DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1989 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (89/655/CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,
vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (4) prevede l'adozione di una direttiva relativa all'utilizzazione delle attrezzature di lavoro sul luogo di lavoro;
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (5) ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime concernenti l'organizzazione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
considerando che il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute durante l'utilizzazione di attrezzature di lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
GU n. C 106 del 26. 4. 1989, pag. 13 e
GU n. C 287 del 15. 11. 1989, pag. 2.
GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 65.
considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6); che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano interamente al settore dell'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;
considerando che, a norma della direttiva 83/189/CEE (7), gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica applicabile a macchine, apparecchi e impianti;
considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (8), modificata da ultimo dell'atto di adesione del 1985, la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva, che è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, delle attrezzature di lavoro quali definiti all'articolo 2.
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:
a) attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro;
b)uso di attrezzature di lavoro: qualsiasi operazione concernente l'uso di un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia;
c)zone pericolose: qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di un'attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
d)lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e)operatore: il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell'uso di un'attrezzatura di lavoro.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Articolo 3
Obblighi generali
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di utilizzare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro ed i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa e/o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, e/o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell'utilizzazione di dette attrezzature di lavoro.
2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.
Articolo 4
Norme concernenti le attrezzature di lavoro
1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro deve procurarsi e/o usare:
a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino:
ii) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione;
ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;
b) attrezzature di lavoro, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato.
2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, ad un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) o b).
Articolo 5
Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico
Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
- in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Articolo 6
Informazione dei lavoratori
1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.
2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso devono contenere almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:
- alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
- alle situazioni anormali prevedibili;
- alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
3. Le informazioni e, se del caso, le istruzioni per l'uso devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.
Articolo 7
Formazione dei lavoratori
Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:
- i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
- i lavoratori di cui all'articolo 5, secondo trattino rice-
vano una formazione adeguata specifica.
Articolo 8
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compreso il suo allegato.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 9
Adattamento dell'allegato
1. L'aggiunta nell'allegato di requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionate nel punto 3 dell'allegato, è adottata dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 118 A del trattato.
2. Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico dell'allegato in funzione:
- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alle attrezzature di lavoro, e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore della attrezzature di lavoro,
sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 10
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro.
4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-P. SOISSON
(1) GU n. C 114 del 30. 4. 1988, pag. 3,(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 132 e(3) GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 26.
(4) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.
(5) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.(6) GU n. L 183 del 29 .6. 1989, pag. 1.
(7) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.
(8) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.
ALLEGATO PRESCRIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTO ii) E LETTERA b) 1.
Osservazione generale
Gli obblighi previsti nel presente allegato si applicano nel rispetto delle disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
2. Prescrizioni minime generali applicabili alle attrezzature di lavoro
2.1. I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta.
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.
Se necessario, dal posto di comando principale, l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
I dispositivi di comando debbono essere sicuri. Eventuali guasti o danni ai dispositivi di comando non devono determinare una situazione di pericolo.
2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.
Lo stesso vale:
- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.),
salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.
La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa disposizione.
2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
2.5. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
2.6. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
2.7. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.
2.8. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima di accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
2.9. Le zone ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.
2.10. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, se si rivela opportuno, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
2.11. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e comprensibili senza possibilità di errore.
2.12. L'attrezzatura di lavoro non può essere utilizzata per operazioni e secondo condizioni per le quali non è adatta.
2.13. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.
Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.
2.14. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.
La riapertura dell'alimentazione presuppone l'assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
2.15. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
2.16. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
2.17. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
2.18. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e di sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
2.19Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.
3. Prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche
di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva.
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