Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2015, n. 27162 - Infortunio mortale e omessa verifica dell'idoneità del ponteggio quale sistema di protezione collettivo per le cadute dei lavoratori
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: IANNELLO EMILIO Data Udienza: 27/04/2015
Fatto
1. Con sentenza del 25/01/2012 il Tribunale di Ivrea dichiarava D.P., quale legale rappresentante della società P.G. S.r.l., e S.R.P., titolare dell'omonima impresa individuale, colpevoli del reato p. e p. dagli artt. 113 e 589, commi primo e secondo, cod. pen. loro ascritto per avere, nelle qualità appresso descritte, cagionato in cooperazione colposa tra di loro la morte di F.C., avvenuta il 7/5/2008 a seguito di infortunio sul lavoro.
Il sinistro si era verificato nel corso dei lavori di posa in opera di una nuova copertura in pannelli di lamiera coibentata dell'edificio «Elevatore Idraulico», di proprietà del Consorzio Irriguo di Omissis commessi in appalto alla P.G. S.r.l. e in funzione dei quali era stato elevato un ponteggio, fornito dalla ditta S.R.P..
Era accaduto che il F.C., dipendente della P.G. S.r.l., salito sul colmo del tetto per eseguire alcuni interventi di finitura, privo di casco protettivo e di cinture di sicurezza, era scivolato sulla liscia lamiera coibentata bagnata dalla pioggia ed era stato spinto per gravità verso il ponteggio la cui tavola fermapiedi non aveva retto all'urto e, sganciandosi, non ne aveva impedito la caduta da un'altezza di circa 10-11 metri da cui erano derivate gravi lesioni che lo avevano condotto a morte.
Il tragico evento era ascritto a D.P., nella qualità predetta di datore di lavoro del F.C., per aver redatto un piano operativo di sicurezza inidoneo alla particolare tipologia dei lavori da svolgere, non avendo in particolare previsto le modalità di verifica dell'idoneità del ponteggio quale sistema di protezione collettivo per le cadute dei lavoratori; per non aver installato alcun dispositivo di protezione contro le cadute; per non aver predisposto un idoneo sistema di posizionamento mediante funi, né sistemi di protezione individuale (cinture di sicurezza); per non aver fornito al F.C. una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, né in particolare una adeguata informazione circa l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Era inoltre ascritto a S.R.P., quale titolare della ditta fornitrice del ponteggio, per aver omesso di elaborare un progetto che ne verificasse la resistenza ai sovraccarichi orizzontali in caso di caduta degli operai dalle falde o dal colmo del tetto; per aver approntato opere provvisionali non idonee e proporzionate allo scopo per cui erano state allestite, non essendo il ponteggio provvisto di un parapetto idoneo a contenere i predetti sovraccarichi orizzontali.
Concesse le attenuanti generiche al solo S.R.P., con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, il Tribunale condannava D.P. alla pena di due anni di reclusione e S.R.P. a quella di un anno di reclusione, con il beneficio, per quest'ultimo, della sospensione condizionale. Condannava, inoltre, entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidati: in favore di Omissis, in € 300.000,00 per ciascuno; in favore di Omissis, in € 155.000,00; in favore di Omissis, in € 77.500; nonché al risarcimento dei danni anche in favore della Filca Cisl Biella da liquidarsi in separata sede.
2. Interposto gravame da parte di entrambi gli imputati, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 13/2/2014, in parziale riforma della sentenza appellata riconosceva anche in favore di D.P. le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e dichiarava, nei confronti dell'altro imputato, prevalenti le già concesse attenuanti generiche sulla aggravante, per l'effetto rideterminando la pena, nei confronti del primo, in un anno e quattro mesi di reclusione e, nei confronti del secondo, in otto mesi di reclusione; concedeva al primo il beneficio della sospensione condizionale della pena e al S.R.P. anche quello della non menzione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.
D.P. articola a fondamento del proprio ricorso quattro motivi.
3.1. Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ammissione della costituzione di parte civile della Filca-Cisl.
Sostiene che avrebbe dovuto ritenersi la carenza di legittimazione attiva del predetto sindacato, in mancanza di un danno derivante dalla lesione di un interesse proprio dell'associazione sindacale, eziologicamente riferibile alla condotta penalmente sanzionata, non essendovi in particolare alcuna coincidenza tra il bene giuridico tutelato dall'art. 589 cod. pen. (ossia il diritto alla vita inteso come bene individuale) e i diritti e gli obiettivi perseguiti dall'associazione sindacale.
