Tipologia: Protocollo
Data firma: 5 maggio 2020
Parti: Pelletterie Bianchi e Nardi e RSSP, MC, Preposto e RSU, RLS
Settori: Tessili-Pelli, Pelletterie Bianchi e Nardi
Fonte: filctemcgil.it


Protocollo "misure di contrasto e contenimento covid19"
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti dì lavoro” - 24 Aprile 2020" "Ordinanza della Regione Toscana, n. 38 del 18 Aprile 2020"
 

 

Nominativo

Firma

Datore di Lavoro

G.B.

 

RSPP

Ing. M.T.

 

Medico Competente

D.ssa E.A.

 

RLS (per presa visione)

C.D.C.

 

Preposto

A.N.

 

Preposto

A.N.

 

Rappresentante RSU

B.S.

 

Rappresentante RSU

V.N.

 

 
1) premessa
Il presente documento è stato redatto secondo il dettato del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, e tenuto conto del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, emanato dal Ministero della salute, in accordo con le parti sociali, in data 24 Aprile 2020 e dell'ordinanza della Regione Toscana, n. 38 del 18 Aprile 2020
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il presente documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza, per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti.
Tutti sono tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento.
Il presente documento di valutazione dei rischi viene conservato presso l’unità produttiva, e verrà aggiornato in occasione di nuove disposizioni normative in materia, o modifiche del processo produttivo, o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute dei lavoratori.

2) dati identificativi dell’azienda e descrizione dell’attività

Pelletterie Bianchi e Nardi spa è una società che opera nel settore della produzione e commercializzazione di articoli di pelletteria con brand proprio e conto terzi.
La valutazione in oggetto riguarda l’unità produttiva principale svolta all'interno di un fabbricato sviluppato su due piani fuori terra.
Al piano terra sono presenti le aree destinate a:
• Reception;
• Uffici
• Magazzino (carico/scarico, deposito, imballaggio e spedizione)
• Progettazione Modelli
• Produzione (lavorazione pelli secondo modello da realizzare, tranciatura, scamiture e spaccatura, coloritura, assemblaggio e cucitura, rifinitura e controllo qualità)
• Servizi (tecnici ed igienici)
Il piano primo è costituito da due aree separate (posizionate a ciascun estremo del fabbricato) destinate rispettivamente a:
• Uffici, area espositiva e servizi igienici (bagni)
• Produzione (taglio, spaccatura e scarnitura), locale mensa e servizi igienici (bagni, docce e spogliatoi)
In base al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 l’azienda risulta appartenere al Gruppo B e pertanto al fine del pronto soccorso aziendale sono disponibili:
• cassetta di pronto soccorso, tenuta in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, avente una dotazione minima prevista ed integrabile sulla base dei rischi presenti.
• mezzi di comunicazione (telefoni) idonei ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario nazionale (numero di tel: 118).

