Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 14 aprile 1959
Validità: 01.05.1959 - 30.04.1960
Parti: Associazione Panificatori Artigiani e affini della provincia di Ferrara, Artigianato Provinciale ferrarese e Filia-Cgil, Sindacato Provinciale Panettieri-Cgil, Cisl provinciale
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Ferrara, Operai

Sommario:

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Classifica dei forni.
Art. 7. - Composizione delle squadre.
Art. 8. - Disciplina dei turnisti.
Art. 9. - Delle retribuzioni.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 10-bis. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 11. - Mancanza di energia elettrica.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Trattamento di malattia, di infortunio ed assicurazioni sociali.
Art. 17. - Chiamata alle armi.
Art. 18. - Richiamo alle armi.
Art. 19. - Delle funzioni.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Licenziamento, dimissioni e preavviso.
Art. 22. - Indennità di liquidazione.
Art. 23. - Doveri.
Art. 24. - Sanzioni disciplinari.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Indumenti di lavoro.
Art. 27. - Permessi sindacali.
Art. 28. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 29. - Trattamento della panificazione festiva o domenicale.
Art. 30. - Stipulazione contratti integrativi provinciali.
Art. 31. - Reclami e controversie individuali.
Art. 32. - Condizioni di miglior favore.
Art. 33. - Decorrenza e durata.
Norme aggiunte
Art. 1. - Disciplina del datore di lavoro, o suo familiare addetto alla lavorazione.
Art. 2. - Lavorazioni doppie.
Art. 3. - Minimo garantito.
Art. 4. - Corresponsione salario e liquidazione finale.
Art. 5. - Commissione paritetica.
Prima dichiarazione a verbale.
Seconda dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Ferrara, 14 aprile 1959

Il 14 aprile 1959, a Ferrara, presso la Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro [...], si sono riuniti [...] Associazione Panificatori Artigiani e affini della provincia di Ferrara, [...] Artigianato Provinciale ferrarese, [..] segretario della Filia-Cgil, [...] segretario del Sindacato Provinciale Panettieri aderente alla Cgil, [...] segretario della Cisl provinciale [...].
Le parti premesso che intendono applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti da aziende di panificazione stipulato a Roma il 26 luglio 1956, richiamandosi a quanto è espressamente citato dall’art. 30 del sopra richiamato contratto, procedono alla stesura del presente contratto integrativo da valere per la provincia di Ferrara.

Art. 1. - Limiti di applicabilità del contratto.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Art. 2. - Assunzione.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Art. 4. - Apprendistato.
In deroga a questo previsto dal Contratto Nazionale, l’apprendistato è regolato secondo la legge 19 gennaio 1955, n. 25 e il relativo regolamento emanato con decreto presidenziale n. 1668 del 30 dicembre 1956. La durata dell’apprendistato resta stabilita in tre anni.
L’apprendista dopo tre anni di servizio, a sua richiesta, dovrà essere sottoposto ad esame di qualificazione da parte della Commissione Paritetica.
Se non otterrà la promozione, potrà proseguire il periodo di apprendistato fino al limite previsto dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955. In particolare, gli apprendisti panettieri non possono come stabilisce la legge vigente iniziare il lavoro prima delle ore 6 senza perdere la qualifica di apprendista. Essi inoltre non potranno essere impiegati per più di 7 ore giornaliere, compreso il periodo di eventuali corsi professionali.
[...]
Per il primo anno di apprendistato, la retribuzione è a totale carico del datore di lavoro, mentre per gli anni successivi è a carico del cottimo di squadra limitatamente alle ore effettive di lavoro dedicato alla produzione. Le restanti sono a carico del datore di lavoro Di conseguenza gli apprendisti che non hanno il lavoro completo presso la squadra debbono rimanere a disposizione del datore di lavoro per ulteriore impiego sino al compimento delle 7 ore.

Art. 5. - Qualifiche.
I lavoratori panettieri sono classificati come segue:
а) operai specializzati (impastatare e infornatori) punti 100;
b) operai qualificati (aiuto impastatori e aiuto infornatori) punti 90;
c) operai comuni punteggi più sotto specificati;
d) apprendisti.
Si intendono apprendisti quelli meglio specificati all’art. 4. Si intendono operai comuni coloro i quali, in età superiore ai 16 anni, lavorano in ausilio agli specializzati o qualificati nell’intero ciclo produttivo all’interno del laboratorio.
È consentita l’occupazione di operai comuni nella seguente misura massima:
fino a 5 operai specializzati o qualificati: n. 1;
da 6 a 10 operai specializzati o qualificati: n. 2;
da 11 a 14 operai specializzati o qualificati: n. 3;
da 15 a 18 operai specializzati o qualificati: n. 4.
[...]
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze l’operaio comune può anche corrispondergli la retribuzione col sistema a quintalato come in base ai seguenti punteggi, avviene nei panifici ove opera la squadra:
[...] L’operaio comune osserverà il riposo settimanale e, una volta la settimana, verrà sostituito da un lavoratore turnista, possibilmente di eguale qualifica, tramite l’Ufficio di Collocamento.
[...]

Art. 7. - Composizione delle squadre.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Art. 8. - Disciplina dei turnisti.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale, con la precisazione che sulla retribuzione giornaliera globale di fatto percepita, l’operaio turnista ha diritto ad un aumento del 20 % (venti) a titolo di 13ª mensilità, ferie, festività infrasettimanali e nazionali e indennità di licenziamento.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Art. 10-bis. - Lavoro straordinario e notturno.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Art. 12. - Ferie.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.
Per gli apprendisti si fa invece riferimento alle vigenti disposizioni di legge le quali stabiliscono per i giovani che già hanno compiuto il 16° anno di età, 20 giornate ogni anno.

Art. 16. - Trattamento di malattia, di infortunio ed assicurazioni sociali.
I lavoratori dovranno essere assicurati secondo le norme stabilite al riguardo dalla legge, cioè:
1) contro gli infortuni;
[...]

Art. 19. - Delle funzioni.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Art. 23. - Doveri.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Art. 24. - Sanzioni disciplinari.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Art. 26. - Indumenti di lavoro.
A tutti i lavoratori panettieri che prestano attività nei panifici del Comune di Ferrara saranno forniti ogni anno gratuitamente dai rispettivi datori di lavoro i seguenti indumenti:
- due paia di calzoni di tela;
- due maglie di lana mezza manica;
- un grembiule.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti ai lavoratori, sia fissi che turnisti, saranno stabilite dalla Commissione paritetica. Il datore di lavoro che non provvederà a fornire detti indumenti, verserà ad ogni lavoratore fisso dipendente la somma di L. 10.000 all’anno, L. 2000 delle quali dovranno, dal lavoratore fisso, essere versate alla Commissione paritetica per l’acquisto del pacco vestiario dei turnisti. [...]

Art. 29. - Trattamento della panificazione festiva o domenicale.
In deroga a quanto previsto dal Contratto Nazionale, le chiusure dei panifici sono regolate, anche dal punto di vista retributivo, secondo l’art. 2 delle norme aggiunte al contratto integrativo provinciale.

Art. 30. - Stipulazione contratti integrativi provinciali.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Art. 31. - Reclami e controversie individuali.
Sta bene quanto stabilisce il Contratto Nazionale.

Norme aggiunte
Art. 1. - Disciplina del datore di lavoro, o suo familiare addetto alla lavorazione.

Il datore di lavoro, o suo familiare, addetto alla lavorazione, osserverà possibilmente il turno settimanale di riposo.
In tal caso l'Ufficio di Collocamento lo sostituirà con un lavoratore turnista di corrispondente qualifica.
La donna familiare del datore di lavoro, addetta alla lavorazione previo accordo con la squadra, verrà retribuita per ogni ora di effettivo lavoro prestato nella lavorazione in laboratorio nella stessa misura prevista dalla tabella salariale degli operai comuni, prelevando il salario equivalente dal cottimo di squadra.

Art. 2. - Lavorazioni doppie.
Le doppie lavorazioni convenute fra le parti sono le seguenti: Capo d’anno, Pasqua, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 novembre, Natale.
La produzione doppia per le festività sopraindicate va retribuita con applicazione del cottimo sull’intero quantitativo di farina lavorata, maggiorando la spesa totale, comprensiva della quota di contingenza e caropane, del 60 %. Tale percentuale copre ogni diritto del lavoratore tanto per quanto riguarda la festività, il lavoro notturno e quello straordinario.

Art. 5. - Commissione paritetica.
Si costituisce una Commissione paritetica composta da 6 membri di cui tre nominati dai datori di lavoro e 3 dai lavoratori.
I compiti ad essa assegnati sono:
а) curare l’esatta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del presente Integrativo Provinciale. Dirimere le eventuali vertenze relative alle norme in essi sancite. Tentare di comporre in prima istanza le eventuali vertenze far operai e datori di lavoro;
b) organizzare e presiedere tutte le operazioni degli esami di qualificazione degli operai qualificati, comuni e degli apprendisti che ne facciano richiesta ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente contratto;
c) stabilire le modalità ed il periodo entro il quale ogni anno tutti i lavoratori panettieri, fissi e turnisti dovranno ricevere gli indumenti, o la somma in. denaro, previsti dall’art. 26 del presente contratto.