Contesta inoltre che i documenti richiamati in sentenza possano costituire prova certa dell'iscrizione del F.C. all'organizzazione sindacale.
3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità.
Rileva anzitutto che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che non vi fossero elementi per riconoscere in capo alla vittima la qualifica di preposto e capo cantiere, assumendo che tale affermazione è frutto di una valutazione lacunosa e parziale delle emergenze probatorie. Richiama, al riguardo, le deposizioni dei testi R. e P. A. dalle quali emergerebbe una posizione di totale autonomia del F.C. nell'esecuzione del lavoro assegnatogli e nella direzione delle relative fasi e che, inoltre, egli venne assunto, circa quattro anni prima dell'incidente, come carpentiere esperto, essendosi anche pattuita una paga superiore proprio in considerazione della maggiore esperienza acquisita. Rileva che analoga valutazione venne espressa anche dal consulente del PM.
Sotto altro profilo contesta l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui mancavano sul luogo di lavoro le cinture di sicurezza ma queste erano soltanto a disposizione dei lavoratori in magazzino. Assume di contro che risulterebbe provato, in particolare dalla trascrizione della deposizione del consulente del PM resa all'udienza del 19/10/2011, che le cinture erano presenti in numero sufficiente presso l'ufficio/magazzino della sede della ditta e che, inoltre, diversamente da quanto affermato in sentenza, era possibile ancorarle al ponteggio anche prima dell'infortunio.
Deduce ancora l'illogicità e la contrarietà alle risultanze dibattimentali dell'affermazione secondo cui non vi sarebbe agli atti prova adeguata della partecipazione del lavoratore a corsi di formazione, richiamando in particolare le deposizioni dei testi F. e A.; sostiene che, piuttosto, la decisione di accedere al colmo del tetto senza precauzioni era da attribuirsi esclusivamente a una iniziativa imprudente e negligente dello stesso lavoratore.
Contesta, infine, l'affermata esistenza di lacune nel piano operativo di sicurezza nonché la riferibilità ad esso ricorrente della omessa verifica dell'idoneità del ponteggio rispetto alle finalità prevenzionistiche che lo stesso avrebbe dovuto svolgere, essendo stata l'esecuzione del ponteggio e la relativa verifica di idoneità affidata esclusivamente alla ditta S.R.P..
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena.
Rileva in particolare la carenza di motivazione dell'operato giudizio di equivalenza tra circostanze, specie in relazione al risarcimento effettuato.
3.4. Con il quarto motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del danno riconosciuto in favore delle parti civili.
Rileva che la liquidazione del danno è immotivata, facendo riferimento a circostanze semplicemente dedotte ma mai provate in dibattimento, quali il rapporto con i congiunti e il ruolo di sostegno economico dei genitori. Sostiene che, in assenza di prova specifica del maggior danno, il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi ai valori minimi previsti dalle tabelle milanesi.
Chiede infine disporsi la sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili in ragione del grave danno che l'impresa ne subirebbe, in quanto piccola impresa artigiana occupante, all'epoca dell'infortunio, quattro dipendenti.
4. S.R.P. pone a fondamento del proprio ricorso due motivi.
4.1. Con il primo deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 lett. d eoo. proc. pen.), quale - assume - doveva considerarsi la richiesta audizione del teste P.P., legale rappresentante della ditta G. Service s.n.c, che aveva provveduto alla rimozione delle lastre di fibro-cemento (eternit) dal tetto del cantiere del consorzio committente: questa, infatti, secondo il ricorrente, avrebbe dimostrato come tutte le operazioni di rimozione delle lastre e di rifacimento del tetto erano state effettuate utilizzando il piano di calpestio, senza accedere al tetto, in assoluta sicurezza.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, anche per travisamento di prova, in relazione all'affermazione di penale responsabilità.
Lamenta, anzitutto, che la Corte d'appello ha fatto esclusivo riferimento alla erronea previsione contenuta nel piano operativo di sicurezza secondo cui il ponteggio avrebbe dovuto presentare un parapetto al piano del tetto di altezza non inferiore a 1,20 mt oltre la linea di gronda, al fine di proteggere il rischio di caduta dall'alto durante la realizzazione del tetto, omettendo di considerare che invece il PIMUS (piano di montaggio uso e smontaggio) del ponteggio fornito da esso ricorrente si limitava a garantire la protezione dalle cadute dal piano di calpestio del ponteggio medesimo e non dalle cadute dal tetto dell'edificio.
