Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 novembre 2021, n. 31136 - Ipoacusia neurosensoriale bilaterale mista. Formazione del giudicato
Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE FELICE ALFONSINA
Data pubblicazione: 02/11/2021
Rilevato che
il Tribunale di Campobasso, dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione del diritto formulata dall'INAIL ex art. 112 T.U. n. 1124 del 1965, rigettava il ricorso proposto da P.R., diretto a ottenere la rendita per la malattia di asserita origine professionale;
la Corte d'appello di Campobasso, pur confermando la statuizione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione, riformava la sentenza del primo giudice, dichiarando il diritto del P.R. a percepire la rendita per malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale mista), e condannava l'INAIL all'erogazione dei relativi ratei a far data dalla domanda amministrativa, oltre accessori come per legge;
l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; P.R. ha depositato tempestivo controricorso.
Considerato che
con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'INAIL deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, lamentando che P.R. aveva presentato una domanda amministrativa di malattia professionale alla sede regionale INAIL di Aosta il 16.01. 1995, all'esito della quale la documentazione era stata trasmessa alla sede di Milano, ed aveva poi ripresentato all'INAIL di Varese solo in data 12.04.2003 una nuova richiesta di visita medica per il riconoscimento della malattia professionale, seguita dal ricorso giudiziario nel 2008, quando era ormai scaduto il termine triennale di prescrizione previsto dalla legge;
con l'ordinanza n. 14249 del 2017 la Sesta Sezione, investita del giudizio, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione, sul presupposto dell'intervenuta decisione delle Sezioni Unite n. 11799 del 2017, con cui è stato stabilito che: "In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno, formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.";
l'ordinanza di rimessione n. 14249 del 2017 della Sesta Sezione domanda a questo Collegio di stabilire se l'applicazione del sopra richiamato principio di diritto implicasse, nel caso in esame, la preclusione di una pronuncia sul merito del giudizio da parte della Corte d'appello, per essersi formato in primo grado il giudicato interno sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non avendo l'INAIL riproposto la questione con ricorso incidentale, ma unicamente con la memoria di costituzione in appello;
la stessa ordinanza chiede, altresì, di chiarire se (e a prescindere dalla posizione processuale assunta dalle parti) in sede di legittimità si possa procedere, anche d'ufficio, a dichiarare intervenuto il giudicato, anche allorquando il giudice di secondo grado, non rilevandone l'esistenza e, dunque, contrastando l'effetto preclusivo che dallo stesso deriva, si sia pronunciato nel merito del giudizio;
a proposito delle questioni poste dall'ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione, che vanno affrontate preliminarmente, si osserva come, ai fini della rilevabilità del giudicato nel giudizio di cassazione, la giurisprudenza di legittimità equipari quello interno al giudicato esterno, sostenendone la rilevabilità d'ufficio, a prescindere dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, e addirittura anche quando lo stesso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (così, ex multis, Cass. n. 16847 del 2018);
il giudicato (interno o esterno), è, infatti, considerato alla stregua di un elemento normativo astratto, in quanto fissa la regola del caso concreto " ...sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione"(Ancora, Cass. n. 16847 del 2018);
il principio da ultimo richiamato deve ritenersi operante anche nel caso in cui il giudicato interno formatosi nel giudizio di merito abbia riguardato la prescrizione del diritto rivendicato;
tornando al caso in esame, la Corte d'appello ha riformato, nel merito, la sentenza del primo giudice, senza tener conto dell'effetto preclusivo derivante dal giudicato interno costituitosi per effetto dell'assenza di un ricorso incidentale sul capo autonomo della sentenza di primo grado che aveva respinto l'eccezione di prescrizione (la circostanza è sollevata a p. 11 del controricorso);
la Corte d'appello, infatti, dopo essersi a sua volta pronunciata sull'eccezione di giudicato, dichiarandola infondata, in parte attraverso il richiamo alla motivazione del primo giudice e in parte aggiungendo la propria motivazione (p. 4 sent.), è passata a decidere il merito della causa, accertando la natura professionale della malattia sofferta da P.R., in quanto determinata dalla mancata adozione dei dispositivi di protezione da parte delle imprese presso le quali questi aveva prestato la propria attività lavorativa;
alla decisione delle Sez. Un. n. 11799 del 2017, richiamata nell'ordinanza della Sesta Sezione, ha fatto seguito il consolidarsi di un orientamento di legittimità per il quale "Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa" (Cass. n. 9265 del 2021);
applicando al caso in esame detto principio, ormai consolidatosi, deve concludersi che soltanto l'esistenza di una domanda in via incidentale da parte dell'INAIL avrebbe potuto scongiurare il formarsi del giudicato sul capo (autonomo) della sentenza del Tribunale che aveva disposto il rigetto dell'eccezione di prescrizione;
ciò ribadito, nell'alternativa fra la possibilità di rilevare d'ufficio il giudicato da parte di questa Corte e quella di esercitare il (più limitato) potere di riesame della medesima questione, se formalmente impugnata dal ricorrente col motivo di cassazione, deve propendersi per la prima delle due soluzioni prospettate;
invero l'unico motivo di ricorso dell'INAIL si appunta sulla doglianza circa il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte della Corte d'appello, ancora una volta, in termini del tutto generici, come già rilevato nella sentenza impugnata (p. 4 della motivazione), ossia attraverso il mero richiamo dei termini di presentazione dell'istanza e di proposizione del ricorso giudiziale, senza approfondire l'eventuale assenza ( o sussistenza) di atti interruttivi della prescrizione;
in ogni caso, l'esistenza di un giudicato interno in primo grado sulla statuizione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione a causa della mancata riproposizione della questione in appello mediante ricorso incidentale - che sarebbe stato compito del giudice di secondo grado rilevare - preclude il riesame dell'eccezione di prescrizione in sede di legittimità;
la conclusione si fonda, evidentemente, su assorbenti ragioni di economia processuale, ma riceve conferma, altresì, da un orientamento consolidato secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, in base al principio iura novit curia la Corte può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi d'impugnazione purché la decisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicato interno" (Cass. n. 14421 del 1999 e Cass. n. 15746 del 2004, Cass. n. 4272 del 2021);
nel caso in esame, pertanto, il ricorso va rigettato poiché l'unico motivo di doglianza si sostanzia nella domanda, a questa Corte, di dichiarare prescritto il diritto di P.R. a ottenere la rendita vitalizia, sul cui rigetto da parte del Tribunale si è formato, tuttavia, il giudicato interno;
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.!, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 3 giugno 2021