PROTOCOLLO D’INTESA PER LA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

TRA
 

PREFETTURA DI SAVONA
PROVINCIA
COMUNI DELLA PROVINCIA
CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA
QUESTURA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
DIREZIONE PROVINCIALE INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE INPS
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
ASL 2
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA - ARTE
UNIONE INDUSTRIALI - ANCE
FILLEA CGIL
FILCA CISL
FENEAL UIL
CASSA EDILE
E.S.E. - ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA
CNA
CONFARTIGIANATO
CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP
ANACI
UNAI

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

il diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro si iscrive nel più ampio diritto alla tutela della salute, sancito nella Costituzione della Repubblica Italiana, quale valore fondamentale della persona umana; la Carta sociale europea stipulata il 18 ottobre 1961 e ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929, stabilisce, all’articolo 3, che “per assicurare l’esercizio effettivo del diritto alla sicurezza e all’igiene del lavoro le Parti contraenti si impegnano: 1) ad emanare norme sulla sicurezza e sull’igiene; 2) ad emanare norme per il controllo dell’applicazione delle precedenti; 3) a consultare, se del caso, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle misure che mirano a perfezionare la sicurezza e l’igiene del lavoro”; il trattato di Lisbona rende giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rafforzando l'importanza della politica di tutela dei lavoratori nella legislazione dell'UE. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all’art. 31, comma 1, prevede, infatti, che “Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose”;
tale diritto deve essere, pertanto, centrale nelle politiche del lavoro per fare sì che gli obiettivi qualificanti di prevenzione siano punti forti di un’ampia e articolata strategia comune a tutti i soggetti interessati, al fine precipuo di affermare la sicurezza del lavoro quale patrimonio ampiamente condiviso, in un’ottica di responsabilizzazione nella pratica costante della legalità;
- la Prefettura, per il ruolo istituzionale che la contraddistingue in ordine al monitoraggio del fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro e delle connesse attività di controllo e vigilanza nelle province di competenza, intende farsi parte promotrice di concrete iniziative, implementando azioni sinergiche, mirate e coordinate per meglio prevenire e contrastare gli infortuni sul lavoro;
- è obiettivo comune delle Parti la tutela dei lavoratori e lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che, attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni, realizzi le condizioni per la prevenzione e la sistematica riduzione degli infortuni sul lavoro, con la conseguente riduzione degli oneri per la collettività in termini sociali ed economico- finanziari;
- nella riunione tenutasi presso questa Prefettura in data 28 giugno 2017, alla presenza delle Associazioni dei datori di lavoro Industriali e Artigiane del settore Edile, nonché delle Organizzazioni Sindacali di categoria è emerso, anche alla luce degli incidenti mortali recentemente verificatisi nel territorio, l’appello congiunto ad avviare nelle questioni legate ai temi della sicurezza nei cantieri edili, una condivisa azione di rafforzamento delle iniziative da adottare, tanto sul fronte della prevenzione quanto su quello del contrasto, rendendo, all’uopo, più incisivo il ruolo degli enti bilaterali e dell’associazionismo industriale e sindacale;
VISTO il parere reso dal Ministero dell’Interno con nota prot. n.13501/76/Uff. IV Affari Interni in data 13 aprile 2018;
 

LE PARTI CONVENGONO

A. di assicurare la costante presenza di condizioni di legalità nelle varie fasi del processo produttivo, con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e all’osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri, in un quadro generale di rispetto delle norme del settore edile, sia nel comparto delle Opere pubbliche sia in quello delle opere private. In particolare, i soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità nei cantieri edili si adoperano affinché le condizioni di lavoro nei cantieri di rispettiva responsabilità siano tali da garantire pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Testo Unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni (d’ora innanzi T.U.), nonché dalle altre norme di legge di riferimento, dal CCNL edilizia e dagli accordi integrativi territoriali;
B. di porre in essere ogni attività ed iniziativa di rispettiva competenza volte a fare applicare quanto convenuto con il presente Protocollo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici operanti nel settore edile, nonché alle Stazioni Appaltanti, per quanto concerne il comparto opere pubbliche;
C. di sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in materia e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni;
D. di attivare interventi coordinati tra gli organismi pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione;
E. di promuovere il rafforzamento della complessiva azione di informazione e formazione, al fine di estendere la prevenzione anche ai lavoratori e datori di lavoro delle piccole e medie imprese ritenute più a rischio per la minima struttura organizzativa nonché ai c.d. “nuovi rischi”;
F. di implementare le strategie mirate per settori produttivi, partendo da quello delle costruzioni che, per numero di eventi infortunistici e per specificità delle violazioni, manifesta maggiori criticità, anche a causa dei fenomeni di lavoro nero e violazioni, sotto varie forme, dei diritti dei lavoratori;
G. di formulare, attraverso il seguente articolato, misure atte a garantire il più efficace rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti, instaurando, altresì, buone prassi che consentano il puntuale rispetto della normativa vigente di settore.
 