Rileva che, del resto, l'oggetto specifico e la tipologia dei lavori da eseguire gli erano ignoti, essendosi egli limitato solo a fornire i componenti del ponteggio, senza provvedere alle operazioni di montaggio effettuate da altra ditta e senza comunque essere stato più richiamato in cantiere successivamente, rimanendo pertanto priva di giustificazione l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui egli «non poteva ignorare le lavorazioni da svolgere sul tetto, né il fatto che, dopo la rimozione dell'amianto, doveva essere posizionato un nuovo tetto».
Deduce che, parimenti, la Corte territoriale non ha tenuto conto delle valutazioni espresse dallo stesso consulente tecnico del PM secondo cui il materiale fornito e, in particolare, la tavola fermapiede, erano conformi alla normativa ed erano stati montati correttamente, tanto che lo stesso consulente ha ritenuto che il sinistro fosse da imputarsi esclusivamente alla mancata predisposizione e adozione dei dispositivi di protezione individuale.
Sottolinea che, secondo concorde valutazione dei consulenti, anche la predisposizione di un rinforzo al parapetto non sarebbe stata rispettosa delle norme di sicurezza, prevedendo queste che le cadute dalla falda del tetto vengano evitate esclusivamente a mezzo dell'utilizzo di cinture di sicurezza.
Diritto
5. È infondato il secondo motivo del ricorso proposto da D.P., il cui esame deve ritenersi preliminare, investendo esso l'affermazione di penale responsabilità.
La Corte d'appello motiva adeguatamente il proprio convincimento sul punto, conforme a quello del giudice di primo grado, evidenziando l'esistenza di gravi carenze in tema di sicurezza tali da interpellare le dirette responsabilità del datore di lavoro. Ha rimarcato in tal senso, per quel che in questa sede interessa: la mancanza di cinture di sicurezza, non presenti sul luogo di lavoro ma solo «a disposizione» in magazzino; la mancata previsione nel piano di sicurezza di una adeguata verifica della tenuta del ponteggio, rapportata alla situazione del luogo di lavoro e al previsto posizionamento di un tetto molto spiovente, il quale avrebbe richiesto un ancoraggio in realtà omesso; l'insussistenza di elementi certi indicativi della qualità in capo alla vittima di preposto e l'irrilevanza comunque della circostanza, anche in tal caso dovendo nei suoi confronti predisporsi adeguati mezzi di protezione collettivi e individuali rispetto al rischio di caduta; l'impossibilità di qualificare il comportamento della vittima come abnorme, posto che egli stava svolgendo le mansioni che gli erano state assegnate con modalità bensì imprudenti ma non tali da potersi le stesse ritenere eccezionali e imprevedibili; l'inadempimento del datore di lavoro dell'obbligo di dare idonee e concrete istruzioni per le operazioni da svolgere sul tetto spiovente.
Tali affermazioni poggiano su un impianto motivazionale intrinsecamente coerente, il quale si sottrae - tanto più se integrato, come è necessario fare, con le ampie ed esaustive valutazioni svolte nella conforme sentenza di primo grado (pagg. 10 - 25) - alle censure del ricorrente, volte essenzialmente a contestarne la fondatezza e a contrapporvi conclusioni di segno opposto, alla stregua, però, di un discorso meramente valutativo, inidoneo a palesare l'esistenza di lacune o contraddizioni evidenti nell'opposto ragionamento e caratterizzato piuttosto da un esame solo parziale degli elementi considerati dai giudici di merito e delle argomentazioni dagli stessi svolte.
Così in particolare la circostanza che il F.C. avesse o meno la qualifica di preposto, oltre ad essere stata esclusa come detto dai giudici di merito, sulla base di una esauriente valutazione dei mezzi di prova, condotta con linearità argomentativa e pertanto insindacabile in questa sede, è stata anche rettamente valutata come irrilevante ai fini del riscontro delle omissioni ascritte al datore di lavoro, in quanto riferita - come rimarcato dalla Corte territoriale, sul punto non fatta segno di specifica censura - ad obblighi dai quali lo stesso non può ritenersi sollevato nei confronti del preposto. La previsione di tale figura è diretta infatti ad affiancare a quella del datore di lavoro altra posizione di garanzia con compiti di più stretta e diretta vigilanza in cantiere, da valere nei confronti degli altri lavoratori, ma non ad esonerare il datore dagli obblighi su di esso gravanti di vigilanza - sia pure meno assidua e stringente, e quindi ad un livello sopraordinato, ove ciò sia reso necessario dalle dimensioni dell'azienda - sulla corretta osservanza, anche da parte del preposto ed anche a salvaguardia della sua stessa sicurezza, delle misure e dei protocolli di sicurezza, né tanto meno da quelli su di lui gravanti - e che nel caso di specie vengono in rilievo - di formazione, informazione, attenta analisi dei rischi, predisposizione di adeguate misure di sicurezza.
