Tipologia: Ipotesi accordo CIRL
Data firma: 21 maggio 2019
Validità: 01.07.2019 - 31.12.2022
Parti: Anci e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Toscana
Fonte: faicisl.it
Sommario:
Art. 9 - Salute e ambiente - Lavori nocivi e pesanti |
Art. 19 - Addetti alla motosega decespugliatore e altre attrezzature vibranti |
Ipotesi di accordo contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Toscana
Il giorno 21 Maggio 2019 presso la sede di Anci Toscana, Viale Giovine Italia n. 17 a Firenze, tra la Delegazione Regionale Anci […], e le Delegazioni: della Flai-Cgil […], della Fai-Cisl […], della Uila-Uil […], alla presenza del rappresentante della Regione Toscana Sandro Pieroni è stato raggiunto il seguente accordo la cui efficacia è subordinata alla approvazione da parte degli organi esecutivi delle Unioni dei Comuni, alla presa d'atto da parte della Regione Toscana degli impegni dichiarati in merito alle risorse aggiuntive regionali necessarie per il rinnovo del contratto integrativo regionale e alla approvazione degli organi dirigenti delle OO.SS. Qualora entro il 31 luglio 2019 non pervengano dinieghi sull'ipotesi di accordo il presente contratto si intende approvato in ogni sua
Art. 9 - Salute e ambiente - Lavori nocivi e pesanti
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono:
Obiettivo comune delle parti è quello di diminuire l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dallo svolgimento di lavori nocivi e pesanti, nonché di ogni lavoro che possa causare una malattia professionale;
Per quanto sopra, oltre che in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL, i datori di lavoro provvederanno a far effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalle norme di legge e contrattuali vigenti.
Gli Enti e le imprese forestali dovranno quindi individuare medici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria suddetta con priorità per le ASL dove presenti.
Gli Enti e le imprese forestali individueranno inoltre i medici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di nocività;
Gli Enti e le imprese forestali dovranno provvedere ad informare i propri dipendenti della possibilità di eleggere o nominare uno o più Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS), ai sensi D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche e integrazione anche con i compiti di cui all'art. 9 della legge 20/5/'70 n° 300.
I lavoratori provvederanno in ogni azienda ad eleggere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche e integrazione , almeno un Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza.
In relazione all'obbligo di fornire ogni squadra dell'attrezzatura e dei dispositivi di cui al Decreto 15 luglio 2003 n° 388, i datori di lavoro promuoveranno e cureranno la formazione dei lavoratori ai quali affidare compiti di intervento nelle prime operazioni di soccorso per i casi di infortunio.
I dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre a maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copricapo, sono assegnati, dopo idonea formazione, informazione e addestramento, in dotazione personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza a cura del possessore e sostituiti a cura del datore di lavoro quando se ne presenta la necessità.
I lavoratori inviati a lavorare presso altri Enti e aziende hanno diritto ad una informazione dettagliata dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dove dovranno espletare le loro mansioni.
Si considerano nocivi i lavori per il cui espletamento ricorra:
- l'utilizzazione e manipolazione di sostanze nocive per l'uomo (quali fitofarmaci);
- l'esposizione a rumori;
- l'esposizione a fumi e gas;
nonché ogni altro lavoro definito tale dalle Leggi vigenti.
Si considerano pesanti i seguenti lavori:
- facchinaggio manuale;
- disinfestazione manuale con raccolta, pure manuale, dei nidi di processionaria sulle piante;
- ripulitura manuale dell'invaso dei laghetti;
- mietitura a mano;
- lavorazione con martelli pneumatici azionati manualmente.
Per lo svolgimento di lavori nocivi e pesanti è fissato un limite di quattro ore giornaliere: ai fini retributivi esse corrisponderanno ad un intera giornata di lavoro.
