Tipologia: CPL
Data firma: 7 aprile 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Vicenza
Fonte: ebavi.it


Sommario:

 

Art. 1 Durata del contratto
Art. 2 Sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità presso la Cisoa
Art. 3 Osservatorio Provinciale
Allegato n. 8
Art. 4 Contratti di Appalto
Art. 30 Appalti
Art. 5 RLST

 

Art. 6 Classificazione
Art. 7 Rimborso Spese
Art. 8 Tabelle di raccolta
Art. 9 Norme disciplinari
Art. 10 Flessibilità
Art. 11 Aumento salariale
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Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Vicenza
(Art. 2 del CCNL 19 giugno 2018)


Il giorno 7 aprile 2021 presso la sede di Confagricoltura di Vicenza, in Via Vecchia Ferriera, 5 a Vicenza tra: Confagricoltura Vicenza […], Coldiretti Vicenza […], Confederazione Italiana Agricoltori Vicenza […], e Flai-Cgil […], Fai-Cisl […], Uila-Uil […]
Le parti convengono quanto segue:

Art. 3 - Osservatorio Provinciale
Le parti concordano di dare attuazione all’Osservatorio Provinciale adottando il Regolamento di funzionamento come previsto dall’allegato 8 del CCNL sottoscritto il 19 giugno 2018.

Allegato n. 8
Regolamento per il funzionamento degli Osservatori (art. 9 CCNL) Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità degli Osservatori, nonché per uniformarne le modalità operative a livello nazionale, regionale e provinciale.

1. Presidenza
La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.
2. Segreteria
La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
3. Riunioni dell’Osservatorio
I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario. Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio. Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate. Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede dell’Osservatorio medesimo.
4. Rappresentanti
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca. È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato. In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri dell’Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5. Compiti dell’Osservatorio
I compiti dell'Osservatorio sono quelli indicati dall’art. 9 del CCNL, fermo restando quanto già previsto dai Contratti provinciali di lavoro.
6. Operatività dell’Osservatorio
La sede dell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.

Art. 4 - Contratti di Appalto
In applicazione dell’art. 30 CCNL sottoscritto il 19 giugno 2018 le aziende agricole appaltanti devono comunicare all’Ente Bilaterale (EBAVI) entro 5 giorni lavorativi dall’inizio dell’appalto, mediante compilazione della modulistica predisposta dall’Ente Bilaterale, i riferimenti fiscali delle aziende appaltatrici, dichiarare di aver effettuato la verifica contributiva (DURC), la verifica del possesso di una struttura imprenditoriale adeguata all’oggetto dell’appalto e l’applicazione della contrattazione collettiva stipulata dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 30 - Appalti
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto. In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa. L’impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto. All’impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva. E’ necessario altresì che l’impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, acquisendo da quest’ultima la relativa certificazione (DURC). L’impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui l’azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso stato membro dell’Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo / extra UE, ai lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto si applicano, ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione - compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. Le Parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell’appalto all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.

Art. 5 - RLST
Le parti si impegnano a valutare l’istituzione della figura del RLST all’interno dell’Ente Bilaterale, demandando al Comitato di Gestione dello stesso l’approfondimento tecnico ed economico.
Potrà essere valutata anche una figura interprovinciale.

Art. 9 - Norme disciplinari
Per gli operai agricoli le parti concordano di fare riferimento per le norme disciplinari a quanto previsto dagli art. 77, 78 e 79 del CCNL sottoscritto il 19 giugno 2018, e che qui si riportano:

Art. 77 - Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste. Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l’art. 89.

Art. 78 - Norme disciplinari operai florovivaisti
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1. con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all’azienda e ai macchinari;
2. con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]


Art. 10 - Flessibilità
Con riferimento alla variabilità dell’orario ordinario di lavoro, come demandato alla contrattazione provinciale dall’art. 34 CCNL sottoscritto il 19 giugno 2018, le parti convengono che la comunicazione di variazione dovrà essere sottoscritta dal lavoratore.
Art. 34 - Orario di lavoro
“La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.”