Tipologia: Accordo
Data firma: 1° ottobre 1996
Validità: 31.12.1999
Parti: Autogrill/Intersind e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento RSA/RSU
Settori: Commercio-Turismo, Autogrill
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Verbale di accordo

In data 1° ottobre 1996, si sono incontrati in Roma, la Società Autogrill, assistita dall’Associazione Sindacale Intersind e la Filcams-Cgil nazionale e territoriali, la Fisascat-Cisl nazionale e territoriali, la Uiltucs-Uil nazionale e territoriali, con la partecipazione del Coordinamento delle RSA/RSU

Premesso:
- che la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil hanno presentato una piattaforma rivendicativa per la contrattazione di secondo livello secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 nonché dagli artt. 21 e 120 del CCNL 6 ottobre 1994;
- che sono state valutate “le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività”;
- che Autogrill ha fornito un’ampia informativa in ordine alle strategie per sviluppare la propria posizione sul mercato sia nel settore autostradale che in quello urbano.
Tutto ciò premesso le parti hanno definito quanto segue.

Relazioni sindacali
“Le parti, anche con riferimento alle previsioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 6 ottobre 1994 e dell’Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, convengono sulla importanza di relazioni sindacali improntate alla reciproca correttezza, al metodo della partecipazione ed alla trasparenza dei comportamenti, quale strumento di dialogo e confronto utile a ricercare le soluzioni più idonee ai problemi aziendali, in un’ottica finalizzata da una parte a conseguire la più efficace e competitiva presenza sul mercato della Azienda e, dall’altra, ad affrontare le problematiche inerenti il personale, ivi compreso il miglioramento delle sue condizioni, anche nei singoli punti di vendita, per conseguire gli obiettivi aziendali di efficienza e produttività, di qualificazione del servizio e di soddisfazione delle esigenze del Cliente.
In tale contesto l’Azienda fornirà in sede nazionale, di norma nel mese di maggio, informazioni sugli andamenti consuntivati dell’anno precedente concernenti:
- fatturato, articolato per divisione;
- organici, articolati per tipologie;
- costo del lavoro, articolato per divisione;
- margine operativo;
- investimenti realizzati, sia legati a nuove unità di vendita che a ristrutturazioni;
- innovazioni tecnologico-organizzative realizzate;
- franchising.
Inoltre, di norma nel mese di novembre, l’Azienda fornirà informazioni previsionali concernenti:
- piani di sviluppo, articolati per divisione;
- investimenti, articolati per divisione;
- parametri tendenziali legati all’occupazione;
- innovazioni tecnologico-organizzative;
- politiche commerciali;
- politica di sviluppo delle risorse umane (formazione);
- franchising.
Le informazioni di cui sopra potranno, laddove necessario, essere riferite ad unità aziendali significative, sia per la loro rilevanza oggettiva, sia per l’entità degli interventi.
Di norma, a livello regionale, si terranno con cadenza annuale, incontri tra l’Azienda e le strutture regionali, con il coinvolgimento eventuale delle strutture territoriali interessate, per una informativa sull’andamento delle politiche di sviluppo, commerciali e le relative implicazioni occupazionali afferenti la regione di competenza.
Specifici incontri di approfondimento potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o le problematiche relative a ciascuna delle due Divisioni in cui si articola l’Azienda o, infine, particolari significative unità di vendita.

Pari opportunità
Entro il 31 dicembre 1996 sarà istituita una Commissione per le pari opportunità composta pariteticamente dai sei rappresentanti designati dall’azienda e sei rappresentanti designati dalle Segreterie nazionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
La Commissione avrà l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca al fine di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici, nonché le misure atte a superarle.
L’Azienda fornirà annualmente i dati relativi all’andamento dell’occupazione, disaggregati ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 125/1991.
Inoltre la Commissione, attraverso lo studio e l’approfondimento della legislazione vigente in materia, valuterà la individuazione di misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile, anche attraverso lo studio e la promozione di specifici progetti di azioni positive, ricercando possibili finanziamenti, sia nazionali che internazionali.
L’Azienda si farà carico di eventuali oneri relativi ad altre iniziative concordate in Commissione, nonché dei permessi retribuiti necessari per la partecipazione alla stessa.