3) misure organizzative ed operative di contrasto e contenimento alla diffusione covid-19:
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del covid-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020, nel quale si prevede l’osservanza di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche, sono attuate, a livello organizzativo, le seguenti misure di prevenzione e protezione:
 la principale misura adottata, di contrasto e contenimento del covid-19, è il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,80 metri ed a tal fine viene attuato quanto segue:
=> utilizzo di modalità di lavoro smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. Il lavoro a distanza continuerà ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Saranno garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause);
=> nel caso siano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, viene valutata sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni. A tale riguardo sono utilizzati in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Nel caso l'utilizzo dei predetti istituti non risulti sufficiente, saranno utilizzati i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
=> sono sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
=> laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,80 metri (come principale misura di contenimento), si adottano le seguenti strategie:
■ rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso ad esempio di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono quindi lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc...
■ per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni
■ turnazione del personale, ovvero rimodulazione degli orari di lavoro riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
■ installazione di barriere di separazione;
=> sono sospese tutte le attività che comportano l’aggregazione di persone all’interno dell’Azienda;
=> sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
=> sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
=> le trasferte di lavoro e l’accesso presso siti terzi sono, per quanto possibile evitate, e comunque ridotte al minimo indispensabile, in base alle necessarie esigenze produttive;
=> riguardo al trasferimento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, i lavoratori sono stati invitati affinché lo spostamento avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati (auto con massimo due persone), è fatto obbligo al personale di indossare mascherine e guanti monouso, fomite dalla società;
=> piano con orario di ingresso e di uscita scaglionato per il personale, al fine di limitare o evitare condizioni di affollamento presso: gli accessi ai reparti e le aree comuni interne del sito aziendale.
=> l’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di: una ventilazione continua un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di 1,80 metri;
=> non sono consentite le riunioni in presenza, all’interno degli ambienti di lavoro. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri e successiva adeguata pulizia/areazione dei locali;
 al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore assicura la disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda, che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana
 Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, si fornirà la massima collaborazione.
 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà darne immediata informazione ed si collaborerà con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
 a tutela di particolari categorie di lavoratori quali: lavoratori più anziani; soggetti immuno compromessi o affetti da particolari patologie croniche (malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave, insufficienza renale o epatopatia, ecc...), valutato che potrebbero essere a maggior rischio in caso di contagio, si provvede ad assegnare compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, clienti e visitatori
 Con riferimento al locale mensa, ne viene attualmente precluso l'accesso da parte dei lavoratori. Qualora, nel periodo di emergenza, si procedesse ad una prossima apertura del locale mensa, l'accesso sarà contingentato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno 1,80 metri, durante la consumazione del pasto. Dopo ogni singolo pasto, sarà effettuata la sanificazione dei tavoli e ciascun lavoratore, a seguito dell'uso, dovrà provvedere alla sanificazione delle superfici ed oggetti comuni con cui è venuto a contatto;
 I lavoratori addetti a mansioni impiegatizie o che comunque dispongono di un piano di lavoro ed idonee condizioni igieniche (ad esempio postazioni di lavoro al videoterminale, comunque non inserite nei reparti produttivi), potranno consumare il pasto anche presso la singola postazione di lavoro;
 fino al termine dell'emergenza, ai locali spogliatoi e docce potrà avere accesso un solo lavoratore alla volta. Ciascun lavoratore, a seguito dell'uso, dovrà provvedere alla sanificazione delle superfici ed oggetti comuni con cui è venuto a contatto. Tali disposizioni sono affisse sulle porte di accesso;
 durante il periodo di emergenza sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. Sarà comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work;
 alle imprese appaltatrici, viene consegnata completa informativa dei contenuti del presente protocollo e si provvede alla vigilanza affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
 il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'interruzione dello svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, continuerà ad intervenire in caso di emergenza);
 l’Azienda si fa inoltre parte attiva nei confronti dei propri partner produttivi (con particolare attenzione alla rete dei sub-contractor), attivandosi per promuovere e facilitare l’adozione presso di essi di adeguate misure precauzionali, in linea con i Protocolli nazionali, verificando tramite apposita documentazione l’effettiva messa in atto delle necessarie misure, e riservandosi di sospendere la collaborazione con quei partner che non garantiscono adeguata tutela per la salute dei propri collaboratori;
 si favoriscono intese con le organizzazioni sindacali;
 è istituito un comitato aziendale, o territoriale per la definizione e la verifica dell’applicazione del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, emanato dal Ministero della salute, in accordo con le parti sociali, in data 14 Marzo 2020.
 Il datore di lavoro, l'RLS ed i preposti, eventualmente presenti durante l'orario di lavoro vigileranno sulle applicazioni delle procedure di prevenzione e protezione da contagio da virus e richiameranno verbalmente il personale per eventuali inottemperanze, segnalando l'accaduto al datore di lavoro.
 quanto disposto nel presente protocollo, impiegando la scheda tipo allegata all'ordinanza della Regione Toscana, n. 38 del 18 Aprile 2020, sarà trasmesso entro 30 giorni, all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. della Regione Toscana.

