Privato 3.6.94.
I) Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai suoi
superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione
verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di
collaborazione e di urbanità.
Dovranno tra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di
determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e
possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il
rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti, che rientrando nella
propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa
e della convivenza nei luoghi di lavoro.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
[
]
(4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
III) Ammonizione e sospensione.
Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione
scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al
lavoratore che:
[
]
(b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato
motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la
cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
(c) non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure
lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatogli;
(d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli
impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore
diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità
nell'andamento del lavoro;
[
]
(g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla
morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
[
]
IV) Licenziamento.
Il licenziamento per motivi disciplinari potrà essere inflitto, con la perdita
dell'indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta
gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi
all'azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni che siano
considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti
infrazioni:
[
]
(3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente Parte III o inadempimento
degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da
altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti
disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell'inadempimento comporti
l'applicazione diretta della sanzione prevista nella presente Parte VI;
(4) contravvenzione al divieto di accendere fuochi nelle sedi di lavoro,
contravvenzione al divieto di fumare nelle sedi di lavoro, ove ciò sia
espressamente vietato mediante apposito avviso;
[
]
(6) insubordinazione verso i superiori;
[
]
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal
diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.
Art. 56 - Controversie individuali e plurime.
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle
norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a
tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente
articolo escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso alla
Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
[
]
II) Controversie collettive per l'interpretazione delle norme contrattuali
Le controversie collettive per l'interpretazione del presente contratto saranno
deferite per la loro definizione all'esame di una Commissione permanente mista
nazionale. La Commissione mista nazionale, composta da 4 rappresentanti dei
datori di lavoro e da 4 rappresentanti dei lavoratori, nominati dalle parti
stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle
controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell'esame e delle decisioni prese sarà redatto motivato verbale.
Parte IX - Disposizioni particolari
Art. 62 - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le
relative norme di legge.
[
]
Art. 63 - Lavoro delle donne, fanciulli, adolescenti.
Per la tutela del lavoro delle donne e dei minori in materia di lavoro si fa
riferimento alle norme di legge.
Art. 64 - Tutela categorie dello svantaggio sociale.
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda e per un
miglior inserimento e utilizzo nel contesto aziendale, le aziende favoriranno la
collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicap e di altre
categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alle utilizzabilità dei
finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali con il
supporto tecnico della struttura pubblica competente.
L'attuazione degli eventuali progetti e gli effetti per i lavoratori interessati
saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
Le aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità
tecnico organizzative, la soluzione del problema dell'inserimento nelle proprie
strutture degli handicappati riconosciuti tali dalla legge, esamineranno le
possibilità di superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al
normale svolgimento delle attività dei lavoratori stessi in azienda, usufruendo
anche dei finanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali.
Si porteranno a conoscenza presso le aziende elenchi di imprese cooperative, con
personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività
esterne.
* * * * * * * * *
Quanto previsto dagli artt. 25 (Azioni sociali) e 26 (Lavori extracomunitari)
del CCNL Energia Eni deve considerarsi confermato quale accordo aziendale.
___________
(1) Il testo riporta la
Raccomandazione numero 31.