Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 14 gennaio 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1959
Parti: Sindacato Provinciale Panificatori e Camera Confederale del Lavoro, Cisl
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Como

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Disciplina dei turnisti.
Art. 3. - Tariffa di quintalato e indennità di contingenza.
Art. 4. - Vitto e alloggio.
Art. 5. - Minimo e massimo di lavorazione.
Art. 6. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 7. - Indennità operai turnisti.
Art. 8. - Indumenti di lavoro.
Art. 9. - Doppia panificazione.
Art. 10. - Decorrenza.
Art. 11. - Durata.
Tabelle paga

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri dipendenti da aziende di panificazione della provincia di Como, 14 gennaio 1959

Addì 14 gennaio 1959 in Como presso la sede del Sindacato provinciale panificatori, tra il Sindacato Provinciale Panificatori [...], e la Camera Confederale del Lavoro di Como [...], la Camera Confederale del Lavoro di Lecco [...], la Cisl di Como [...], la Cisl di Lecco [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo di lavoro al Contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956 per i lavoratori panettieri dipendenti da aziende di panificazione, da valere per la provincia di Como a decorrere dal 1° gennaio 1959.

Art. 1. - Apprendistato.
Ai sensi dell’art. 4 del Contratto nazionale è ammessa l’assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno tre operai qualificati. Potranno essere ammessi apprendisti anche nelle squadre con unità minori a tre a giudizio della Commissione paritetica che dovrà vagliare le singole richieste.

Art. 5. - Minimo e massimo di lavorazione.
I quantitativi da attribuire giornalmente a ciascun operaio sono i seguenti:
minimo Kg. 80;
massimo Kg. 100 (con una tolleranza di Kg. 10),
[...]

Art. 8. - Indumenti di lavoro.
Ai sensi dell’art. 26 del Contratto nazionale e conformemente alle disposizioni sanitarie in vigore il datore di lavoro fornirà entro il 31 gennaio di ogni anno, gratuitamente, i seguenti indumenti ai propri dipendenti fissi addetti alla panificazione: due grembiuli di tela; due paia di calzoni lunghi di tela; due bluse di tela.
Quale indennità sostitutiva per detto vestiario ai lavoratori turnisti verrà corrisposto una somma pari a L. 20 per ogni giorno di lavoro in aggiunta al normale trattamento previsto per gli stessi.

Art. 9. - Doppia panificazione.
Ai sensi dell’art. 29 del Contratto nazionale in caso di doppia panificazione, il trattamento economico spettante al lavoratore è il seguente:
oltre al salario normale spettante per il lavoro effettivamente compiuto dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà corrispondere per ore straordinarie svolte un compenso forfettario di L. 400 ad ogni operaio, compenso sostitutivo della maggiorazione 30 % prevista dal Contratto nazionale.
Inoltre, l’orario della doppia panificazione deve essere contenuto e terminato entro le ore 19 del giorno stesso in cui si effettua la doppia panificazione.