Analogamente, con riferimento alla dedotta disponibilità di cinture di sicurezza, il Tribunale ha rimarcato che queste, non presenti in cantiere, erano bensì presenti in magazzino ma in numero inferiore agli addetti alle lavorazioni di carpenteria, ciò ulteriormente provando che l'uso delle stesse non era previsto né attuato quale misura di protezione aggiuntiva.
Anche con riferimento all'attività di formazione il tribunale, proprio sulla base delle dichiarazioni dei testi A. e F., cui si fa riferimento in ricorso, ha evidenziato che i lavoratori erano stati sottoposti a un corso di formazione molto generico, nel quale comunque non era stato spiegato come ancorare le cinture di sicurezza, avendo anzi essi maturato il convincimento che queste dovevano essere indossate soltanto quando non c'era il ponteggio.
Ha infine evidenziato il primo giudice, sulla base della perizia, che: il P.O.S. della ditta D.P. non contemplava il rischio di scivolamento, né l'uso delle cinture di sicurezza nella fase della posa in opera dei pannelli di copertura sul tetto spiovente; la previsione di un «rischio caduta dall'alto» era generica e riguardava comunque un rischio diverso da quello («caduta da scivolamento») tragicamente verificatosi; correlativamente esso prevedeva bensì genericamente l'uso dell'imbracatura, senza tuttavia specificare le modalità con cui operare l'aggancio della cinture ad un punto fisso, con particolare riferimento alle lavorazioni da compiere sul tetto.
Allo scopo di contrastare tali considerazioni il ricorrente propone una rilettura degli elementi istruttori richiamati testualmente per ampi stralci nel corpo stesso del ricorso, in tal modo sollecitando una rivalutazione degli stessi come noto inammissibile nel giudizio di legittimità o, a tutto concedere, ipotizzando un vizio di travisamento di prova.
Sul punto è, però, appena il caso di rammentare, anzitutto, che versandosi -come detto - in ipotesi di cd. doppia conforme e cioè di doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna), un travisamento di prova potrebbe essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636).
Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di ed. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130).
Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione della sussistenza della dedotta responsabilità.
6. È altresì palesemente infondato il terzo motivo di ricorso afferente il trattamento sanzionatorio.
Al riguardo varrà rammentare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua» v. Sez. 6 , n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Parimenti, con specifico riferimento alla dosimetria della pena, è stato condivisibilmente precisato che «la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato G.mente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale» (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
In relazione alle esposte coordinate di riferimento è da escludersi che, nel caso in esame, la quantificazione della pena ovvero il giudizio di equivalenza delle circostanze eterogenee ritenuto in sentenza, siano frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che comunque si espongano a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo sia pure sinteticamente motivato con generico, ma tuttavia sufficiente e insindacabile, riferimento a «tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.».
7. Deve invece ritenersi inammissibile - in quanto precluso dalla mancata proposizione di specifico motivo di censura nel precedente grado d'appello e, comunque, perché aspecifico - il quarto motivo di ricorso inerente alla quantificazione del danno in favore dei congiunti della vittima, costituiti parti civili, in quanto asseritamente eseguita in termini difformi da quanto previsto dalle ed. gabelle milanesi per la liquidazione del danno (non patrimoniale) da perdita del rapporto parentale.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza civile di questa Corte, certamente applicabile anche in questa sede stante il carattere strettamente civilistico della statuizione impugnata e delle stesse ragioni di doglianza, nella liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto quando in grado di appello il ricorrente si sia specificamente doluto della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed abbia altresì versato in atti dette tabelle (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 13/11/2014, Rv. 633430)
Nel caso di specie il ricorrente non aveva proposto specifico motivo di appello sul punto, tanto meno vi era menzione delle tabelle da applicare o produzione delle stesse.
Peraltro le tabelle milanesi risultano invece espressamente richiamate nella sentenza di primo grado, sia pure senza alcuna particolare illustrazione delle stesse né della scelta operata tra il minimo e il massimo, ciò tuttavia bastando a rendere a maggior ragione avvertita l'esigenza, nel caso di specie per quanto detto non soddisfatta, di una tempestiva e specifica impugnazione atta a dimostrare l'inosservanza delle tabelle richiamate.