Se effettuati sino a due ore giornaliere, i lavori nocivi e pesanti non comportano alcuna riduzione dell'orario giornaliero; per durata superiore alle due ore ma inferiore a quattro, l'orario di lavoro verrà ridotto di un quarto d'ora per ogni ora intera di lavoro comprese le prime due.
Le limitazioni di orario previste dal presente articolo, nonché le indennità previste dall'art. 51 del CCNL per i lavori definiti disagiati, si intendono correlate alla durata effettiva dell'impegno nelle condizioni contemplate.
A integrazione di quanto disposto dalla lettera b) dell'art. 53 del CCNL, le parti dichiarano che per lavori in acqua, per i quali è dovuta la specifica indennità di disagio, devono intendersi quei lavori per la cui esecuzione è necessario permanere con i piedi immersi nell'acqua, nella neve o nella melma di altezza non inferiore a 12 cm.
Per quanto riguarda gli interventi forestali di ripristino e salvaguardia di aree percorse da incendio, fermo restando l'obbligatoria fornitura da parte dell'Ente degli idonei DPI, si prevede una maggiorazione oraria pari al 10% per ogni ora effettivamente svolta in cantiere a titolo di indennità di disagio. Tale indennità è dovuta nel caso in cui le lavorazioni da svolgere si riferiscano ad interventi in aree agroforestali percorse da incendi avvenuti nei 12 mesi precedenti all'inizio di detti interventi.
L'indennità è riconosciuta sino al termine degli interventi di ripristino e salvaguardia effettuarsi.
Per quanto attiene alla elezione dei rappresentanti per la sicurezza, si fa riferimento all'accordo stipulato il 27\11\96 presso l'Uncem Nazionale.
A questo proposito, il protocollo di intesa stipulato tra le parti e l'Assessorato regionale alla sanità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza del 16 gennaio 1998 rappresenta un importante riferimento.
In tema di sicurezza le parti istituiscono il Comitato Paritetico per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 accordo 27\11\96, comunicando entro 30 giorni dalla firma del presente contratto il nominativo del proprio rappresentante, e opereranno per :
- Favorire la generalizzazione dei RLS.
- Coordinare a livello regionale le politiche in materia di Tutela della Salute.
- Promuovere specifiche azioni di formazione (ed informazione dei lavoratori e) dei RLS.
- Promuovere corsi di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori predisponendo allo scopo anche apposito materiale
- Coordinare azioni di intervento presso la Regione, Istituti ed Enti preposti allo scopo di attivare le politiche in materia di Tutela della Salute, le azioni necessarie alla formazione ed informazione dei lavoratori e dei RLS.
- Predisporre appositi questionari e/o documenti attraverso i quali raccogliere le necessità emergenti dalle singole Aziende e con lo scopo di predisporre una apposita Banca Dati, tenere aggiornato l'elenco del RLS eletti nelle singole realtà.
Le imprese cooperative provvederanno, nei modi e forme previste dalla delibera di cui alla legge regionale 12 maggio 2003 n° 24 e nelle modalità dei programmi formativi concertati tra le parti sociali a livello regionale o provinciale o aziendale, a aggiornare e fare partecipare contestualmente all'assunzione, a corsi brevi in materia di igiene per il personale sia esso a tempo indeterminato o avventizio, che sarà adibito alle attività di manipolazione, trasformazione, vendita, trasporto e somministrazione di alimenti.
Dichiarazione a verbale dei rappresentanti i datori di lavoro
Affinché l'indennità di alta montagna di cui all'art. 53 del CCNL corrisponda alla funzione di compensare una effettiva condizione di disagio, nonché per evitare eventuali trattamenti discriminatori tra lavoratori della stessa azienda, le parti rappresentanti dei datori di lavoro si riservano espressamente di promuovere un confronto aziendale anche su tale materia, al fine di limitare - ove ne ricorrano i presupposti - la corresponsione della predetta indennità in determinate stagioni dell'anno e a quei lavoratori che, per le mansioni svolte, si trovino nelle reali condizioni di disagio.