Art. 1 - Sicurezza sul lavoro

1. Fatti salvi gli obblighi di legge previsti per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi, per ogni singola opera è, tra l’altro, compito del coordinatore per la progettazione, di cui all’art. 89, comma 1, lettera e) T.U., redigere il piano di sicurezza e coordinamento, mentre competono al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui al comma 1, lettera f) del predetto art. 89, gli obblighi di cui all’art. 92 del T.U., e, fra questi, la verifica dell’attuazione delle misure di sicurezza indicate nei piani di sicurezza nonché dell’adozione delle stesse da parte di ogni appaltatore o subappaltatore.
2. Le Parti firmatarie riconoscono l’importanza della Cassa Edile nel contrasto al lavoro irregolare, dell’ESE - Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia, nonché del Responsabile della Sicurezza sul Territorio (RLST) - per gli aspetti di rispettiva competenza e in qualità di soggetti che hanno, tra gli altri, contribuito alla promozione del Protocollo - in materia di sicurezza, formazione, assistenza e previdenza, secondo le funzioni ad essi assegnate dal Contratto Collettivo di Lavoro e dalle Leggi, tenuto conto che l’idoneità tecnico-professionale dell’esecutore dei lavori rappresenta un elemento determinante ai fini di un’efficace azione preventiva.
3. Le Parti sottoscrittrici si impegnano, nello svolgimento delle rispettive attività, a prevedere che il committente o il responsabile dei lavori, di cui all’art. 89, comma 1, lettere b), c), adempiano rigorosamente alle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 9, del T.U., che si richiama, ed a consultare il RLS o il RLST, nell’ambito delle loro prerogative, stabilite dagli articoli 46 e 47 del T.U., anche in materia di accesso ai luoghi di lavoro, documentando tale attività.
4. Il committente o il responsabile dei lavori verificano attentamente i requisiti professionali e la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC delle imprese affidatane esecutrici, dei sub- appaltatori e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dei lavori, anche in mancanza dei modelli di organizzazione di gestione di cui all’art. 30 del T.U.
5. Le Parti sottoscrittrici, stante l’importanza delle comunicazioni obbligatorie preventive di cui agli articoli 9-bis, comma 2, del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, e 23 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, al fine di prevenire fenomeni di lavoro nero, concordano di fornire indicazioni alle imprese esecutrici dei lavori commissionati in merito alla conservazione, presso la sede di lavoro, di copia delle comunicazioni anticipate, al fine di un pronto rinvenimento in caso di ispezione attuata dagli Organi ispettivi.
 

