Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2015, n. 22375 - Pericolo di caduta degli addetti alla funivia: quando un RSPP diventa responsabile



"L'affermazione di responsabilità del ricorrente deriva proprio dalla qualifica ricoperta di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione figura questa che, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (V. da ultimo Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. Rv. 261107)."


 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: D'ISA CLAUDIO Data Udienza: 12/03/2015



Fatto


C.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'appello di Torino che, su gravame del Procuratore Generale, in riforma della sentenza di assoluzione, con la formula il fatto non sussiste, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Aosta in data 7.05.2012 in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, lo dichiarava responsabile del reato contestato e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
All'imputato è ascritto il reato di cooperazione colposa, nelle qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impianto teleferico, in quanto, per colpa, cagionava, unitamente ad altri (P. e G.) al lavoratore B.C., dipendente con qualifica di operaio di 6° livello e mansioni di addetto alla gestione e manutenzione degli impianti a fune, lesioni personali gravi; fatto verificatosi in quanto il B.C., recatosi nella stazione a monte della telecabina Checrouit per provvedere ad operazioni di pulizia, al termine del lavoro inciampava, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra rotolando verso l'impalcato metallico e, giunto sul grigliato, cadeva nella apertura esistente tra questo e la traversa, precipitando nel vuoto da una altezza di 12 metri. Fatto commesso dagli imputati per negligenza, imprudenza, imperizia e con violazione, tra l'altro, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, quanto al C.A., perchè nel documento di valutazione dei rischi, a lui demandata in ragione della qualifica di Responsabile per la prevenzione e protezione, in relazione agli interventi da effettuarsi presso le stazioni, a fronte di rischi elevati e, con specifico riguardo al rischio di caduta dall'alto, non venivano individuate compiutamene tutte le misure di prevenzione e protezione, né le relative procedure di sicurezza per la attuazione delle misure necessarie; in particolare, per non avere provvisto il lato prospiciente il vuoto della superficie piana orizzontale (il grigliato metallico) della stazione a monte della telecabina, sia sul lato entrata che sul lato in uscita delle vetture, di idonee protezioni atte ad eliminare il pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori (né erano state prese misure appropriate per il transito nelle vicinanze di tale zona pericolosa).
Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione. Premette che la stessa Corte d'appello ammette di non aver potuto operare né la descrizione né, tanto meno, la ricostruzione dell'infortunio, e, dunque, non è ammissibile ritenere integrata e completa la motivazione di una pronuncia di condanna in tema di infortuni sul lavoro in assenza della dinamica del sinistro. La motivazione, inoltre, manca in riferimento alla condotta dell'infortunato, rilievo essenziale e determinate ai fini della valutazione dei profili di responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro. Non può escludersi che il lavoratore possa avere tenuto in occasione dell'infortunio una condotta del tutto esorbitante dai compiti assegnatigli.