Art. 10 - Indennità mancata mensa
Ai lavoratori viene riconosciuta una indennità di mancata mensa pari a € 5,29 (cinque,ventinove) per ogni giornata di effettivo lavoro di durata di almeno sei ore e trenta minuti.
Si dà atto che detto importo potrà essere riconosciuto anche in forma di buono mensa in base alle esigenze aziendali, previo accordo con le rappresentanze aziendali.
Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore a livello aziendale.
Art. 19 - Addetti alla motosega decespugliatore e altre attrezzature vibranti
Al lavoratore addetto alla motosega, al decespugliatore, martello pneumatico, tosasiepi e potatori meccanici con corpo motore e ad altre attrezzature vibranti, viene riconosciuta una specifica indennità di mansione pari a €1.30 per ora di effettiva utilizzazione dello strumento di lavoro e comunque per non più di 4 ore giornaliere.
Tali indennità di mansione e limitazione oraria, saranno applicate alle attrezzature sopra dette, fatta salva l'inclusione di altre attrezzature vibranti previste dal DVR di ogni Ente.
Art. 21 bis - Banca ore
Può essere aziendalmente concordata l'istituzione di una banca ore individuale per l'accantonamento, su base volontaria, delle ore straordinarie richieste dall'azienda o dall'Ente pubblico gestore, così come previsto dall'art. 50 del CCNL, ed effettivamente prestate, fermo restando il riconoscimento nel mese di competenza delle maggiorazioni previste per la prestazione straordinaria.
Le ore accantonate nella Banca ore individuale, per un massimo di 78 (settantotto) annue potranno essere utilizzate come recuperi giornalieri individuali previa richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno tre giorni. La richiesta si intenderà accolta, fatto salvo esigenze lavorative ed organizzative dell'azienda o dall'Ente pubblico gestore comunicate al lavoratore almeno 24 ore prima l'inizio del permesso ed in ogni momento per ragioni di calamità e di svolgimento del servizio antincendi.
Il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario di cui alla banca ore non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi di festività soppresse.
Le ore accantonate potranno essere altresì utilizzate, previo accordo fra le parti a livello aziendale e fermo restando quanto previsto dall'art. 59 del CCNL vigente, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata all'orario settimanale.
L'azienda attiverà la banca ore previa richiesta scritta del lavoratore che deve intervenire entro il 28 febbraio di ogni anno per il personale assunto a tempo indeterminato o, nel caso di nuova assunzione nel mese successivo all'assunzione; per il personale assunto a tempo determinato la richiesta va formulata entro un mese dall'assunzione.
Le ore accumulate in banca ore devono essere godute entro l'anno, se non utilizzate, le ore accantonate, dovranno essere retribuite.
Art. 22 - Prevenzione ed estinzione incendi boschivi
Per garantire il potenziamento del servizio è necessario il massimo impegno di tutti i soggetti. È pertanto opportuno che le parti operino concordemente, affinché le squadre siano formate con personale idoneo, opportunamente addestrato ed equipaggiato, nonché fornito di mezzi, materiali e attrezzi adeguati.
Saranno organizzati turni per garantire la continuità dell'avvistamento e della vigilanza con lavoratori in continuo contatto radio con un operatore centrale.
Gli enti delegati potranno organizzare anche nei giorni festivi e prefestivi squadre di operai forestali impiegati nella attività di avvistamento e vigilanza mobile per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi. Nel caso di organizzazione di tali squadre di operai per la vigilanza antincendio, all'operaio sarà riconosciuta, oltre al pagamento del salario di livello, una giornata di riposo compensativo da effettuarsi nella settimana seguente.
Nelle operazioni di repressioni degli incendi le squadre, e quindi i singoli lavoratori, non potranno essere utilizzati continuativamente per più di 6 ore in attività relative all'intervento operativo di spegnimento incendi, e con un limite massimo di 12 ore complessive nel caso che "l'intervento operativo" (con i limiti temporali di cui sopra) venga a sommarsi in parte o a tutto l'orario relativo al normale servizio quotidiano.
