Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 26 settembre 1959
Parti: Unione Artigiana dei Panificatori e Camera del Lavoro, Cisl, Cisnal, Uil
Settori: Agroindustriale, Panettieri, Catania

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Trasporto farina e combustibile.
Art. 7. - Trattamento economico.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, festività, gratifica natalizia e indennità vestiario.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.

Contratto collettivo integrativo per i lavoratori panettieri della provincia di Catania, 26 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 26 del mese di settembre, in Prefettura […], a seguito di invito si sono presentati: […] l’Unione Artigiana dei Panificatori […], la Camera del Lavoro […], la Cisl […], la Cisnal […], la Uil […]
Oggetto della riunione: «trattative stipula contratto integrativo».
Le parti concordemente, dichiarano di applicare, con effetto odierno, il contratto integrativo di lavoro allegato al presente verbale ad eccezione degli artt. 3, 5, 7 e 8.

Art. 1.
Il presente contratto si applica ai panifici come in premessa del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 26 luglio 1956.

Art. 2.
Le squadre di lavorazione nei panifici debbono essere organicamente composte in rapporto alla entità della produzione giornaliera.
Qualora la produzione lo consenta, della squadra fanno parte: un infornatore, un impastatore, due lavoranti comuni fissi, un apprendista.
Per i quantitativi di produzione viene stabilito un minimo garantito di Kg. 80 (ottanta) ed un massimo di Kg. 115 (centoquindici). Superati i centotrenta Kg. come base di produzione, si intende l’obbligo di assunzione di un altro operaio.

Art. 3.
Le parti di comune accordo nel rispetto dello spirito della contrattazione nazionale concordano di istituire nella nostra provincia una Commissione paritetica di datori di lavoro e prestatori d’opera nel numero di 6 rappresentanti dei datori di lavoro e di altrettanti rappresentanti dei lavoratori, con le attribuzioni che qui di seguito sono espresse:
1) La Commissione paritetica ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione bonaria delle vertenze che insorgessero tra le parti per mancata osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro come del presente. Detto tentativo che va fatto su richiesta della Organizzazione a cui il lavoratore è iscritto o conferisce mandato, deve essere esaurito entro il periodo massimo di giorni 15; restando chiaro che in mancanza di accordo o comunque trascorso tale termine, il lavoratore o chi per esso sono liberi di adire le vie legali.
[…]
Detta Commissione si riunirà a distanza di giorni 20 dall’avvenuta applicazione del presente integrativo e in tale riunione con regolamento interno si stabiliranno le modalità del suo funzionamento.

Art. 4.
Le parti, in riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comma 3° concordano che la durata settimanale del lavoro degli operai panettieri è di cinque giorni lavorativi.

Art. 5.
Ai lavoratori turnisti compete lo stesso trattamento salariale corrisposto agli operai fissi.
[…]

Art. 6. - Trasporto farina e combustibile.
All’operaio comandato per trasporto farina e combustibile dal magazzino al deposito, qualora questo non si trovi nello stesso fabbricato in cui risiede il panificio, sarà corrisposto un compenso di L. 40 per quintale.

Art. 7. - Trattamento economico.
Il trattamento economico da praticarsi ai lavoratori panettieri viene concordato per quintalato […]

Art. 8. - Trattamento economico per ferie, festività, gratifica natalizia e indennità vestiario.
Il trattamento economico da praticarsi ai lavoratori per ferie, festività, gratifica natalizia e indennità vestiario viene concordato nella misura di L. 280 al quintale di farina lavorata, senza che detta somma abbia alcun riferimento salariale.
Le parti si riservano di stabilire le norme e le modalità di pagamento della suddetta somma di L. 280, quale rateo per ferie, festività, gratifica natalizia e indennità vestiario.

Art. 9.
Analogamente a quanto stabilito in linea di massima all’art. 8, il trattamento per ferie, festività e gratifica natalizia e vestiario da usare per gli apprendisti sarà quello previsto dall’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ultimo comma paragrafi A, B, e C.

Art. 10.
Per quanto riguarda il trattamento economico da usare agli apprendisti si fa riferimento a quanto in materia stabiliscono le leggi ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché per la indennità di licenziamento.

Art. 11.
Le parti si danno atto che, per quanto non previsto nel presente valgono le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro che viene per intero e in tutte le sue parti richiamato.
[…]