Art. 2 - Ruolo delle Stazioni Appaltanti per il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le Stazioni Appaltanti, firmatarie del Protocollo, si impegnano:
a) a dare tempestiva comunicazione alla Cassa edile delle aggiudicazioni disposte, nonché all’ESE ed ai RLST del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori comunicato dall’appaltatore, comprese le variazioni successivamente intervenute;
b) a richiamare nei bandi di gara di opere pubbliche il Protocollo, in riferimento alla seguente clausola: “All’atto dell’installazione del cantiere, le aziende aggiudicatarie nonché le eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere una visita dell’ESE e/o del RSLT, finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/08, nell’ambito delle finalità formative e d informative precipuamente riconosciute a tale organismo, per gli aspetti di sua competenza. Le stesse Stazioni Appaltanti si impegnano, unitamente alle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, ad informare l’Ente paritetico in merito alle date di inizio lavori relativi alle gare aggiudicate”;
c) a richiamare nei bandi di gara di opere pubbliche il Protocollo, in riferimento alla seguente clausola: “All’atto dell’installazione del cantiere, le aziende aggiudicatarie nonché le eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere da parte della Cassa Edile visite finalizzate al controllo della regolarità contributiva prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro”;
d) a garantire il pieno rispetto dell’art. 97, comma 5, lettera c) del D.lgs. 50/2016, che qualifica l’offerta anormalmente bassa quando gli oneri aziendali per la sicurezza sono incongrui;
e) ad assicurare l’analitica previsione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, attraverso la redazione di un apposito computo metrico estimativo dedicato;
f) a promuovere, d’intesa con le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali di settore, l’integrazione negli affidamenti con l’offerta economicamente più vantaggiosa di criteri di valutazione dell’offerta tecnica tesi a valorizzare l’adozione di sistemi gestionali dedicati e la proposizione di migliori e più avanzati accorgimenti in materia di sicurezza nelle tecniche e nei processi realizzativi proposti dal concorrente, e di contrasto all’irregolarità contributiva e retributiva, nel rispetto dei Contratti Nazionali e Provinciali a tutela dell’occupazione sul territorio, tenuto conto, al riguardo, delle disposizioni contenute nell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (Codice appalti).
2. L’ESE e/o il RLST, e/o la Cassa edile, ricevuta la comunicazione dalla stazione appaltante, provvederà/anno ad effettuare, a campione, secondo quanto di rispettiva competenza, visite presso i cantieri di nuova installazione, per le diverse fasce di valore dell’opera da realizzarsi, compatibilmente con le risorse a propria disposizione.
3. I Comuni firmatari, nell’ambito delle procedure abilitative all’esecuzione da parte di privati di lavori edili (permesso di costruire, SCIA edilizia, ecc.), si impegnano a sensibilizzare i committenti sul contenuto del Protocollo, con l’invito a richiamarlo nel contratto di appalto, specialmente con riferimento alle clausole individuate per le Stazioni Appaltanti pubbliche relativamente alla sicurezza del cantiere ed al contrasto al lavoro nero o irregolare, in quanto applicabili al settore privato.
4. I medesimi Comuni, con riferimento all’edilizia privata, si impegnano:
a) a rendere disponibili all’ESE, per le finalità formative e informative richiamate al comma 1, i dati relativi all’inizio dei lavori relativamente alle concessioni autorizzate;
b) a concorrere alla vigilanza sui cantieri edili mediante gli agenti di Polizia Locale.
 

Art. 3 - Tutela dei lavoratori

1. Al fine di attestare la massima attenzione ai profili di legalità e responsabilità degli operatori (Stazioni Appaltanti ed Imprese) per la tutela di fondamentali diritti dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, le Stazioni Appaltanti firmatarie del Protocollo, tenute al rispetto delle norme sugli appalti pubblici, si impegnano a richiamare, nei contratti che regolano l’esecuzione di appalti pubblici e nei capitolati speciali, il presente documento, specie in riferimento ai seguenti obblighi: a) da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di appalti pubblici il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore e dai relativi accordi integrativi territoriali, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa edile, nei casi previsti dalle norme vigenti;
b) per le imprese che, nell’ambito del cantiere, svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, di ottemperare agli obblighi in materia di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti dal Protocollo, compatibilmente con i rispettivi contratti di riferimento;
c) per l’appaltatore di applicare il Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 recante “Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (‘regolamento IMI’)”;
d) da parte dell’appaltatore di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell’ambito di una prestazione di servizi di cui all’art. 27, comma 1, lettera i), del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, durante il distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal CCNL di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l’iscrizione alla Cassa edile;
e) per l’appaltatore di rispondere in solido dell’osservanza di quanto previsto al precedente punto a) da parte di eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell’ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all’art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché per quanto attiene le responsabilità solidali previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, anche in materia di sicurezza (comma 14);
f) per le Stazioni Appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori e del saldo di fine lavori, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse edili, tramite il documento unico di regolarità contributiva. Resta fermo quanto previsto, al riguardo, dall’art. 30, commi 5 - 6, del D.lgs. 50/2016;
g) del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, lettera u) del T.U., nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lettera c) del T.U., deve contenere anche l’indicazione del committente.
 

Art. 4 - Attività di vigilanza e controlli

1. Deve essere dedicata particolare attenzione al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura criminale che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati ed alle problematiche connesse (somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori clandestini e altre forme di illecito). A tal fine, le Stazioni Appaltanti assicurano il costante monitoraggio del cantiere oggetto dell’appalto attraverso le figure professionali a ciò preposte, secondo la normativa vigente, che redigono appositi verbali di controllo durante l’esecuzione dei lavori.
2. Le Parti adottano le iniziative ritenute opportune per assicurare la tempestiva informazione degli Uffici competenti in merito a problematiche legata al lavoro sommerso.
3. Gli Enti paritetici e gli Organismi pubblici di vigilanza, nei limiti delle proprie rispettive competenze, forniscono un’adeguata circolazione delle informazioni emerse nel corso dell’attività istituzionale, al precipuo fine di favorire efficaci sinergie perii contrasto di fenomeni di illegalità.
4. Gli Enti paritetici mettono a disposizione delle Parti sottoscrittrici interessate, nel rispetto delle norme in materia di gestione e salvaguardia dei dati, le risultanze delle proprie competenze per le problematiche relative alla regolarità nelle assunzioni dei prestatori di lavoro, per il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali e integrativi, nonché per le problematiche relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.
 