8. È infine infondato il primo motivo si ricorso, con il quale come detto il ricorrente si duole della ammessa costituzione di parte civile del sindacato Filca Cisl Biella.
Come questa Corte ha avuto modo di più volte affermare, è ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (vds. in tal senso il precedente, correttamente richiamato da entrambi i giudici di merito, di Sez. 4, n. 22558 del 18/01/2010, Ferrara, Rv. 247814).
Nello stesso senso, più in generale è stato anche di recente autorevolmente ribadito il principio secondo cui è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn, Rv. 261110, nel noto caso ThyssenKrupp, processo riguardante il decesso di alcuni dipendenti a causa della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni, con riferimento al quale le Sezioni Unite hanno riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "Medicina Democratica - Movimento per la salute - Onlus", che persegue statutariamente lo scopo dì tutelare la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro).
Il ricorrente del resto si richiama anche lui espressamente al primo dei succitati precedenti, per ricavarne però l'onere da parte del sindacato di dar prova di aver subito un danno diretto conseguente alla lesione ad un proprio interesse compreso o comunque legato ai propri scopi statutari e per sostenere pertanto, sull'assunto della mancanza di tale prova, l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Tale assunto, però, non può essere condiviso, dovendosi invece tale lesione - nel caso, quale quello di che trattasi, di infortunio sul lavoro derivante dalla violazione delle norme per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro - ritenere in re ipsa e con essa anche il conseguente pregiudizio, quanto meno potenziale e sub specie di danno non patrimoniale, salvi gli opportuni approfondimenti sull'entità dello stesso opportunamente demandati al separato giudizio civile.
Come, infatti, condivisibilmente evidenziato proprio dall'arresto di Sez. 4, n. 12558 del 2010, è pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla
stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettivi, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali, di ciò potendosi trovare ampio riconoscimento in plurime fonti Normative - interne e sovranazionali, puntualmente richiamate nel cit. precedente - tra le quali: a) l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali finii'consentendo la costituzione di proprie rappresentanze con il compito di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoto e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca al fine della migliore tutela della loro salute e integrità fisica; b) la Direttiva CEE n. 391 del 12 giugno 1989 che, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sollecitava gli Stati a garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti un diritto di partecipazione conforme alle prassi e/o alle legislazioni dei singoli Stati; e) gli artt. 18 e 20 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che dando attuazione della direttiva, hanno previsto che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione espressamente previste e con garanzie di libertà per l'esercizio dei suoi compiti e la costituzione, a livello territoriale, di «organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori»; d) il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha confermato ed anzi rafforzato il descritto sistema, distinguendo tre tipologie di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rispettivamente al livello aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo; assicurando loro una specifica formazione i cui contenuti sono demandati alla contrattazione collettiva; prevedendo altresì la presenza di dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale all'interno della «Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro» costituita presso il Ministero del Lavoro; prevedendo infine un potere di interpello al Ministero del lavoro da parte delle stesse organizzazioni sindacali.
Non può pertanto dubitarsi che la violazione, con le tragiche conseguenze di che trattasi, della normativa in tema di sicurezza comporti al tempo stesso, oltre che naturalmente la lesione di beni primari alla vita e alla salute proprio del lavoratore destinatario di quelle norme, anche la lesione dei suddetti interessi dell'associazione di categoria, in ragione di una ben possibile capacità del fatto illecito di ledere al tempo stesso più interessi non patrimoniali (plurioffensività del fatto illecito), di cui siano titolari la stessa persona (fisica o giuridica) o invece riconducibili a diversi titolari (come accade nella specie).
Né può revocarsi in dubbio la almeno potenziale derivabilità da tale lesione di pregiudizi di carattere non patrimoniale, sub specie in particolare di danno all'immagine, rappresentato dalla diminuzione della considerazione dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente medesimo, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali l'ente di norma interagisca (v. Cass. civ., Sez. 3, n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596; Sez. 3, n. 12929 del 04/06/2007, Rv. 597309).
Ciò che in definitiva certamente giustifica sia l'ammissione di costituzione di parte civile, sia la condanna generica al risarcimento dei danni.
