Tribunale di Trento, 18 marzo 2015 - Valutazione del rischio di asfissia per i lavoratori incaricati di manutenzione nelle celle destinate alla conservazione delle mele non in attività. Infortunio mortale e responsabilità dell'ente
- Ambienti confinati o sospetti di inquinamento
- Appalto e Contratto d’opera
- Responsabilità amministrativa dell'impresa
- Rischio da Interferenza
- Valutazione dei Rischi
TRIBUNALE DI TRENTO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE dott. Carlo ANCONA, nell'udienza del 12.03.2615
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente sentenza nei confronti di:
1. (A), nato a ... e residente a ..., libero presente difensore di fiducia avv....;
2. (X), in persona del legale rappresentante, con sede a ...;
difensore di fiducia avv
IMPUTATI
Con i seguenti coimputati che hanno scelto il rito dibattimentale:
(B)
Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 589, comma 2 c.p. perché per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni, e in particolare dell'art. 28, comma 2 lett. a) D.Lvo 81/2008, in qualità di datore di lavoro in quanto presidente del consiglio di amministrazione del (X), società che gestisce gli impianti per la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e la conservazione dei prodotti con riferimento all'unità locale n. 6 costituita dallo stabilimento di ... avendo omesso di:
- valutare adeguatamente il rischio derivante da asfissia per i lavoratori incaricati di manutenzione nelle celle destinate alla conservazione delle mele non in attività; permetteva che il lavoratore dipendente della società (Y) Srl ..., incaricato presso l'unità operativa di installare un ventilatore nella cella frigorifera n. 34, venisse a contatto con una sacca di azoto posta nella parte sommitale della cella, verosimilmente a causa di accidentale apertura della manopola di erogazione a far data dal 29-9-2013, presenza di azoto non segnalata da alcun dispositivo presente nella cella o comunque controllabile dal frigorista (A); a causa di tale atmosfera modificata ..., recatosi con piattaforma elevabile all'altezza di circa m. 9 nel punto in cui doveva sostituire il ventilatore, trovandosi da solo e senza alcun controllo del collega perdeva immediatamente conoscenza e moriva per soffocamento in breve tempo;in ... il 3-10-2013
(C)
Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 589, comma 2 c.p. perché in qualità di direttore di stabilimento, delegato in materia di applicazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro come da atto dell'1-12-2005, con riferimento all'unità locale 6 del (X), per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni, ed in particolare degli artt. 26 comma 1 lett. b), 26, comma 2, lett. a) e b), comma 3, art. 66, art. 71, commi 1, 3 e 7 D.Lvo 81/08 e dell'art. 3 del DPR 177/11 avendo omesso di:
- redigere apposito documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) inerenti ai lavori di manutenzione eseguiti da lavoratori di altre ditte all'interno delle celle frigo;
- attivare adeguate azioni di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione con la società appaltatrice (Y) Srl, non consegnando a quest'ultima il manuale d'uso e di manutenzione della piattaforma elettrica semovente AIRO, matricola SF 222855;
- accertare, nell'ambito delle azioni di cooperazione coordinamento con la ditta (Y) Srl che la piattaforma di cui sopra venisse utilizzata solo da lavoratori indicati dalla (Y) Srl stessa in quanto formati ed abilitati all'uso della macchina (quindi solo ..., in base al documento denominato "Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso" e solo impropriamente denominato DUVRI in epigrafe, firmato dal legale rappresentante della società (Y) Srl l'8.6.2011. ... era lavoratore peraltro non adeguatamente formato per l'utilizzo della pedana);
- verificare preliminarmente le condizioni di respirabilità dell'aria ambiente in tutto il volume della cella n. 34 omettendo di applicare il protocollo di sicurezza per i lavoratori che debbano accedere ad ambienti con possibile presenza di atmosfere pericolose per la salute umana;
- applicare all'impianto di adduzione dell'azoto dispositivi atti a evidenziare la condizione di apertura delle saracinesche e a verificare la condizione di apertura o chiusura attraverso sistema informatizzato, e di applicare dispositivi di prelievo dell'aria delle celle nella parte sommitale ove più facilmente possono formarsi atmosfere irrespirabili e dove sono più frequenti interventi di manutenzione al sistema di refrigerazione e di illuminazione, e di adottare un sistema di controllo da remoto dell'atmosfera delle celle non in attività;