4) modalità di ingresso in azienda del personale:
- i lavoratori che siano risultati positivi a contagio da coronavirus SARS-CoV-2 devono seguire i passaggi consigliati dalle autorità sanitarie competenti. Tali lavoratori non devono tornare al lavoro fino a quando non siano ristabilite appropriate condizioni di salute e fino a quando siano soddisfatti i criteri per interrompere l'isolamento familiare, in consultazione con gli operatori sanitari e i dipartimenti sanitari statali e locali.
- viene vietato l'accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS del Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) di seguito riportate:
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- viene vietato l’accesso all'attività lavorativa ai lavoratori che manifestano febbre (superiore a 37,5 °C) e sintomi para influenzali, quali, a titolo di esempio: tosse, raffreddore, mal di gola, dolori muscolari, mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento, ecc...).
Il rispetto di tale disposizione viene accertato mediante dichiarazione sostitutiva da parte del lavoratore o eventualmente tramite misurazione della febbre all'accesso all'attività; Pertanto il personale, prima dell'inizio del turno di lavoro dovrà dichiarare (firmando quotidianamente su apposito modulo, allegato al presente documento) l'assenza di febbre o altri sintomi para influenzali.
- L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, da parte di personale adeguatamente formato e dotato di idonee mascherine ed occhiali di protezione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fomite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
A tale proposito, poiché la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali, la stessa avverrà pertanto ai sensi della disciplina privacy vigente, applicando quanto sotto indicato:
• si provvederà a rilevare la temperatura ed a non registrare il dato acquisto.
• si provvederà a registrare l’interessato ed il superamento della soglia di temperatura, solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
• in tale evenienza, all'interessato verrà fornita l’informativa sul trattamento dei dati personali. Tale informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente.
Nell'informativa potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica potrà essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Per la durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
• l'informativa contiene: le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati; i soggetti preposti al trattamento e le istruzioni necessarie; l'indicazione che i dati sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID- 19);
• in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi;
• qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati e quindi viene applicata la disciplina sul trattamento dei dati personali, ed in particolare si applica e, richiedendo una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, ci si astiene dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Altresì, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, ci si astiene dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
- il personale, prima dell'accesso agli ambienti di lavoro, dovrà indossare la mascherina e procedere alla sanificazione delle mani, con idoneo gel presente nei dispenser posti in prossimità degli accessi;

5 - modalità di accesso in azienda dei fornitori ed altro personale esterno
l’accesso di fornitori ed altro personale esterno (clienti, personale tecnico, imprese di pulizia, personale di società per lavoro in appalto, ecc...), al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei vari reparti ed uffici coinvolti, avviene secondo le seguenti procedure, tempistiche e modalità, oltre a quanto già disposto nel precedente punto 4 per il personale interno:
- è fatto divieto di accesso presso l’azienda a chiunque:
- negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS del Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- presenti febbre o manifesti sintomi para influenzali, quali: tosse, raffreddore, mal di gola, dolori muscolari, mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento, ecc...).
Pertanto il personale esterno, prima dell'accesso agli ambienti di lavoro dovrà dichiarare (firmando su apposito modulo, allegato al presente documento) l'assenza di febbre o altri sintomi para influenzali.
- il personale esterno, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte di personale adeguatamente formato e dotato di idonee mascherine ed occhiali di protezione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
- l'accesso agli ambienti di lavoro da parte dei fornitori o altro personale esterno, sarà consentito solo indossando adeguati dispositivi di protezione individuale quali: mascherine e guanti monouso;
- prima dell'accesso agli ambienti di lavoro, il personale esterno dovrà procedere alla sanificazione delle mani, con idoneo gel presente nei dispenser in prossimità degli accessi; l'accesso agli ambienti di lavoro è consentito solo se strettamente necessario allo svolgersi dell'attività produttiva ed a seguito di appuntamento;
- il tempo di permanenza all'interno degli ambienti di lavoro deve protrarsi per lo stretto necessario;
- in azienda è affissa idonea segnaletica a parete, che specifica le indicazioni circa gli eventuali percorsi di transito, ammessi o vietati, interni agli ambienti di lavoro;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; ed agli stessi non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo;
- per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno 1,80 metri, da altro personale presente in azienda;
- in caso di accesso di fornitori o personale esterno all'interno degli ambienti di lavoro, agli stessi sono dedicati servizi igienici esclusivi, ovvero il cui utilizzo è vietato per il personale interno. Ai suddetti servizi igienici, è garantita adeguata sanificazione giornaliera
- al personale addetto a funzioni di front-office o a contatto con clienti, fornitori e terzi, sono fomiti adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine filtranti o doppia mascherina chirurgica, guanti, ed occhiali di protezione), da indossare durante contatti ravvicinati (distanza minore di 1,80 metri) per colloqui o consegna di materiale e/o documenti.