9. Venendo quindi al ricorso proposto da S.R.P., se ne deve parimenti rilevare l'infondatezza.
9.1. A fondamento dell'affermazione di penale responsabilità è posta dai giudici di merito, con valutazione conforme, la inadeguatezza del ponteggio realizzato dal predetto rispetto alla finalità prevenzionistiche che lo stesso avrebbe dovuto assicurare, secondo l'espressa previsione del piano di sicurezza, anche rispetto al rischio di caduta dall'alto «durante la realizzazione del tetto»: finalità di cui si ritiene, sulla base di emergenze documentali puntualmente richiamate, il S.R.P. fosse pienamente consapevole e del resto testimoniata anche dalla previsione che il ponteggio dovesse risultare munito di un parapetto di altezza non inferiore a 1,20 m oltre la linea di gronda, non altrimenti comprensibile se non in funzione di prevenire il rischio di caduta dall'alto di chi si trovasse a operare sul tetto.
L'inadeguatezza a posteriori evidentemente rivelatasi di tale parapetto è poi ascritta a colpa del S.R.P. in ragione della omessa verifica della capacità di resistenza delle relative strutture anche rispetto ad eventuali azioni orizzontali derivanti dallo scivolamento in falda (i calcoli contenuti nel progetto nonché nel P.I.M.U.S. riguardano infatti la resistenza del ponteggio, e dei diversi suoi elementi, ai carichi verticali) ed, inoltre, per avere egli omesso di verificare l'idoneità della struttura successivamente al suo montaggio, non essendo il predetto più ritornato in cantiere.
La tesi secondo cui tali calcoli non erano necessari poiché, trattandosi di lavorazione in quota, oltre l'ultimo piano del ponteggio, unica misura di protezione adeguata era da considerarsi la cintura di sicurezza, viene espressamente respinta dal giudice di primo grado in quanto contrastante con la previsione contenuta nell'art. 36-bis d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, secondo cui è nei lavori in quota occorre sempre attribuire priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, dovendosi queste ritenere pertanto meramente aggiuntive quando le prime non sono sufficienti a prevenire tutti i rischi individuati.
Viene altresì evidenziata l'irrilevanza del fatto che al montaggio abbia provveduto altra ditta individuale, sul rilievo che l'inadeguatezza della struttura trova origine non in difetti del montaggio ma in carenze strutturali che come tali investivano le responsabilità del titolare del ponteggio.
9.2. A fronte di tale impianto motivazionale le censure svolte in ricorso si appalesano di carattere meramente oppositivo e non sono in grado di evidenziare profili di manifesta illogicità o carenza motivazionale.
Nessuno dei segnalati aspetti della vicenda risulta, infatti, trascurato nella motivazione posta a fondamento della condanna, quale risultante dalla lettura combinata delle due sentenze di primo e secondo grado - la prima, come noto, in caso di doppia conforme, integrando la seconda, confluendo con essa in un risultato organico ed inscindibile (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497) - di guisa che le reiterate critiche si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita nel presente giudizio di legittimità.
È noto al riguardo che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è, infatti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Una tale manifesta illogicità non è predicabile nella specie con riferimento alla valutazione operata dai giudici di merito, rivelandosi quella sopra sintetizzata motivazione esaustiva e condotta secondo corretti criteri di valutazione probatoria.
9.3. È poi certamente da escludere in tale contesto che possa ravvisarsi il dedotto vizio di mancata ammissione di prova decisiva (art. 606 comma 1 lett. d cod. proc. pen.).
È noto al riguardo che la nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. d, introdotta dall'art. 8 legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha avuto influenza sulla nozione di decisività della prova, per cui deve continuare a ritenersi che per «prova decisiva» sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (v. ex aliis Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752).
Tale caratteristica deve escludersi possa ravvisarsi con riferimento alla audizione del teste P.P., legale rappresentante della ditta G. Service s.n.c, che aveva provveduto alla rimozione delle lastre di fibro-cemento (eternit) dal tetto del cantiere del consorzio committente: prova richiesta allo scopo di dimostrare come tutte le operazioni di rimozione delle lastre e di rifacimento del tetto erano state effettuate utilizzando il piano di calpestio, senza accedere al tetto, in assoluta sicurezza.
Quand'anche tale obiettivo dimostrativo fosse raggiunto, infatti, non ne emergerebbe alcuna insanabile contraddizione rispetto alle conclusioni tratte in sentenza sulla base di diversi elementi e argomenti logici.
10. In ragione delle considerazioni che precedono, deve in definitiva pervenirsi al rigetto di entrambi i ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese sostenute per la partecipazione al presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili spese che liquida in complessivi euro 2.500,00 in favore della FILCA-CISL di Biella e in euro 3.500,00 in favore di Omissis; oltre, per tutti, accessori come per legge.
Così deciso il 27/4/2015