- informare tutti i lavoratori dell'impresa appaltatrice (Y) Srl, tra cui ..., in maniera puntuale e dettagliata sulle caratteristiche dei luoghi in cui erano chiamati a operare (ambienti sospetti di inquinamento) e su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compreso quello derivante dalla precedente conservazione in atmosfera modificata delle mele (art. 3 comma 1 DPR 177/11);
- ometteva inoltre di nominare un proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze (formazione triennale per lavori in ambienti sospetti di inquinamento, e addestramento in tali ambienti per l'applicazione di procedure di sicurezza) per vigilare sulla attività svolta dai lavoratori della impresa appaltatrice e per limitare il rischio da interferenza (art. 3, comma 2 cit.);
- ometteva di adottare una procedura di lavoro diretta ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario provinciale e dei Vigili del Fuoco (art. 3, comma 3 cit.);
- permetteva che il lavoratore dipendente della società (Y) Srl ..., chiamato presso l'unità operativa per montare un ventilatore nella cella frigorifera n. 34, venisse a contatto con una sacca di azoto posta nella parte sommitale della cella, verosimilmente a causa di accidentale apertura della manopola di erogazione che, a far data dal 29-9-2013, ha consentito l'indesiderata immissione di azoto non segnalata da alcun dispositivo presente nella cella o comunque controllabile dal frigorista (A): a causa di tale atmosfera modificata ..., recatosi con piattaforma elevabile all'altezza di circa m. 9 nel punto in cui doveva sostituire il ventilatore, trovandosi da solo e senza alcun controllo del collega perdeva immediatamente conoscenza e moriva per asfissia in breve tempo; in ... il 3-10-2013
(D)
(E)
Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 589, comma 2 c.p. perché in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione aziendale del (X), per colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza dell'art. 33 lett. a) D.Lvo 81/08, non avendo adeguatamente segnalato al datore di lavoro il rischio di asfissia derivante dalla esposizione ad atmosfere modificate in caso di guasti e/o anomalie dell'impianto di generazione e trasporto dell'azoto, contribuiva con il datore di lavoro (B) alla omissione della valutazione del rischio e alla conseguente adozione di misure di prevenzione che avrebbero potuto impedire quanto verificatosi e cioè che il lavoratore ..., dipendente della società (Y) Srl, chiamato presso l'unità operativa della (X) di ... per montare un ventilatore nella cella frigorifera n. 34, venisse a contatto con una sacca di azoto posta nella parte sommitale della cella, verosimilmente a causa di accidentale apertura della manopola di erogazione a far data dal 29-9-2013, presenza di azoto non segnalata da alcun dispositivo presente nella cella o comunque controllabile dal frigorista (A): a causa di tale atmosfera modificata ..., recatosi con piattaforma elevabile all'altezza di circa m. 9 nel punto in cui doveva sostituire il ventilatore, trovandosi da solo e senza alcun controllo del collega ... o altro operaio alla base della piattaforma elevabile, perdeva immediatamente conoscenza e moriva per asfissia in breve tempo; in ... il 3-10-2013 (A)
Del reato p. e p. dagli artt. 110 e 589 comma 2 c.p. perché in qualità di lavoratore operaio specializzato con mansione di frigorista alle dipendenze della società (X) per colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) ed altresì per colpa specifica in particolare, in violazione dell'art 20, comma 2 lett. e) D.Lvo 81/08 pur avendo una certa esperienza e formazione in materia di gestione delle strutture per la conservazione dei prodotti ortofrutticoli e per l'uso di piattaforme di lavoro elevabili tipo AIRO X10 EW permetteva ad ... di utilizzare la piattaforma e di effettuare il lavoro in solitudine, nonostante fosse prescritto che gli utenti della macchina debbano essere sempre due, in tal modo non potendo evitare che a causa dell'immediato svenimento di ... sulla piattaforma all'interno della cella 34 per carenza di ossigeno, lo stesso morisse in breve tempo di asfissia senza che gli potesse essere prestato immediato soccorso ove si fosse seguita la regola della presenza di altro operaio alla base della piattaforma in conformità alle istruzioni d'uso della stessa; in ... il 3-10-2013
(X) in persona del suo legale rappresentante
Dell'illecito ammnistrativo p. e p. dagli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25 septies commi 1 e 2 D.Lvo 231/01 perché in relazione ai capi di imputazione di cui ai n. 1) e 2), i predetti imputati, (B) nella qualità indicata di legale rappresentanti, (C) quale dirigente dell'unità locale di ..., commettevano il reato di omicidio colposo a vantaggio della società (X) vantaggio consistito nel sensibile risparmio di spesa determinato dalla mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche ed in particolare dalla mancata redazione del DUVRI (art. 26, comma 3 D.Lvo 8l/08), documento di valutazione del rischio da interferenze, in relazione alle lavorazioni appaltate alla società (Y) Srl all'interno del capannone di ..., nonché dalla mancata attuazione di protocolli di sicurezza comprendenti l'adozione di:
- idonee attrezzature per il monitoraggio della composizione dell'aria all'interno delle celle soggette ad interventi manutentivi;
- idonei dispositivi da applicare all'impianto di adduzione dell'azoto atti a evidenziare la condizione di apertura delle saracinesche;
- idonee attrezzature di natura informatica per il controllo da remoto sia degli impianti di monitoraggio della qualità dell'aria che del funzionamento degli impianti di
generazione ed adduzione dell'azoto (art. 71, comma l D.Lvo 81/08), senza che venisse adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della medesima specie di quello per cui si procede; in ... il 3-10-2013
Diritto
Va premesso che gli imputati principali, la cui posizione si legge nel capo di imputazione qui riprodotto per intero, hanno preferito la via del rito dibattimentale. In quella sede potrà essere meglio approfondita la dinamica del fatto, e rivisitata la ricostruzione delle relative responsabilità come formulata in accusa. Nella presente sede di rito abbreviato, per la ricostruzione dei fatti è sufficiente l'esame della notizia di reato, la relazione UOPSAL 13 12 13; non è necessaria una motivazione completa nella ricostruzione e descrizione della vicenda storica, perché in questo rito i risultati di indagine costituiscono prova, e possono essere richiamati anche nella semplice forma della motivazione per relationem, a sensi della corrente giurisprudenza in materia.
La decisione sulla posizione (A) è molto semplice. La stessa memoria prodotta dalla difesa ammette, pur apparentemente negandola, la sua colpa per omissione: egli consentì (e non importa se questo avvenisse per la prima o per la decima volta) l'accesso all'impianto e l'uso del carrello senza un previo esplicito ammonimento alle modalità del suo impiego, e soprattutto alla necessità della presenza di due persone, come imposto dal libretto di istruzioni.
Ma l'esame della CT del PM sulla cause e le modalità del decesso e della accurata relazione dei VV FF del 23 10 13 impone di escludere, se non con certezza però almeno in termini di applicazione del criterio del ragionevole dubbio, l'esistenza di nesso di causalità tra la omissione e l'evento; ricorda la CT che in presenza di una percentuale di ossigeno inferiore al 10% la perdita di coscienza e con essa il coma interviene quasi istantaneamente (il termine usato e "rapidissimamente"); e nella simulazione eseguita dai VV FF del giorno dopo il fatto viene verificata nel luogo interessato una presenza anche inferiore al 9%, quindi di evidente rilevo in tal senso. Ne discende che la presenza di un secondo operatore alla base del carrello, ove l'ossigeno era presente in misura molto maggiore, con ogni probabilità non era in grado di portare rimedio alle conseguenze dell'avvelenamento: appare almeno difficile ipotizzare in concreto, in sede di necessaria formulazione di una ipotesi controfattuale, che essa avrebbe modificato il corso degli avvenimenti, se non quanto alla immediatezza della constatazione dell'evento di morte; questa sarebbe sopravvenuta comunque, perché secondo i risultati degli atti procedimentali di cui si è detto prima era sufficiente anche una breve esposizione della vittima all'azoto presente nella parte alta, della durata di pochi secondi, perché il coma e quindi poi il decesso intervenissero.
Sul punto, vale la pena di ricordare quanto questo giudice ha ritenuto in altro giudizio, in sentenza definitiva: in sede penale, ai fini della ricostruzione del nesso di causalità tra un'omissione e l'evento dannoso, e quindi della valutazione della rilevanza causale della condotta, occorre riferirsi a criteri presuntivi, perché la verifica viene condotta in via ipotetica, e non già su una serie causale di accadimenti realmente avvenuti; infatti si indaga non sull'esistenza di una effettiva catena causale tra condotte ed eventi, ma sulla ipotetica idoneità di una condotta che non vi è stata ad impedire un evento patologico che invece si è verificato per normale evoluzione. In tale ricerca e di applicazione di criteri presuntivi, fino all'ultimo decennio del secolo scorso in giurisprudenza prevaleva la tesi della rilevanza penale della semplice probabilità statistica di impedire l'evento attraverso la instaurazione dell'intervento del soggetto che rivestiva la posizione di garanzia, che in concreto era stato omesso (così detta giurisprudenza del 30%): l'ultima sentenza nota è la Silvestri del 1991, che appunto affermava la rilevanza penale della omissione quando vi fossero serie ed apprezzabili possibilità di successo in caso di instaurazione della terapia.