In casi particolari, ai fini di un migliore espletamento del servizio, le parti a livello locale potranno stabilire modalità diverse da quelle di cui sopra.
I lavoratori non potranno essere riutilizzati prima che siano trascorse almeno 8 ore dalla cessazione del turno di servizio.
Gli operai impiegati nell'intervento operativo di spegnimento degli incendi, per ogni ora o frazione di ora impegnati in tale attività, hanno diritto, oltre alla normale retribuzione del proprio livello di inquadramento, ad una maggiorazione pari al 26% calcolata sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale.
Qualora nello spegnimento degli incendi vengano impiegati operai con livello di operaio comune, agli stessi per ogni ora o frazione di ora impegnata in tale attività, verrà corrisposta la retribuzione spettante all'operaio qualificato con la maggiorazione del 26% prevista dal comma precedente, fermo restando che l'impiego dell'operaio comune nelle operazioni di spegnimento degli incendi non costituisce di per se assegnazione a mansioni superiori.
Agli operai addetti allo spegnimento degli incendi, e già dipendenti dagli enti gestori, la retribuzione maggiorata prevista dai commi precedenti, sarà corrisposta con la paga dello stesso periodo in cui e' stato effettuato l'intervento.
La definizione di quanto sopra (programmi locali, organizzazione generale dei servizi e turni) verrà discussa e concordata tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno.
I criteri operativi e le maggiorazioni indicati nel presente articolo si applicano anche nel caso di pronto intervento per calamità naturali.
Possono essere fatti salvi i criteri e le modalità degli accordi stipulati a livello locale funzionali ad una maggiore efficacia del servizio.
Art. 23 - Reperibilità
La reperibilità per il servizio di repressione degli incendi boschivi e per servizi legati ad eventuali calamità naturali (art. 56 del CCNL) e protezione civile potrà essere richiesta ai lavoratori secondo modalità che dovranno essere più precisamente definite nei programmi concordati in sede locale. In ogni caso si conviene che:
La reperibilità antincendi boschivi potrà essere attivata nei periodi previsti nel piano operativo antincendi dell'Ente. Inoltre il servizio di reperibilità potrà essere attivato anche in periodi non previsti nel piano dell'Ente, nei quali si determinano comunque condizioni di rischio o esigenze operative legate all'organizzazione AIB.
Il lavoratore in reperibilità antincendi boschivi dovrà presentarsi presso il luogo di ritrovo, individuato dal piano operativo dell'Ente, entro il tempo definito nel piano stesso.
la reperibilità nel caso di calamità naturale potrà essere attivata eccezionalmente allorché si determinino condizioni di rischio.
Al lavoratore in reperibilità saranno indennizzate 24 ore detratte le ore lavorate.
Eventuali deroghe potranno essere concordate a livello locale fra le parti e sottoposte al Comitato Forestale Regionale.
Per il servizio di reperibilità viene stabilita una indennità di reperibilità, fissata nella percentuale del 19%, calcolata su tutte le voci salariali compreso il contratto integrativo regionale. Per l'espletamento dell'attività di reperibilità del servizio antincendi boschivi, gli Enti dovranno avvalersi di personale idoneo all'antincendio. I lavoratori in reperibilità saranno messi nelle condizioni di ricevere le comunicazioni necessarie per recarsi in tempo utile nei luoghi prefissati.
Art. 31 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro, decorre dal 01.07.2019 e scadrà il 31.12.2022.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, modificato e richiamato nella presente ipotesi si fa riferimento al CIRL del 9 aprile 2009.
Le parti si impegnano ad un aggiornamento dei testi e della disciplina contrattuale in modo organico per assicurare coerenza delle varie fonti contrattuali e l'aggiornamento all'evoluzione normativa nel rispetto di quanto finora sottoscritto entro sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso.