Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 agosto 2015, n. 17243 - Indennizzo per malattia professionale. Prescrizione
Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 27/08/2015
Fatto
Con sentenza depositata il 24.3.10 la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza n. 1485/07 del Tribunale di Teramo, dichiarava il diritto di N.A. all'indennizzo per malattia professionale denunciata dall'N.A. medesimo nel settembre 1998.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'INAIL affidandosi ad un solo motivo.
L'N.A. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
1- Con unico motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 d.P.R. n. 1124/65, per avere l'impugnata sentenza rigettato l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dall'INAIL perché il termine decorrente dalla denuncia di malattia del 10.9.98 era rimasto sospeso per 150 giorni durante il periodo previsto per la liquidazione in via amministrativa della prestazione ed era stato, poi, interrotto con lettere del 26.5.2000 e del 3.7.03: obietta, invece, l'istituto ricorrente che, se poteva avere efficacia interruttiva della prescrizione la lettera del 26.5.2000, risultava comunque ormai tardiva la successiva lettera di interruzione del 3.7.03.
Il motivo è fondato.
Come questa S.C. ha avuto modo di affermare da ultimo (v. Cass. n. 211/15), la sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 111 co. 2° d.P.R. n. 1124/65, opera limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità dal co. 3° della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di "silenzio significativo" della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.
Ciò vuol dire che nel caso di specie, a fronte di una denuncia di malattia del 10.9.98, la prescrizione è rimasta sospesa per 150 giorni e, quindi, fino ali'8.2.99, è stata poi interrotta il 26.5.2000 e poi, ancora, il 3.7.03. Dopo di che, il 16.9.04 l'odierno intimato ha proposto l'azione giudiziaria.
Dalla sentenza e dal ricorso non emergono altri atti interruttivi.
Quindi, tra i due atti interruttivi del 26.5.2000 e del 3.7.03 è decorso più di un triennio, per l'effetto risultando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata e ritualmente coltivata dall'INAIL.
2- In conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, ex art. 384 co. 2° c.p.c. la controversia va decisa nel merito con il rigetto della domanda dell'N.A., in forza della maturata prescrizione. Tale essendo l'unica ragione del rigetto della domanda, appare equo compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, in data 22.4.15.