Soluzione adottata
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1) Quanto alla prima questione, relativa alla possibilità di configurare o meno una responsabilità in capo al “committente”, la Suprema Corte, richiamando giurisprudenza pacifica, ribadisce che il committente, in quanto soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera, è titolare "ex lege" di una posizione di garanzia che si integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.); ne consegue pertanto che, fermo restando il concorso di colpe altrui, egli, pur assumendo un ruolo suo specifico, non è esonerato dalla posizione di garante tutte le volte in cui l’infortunio debba ricollegarsi, in tutto o in parte, alla sua condotta colposa omissiva o commissiva, come quando permette lo svolgimento dei lavori nei quali emerga una situazione di pericolo, dovuto allo stato dei luoghi e/o all’impiego di determinati mezzi, o quando si sia ingerito. In materia di normativa antinfortunistica, infatti, ricorda la Cassazione, l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro incombe in capo a tutti i soggetti garanti (incluso il committente), e si estende a favore a tutti i soggetti che, nell’impresa, prestano la loro opera, anche in via autonoma. Se è indiscutibile, infatti, che il lavoratore autonomo abbia l’obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici connessi all’attività autonomamente prestata, è altrettanto indiscutibile che è a carico di chi si avvale della prestazione di un lavoratore autonomo l’obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro e delle attrezzature eventualmente fornite, nonché di informare il prestatore d’opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro; ciò in quanto, come noto, le norme prevenzionali in materia di sicurezza sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa. Nel caso di specie, osserva la Cassazione, esaminando, punto per punto, le contestazioni formulate dalla difesa dell’imputato nel primo motivo di ricorso, la responsabilità dell’imputato, quale “committente finale”, emerge da una serie di circostanze e considerazioni: - innanzitutto, quanto alla contestazione che l’imputato non fosse il “committente” del lavoratore deceduto, si rileva che, anche a voler credere che l’imputato si fosse rivolto ad altra società per ottenere la fornitura e che fosse stata questa a prendere contatto ed incaricare la squadra dei lavoratori autonomi incaricati di trasportare, riversare e collocare il materiale cementizio fluido, non è dubbio che, ferma restando l’eventuale responsabilità di altri, l’imputato restava il committente finale dell’intervento; - del tutto ininfluente è l’assenza dell’imputato al momento dell’infortunio, assumendo rilievo la decisiva circostanza che questi aveva avviato i lavori in piena violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza. L’imputato, infatti, aveva consentito che i lavori venissero svolti da una squadra di operai (della quale faceva parte la vittima), senza previamente assicurarsi che fossero stati approntati i necessari presidi di sicurezza e senza considerare lo stato della copertura, la quale, dalla svolta consulenza, era emerso essere, non solo per sua natura non calpestabile, ma anche gravemente lesionata; - né la prospettazione difensiva, secondo cui la natura della copertura non poteva tollerare l’appesantimento di materiale ulteriore, fa venir meno la colpa grave e certa dell’imputato nell’avere avviato lavori intrinsecamente pericolosi, senza, peraltro, la garanzia di alcun presidio di sicurezza; - né la posizione di garanzia dell’imputato poteva venir meno, non avendo questi fatto ricorso ad un responsabile dei lavori munito dei necessari poteri decisori, gestionali e di spesa, e sempre fatto salvo l’obbligo di redigere il piano di sicurezza per l’esecuzione ed il coordinamento, avendo coinvolto più soggetti autonomi; - l’evidenza e la genericità delle precauzioni mancate e del grave rischio fatto assumere ai lavoratori incaricati, peraltro, fanno sì che non operi neppure l’esonero della responsabilità del committente legato ai rischi specifici del lavoratore autonomo; - così come assume solo il senso di un mero esercizio di retorica sterile pretendere di essere liberato perché coloro che il committente avrebbe dovuto garantire, non avevano preteso l’applicazione delle garanzie; - la razionale ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito rende , infine, evidente la macroscopica infondatezza della pretesa dell’imputato, che denunciava la natura abnorme della condotta della vittima. A tale proposito, osserva la Suprema Corte, che non è dato in alcun modo cogliere in cosa sia consistita la bizzarria comportamentale, l’anomala ed imprevedibile condotta del lavoratore, il quale, dovendo manovrare con un comando a distanza la pompa, onde consentire soddisfacente distribuzione del materiale fluido, gli si fosse reso necessario, o anche solo utile, o apparentemente tale, condurre tale operazione dalla copertura. Anche se può assumersi come possibile che all’evento possa aver concorso una manovra erronea del predetto lavoratore autonomo deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle mansioni svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario dell’assunto trattasi, invece, di un tragico evento occorso nell’esercizio e a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile dai garanti 2) Quanto alla seconda questione, il committente può essere esonerato dalla responsabilità derivante dalla posizione di garanzia che assume nei confronti dei lavoratori incaricati, purché ricorrano alcune specifiche condizioni: a) nel caso in cui il committente designi un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato, accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa. In tale ipotesi, infatti, il committente può essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza; b) nei casi in cui l’adozione dei presidi antinfortunistici sia legata ai rischi specifici delle attività dei singoli lavoratori autonomi e richieda una specifica competenza tecnica nella conoscenza delle procedure da adottare in determinate lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine; c) in caso di condotta abnorme del lavoratore che, da sola ed in via esclusiva, abbia determinato l’evento lesivo e che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti; viceversa, laddove la stessa concorra con la violazione della normativa antinfortunistica, non esime i soggetti garanti tenuti a osservarne le disposizioni, dalle proprie responsabilità, in quanto su di essi incombe il dovere di assicurare il bene dell’integrità fisica e della vita del garantito, il quale, da solo, per una pluralità di ragioni, non sarebbe in grado di pienamente tutelarsi. La Corte, pertanto, conferma la responsabilità penale dell’imputato, tuttavia, accogliendo il secondo motivo di ricorso, che invocava il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, annulla la impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni che fissano il trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame.
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Riferimenti giurisprudenziali
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In particolare: - sulla responsabilità del committente riconducibile ad una sua condotta colposa omissiva o commissiva: v. Cass. pen., sez. IV, del 13.09.2013, n. 37738; - sull’esonero della responsabilità datoriale in caso di rischi specifici del lavoratore autonomo e sul concorso della responsabilità del committente con l’appaltatore: v. Cass. pen, sez. III, del 24.03.2015, n. 12228; Cass. pen., sez. IV, del 15.01.2014, n. 1511; contra l’estensione della responsabilità dell’appaltatore al committente, v. Cass. pen., sez. IV, del 12.02.2014, n. 6784; - in tema di colpa del lavoratore e comportamento abnorme: v. Cass. pen., sez. IV, del 12.05.2011, n. 35204; Cass. pen., sez. IV, del 28.04.2011, n. 23292; Cass. pen., sez. IV, del 10.11.2009, n. 7267; Cass. pen., sez. IV,del 17.02.2009, n. 15009; Cass. pen., sez. IV, del 23.05.2007, n. 25532; Cass. pen., sez. IV, del 19.04.2007, n. 25502; Cass. pen., sez. IV, del 23.03.2007, n. 21587; Cass. pen., sez. IV, del 29.09.2005, n. 47146; Cass. pen., sez. IV, del 23.06.2005, n. 38850; Cass. pen., sez. IV, del 13.10.2004, n. 40164; - sull’obbligo di sicurezza del datore (anche committente) nei confronti del lavoratore autonomo: v. Cass. pen., sez. IV, del 17.01.2008, n. 13917; Cass. pen., sez. IV, del 03.10.2007, Sfoggia; Cass. pen., sez. IV, del 20.04.2005, Stasi ed altro.
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