Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2015, n. 26999 - Infortunio mortale con un rullo asfaltatore compattatore semovente. Mancanza di valida delega di funzioni


 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: MASSAFRA UMBERTO Data Udienza: 14/05/2015


Fatto

 


1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di DG.G. avverso la sentenza emessa in data 21.11.2013 dalla Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma di quella in data 13.12.2010 del Tribunale di Livorno, dichiarava l'estinzione per prescrizione di varie contravvenzioni e, in relazione alla condanna del predetto per il delitto di omicidio colposo con violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro in danno del dipendente H.A., concedeva l'attenuante del risarcimento del danno e riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
2. Il fatto, come ricostruito dai giudici di merito. Intorno alle ore 17 del giorno 3 gennaio 2007 l'H.A., addetto alla conduzione del rullo asfaltatore compattatore semovente marca Omissis, nell'eseguire la manovra di salita dalla strada sul marciapiede in cui avrebbe dovuto pressare il manto bituminoso, a causa del dislivello fra la sede stradale e il marciapiede e dell'eccessiva angolazione a 45 gradi con cui l'H.A. tentava di salire in diagonale sul marciapiede medesimo stante la ristrettezza dello stesso, si ribaltava sul fianco sinistro.
A causa del ribaltamento, l'H.A., essendo privo della cinture di sicurezza, veniva sbalzato fuori dal sedile di guida precipitando al suolo dal lato sx del mezzo, ove il suo capo, un attimo dopo .veniva attinto dal montante sinistro del rollbar di sicurezza, che lo schiacciava contro l'asfalto provocandogli le lesioni mortali, mentre la gamba restava schiacciata sotto il semitelaio anteriore del mezzo.
Tale essendo stata la dinamica dei fatti, il Tribunale rilevava una serie di profili di colpa in capo al datore di lavoro eziologicamente connessi all'evento mortale e, cioè, la totale inefficienza della cintura di sicurezza che, come evidenziato dall'ing. R., consulente tecnico del P.M., aveva il sistema di aggancio inoperante. Infatti, in fase di ispezione subito dopo l'accaduto si era accertato che l'aggancio non rimaneva bloccato in chiusura. L'impossibilità di funzionamento della cintura di sicurezza si aggiungeva all'accertata prassi aziendale di non richiedere ai dipendenti l'utilizzo della stessa durante l'impiego del rullo, come delle altre macchine di cantiere, nonché la mancanza di adeguata formazione ed informazione del dipendente in ordine all'utilizzo della cintura di sicurezza e alla carenza dell'attrezzatura posta a disposizione dei rullisti per agevolare la manovra in questione.
3. La Corte territoriale rigettava le censure mosse all'imputato alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice con la sentenza di parziale conferma suddetta e, pur riconoscendo che l'imputato non era il capocantiere, riteneva che comunque sussiste la sua responsabilità quale datore di lavoro.
4. Il ricorrente contesta le argomentazioni opposte dalla sentenza impugnata alle doglianze esposte con l'atto di appello, in ordine al fatto che l'organizzazione aziendale prevedeva la delega di supervisione ai preposti B. e S., dotati di adeguata formazione ed inquadrati in livelli contrattuali adeguatamente retribuiti che conferivano ai due soggetti poteri e doveri assai ampi, laddove aveva escluso che tale circostanza, in una all'esiguità degli infortuni avvenuti in ambito aziendale, valesse a scagionare il DG.G., e ritenuto esigibile dall'imputato il compito di sorveglianza personale senza procedere ad adeguata valutazione della circostanza se la dimensione o complessità dell'azienda giustificasse tale conclusione.

Diritto


5. Il ricorso è infondato e va respinto.
6. Invero, la motivazione addotta in sentenza (pag. 10) in ordine alla doglianza qui riproposta è del tutto congrua ed esente da vizi di sorta, laddove è stato rilevato che la ditta era di modeste dimensioni con non più di 15-20 dipendenti e che la delega prevista, a dire del ricorrente, dall'organizzazione aziendale ai preposti B. e S., benché muniti di adeguata formazione, non era scritta, palesandosi comunque inammissibile per le dimensioni dell'azienda.
Pertanto la presenza dei predetti dipendenti non elide ma si aggiunge a quella, precipua, del datore di lavoro DG.G. al quale, proprio a causa delle già rilevate dimensioni contenute dell'azienda, non poteva essere sfuggita ed aveva, quindi, tollerato la prassi operativa, descritta in premessa, del tutto carente sotto il profilo della sicurezza. Invero, in caso di fatto colposo commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche, la responsabilità degli imprenditori o dirigenti o sovraintendenti alle attività lavorative non è ravvisabile solamente quando i compiti organizzativi siano stati effettivamente delegati ad altra persona qualificata e capace, che abbia liberamente accettata la delega, e sempre che tale delega risulti giudizialmente provata. Del resto, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Cass. pen. Sez. Un., n. 38343 del 24.4.2014, Rv. 261108).
7. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14.5.2015