Art. 5 - Formazione

1. Le Parti concordano di istituire, da parte dell’ESE, corsi di formazione sui contenuti dell’art. 90 del T.U., in particolare sugli obblighi previsti dal comma 9, indirizzati ai tecnici delle Stazioni Appaltanti, avvalendosi anche di funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, ASL.
2. Le Stazioni Appaltanti firmatarie si impegnano ad inserire nei contratti che regolano l’esecuzione di appalti pubblici e nei capitolati speciali il richiamo agli obblighi del Protocollo oltre all’obbligo per le imprese edili di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta ai cantieri sedici ore di formazione, nonché gli aggiornamenti previsti nel CCNL e CCPL.
 

Art. 6 - Verifiche periodiche

1. Le Parti firmatarie convengono di effettuare, con il coordinamento della Prefettura - U.T.G., incontri di verifica periodici dell’attività svolta, anche al fine di divulgare i risultati ottenuti, nonché di valutare eventuali miglioramenti da apportare alla disciplina del Protocollo.
 

Art. 7 - Ulteriori obblighi e clausola di invarianza finanziaria

1. Le Parti si impegnano, senza nuovi o maggiori oneri, a mettere a disposizione le risorse professionali, tecniche, strumentali, le infrastrutture, la rete, nonché a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenza per la realizzazione del Protocollo.
 

Art. 8 - Durata ed estensione di efficacia

1. Il Protocollo entra in vigore all’atto della sua sottoscrizione, ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, di triennio in triennio, salve modifiche.
2. La Prefettura, d’intesa con gli Enti competenti, richiamati tutti i principi indicati in premessa, si riserva di promuovere la sottoscrizione di specifici Protocolli di settore relativi ad altri ambiti produttivi.

Savona, 6 giugno 2018
 

LE PARTI

PREFETTURA
PROVINCIA
COMUNI DI
- ALASSIO
- ALBENGA
- ALBISOLA SUPERIORE
- ALBISSOLA MARINA
- ALTARE
- ANDORA
- ARNASCO
- BALESTRINO
- BARDINETO
- BERGEGGI
- BOISSANO
- BORGHETTO SANTO SPIRITO
- BORGIO VEREZZI
- BORMIDA
- CAIRO MONTENOTTE
- CALICE LIGURE
- CALIZZANO
- CARCARE
- CASANOVA LERRONE
- CASTELBIANCO
- CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA
- CELLE LIGURE
- CENGIO
- CERIALE
- CISANO SUL NEVA
- COSSERIA
- DEGO
- ERLI
- FINALE LIGURE
- GARLENDA
- GIUSTENICE
- GIUSVALLA
- LAIGUEGLIA
- LOANO
- MAGLIOLO
- MALLARE
- MASSIMINO
- MILLESIMO
- MIOGLIA
- MURIALDO
- NASINO
- NOLI
- ONZO
- ORCO FEGLINO
- ORTOVERO
- OSIGLIA
- PALLARE
- PIANA CRIXIA
- PIETRA LIGURE
- PLODIO
- PONTINVREA
- QUILIANO
- RIALTO
- ROCCAVIGNALE
- SASSELLO
- SAVONA
- SPOTORNO
- STELLA
- STELLANELLO
- TESTICO
- TOIRANO
- TOVO SAN GIACOMO
- URBE
- VADO LIGURE
- VARAZZE
- VENDONE
- VEZZI PORTIO
- VILLANOVA D'ALBENGA
- ZUCCARELLO
QUESTURA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA
DIREZIONE PROVINCIALE INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE INPS
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
ASL 2
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA – ARTE
UNIONE INDUSTRIALI - ANCE
FILLEA CGIL
FILCA CISL
FENEAL UIL
CASSA EDILE
ESE - ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA CNA
CONFARTIGIANATO
CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP
ANACI
UNAI


Fonte: inail.it