6) misure di tutela per attività in ambiente esterno, trasporto merce ed accesso del personale presso altre aziende
Per quanto concerne il trasporto di merci e l'accesso del personale presso altre aziende sono attuate le seguenti misure di prevenzione e protezione
• limitare la discesa dai mezzi degli autisti, per quanto possibile
• durante le attività di carico e scarico delle merci rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,80 metri da clienti, fornitori e terzi;
• al personale addetto è fatto obbligo d'impiego di mascherine;
• qualora non fosse possibile il mantenimento della distanza interpersonale, il lavoratore dovrà indossare mascherina filtrante FFP2 senza valvola, o doppia mascherina chirurgica;
• il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali, al rientro presso la sede dell'azienda, procede alla pulizia e sanificazione dell’abitacolo di guida;

7 - pulizia e sanificazione in azienda
Sono incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per la pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, sono attuate le seguenti procedure:
- l’azienda, tramite appalto ad impresa esterna, assicura la pulizia e la sanificazione quotidiana dei locali di lavoro (reparti produttivi, uffici, bagni, spogliatoi, ecc...), con particolare riguardo a superfici ed oggetti di uso comune (maniglie, interruttori, pulsantiere ecc...) e delle postazioni di lavoro. L'attività di pulizia e sanificazione viene assicurata nelle seguenti modalità:
- ciascun lavoratore (fornito di guanti monouso e prodotti idonei alla sanificazione), ad ogni fine turno, provvede alla pulizia e sanificazione delle superfici e apparecchiature di lavoro proprie della mansione, con le quali vengono a contatto;
- Ciascun lavoratore, a seguito dell'accesso agli spazi comuni dovrà provvedere alla sanificazione delle superfici ed oggetti comuni con cui è venuto a contatto, all'interno degli stessi
- secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020, per gli impianti di aerazione (ovvero di ricambio aria) si provvede settimanalmente a pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente
- secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020, gli impianti di climatizzazione (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), saranno tenuti spenti per quanto possibile, al fine di evitare il possibile ricircolo del virus in aria. Nell'evenienza (per necessità connesse al microclima interno) di dover accendere tali impianti, si procede, ad impianto spento, alla pulizia dei filtri dell’aria, con periodicità indicata dal costruttore (come indicata nel manuale di manutenzione) e comunque almeno settimanale.
Durante il funzionamento viene evitato di spruzzare prodotti per la pulizia (detergenti/disinfettanti spray) direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti e si provvede ad aprire con frequenza gli infissi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto.
- la sanificazione degli ambienti e postazioni di lavoro, avviene tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero prodotti a base di cloro a ima concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici ecc..). Liquidi detergenti potranno essere autoprodotti secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- le attività di pulizia e sanificazione verranno annotate e registrate, secondo l'apposito modulo riportato in allegato;
- negli ambienti di lavoro, dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, viene garantito un buon ricambio dell’aria, aprendo con frequenza i diversi serramenti esterni. L’ingresso dell’aria esterna all’interno degli ambienti di lavoro opera infatti una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, della CO₂, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, muffe.
In particolare, a seguito della sanificazione, viene sempre garantito un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria naturale;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali di lavoro, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione
Di seguito è riportato l'estratto della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativo alla "Pulizia di ambienti non sanitari"
"In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). Misure preventive - igiene delle mani La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.
Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali) ".