La giurisprudenza più recente ha radicalmente modificato tale criterio, ed ha imposto una valutazione più rigorosa: per la ricorrenza del nesso di causalità occorre ora la rilevante probabilità che l'intervento terapeutico omesso potesse impedire l'evento dannoso (la più nota pronuncia della SC in merito è la Traballi, dell'11.1.99; essa è poi riconfermata con maggiore chiarezza dalla successiva 28.9.2000, Baltrocchi: in tale seconda ipotesi e stata ritenuta irrilevante ai fini penali una possibilità di sopravvivenza superiore del 50%). Si ritiene quindi che tra omissione ed evento debba sussistere una consequenzialità necessaria, od anche solo ricorrente in grado elevato ... occorre che la condotta comandata, inserendosi nel corso della catena causale già attiva, sia (sarebbe) capace di impedire l'evento non voluto .; non basta semplice apprezzabile possibilità, perché qui non interessa rilevare quanto potrebbe avvenire nel regno del possibile, se ... non si raggiunge probabilità vicina alla certezza, percentuale di casi vicina a cento ... Tale orientamento è stato infine confermato dalle SSUU, con la nota sentenza Franzese, 10.7.2002: il rapporto di causalità tra condotta ed evento non può ritenersi esistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Le conseguenze sono da tempo acquisite in giurisprudenza per il Trib. di Pisa 26.10.10 Papeschi e la SC Spoldi 18.9.08, o la SC 10.9.12 n. 38: l'accertamento della violazione non basta a ritenere il nesso di causalità con l'evento; che occorre sempre provare, nel senso che deve essere escluso ogni volta che (con la formulazione dell'ipotesi controfattuale) può ritenersi che l'evento si sarebbe egualmente verificato anche in assenza di condotto colposa.
Questo giudice è al corrente dell'esistenza di giurisprudenza (assolutamente minoritaria) di segno diverso: per la sent. SC 6.6.13, n. 31980, vi è addebito per commissione mediante omissione non solo se il comportamento diligente avrebbe evitato l'evento con certezza logica, ma anche se solo una alternativa corretta avrebbe avuto significativi probabilità di evitarlo; dunque si ritorna a ritenere che l'aumento del rischio è come tale addebitabile anche se vi è solo probabilità e nessuna certezza della evitabilità dell'evento; in tal caso l'addebito è di mancata mitigazione del rischio, con violazione di regola cautelare; le stesse considerazioni sono contenute nelle sentenze SC 7.11.13 n. 49401 e SC 14.2.08 n. 19512. Si tratta di tesi di diritto spesa solo in ipotesi di sinistro stradale, ed in presenza di gravi violazioni delle regole di guida ma comunque essa non può essere condivisa, per elementari ragioni di diritto processuale.
Il principio cardine nella formazione della prova è quello della necessità di certezza dell'esistenza degli elementi costitutivi del reato che non può essere confuso con il dubbio sulla fondatezza sulle proposizioni difensive o con la comparazione di probabilità tra le due tesi in fatto che si contrappongono in causa. Per la SC 17.. 10, Cozzini, (in tema appunto di nesso di causalità), la regola del dubbio sistematico deve alimentare l'operato del giudice che non deve cercare nel caso concreto la conferma della ipotesi di accusa, ma la esistenza di punti di crisi: la affidabilità di un assunto è temprata non tanto dalle conferme che esso riceve quanto dalla ricerca disinteressata e strenua dei fatti che la mettano in crisi ... occorre un approccio critico: la teoria del caso concreto si deve confrontare con i fatti, non solo per rivenirvi i segni che vi si conformino ma anche soprattutto per ricercare elementi di critica, di crisi; non può esservi conoscenza senza un maturo atteggiamento critico; senza disinteressato impegno ad analizzare severamente le proprie congetture ed i fatti sui quali esse si basano. Ancora, e con perentoria chiarezza, la sent. SC 9.11.12 n. 7035 ha affermato che la previsione sub 533 c.p.p. del "ragionevole dubbio" ha codificato il principio della certezza processuale della responsabilità dell'imputato. Vale la pena di aggiungere che la tesi che si è descritta come almeno maggioritaria è confermata dalla relazione dell'UFFICIO DEL MASSIMARIO, n. 157 del 4 settembre 2012. Esso si riporta testualmente nella parte di interesse: il nesso di causalità può essere ravvisato quando si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con intensità meno lesiva, poiché accelerare il momento della morte di una persona destinata a soccombere equivale a cagionarla. Se si ripercorre brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul tema, si coglie con immediatezza un percorso che tende alla progressiva svalutazione del grado percentuale delle probabilità di esito positivo sufficiente per l'accertamento del nesso eziologico fra la colpevole condotta e la morte.
Alcune pronunce, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, al criterio della certezza delle conseguenze della condotta, avevano sostituito quello della probabilità (anche limitata) degli effetti, ritendendo necessaria la presenza del trenta (Sez. IV, 12/07/1991), del cinquanta (Cass. 12/5/1989), del settantacinque (Sez. 4, Sentenza n. 1126 del 7/12/1999, dep. 01/02/2000, Rv. 215659) o dell'ottanta-settanta per cento (Sez. IV, 10/7/1987) di probabilità di successo dell'intervento. Successivamente, l'incerto criterio relativo alla seria ed apprezzabile probabilità di successo dell'intervento è stato sostituito da quello dell'impedimento dell'evento lesivo con un elevato grado di probabilità di successo prossimo alla certezza, in una percentuale di casi quasi prossima a cento (Sez. IV, 28/11/2000, n. 14006), non essendo sufficiente a tal fine un giudizio di mera verosimiglianza (Sez. 4, Sentenza n. 10437 del 27/9/1993, dep. 16/11/1993, Ev. 195459). La sussistenza del nesso di causalità non può essere affermata sulla base di una valutazione di probabilità statistica, risultando invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica che consenta di ritenere l'evento specifico riconducibile alla condotta dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 39594 del 21/6/2007, dep. 26/10/2007, Rv. 237876). Questa impostazione si colloca nell'ambito del più recente orientamento per il quale l'accertamento di un elevato coefficiente di probabilità, riferibile a percentuali di certezza, costituisce un'interpretazione più aderente ai principi costituzionali in materia penale. Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez., U, Sentenza n. 30328 del 10/7/2002, dep. 11/9/2002, Rv. 222138).
Le difficoltà di prova in materie caratterizzate da attività complesse, implicanti un elevato livello di organizzazione e di distribuzione delle competenze, non possono, comunque, legittimare l'adozione di una nozione debole di causalità accertata attraverso coefficienti di probabilità indeterminati e arbitrari. Si ritiene perciò necessario un giudizio di responsabilità fondato su un accertamento della sussistenza del nesso causale con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale, rispetto all'evidenza disponibile e alle circostanze del caso concreto (Sez. 4, Sentenza n. 19777 del 25/11/2004, dep. 25/5/2005, Rv. 231530), sicché devono escludersi processi causali alternativi e deve affermarsi in termini di "certezza processuale", ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta a determinare l'evento lesivo (Sez. 4, Sentenza n. 38334 del 3/10/2002, dep. 15/11/2002, Rv. 222862).
Va dato atto che il PM si è correttamente posto il problema, ma l'ha risolto affermando che nel caso concreto era probabile che, sia pure con il ritardo dovuto al tempo necessario per la discesa al suolo e il primo soccorso da parte del compagno (assente), ed il successivo trasporto per ricovero nello ambiente ospedaliero necessario per rimediare alle conseguenze del coma, la vittima potesse essere salvata se l'intervento fosse stato tempestivo. Ma la difesa ha obiettato con fondamento che non si sta parlando di pochi secondi (solo la discesa dalla parte elevata del carrello avrebbe richiesto molto di più) e neppure di pochi o molti minuti, ma di un tempo decisamente molto più lungo, almeno di un'ora, e che quindi a riguardo non può assumersi alcuna conclusione con la necessaria certezza (sia pure semplicemente logica) di risultato positivo.
In merito, e quindi con riferimento al livello di prova necessario per una condanna, può essere ricordata altra sentenza di questo giudice, confermata in Cassazione dopo che proprio su questo punto vi era stata riforma in appello (tale sentenza è già stata citata, è la SC 28.3.13 n. 30206, imp. Cozzini).
Una condanna non può fondarsi su una semplice constatazione di probabilità, quale quella che il PM indiscutibilmente e correttamente formula: questo ogni volta che (come in questo caso) sia proponibile seriamente un dubbio sulla esistenza del nesso di causalità ... in punto di accertamento del fatto, nel caso qui in decisione, deve ritenersi che non vi è prova ulteriore rispetto ad una affermazione di probabilità, che equivale a quella di uno (scontato) incremento del rischio. Ed allora deve semplicemente ricordarsi quello che si è detto all'inizio del presente esame, per concludere nell'unico modo che è consentito dalla corretta applicazione alla fattispecie delle regole processuali. A riguardo, non può essere richiamata altra proposizione contenuta (sempre in tema di nesso di causalità) nella sentenza SC Monti di data 9.5.03, che viene formulata con diretta applicazione dei principi della decisione delle SS UU: occorre raggiungere un grado di certezza processuale in modo non dissimile all'accertamento relativo di tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie ... al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria all'evento, mentre la insufficienza, la contraddittorietà e la incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione della esistenza del nesso di condizionamento.
Vi è quindi necessità di doveroso ricorso al criterio del ragionevole dubbio anche in questa sede, perché manca il raggiungimento dell'alto o elevato grado di credibilità razionale della ipotesi di accusa. Su tale argomento le conclusioni della giurisprudenza della Cassazione sono confermate anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 (e poi sent. 1085 del 1988, e 2 del 1991), che impongono tutto il preciso collegamento tra autore della condotta ed evento, in applicazione della norma di cui all'art. 27 comma 1 Cost. Alla luce della precisazione della SC a SS UU (sent. 25.5.11, Orlando) in materia, ad un accertamento della assenza di prova di un elemento oggettivo del reato (quale avviene in questo caso) deve far seguito una formula di proscioglimento con la formula più ampia).
Occorre ora passare alla posizione della società. L'argomento di rilievo, e certamente complesso nell'applicazione concreta dell'istituto, è quello della applicazione della responsabilità dell'ente per reati colposi (art. 9 D.Lgs 123/07), quando invece a fondamento della responsabilità dell'ente vi è un vero e proprio dolo di intenzione (art. 5 D.Lgs 231/01), e cioè la destinazione (necessariamente consapevole) del reato a soddisfare un vantaggio o interesse che sia proprio dell'ente. Occorre quindi che sia dimostrato un particolare legame di pertinenza tra la condotta omissiva del o dei responsabili penali e l'interesse dell'ente, obiettivamente inteso. In sostanza, una condotta colposa coinvolge e determina la responsabilità dell'ente, solo se esso consegue consapevolmente (e quindi con piena volontà e rappresentazione) un interesse o un vantaggio oggettivo dell'ente, quello di risparmiare una somma significativa nella predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza. Sul punto, deve subito esser premesso che, come correttamente osserva ed ammette il PM in pg 13 della sua memoria, è indiscutibile e pacifico che l'ente è responsabile solo per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio. Ed occorre subito precisare che la ipotesi di cui all'art. 12 comma la (il prevalente interesse dell'autore materiale alla condotta) qui non può trovare rilievo, perché si tratta di norma palesemente destinata esclusivamente alla disciplina di reati dolosi (ed in particolare per i reati in materia di società), gli unici per i quali si possa applicare un criterio di prevalenza tra interesse o vantaggio tra loro omologhi, dell'autore e quello dell'ente.
Occorre su questo punto aprire una parentesi, in ragione della lettura di una recente sentenza in materia, soprattutto della sua massima ufficiale. Sull'argomento potrebbe apparire di diverso avviso la Sentenza delle SS UU n. 38343 del 24/04/2014, contro Espenhahn e contro Thyssenkrupp a.s.t. secondo la quale in tema di responsabilità da reato degli enti i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs 231 del 2001 all'interesse o vantaggio sono alternativi e concorrenti tra loro in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato apprezzabile "ex ante" cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettivo, come tale valutabile "ex post" sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. Tale affermazione potrebbe indurre qualche dubbio sulla necessità della stessa consapevolezza di una coscienza e volontà del fine della condotta, perché tale elemento soggettivo è necessario per la esistenza dello interesse, ma non anche (in tale prospettiva) del vantaggio, che potrebbe essere ricostruito con un ragionamento successivo; ed allora occorre scendere all'esame della motivazione della sentenza in questione. E del resto, se neppure il PM ha fatto ricorso a tale argomento, vi è certamente una ragione. Ed essa appare evidente se si legge il testo della sentenza in questione: si tratta di una notissima decisione, in un caso in cui era stata contestata una ipotesi di reato pacificamente doloso, quello sub art. 437 c.p. e anche una ipotesi di plurimo omicidio doloso per colpa eventuale (e va precisato che la questione venne rimessa alle SS UU della SC proprio per la soluzione di tale ultima e specifica questione). E dunque si era pacificamente (nella prospettiva spesa in quella sede dall'accusa, confermata dalla decisione della SC) in presenza di condotta dolosa, ed anzi esplicitamente preordinata al risparmio in materia di sicurezza aziendale (art. 437 c.p. omissione dolosa di impianti destinati a prevenire infortuni sul lavoro); indiscutibilmente, si tratta di una situazione sostanziale del tutto diversa da quella qui in esame, come emerge pacificamente dalla lettura dei capi di imputazione che si sono riportati in epigrafe nella loro interezza con impossibilità di richiamare gli argomenti utilizzati in termini testuali, per la loro evidente natura di obiter dicta. Del resto, nella stessa sentenza (è il punto 59, al termine delle 200 pagine di motivazione) si legge che nel caso concreto le condotte erano finalizzate a favorire la società ... e questo dovrebbe bastare.
Dunque, va riaffermata la tesi che è sempre stata pacifica in materia per cui (SC 17.11.10 n. 24583) i presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente sono la commissione di uno dei reati indicati dalla legge, che lo abbia commesso una persona fisica che abbia con l'ente rapporti di tipo organizzativo funzionale e rivesta una posizione qualificata nell'ente e che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
Nella sua memoria finale la società cerca di contestare tutto lo schema su cui si sorregge l'accusa e financo la responsabilità penale di persone fisiche poste al suo vertice, e l'assenza di modelli di organizzazione e gestione; ma su tali due argomenti le sue eccezioni non possono essere accolte. Sul secondo punto, va rilevato che certamente il modello non esisteva, e non ha importanza il fatto che faccia difetto una ipotesi di nesso di causalità tra la sua mancata predisposizione e l'evento, alla luce dell'art. 6 del D. L.vo 231, che configura tale predisposizione come causa di esclusione della responsabilità, indipendentemente dalla rilevanza causale delle previsioni in esse (non) contenute. Sul primo, è fin troppo ovvio che non può esservi un positivo accertamento delle responsabilità degli imputati che hanno preferito la via del dibattimento; ma questo non impedisce a questo giudice un accertamento incidentale della responsabilità di direttore e presidente (anche solo in alternativa tra loro); e in questa sede di rito abbreviato, e quindi alla luce dell'esito delle indagini ed anche solo della notizia di reato di cui alla relazione UOPSAL 13 12 13, non si vede come possa anche solo affermarsi nel senso che entrambe tali ipotesi di responsabilità possano essere escluse; si tratta di affermazione di assoluta evidenza più che di una ipotesi di lavoro, e quindi non è solo per ragioni di concreta irrilevanza, e cioè per quanto si dirà dopo, che questo argomento non viene approfondito in questa sede. Punto essenziale per la decisione è invece l'argomento sollevato per terzo dalla difesa, dove il consorzio si difende affermando l'assenza di un proprio interesse o vantaggio economico alle omissioni che vengono contestate agli imputati di cui in rubrica (più precisamente, al presidente e direttore generale). Allega a tale fine dovizia di documentazione, in ordine alla presenza di documenti di valutazione rischi in tutte le aziende consorziate, ma va osservato che si tratta di documenti diversi da quello qui contestato come assente. Anche sulla presenza di modello di gestione predisposto dopo il fatto, il PM risponde con la relazione UOAPSAL, secondo cui si tratterebbe di modello inidoneo; ma si tratta di questione palesemente irrilevante in causa, perché si tratterebbe di valutarlo quale attenuante, e non certo scriminante della rilevanza della condotta (art. 12 comma 2b D.Lgs 231); e quindi non se ne tratta oltre, neppure per quanto riguarda l'aspetto processuale della ammissibilità della produzione da parte del PM successivamente alla ammissione a rito, su cui si sono a lungo confrontate le parti in discussione.
Il PM a sua volta affronta tale argomento alla pg. 13 della sua memoria, ove afferma che l'ente sarebbe il vero beneficiario della condotta omissiva: il suo (dell'ente, e per esso dei suoi rappresentanti in ruoli apicali) fine era di risparmiare sui conti della sicurezza, come risulta dal fatto che vi era una provata carenza di presidi infortunistici. Si tratta all'evidenza di una sintesi finale delle contestazioni dell'accusa, o meglio di una tesi di parte, che però deve essere ricostruita e dimostrata con riferimento al risultato delle indagini, come avviene per tutte le tesi di accusa, che non possono considerarsi fondate per il solo fatto di essere formulate, ma devono trovare fondamento nelle prove raccolte (in questo caso, nell'esito delle indagini).
Per assolvere a tale onere della prova, il PM si limita a considerazioni di carattere presuntivo: se non è stata realizzata la condotta doverosa, e da questa omissione la società ha tratto un risparmio significativo, può presumersi che sia stata proprio questa la finalità della omissione; per formulare tale considerazione, l'accusa (nulla di diverso si legge nella memoria) fa riferimento alle contestazioni contenute nella relazione UOPSAL 9 12 13, a pg. 41 B; ove si afferma che nel DUVR (documento di valutazione dei rischi) commesso al professionista imputato (E) (documento e quindi prestazione professionale che certamente ha comportato una elevata spesa per l'ente), il problema delle possibili esposizioni a rischi respiratori è stato preso in carico, ma senza prevedere anche l'ipotesi che in concreto si è verificata, per l'assenza di coordinamento delle misure con la organizzazione della ditta appaltatrice della manutenzione (la (Y), di cui era dipendente la vittima); e quindi ipotizza in tale particolare forma di risparmio il vantaggio per la società; coma ha spiegato il PM in udienza, quello che in concreto viene contestato è la mancata predisposizione del DUVRI, ossia del documento di valutazione dei rischi "interferenziali". Ma questa considerazione non basta, perché occorre andare a verificare se da tale omissione potesse derivare una risparmio economico per l'ente: nella relazione UOPSAL 31 1 14, tale risparmio (e cioè quello derivante dall'omissione del DUVRI) viene quantificato in 250 - 700 euro, cioè in un importo assolutamente modesto nella raffronto con le spese sostenute in materia di sicurezza del consorzio, palesemente privo di significato ai fini di interesse; ma poi si aggiunge che una volta redatto tale documento la spese per la installazione dei necessari impianti, con riferimento a tutti gli stabilimenti di conservazione della frutto delle società consorziate nella (X), sarebbe stata di oltre 20.000 euro, e quindi molto maggiore. Ma in tale computo di accusa la tesi non può essere condivisa: il risparmio "noto", e come tale suscettibile di essere preso in considerazione dalla società al momento dell'omissione, era appunto solo quello della redazione del documento; perché l'altro risparmio riguarda spese mai previste, e quindi mai prese in esame. Diversamente sarebbe avvenuto e si dovrebbe ritenere, se il documento fosse stato predisposto, e poi non vi fosse stato adempimento (si legga proprio la sentenza delle SS UU Thyssenkrupp citata in precedenza per un'esemplificazione concreta di tale scelta aziendale); ma appunto questo non è avvenuto, e quindi la ricostruzione del risparmio che avrebbe determinato la scelta omissiva va limitata al primo dei due importi. Ma l'errore dell'accusa si annida già in punto di premessa: se lo (E) nell'adempimento del suo incarico professionale ha omesso di formulare una parte delle valutazioni a lui rimesse e di cui doveva farsi carico (quella sui rischi "interferenziali"), sia pure solo per invocare la necessità di un ulteriore apposito documento su tale oggetto, sarà lui a rispondere dell'omissione (il PM lo precisa egli stesso alla pg. 9 della memoria); e con lui potrà e dovrà essere riconosciuta la responsabilità concorrente per omissione di controllo del datore di lavoro, del preposto, del responsabile della struttura (come correttamente ricorda il PM); ma anche tale seconda omissione non potrà imputarsi a consapevole finalità di risparmio della società, perché invece essa appare determinata solo da colpevole negligenza nella acquiescenza all'errore del professionista, da parte di chi lo poteva e doveva controllare, e non anche ad una politica economica di risparmio aziendale in materia di sicurezza. E questo per la semplice ragione (logicamente evidente) che non si può neppure parlare di una scelta di risparmio di spese, dovute alla mancata istallazione d'impianti di sicurezza che nessuno in concreto ha proposto, e che quindi non sono stati mai neppure presi in considerazione. In discussione il PM ha insistito nella sua tesi, ma ha continuato a confondere i due aspetti: quello della responsabilità penale dei vertici della società per omesso controllo ed iniziativa sul documento predisposto dallo (E) (che come si è detto qui può considerarsi dimostrata, ben oltre la formulazione di una semplice ipotesi di lavoro), e quello ben diverso della finalità di tale condotta omissiva; ed è solo questa che viene in gioco ai fini che qui interessano; a riguardo, occorre prendere atto che nulla consente di ricollegare l'omissione negligente ad una intenzione di illecito risparmio sulla spese per la sicurezza, e quindi ad un oggettivo interesse patrimoniale della società. E quindi che non solo manca una prova a carico, ma che dalla lettura degli atti si determina quale unica conclusione quella dell'infondatezza dell'accusa. Va ribadito, in altri termini, che non ha importanza, o meglio non basta, che uno o più delle persone fisiche ai vertici della società versi in responsabilità colposa per quanto accaduto; occorre che tale omissione sia stata consumata in adempimento di una dolosa o almeno consapevole scelta di risparmio aziendale in materia di sicurezza, e non per banale negligenza o imperizia. E non pare dubbio che nel nostro caso non vi è alcuna seria prova, e neppure un indizio di qualche dignità, che possa confortare tale ipotesi.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 cpp
assolve (A) dal reato ascritte e (X) per l'illecito amministrativo, il primo perché non ha commesso il fatto, la seconda perché fa difetto il presupposto della sua responsabilità.