Secondo motivo. Si denuncia travisamento della prova circa la valutazione del piano di sicurezza predisposto dall'imputato, laddove si è affermato che in esso non era stato previsto il rischio caduta e si è accettata la possibilità di eventi di tal fatta. La sentenza impugnata non attribuisce alcun rilievo alle dichiarazioni testimoniali del perito di parte, ing. Be., che ha evidenziato come il rischio caduta fosse stato previsto nel Documento di Valutazione dei rischi e come fossero stati disposti anche i presidi per prevenirlo, sia di natura collettiva (il grigliato metallico) che individuali. La prova, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nella sentenza, dimostra che il rischio caduta dei dipendenti era stato assolutamente previsto ed adeguatamente fronteggiato.
Terzo motivo. Si denuncia, altresì, il travisamento della prova, intesa come utilizzazione inesistente, con riferimento ad un passaggio motivazionale riguardante le ragioni dell'esonero di responsabilità del P., datore di lavoro, con il riconoscimento di colpe a carico del solo ricorrente nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che avrebbe dovuto predisporre tutti i presidi necessari, avendone la delega. Ebbene, rileva il ricorrente, il RSPP, secondo la giurisprudenza e le norme che regolano la figura, detiene il solo compito di coadiuvare il datore di lavoro nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi, ma certamente non quello di predisporre ed attuare alcun presidio antinfortunistico all'interno dell'azienda. In nessun atto del processo viene fatta menzione dell'esistenza di una delega conferita da parte del datore di lavoro, P., a favore del RSPP, C.A..
Con il quarto motivo si denunciano altro vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente ha dimostrato, in sede di predisposizione del documento di valutazione dei rischi, in ossequio alle direttive tecniche contenute nel punto.4.19 dell'Allegato IV del D.Lgs 81/2008, di aver previsto l'applicazione all'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni della teleferica solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta, disposti a non oltre 0,50 metri sotto il margine del piano di manovra e sporgenti da questo per almeno due metri.
Non si comprende in base a quale argomento la Corte abbia ritenuto la misura di sicurezza in oggetto carente del "più alto grado di fattibilità". La norma, su richiamata, che prevede l'installazione di tali presidi è l'unica esistente all'interno del T.U. in tema di trasporto funiviario atta a regolare i requisiti di sicurezza con riferimento specifico al luogo di lavoro ove si è verificato l'infortunio de quo, pertanto non si comprende come possa definirsi non conferente il richiamo a tale normativa.
Quinto motivo. Altro vizio di motivazione lo si individua, sotto il profilo della contraddittorietà, con riferimento all'assoluzione del datore di lavoro sebbene sia stata rilevata la mancata predisposizione di adeguate cautele al fine di prevenire la caduta dei lavoratori, per poi pervenire, sulla scorta di tale assunto, alla sola affermazione di responsabilità del ricorrente.
Sesto motivo. Travisamento della prova in ordine alla valutazione del luogo di lavoro, ove si è verificato l'infortunio. In particolare ciò è avvenuto nel passaggio motivazionale laddove si riferisce che "il battuto di cemento era di dimensioni ridotte per cui non può ritenersi eccezionale o anomalo aver interessato con una caduta o in altro modo il grigliato fino a giungere all'apertura".
Si eccepisce che il battuto di cemento è una zona ben più ampia di quella erroneamente indicata in sentenza, di circa 50 cm., lasciata senza protezioni idonee. Come pure altro errore nella descrizione dei luoghi è quando si confonde il grigliato metallico con le traverse metalliche poste sul ponte protettore.