8 - misure di prevenzione igieniche per il personale
Ai lavoratori, circa le misure di prevenzione igieniche, sono fomite le seguenti disposizioni
- evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di almeno 1,80 metri) e diretto (strette di mano, abbracci, etc.) con le persone che accedono al sito aziendale;
- prima dell'accesso al posto di lavoro al lavoratore è fatto obbligo di detergersi accuratamente le mani, con idoneo gel presente nei dispenser posti dall'azienda in prossimità dei principali accessi.
- evitare il contatto di occhi, naso e bocca con le mani, in quanto il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca.
- ai lavoratori è raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani, in più momenti dell'attività lavorativa, sia con gel detergente, che con il normale lavaggio con acqua e sapone.
A tale proposito ai lavoratori sono fomite le seguenti disposizioni e procedure:
→ curare l'igiene delle mani con acqua e sapone o con un gel a base alcolica è tra le regole fondamentali di prevenzione. Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica.
→ per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone ed acqua. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica.
→ una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. Quest'ultimi devono essere usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci.
→ il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:
7 prima di: mangiare, maneggiare o consumare alimenti, usare il bagno, assumere farmaci, medicare o toccare una ferita, applicare o rimuovere le lenti a contatto;
8 dopo: aver tossito, starnutito o soffiato il naso, aver usato il bagno, aver toccato cibò, aver maneggiato spazzatura, aver usato un telefono o comunque maneggiato soldi, o altro materiale di uso comune (attrezzature di lavoro, interruttori, macchine di distribuzione alimenti e bevande, ecc.), aver usato un mezzo pubblico o privato di trasporto

Procedure per la corretta igienizzazione delle mani:
1. Bagna bene le mani con l’acqua
2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Friziona bene le mani palmo contro palmo
4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
10. Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
12. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

 

9 - misure di protezione individuale per il personale
l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata anche alla disponibilità in commercio. Per questi motivi sono adottate le seguenti disposizioni e procedure:
 valutata l'ordinanza della Regione Toscana n. 38 del 19/04/2020 è fatto obbligo a tutti i lavoratori di indossare mascherine, fomite dall'azienda in numero congruo con il tipo di attività ed orario di lavoro) nei seguenti casi:
- in ambienti di lavoro interni all'azienda, in presenza di più persone, per tutto l'orario di lavoro;
- in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale di 1,80 metri;
 a tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è fatto obbligo di utilizzo di una mascherina chirurgica,
 qualora non fosse possibile il mantenimento della distanza interpersonale di 1,8 metri, si dispone:
- nel caso di postazioni fisse di lavoro, verranno, ove possibile, inseriti elementi di separazione fra i lavoratori;
- nel caso non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale tra lavoratori di almeno 1,80 metri, né istallare elementi di separazione tra postazioni di lavoro, o nel caso di spostamenti del personale con vicinanze (inferiori ad 1,80 metri) tra lavoratori, il personale interessato avrà l'obbligo di utilizzare mascherine filtranti senza valvola FFP2 o FFP3. Qualora le mascherine filtranti senza valvola FFP2 o FFP3 non fossero reperibili, il personale interessato dovrà utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;
 ai lavoratori che dovessero eventualmente venire a contatto stretto (distanza interpersonale minore di 1,80 metri) con personale interno o esterno (clienti, fornitori, tecnici, ecc...), sono rese disponibili mascherine protettive (FFP2 o FFP3 senza valvola), o doppia mascherina chirurgica);
 guanti monouso dovranno essere sempre usati dal personale addetto alla sanificazione. I guanti monouso, posizionati nelle confezioni originali, sono resi disponibili al personale posizionando le confezioni nei vari punti dei diversi reparti;
 occhiali di protezione saranno fomiti al solo personale addetto all'eventuale misurazione della temperatura
 i lavoratori sono informati sull'impiego delle mascherine, secondo le indicazioni di seguito riportate:
Istruzioni sull'uso della mascherina per il personale:
• prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
• coprirsi bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
• evitare di toccare la parte anteriore della mascherina, prendendola sempre dall’elastico, e qualora venisse toccata, procedere alla immediata igienizzazione delle mani;
• per l'eventuale sanificazione e riutilizzo della mascherina, attenersi alle indicazioni del fornitore.
 nell'evenienza di mancata reperibilità in commercio e quindi disponibilità in azienda di mascherine, di qualunque tipologia, il lavoratore potrà procedere al riutilizzo delle stesse (in assenza di evidenti alterazioni o danneggiamenti), a seguito di sanificazione, secondo la procedura di seguito specificata:

Istruzioni per la sanificazione e riutilizzo della mascherina:
• a fine turno del 1° giorno di utilizzo della mascherina, il lavoratore dovrà procedere alla sanificazione della stessa, per il riutilizzo nel giorno successivo;
• le mascherine dovranno essere igienizzate tramite erogatore nebulizzante di soluzione idroalcolica (alcool al 70%) fornita dall'azienda
• prima di procedere alla rimozione della mascherina, il lavoratore deve provvedere a lavarsi le mani (con acqua e sapone o con gel alcolico);
• quindi, individuata la superficie su cui appoggiare la mascherina per la sanificazione, dovrà provvedere a spruzzare la soluzione idroalcolica sulla superficie stessa;
• si procede quindi alla rimozione della mascherina, che dovrà avvenire toccando gli elastici e facendo attenzione a non toccare la parte esterna, ma anche interna della mascherina;
• tolta la mascherina, occorre posizionarla (con la parte esterna verso l'alto) sulla superficie precedentemente sanificata;
• si dovrà quindi spruzzare la soluzione idroalcolica sulla parte esterna della mascherina successivamente si girerà la mascherina (con la parte interna verso l'alto) e dovrà essere spruzzata la soluzione idroalcolica anche sulla parte interna, compresi gli elastici;
• dopo averla sanificata, la mascherina dovrà essere fatta asciugare inserendola in una busta di plastica, non completamente sigillata, per permettere l'evaporazione dell'alcol;
• ad operazioni concluse il lavoratore dovrà procedere lavarsi le mani (con acqua e sapone o con gel alcolico)
• si raccomanda di non riutilizzare mascherine che presentino evidenti alterazioni o danneggiamenti.

10 - gestione di una persona sintomatica in azienda
nel caso in cui una persona presente in azienda manifesti sintomi para influenzali (febbre, tosse, sintomi di infezione respiratoria, raffreddore, ecc...) deve comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro ed in tale evenienza si procederà a:
• suo isolamento (in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria) ed a quello degli altri presenti, con cui è stato a contatto, mantenendo tra di esse una distanza di sicurezza superiore a 3 metri;
• avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 fomiti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”, con altro personale presente in azienda, della persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
Nel caso di presenza, all’interno dei locali di lavoro, di una persona con sospetto di contagio da COVID-19 si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione
Di seguito è riportato l'estratto della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativo alla "Pulizia di ambienti non sanitari"
"In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%> dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

11 - Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
Sono attuate le seguenti disposizioni e procedure:
• la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Questo perché la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
• sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro, l'RSPP ed il RLS.
• il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti (anche in relazione all'età) e si provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy
• il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
• il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
• per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente (previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza), effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

12) informazione del personale sulle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del covid-19:
Tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda, sono informati circa le disposizioni del presente protocollo, consegnando e affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi, come riportato in allegato.
A tutto il personale verrà consegnata una informativa scritta (vedi allegati) del presente protocollo, ovvero circa i comportamenti da adottare, gli obblighi ed i divieti a prevenzione e protezione dal contagio da Covid-19.

Allegati
• autocertificazione del personale interno - dichiarazione quotidiana di assenza di febbre e sintomi para-influenzali che tutto il personale dovrà firmare prima dell'accesso negli ambienti di lavoro.
• autocertificazione del personale esterno - dichiarazione di assenza di febbre e sintomi para-influenzali che tutto il personale esterno (clienti, personale tecnico, imprese di pulizia, personale di società per lavoro in appalto, ecc...), dovrà firmare prima dell’ accesso negli ambienti di lavoro
• Registro di pulizia e sanificazione quotidiana degli ambienti di lavoro
• Registro di pulizia e sanificazione settimanale degli impianti di aerazione e climatizzazione
• Informativa da consegnare in formato cartaceo o digitale ai lavoratori
• Disposizioni per il personale interno ed esterno, da affìggere in posizioni strategiche dell'azienda (accessi, luoghi comuni, ecc...)
• Procedure per l’igiene delle mani, da affìggere nei servizi igienici