Tutela della dignità personale
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale dovranno essere improntanti alla reciproca correttezza.
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea in tema di Tutela della Dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, l’Azienda si impegna ad attuare tutte le iniziative atte a prevenire e scoraggiare atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.
Per molestia sessuale si intende ogni tipo di comportamento a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o scritto.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti l’Azienda continuerà a favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato sul rispetto e sulla reciproca correttezza.
Qualora si verifichino episodi che rientrino nella materia di cui al terzo comma, la lavoratrice o il lavoratore potranno denunciare tali episodi alla Direzione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, anche attraverso la propria Organizzazione sindacale e/o la RSU/RSA.
L’accertamento dei fatti avverrà nel pieno rispetto dei diritti di legge e di contratto garantendo l’adeguata riservatezza.
Entro il 31 dicembre 1996 le parti si impegnano a definire gli strumenti, le procedure e il regolamento di attuazione.

Sicurezza (Accordi 12 dicembre 1988 e 8 giugno 1994)
Le parti, riconosciuta la necessità di intervenire nei confronti degli Enti pubblici preposti al tema della sicurezza, concordano anche sulla opportunità che tali interventi avvengano con il coinvolgimento delle altre Società operanti nel settore autostradale quali, ad esempio, le concessionarie autostradali e petrolifere.
Le parti convengono quanto segue in ordine alla Commissione tecnica congiunta già prevista dagli accordi 12 dicembre 1988 e 8 giugno 1994:
- sarà composta da 6 componenti di nomina sindacale e 6 di nomina aziendale;
- potrà avvalersi di esperti esterni indicati di comune intesa dalle parti;
- si riunirà di norma ogni quattro mesi e straordinariamente su richiesta di almeno tre componenti in caso di urgenza;
- le riunioni sono valide con la presenza di almeno sette componenti;
- di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale;
- i componenti di parte sindacale potranno formulare proposte ed osservazioni sulle decisioni dell’Azienda in materia;
- potrà assumere decisioni vincolanti per le parti con il parere favorevole di almeno sette componenti;
- le spese di funzionamento relative all’effettuazione delle riunioni sono a carico dell’Azienda;
- i permessi retribuiti dei componenti dipendenti dall’Azienda, necessari alla partecipazione alle riunioni, non sono computabili nel monte ore relativo alle singole unità di vendita.
L’Azienda fornirà alla Commissione l’elenco semestrale completo di tutti gli episodi di piccola delinquenza e criminalità verificatisi nei locali in cui viene espletata l’attività della Società Autogrill; tale elenco sarà realizzato sulla base delle segnalazioni dei dipendenti formulate nell’apposito registro istituito presso ciascuna unità di vendita, garantendo un uso riservato delle stesse e verrà integrato da segnalazioni circostanziate che potranno essere presentate anche dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo. Entro il 31 ottobre l’azienda fornirà alla Commissione l’elenco aggiornato al 30 giugno 1996.
Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
- individuare le zone e/o le unità di maggiore criticità, nonché le soluzioni e gli interventi prioritari e più idonei in relazione alla tipicità ed alla ricorrenza degli episodi contrari alla sicurezza delle persone e delle cose;
- informare di tali soluzioni sia le autorità amministrative locali e di pubblica sicurezza per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, sia le Società petrolifere e quelle che gestiscono i tronchi autostradali, nonché le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio e le RSA/RSU;
- promuovere incontri e individuare proposte sia nei confronti delle autorità amministrative locali e di pubblica sicurezza per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, sia con le Società petrolifere e con quelle che gestiscono i tronchi autostradali.

Decreto legislativo 626/94
Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di novembre 1996 per affrontare le problematiche applicative del Dlgs 626/94 artt. 18, 19 e 20.
Tale incontro sarà finalizzato, tra l’altro, alla definizione della materia relativa al rappresentante per la sicurezza nelle unità di vendita fino a 15 dipendenti tenendo conto delle specificità della realtà aziendale Autogrill.