Diritto


I motivi esposti sono tutti infondati, sicché il ricorso va rigettato.
Preliminarmente, in ordine alla censura circa la mancanza di una ricostruzione della dinamica dell'infortunio, cioè delle modalità con cui la persona offesa è precipitata nel vuoto, se scivolato accidentalmente o per una sua condotta poco accorta o diligente, si concorda con il Giudice di appello sulla non rilevanza della circostanza.
Dato obiettivo ed incontrovertibile è che il lato prospiciente il vuoto della superficie piana orizzontale (il grigliato metallico) era privo di protezioni che potessero impedire il pericolo di caduta degli addetti alla funivia, non apparendo significativa, come puntualmente osserva la Corte territoriale, il rilievo difensivo della impossibilità di apporre ripari verticali o tali da interferire con lo spazio riservato all'arrivo della cabina, giacché, a dimostrazione del contrario, dopo l'infortunio sono state apposte in loco delle reti di protezione idonee ad evitare il pericolo di caduta.
Qualunque possa essere stata la causa che ha determinato lo scivolamento del B.C. verso il ripiano orizzontale e la sua caduta attraverso l'apertura, sufficientemente larga tale da consentire il passaggio del corpo di un uomo, esistente tra il grigliate la traversa, priva di qualsiasi protezione, non assume rilevanza in quanto ciò che è determinante nell'individuazione del nesso causale, tra la condotta omissiva contestata al ricorrente e l'evento, è la mancanza di qualsiasi riparo posto al limite di detta apertura, perché se esistente, l'evento non si sarebbe verificato.
Il ricorrente, sempre sul punto, ritiene rilevante ai fini della affermazione di responsabilità l'accertamento della condotta della persona offesa, poiché, se questa è stata del tutto esorbitante dai compiti assegnatigli, si propone come causa sopravvenuta che, ai sensi dell'art. 41, 2° comma cod. pen., era da sola sufficiente a determinare l'evento.
E' stato affermato da questa Corte che, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 ).
Ed è indubbio che il B.C., comunque, si trovasse sul posto per attendere alle sue funzioni di manutentore, che fosse scivolato accidentalmente o per una sua condotta negligente, poco rileva, a meno che, ma questo è un dato neanche proposto come possibile, non abbia posto in essere una volontaria condotta suicidarla.
Dunque, a fronte di tale dato oggettivo la Corte ha correttamente verificato se tale situazione di pericolo e le relative misure per prevenirlo fossero state previste dal Documento di Valutazione dei Rischi, la cui redazione era stata demandata al ricorrente in ragione della sua qualifica di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, non contestata.
Sul punto il ricorrente ha dedotto il vizio di travisamento della prova (secondo motivo) ritenendo che la Corte non abbia valutato le dichiarazioni del perito di parte, ing. Be., che ha evidenziato come il rischio di caduta fosse stato previsto nel documento di valutazione dei rischi e fossero stati disposti anche i presidi per prevenirlo.
E' opportuno ricordare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, ma, nel caso di specie, non si tratta di travisamento della prova, ma di diversa valutazione della prova, comunque, ancorata, ad elementi oggettivi (V. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014 Ud. Rv. 258774). La Corte torinese, infatti, partendo dal dato oggettivo della assenza di misure di prevenzione onde evitare il rischio di caduta con riferimento alla zona che ha interessato l'infortunio, ha verificato che il Documento di valutazione dei rischi non aveva previsto le misure idonee ad eliminare tale rischio, prevedendo solo il grigliato ma non anche un riparo al limite di esso, ma non afferma, affatto, che nello stesso documento non si fossero previsti altri rischi dello stesso tipo con riferimento a quella o ad altre situazioni o siti pericolosi.
Per una esposizione logica dell'esame dei motivi appare opportuno anticipare l'esame del quarto motivo che, a sua volta, assorbe le censure di cui ai motivi quinto e sesto. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto non conferente il richiamo alla normativa sulle teleferiche, spiegandone puntualmente le ragioni.
In effetti quelle disposizioni previste dal punto 1.4.19 dell'Allegato IV del D.Lgs 81/08, con specifico riferimento alle stazioni delle funivie, è pur vero che prevedono che "all'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta", ma è altrettanto vero che il grigliato di per sé solo non bastava, essendo necessario che questo, a sua volta, fosse munito di ripari laterali; correttamente la Corte, quindi, individua l'ulteriore norma di prevenzione degli infortuni nell'abrogato art. 16 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, che impone di adottare misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori ad una "altezza superiore ai metri due", confluito nel vigente articolo 122 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prescrive l'adozione di precauzioni per l'esecuzione di "lavori in quota", trattandosi di norme che fanno entrambe riferimento ad attività non svolte ad altezza d'uomo e miranti a prevenire il rischio di cadute dall'alto, atteso che le misure di sicurezza per evitare la caduta delle persone deve essere al più alto grado di fattibilità (Sez. 4, Sentenza n. 21268 del 03/10/2012 Ud. , Rv. 255278).
La stessa sentenza ha altresì affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'applicazione dell'art. 16 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, che impone l'adozione di precauzioni per l'esecuzione di lavori ad una "altezza superiore ai metri due", non è limitata al settore delle costruzioni edilizie, ma riguarda tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall'alto dei lavoratori.
La censura posta a base del terzo motivo è non conferente considerato che il profilo di colpa contestato al ricorrente e ritenuto assorbente è quello relativo alla mancata previsione da parte sua nel documento di valutazione dei rischi del rischio di caduta con riferimento al luogo in cui è avvenuto l'infortunio. Non rileva, pertanto, se questi avesse o meno avuto la delega da parte del datore di lavoro a predisporre i presidi necessari, come pure non rileva per l'esame della sua posizione il fatto che il datore di lavoro, P., sia stato assolto.
Pertanto, l'affermazione di responsabilità del ricorrente deriva proprio dalla qualifica ricoperta di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione figura questa che, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (V. da ultimo Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. Rv. 261107).
Al rigetto del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2015.